L’obbligo delle istituzioni dell’Unione di conformarsi alle pronunce di accertamento dell’illegittimità di propri atti
L’obligation des institutions de l’Union de se conformer aux décisions constatant l’illégalité de leurs propres actes
The obligation of the institutions of the Union to comply with judgments finding the illegality of their own acts
L’obbligo dell’istituzione il cui atto sia stato annullato di «prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea comporta» è sancito espressamente dall’art. 266 TFUE. Il contributo si concentra sulla discrezionalità di cui gode, in linea di principio, l’istituzione riguardata quanto alla scelta delle misure necessarie, evidenziandone al contempo i limiti. Particolare attenzione viene dedicata alla questione, di grande attualità, relativa alla natura e alla quantificazione degli interessi che la Commissione è tenuta a corrispondere all’impresa che ha pagato una sanzione per violazione del diritto della concorrenza poi annullata o ridotta. Infine, viene esaminato lo stato della giurisprudenza sul punto dell’esistenza di un obbligo delle istituzioni di conformarsi all’accertamento dell’illegittimità di propri atti in ipotesi diverse dall’accoglimento di un ricorso di annullamento.