L’obbligo dell’istituzione il cui atto sia stato annullato di «prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea comporta» è sancito espressamente dall’art. 266 TFUE. Il contributo si concentra sulla discrezionalità di cui gode, in linea di principio, l’istituzione riguardata quanto alla scelta delle misure necessarie, evidenziandone al contempo i limiti. Particolare attenzione viene dedicata alla questione, di grande attualità, relativa alla natura e alla quantificazione degli interessi che la Commissione è tenuta a corrispondere all’impresa che ha pagato una sanzione per violazione del diritto della concorrenza poi annullata o ridotta. Infine, viene esaminato lo stato della giurisprudenza sul punto dell’esistenza di un obbligo delle istituzioni di conformarsi all’accertamento dell’illegittimità di propri atti in ipotesi diverse dall’accoglimento di un ricorso di annullamento.