Brevi note sul rinnovo parziale della Corte di giustizia
Notes brèves sur le renouvellement partiel de la Cour de justice
Brief Comments on the Partial Renewal of the Court of Justice
Il 7 ottobre 2024 ha avuto luogo il rinnovo parziale dei membri della Corte di giustizia e, in misura minore, del Tribunale (v. il comunicato stampa n. 174/24). Come è noto, il rinnovo dei giudici e degli avvocati generali, scelti di comune accordo dai governi degli Stati membri tra le «personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l’esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza» (art. 253, primo comma, TFUE), costituisce un momento “sensibile” nella vita istituzionale della Corte, che vede procedersi alla sostituzione, con cadenza triennale, di una parte dei propri giudici e, assieme, di una parte degli avvocati generali che la “assistono”, a norma dell’art. 253, secondo comma, TFUE e alle condizioni previste dallo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (l’art. 254, comma 2, TFUE prevede, a sua volta, il rinnovo parziale ogni tre anni dei giudici del Tribunale).
Difatti, è l’art. 9 Statuto (a cui l’art. 47 Statuto, con riferimento al Tribunale, fa espresso rinvio) ad individuare le modalità per determinare il numero dei componenti della Corte soggetti a rinnovo. Secondo tale disposizione, il ricambio dovrebbe riguardare, in linea di principio, la metà dei giudici e la metà degli avvocati generali presso la Corte. Sempre tale disposizione prevede tuttavia che, qualora vi sia un un numero dispari di giudici, o, similmente, di avvocati generali, il numero dei componenti da sostituire è, alternativamente, «il numero intero immediatamente superiore e il numero intero immediatamente inferiore al numero dei giudici (o degli avvocati generali) diviso per due».
Quest’ultima ipotesi è precisamente il caso del rinnovo in esame, dato che sia i giudici sia gli avvocati generali della Corte di giustizia si trovano a ricoprire, rispettivamente, un numero dispari di posti, seppur per ragioni evidentemente diverse (il numero dei giudici alla Corte di giustizia è direttamente legato al numero degli Stati membri secondo la ben nota corrispondenza di un giudice per Stato membro sancita dall’art. 19, comma 2, TUE e, pertanto, rispecchia l’odierna compagine degli Stati facenti parte dell’Unione, mentre il passaggio da otto ad undici avvocati generali, i quali attualmente “assistono” la Corte, è stato determinato dal Consiglio con una propria decisione del 25 giugno 2013, in applicazione dell’art. 252, primo comma, TFUE).
Ciò premesso, l’ultimo rinnovo parziale ha riguardato dodici giudici e quattro avvocati generali per il periodo dal 7 ottobre 2024 al 6 ottobre 2030. Nel gruppo dei membri “confermati”, ossia coloro nei confronti dei quali i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno rinnovato il mandato per ulteriori sei anni ai sensi dell’art. 253, quarto comma, TFUE, possiamo rinvenire sei giudici, ossia Lycourgos, Jan Passer, Thomas Von Danwitz, Ineta Ziemele, Irmantas Jarukaitis, Andreas Kumin, e, solo un avvocato generale, ossia Jean Richard De La Tour (v. le decisioni di nomina dell’8 novembre 2023, 27 marzo 2024, 3 luglio 2024 e 2 ottobre 2024).
Allo stesso tempo, il rinnovo ha anche comportato l’ingresso di nuovi componenti alla Corte di giustizia. Con le decisioni del 22 maggio 2024, 3 luglio 2024 e 2 ottobre 2024 i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno infatti provveduto a nominare, in qualità di sei nuovi giudici della Corte, Bernardus Smulders, Massimo Condinanzi, Fredrik Schalin, Stéphane Gervasoni, Niels Fenger e Ramona Frendo; invece, con decisioni del 27 marzo 2024, 3 luglio 2024 e 2 ottobre 2024, sono stati nominati, in qualità di tre nuovi avvocati generali, Dean Spielmann, Andrea Biondi e Rimvydas Norkus. In tale contesto si è anche provveduto alla nomina di due giudici presso il Tribunale, le cui funzioni sono state assunte da Hervé Cassagnabère e Raffaello Meyer (v. decisione di nomina del 2 ottobre 2024). Ciò è avvenuto come conseguenza diretta del passaggio a giudice e avvocato generale alla Corte di due ex giudici al Tribunale, ossia, rispettivamente, Stéphane Gervasoni e Dean Spielmann.
I giudici e gli avvocati generali di nuova nomina, prima di assumere l’esercizio delle funzioni, hanno prestato giuramento dinanzi alla Corte di giustizia in seduta pubblica conformemente agli artt. 2 e 8 Statuto e all’art. 4 del regolamento di procedura della Corte (in prosieguo “RP Corte”). La registrazione dell’udienza solenne svoltasi il 7 ottobre è ancora visibile online.
Il giorno immediatamente seguente al rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali si è tenuta l’elezione del presidente e del vicepresidente della Corte di giustizia secondo quanto previsto dall’art. 8 RP Corte. In tale occasione è stato eletto dai propri colleghi, per la quarta volta consecutiva, Koen Lenaerts in veste di presidente della Corte (il primo mandato è dell’8 ottobre 2015), mentre è stato eletto vicepresidente il giudice Thomas von Danwitz (qui i relativi comunicati stampa). Il loro mandato avrà durata triennale (cfr. art. 253, terzo comma, TFUE; art. 9 bis Statuto).
In modo sintetico, si ricorda che, con riguardo al presidente della Corte, egli rappresenta l’organo giudiziario dinanzi ai terzi ed è responsabile dell’amministrazione della Corte (in dottrina, v. K. Lenaerts, K. Gutman, J.T. Nowak). Il Presidente, «dirigendo i lavori della Corte», come recita l’art. 9, par. 1, Statuto, ha il compito, inter alia, di individuare le sezioni competenti a discutere la causa e i giudici relatori, nonché di presiedere le riunioni generali, le udienze e le deliberazioni della seduta plenaria e della grande sezione. Con l’entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2024/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, avvenuta il 1° ottobre 2024, che modifica il protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il presidente sarà, in aggiunta, chiamato a valutare prima facie, con l’ausilio del vicepresidente e del primo avvocato generale, se una domanda di rinvio pregiudiziale rientri esclusivamente in una o più materie specifiche previste dall’art. 50 ter, primo comma, Statuto, che oggi appartengono a tutti gli effetti alla sfera di competenza del Tribunale (sul funzionamento del cosidetto guichet unique in relazione alle domande di rinvio pregiudiziale pervenute alla cancelleria della Corte di giustizia successivamente al 1° ottobre, v. le raccomandazioni rivolte ai giudici nazionali come recentemente aggiornate).
Successivamente all’elezione del presidente e del vicepresidente della Corte di giustizia i giudici hanno eletto i presidenti, per una durata di tre anni, delle sezioni a cinque giudici (art. 12, primo comma, RP Corte). I nomi dei giudici così nominati, ossia François Biltgen, Küllike Jürimäe, Constantinos Lycourgos, Irmantas Jarukaitis e Maria Lourdes Arastey Sahún, sono stati comunicati dalla Corte l’8 ottobre 2024. È invece del 9 ottobre la notizia della nomina dei membri che andranno a comporre le sezioni a tre giudici.
Le sezioni a cinque giudici possono ragionevolmente essere considerate la formazione ordinaria in cui si riunisce la Corte di giustizia, risultando meno frequenti i casi in cui questa siede nella formazione costituita da “soli” tre giudici (cfr. le statistiche giudiziarie della Corte – anno 2023). Alle sezioni con formazione a tre giudici è solitamente lasciato il contenzioso che, quantomeno in prima battuta, presenta questioni giuridiche meno complesse o di più immediata soluzione. Al contempo, non si deve però sottovalutare che siffatte sezioni vengono nella prassi ad occuparsi di profili altamente tecnici che richiedono, per ciò stesso, un contributo tutt’altro che secondario da parte dei giudici che le compongono.
Tornando invece alle sezioni a cinque giudici, secondo le ultime notizie provenienti dalla Lussemburgo si sarebbe già provveduto alla scelta delle sezioni che, ai sensi dell’art. 11, secondo comma, Statuto, sono incaricate per la durata di un anno delle cause per cui è richiesto il trattamento secondo il procedimento pregiudiziale di urgenza (c.d. “PPU”), e delle cause inerenti ai giudizi di riesame della sentenze pregiudiziali rese dal Tribunale (cfr. art. 256, ultimo comma, TFUE; artt. 62 bis e 62 ter; artt. 193 e 194 RG Corte): alle sezioni seconda e terza verrebero assegnati i PPU, mentre alla prima sezione sarebbero affidati giudizi sul riesame. La quantità di tempo e risorse che impegneranno, in particolare, i futuri giudici della sezione nell’esercizio di tale ultimo incarico dipenderà ovviamente da che tipo di uso verrà fatto dell’istituto del riesame e, quindi, dalla “correttezza” delle pronunce provenienti dal Tribunale emesse nei procedimenti pregiudiziali (sull’istituto del riesame v., in dottrina, M. Condinanzi, Commento all’art. 256 TFUE, in A. Tizzano (a cura di), Le fonti del diritto italiano. Trattati dell’Unione europea, 2a ed., Milano, 2014, p. 1978 ss.; nonché, più di recente e con riferimento alla riforma dello Statuto, S. Iglesias).
Come noto, la Corte può decidere che una causa non venga attribuita ad una sezione di cinque o tre giudici qualora la causa instaurata presenti una particolare difficoltà di risoluzione o rivesti una speciale importanza per il diritto dell’Unione, circostanze che possono giustificare agli occhi della Corte l’attribuzione del caso alla grande sezione (art. 60, primo comma, Statuto; la possibilità di ricorrere alla grande sezione è espressamente prevista già dall’art. 251, prima comma, TFUE). A ciò si aggiungono poi i casi in cui l’attribuzione avviene, per così dire, de plano ai sensi dell’art. 16, terzo comma, Statuto, in presenza di una richiesta in tal senso proveniente da uno Stato membro o da un’istituzione che abbia preso parte al procedimento, da cui deriva, a contrario, che i soggetti privati che siano parte in causa non possono formulare tale richiesta alla Corte. La grande chambre, giova ancora ricordare, è composta da quindici giudici, tra cui il vicepresidente e tre presidenti delle sezioni a cinque giudici, il giudice relatore e i giudici necessari a raggiungere tale numero, ed è presieduta, come si è accennato, dal presidente della Corte (art. 16, secondo, comma, Statuto; art. 27, primo comma, RG Corte). Solo in ipotesi limitate, invece, la Corte di giustizia si riunisce in seduta plenaria, questo potendo essenzialmente accadere nei casi espressamente previsti dallo Statuto (quando, ad esempio, è chiamata a pronunciarsi sulle dimissione del Mediatore o di un membro della Commissione o della Corte dei conti) o qualora essa ritenga che il caso controverso rivesta un carattere eccezionale (v. sentenze della Corte di giustizia del 16 febbraio 2022, cause C-156/21 e C-157/21, pronunciate sui ricorsi in annullamento di Ungheria e Polonia del regolamento del Parlamento e del Consiglio 2020/2092, relativo ad un regime di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione europea, ricorsi respinti dalla Corte).
In seguito al rinnovo parziale dei membri della Corte, è stato anche rieletto per i prossimi tre anni, quale primo avvocato generale, Maciej Szpunar (v. comunicato n. 178/2024). Il primo avvocato generale svolge un ruolo di non poco conto all’interno del sistema giudiziario della Corte: oltre, infatti, a distribuire le cause tra gli avvocati generali, ha precipuamente il compito di sollevare una proposta alla Corte di giustizia per il riesame delle pronunce emesse dal Tribunale, ad oggi tuttavia soltanto a seguito di rinvio pregiudiziale, qualora ritenga esistente un grave rischio per l’unità e la coerenza del diritto dell’Unione (art. 253, terzo comma, TFUE), funzione quest’ultima che, in futuro, potrebbe attirare su di sé particolare attenzione proprio alla luce del realizzato trasferimento della competenza pregiudiziale al Tribunale in materie specifiche determinate dallo Statuto (sulla riforma dello Statuto della Corte di giustizia e sui suoi momenti salienti di approvazione ed attuazione, v., in questa Rivista, Le “tappe” della modifica del protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea).