Istruzioni pratiche alle parti relative alle cause proposte dinanzi alla Corte: le principali novità

Instructions pratiques aux parties, relatives aux affaires portées devant la Cour : le nouveautés principales

Practice Directions to Parties Concerning Cases Brought Before the Court: the Main Changes

Come è noto, il 1° settembre 2024 è entrato in vigore il regolamento (UE, Euratom) 2024/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, che modifica il Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. La recente riforma ha realizzato il trasferimento parziale della competenza pregiudiziale dalla Corte al Tribunale, che può conoscere delle questioni pregiudiziali introdotte a decorrere dal 1° ottobre 2024 in alcune materie specifiche, individuate all’art. 50 ter dello Statuto, ovvero il sistema comune dell’IVA, i diritti di accisa, il codice doganale, la classificazione tariffaria delle merci, la compensazione pecuniaria e l’assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco, di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto e il sistema per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (per una generale disamina della riforma v., anche per ulteriori riferimenti bibliografici, i contributi di M. CONDINANZI, C. AMALFITANO, D. SARMIENTO e M. ORZAN pubblicati su questa Rivista).

La Corte (2024/2094) e il Tribunale (2024/2095) hanno pertanto modificato i rispettivi regolamenti di procedura al fine di attuare le modifiche dello Statuto decise dal Parlamento e dal Consiglio. Inoltre, la Corte ha aggiornato le raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (C/2024/6008) (“raccomandazioni”, su cui v. il contributo di G. GRASSO).

In occasione di tale importante riforma e considirate le modifiche apportate a detti regolamenti di procedura, la Corte e il Tribunale hanno poi adottato una nuova versione, rispettivamente, delle istruzioni pratiche alle parti, relative alle cause proposte dinanzi ad essa (2024/2173), e delle norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura (2024/2097).

Per quanto concerne il regolamento di procedura della Corte, sono state necessari alcuni (limitati) interventi per quanto concerne, in particolare, la disciplina del funzionamento del c.d. guichet unique (v. art. 93 bis), quella dei casi in cui il Tribunale si ritenga incompetente ex art. 54, co. 2, Statuto (art. 114 bis) o decida di rinviare la causa alla Corte ex art. 256, par. 3, co. 2, TFUE, ritenendo che la questione pregiudiziale richieda una decisione di principio che potrebbe compromettere l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione (art. 114 ter) e l’inserimento di uno specifico obbligo per il cancelliere della Corte di informare il Tribunale (anche) della mancata richiesta di riesame da parte del primo avvocato generale, scaduto il termine di cui all’art. 62, co. 2, Statuto (art. 193 bis).

Il trasferimento della competenza pregiudiziale al Tribunale – e la conseguente necessità di apportare integrazioni al regolamento di procedura – è stata l’occasione per introdurre nuove disposizioni di diritto derivato, in primis quelle che mirano a tener conto dell’esperienza acquisita durante la crisi sanitaria legata alla pandemia di Covid-19, prevedendo espressamente la possibilità, per le parti o i loro rappresentanti, di partecipare alle udienze in videoconferenza, nel rispetto delle condizioni giuridiche e tecniche precisate nelle istruzioni pratiche alle parti. Sono state quindi precisate le norme relative alla protezione dei dati personali, nonché alle modalità di deposito e di notifica degli atti processuali. Riguardo, infine, alla trasmissione delle udienze della Corte, che contribuisce alla trasparenza e all’accessibilità della giustizia, le modalità già applicate per le udienze di discussione della Grande Sezione e per le udienze riguardanti la pronuncia di sentenze e la lettura di conclusioni, sono adesso enunciate in una nuova disposizione.

In tale contesto, le nuove istruzioni pratiche alle parti adottate dalla Corte, che sostituiscono la precedente versione del dicembre 2019, mirano ad agevolare la comprensione delle modalità seguite da quest’ultima nel trattamento delle cause di sua competenza e forniscono ulteriori chiarimenti su varie questioni pratiche relative alla fase scritta e a quella orale del procedimento.

Ci si concentrerà nel seguito soltanto sulle novità più rilevanti introdotte da tali istruzioni, tralasciando dunque un esame delle previsioni che sostanzialmente ricalcano quelle contenute nella versione previgente. Occorre in primo luogo segnalare alcuni aggiornamenti relativi alla fase orale del procedimento. Le istruzioni tengono conto dell’importanza che la Corte riconosce all’organizzazione di un’udienza e alla sua particolare utilità per la risoluzione delle cause.

A tal riguardo, da un lato, il punto 65 delle istruzioni precisa le regole relative alla necessità di una risposta rapida e completa alla convocazione inviata dalla cancelleria alle parti e agli interessati di cui all’art. 23 dello Statuto. Occorre, in particolare, che sia indicato, tempestivamente e in modo chiaro, chi sono le persone autorizzate a rappresentare le parti e a prendere la parola durante l’udienza, il tempo di parola richiesto nonché qualisiasi altra misura atta a facilitare la buona organizzazione dell’udienza, quale ad esempio l’eventuale necessità di far rispondere un esperto alle domande dei membri della Corte (sul punto si veda anche il punto 79 delle istruzioni), oppure le eventuali esigenze linguistiche, quali ad esempio le richieste volte a consentire a un rappresentante di una parte di rispondere a tali domande in una lingua diversa dalla lingua di procedura. Simili richieste, infatti, necessitano dell’approvazione del presidente del collegio giudicante, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale e, nella prassi, capita sempre più spesso, in assenza di un termine di preclusione al riguardo, che tali istanze pervengano alla Corte negli ultimi giorni che precedono l’udienza e che occorra quindi adottare misure di organizzazione specifiche in tempi stretti al fine di soddisfare esigenze magari ben conosciute dalle parti già al momento della ricezione della convocazione all’udienza. Sul punto, non vi è una prassi univoca all’interno della Corte e la decisione su tali eventuali richieste dipende anche dalla complessità organizzativa dell’udienza e dall’esigenza di garantire un’organizzazione efficace del lavoro, soprattutto per quanto riguarda il servizio di interpretariato. A titolo di esempio, se si guarda alla prassi più recente della Corte, sono generalmente accolte le richieste volte ad autorizzare un esperto a rispondere ad eventuali domande poste dai giudici e dall’avvocato generale durante le udienze oppure ad autorizzare un rappresentante di una parte a rispondere a tali domande in una lingua diversa dalla lingua processuale, di solito in inglese o in francese; al contrario, la Corte solitamente respinge o accoglie solo parzialmente le istanze di deroga al tempo di parola, di regola fissato a 15 minuti, ma può tenerne conto, a discrezione del presidente di sezione, nella parte finale dell’udienza in cui è concessa alle parti la possibilità di una “breve” replica a quanto affermato dagli altri partecipanti, seppur nel rispetto delle esigenze poste al punto 80 delle istruzioni.

Se non esistono al riguardo regole precise e le eventuali decisioni del presidente di sezione dipendono dalle circostanze particolari del caso di specie, prevale, in genere, la necessità della Corte di sfruttare appieno il momento dell’udienza e di essere sufficientemente edotta prima di decidere la causa.

Dall’altro lato, la Corte ha chiarito alcuni aspetti della propria politica in merito alla partecipazione all’udienza mediante videoconferenza e alla trasmissione delle udienze.

Quanto alla partecipazione all’udienza mediante videoconferenza – e questa è sicuramente una delle novità più importanti delle nuove istruzioni pratiche – va ricordato che durante la crisi sanitaria dovuta al Covid 19, considerate le restrizioni in vigore nonché le difficoltà a viaggiare per i rappresentati delle parti o degli interessati, la Corte ha ammesso, per la prima volta e a titolo eccezionale, una deroga alla presenza fisica di questi ultimi alle udienze, assicurando la loro partecipazione mediante videoconferenza. L’art. 78 del nuovo regolamento di procedura ha poi codificato, anche dopo la fine della crisi sanitaria, tale possibilità di partecipazione a distanza, a fronte di comprovate circostanze eccezionali, ammesse solo in caso di impedimento assoluto a presentarsi all’udienza.

In linea con tale modifica, i punti 70 a 73 delle istruzioni forniscono indicazioni pratiche al riguardo e chiariscono che il rappresentante di una parte può essere autorizzato a partecipare a un’udienza di discussione mediante videoconferenza nel caso in cui sia impossibilitato a partecipare fisicamente a tale udienza per ragioni sanitarie, motivi di sicurezza o altri seri motivi legati, ad esempio, al suo stato di salute, a uno sciopero nel settore dei trasporti o ancora all’annullamento improvviso del volo che doveva prendere, poche ora prima dello svolgimento dell’udienza.

Nonostante tale apertura da parte della Corte, resta il fatto che, nella prassi, tale deroga è concessa soltanto in ipotesi davvero eccezionali ed è legata al rispetto di requisiti tecnici rigorosi e alle necessità specifiche dell’interpretazione simultanea, che richiedono una qualità ottimale del suono e dell’immagine nonchè una perfetta stabilità del collegamento Internet.

È da escludere quindi, almeno per il momento, che una tale modalità di partecipazione alle udienze dibattimentali possa essere richiesta, ad esempio, dagli Stati membri per far fronte alle difficoltà costanti di budget interne che spesso limitano, in particolare nelle cause pregiudiziali, la partecipazione di questi ultimi alle udienze dibattimentali, anche laddove sono discusse dinanzi alla Corte questioni sensibili riguardanti il proprio ordinamento interno.

Quanto, poi, alla trasmissione delle udienze sul sito Internet della Corte, il punto 66 delle istruzioni pratiche precisa che le parti e agli interessati ai sensi dell’art. 23 dello Statuto la possibilità di opporsi, ai sensi dell’art. 80 bis, par. 4, del regolamento di procedura, alla trasmissione di un’udienza di discussione illustrando in modo dettagliato le circonstanze tali da giustificare la mancata trasmissione.

In proposito è opportuno ricordare che alcune udienze dibattimentali, in particolare quelle delle cause attribuite alla plenaria, alla grande sezione o, in ipotesi eccezionali e in presenza di un particolare interesse, quelle attribuite ad una sezione a cinque giudici, sono in linea di principio ritrasmesse in differita sul sito Internet della Corte. La registrazione video di tali udienze è consultabile su tale sito per un periodo massimo di un mese a partire dalla fine dell’udienza. La ritrasmissione, disponibile in tutte le lingue verso le quali sia stata effettuata l’interpretazione simultanea nel corso dell’udienza, non costituisce in nessun caso una registrazione autentica ed è espressamente vietato scaricare o registrare, in qualsiasi forma, l’udienza ritrasmessa.

Sebbene la Corte stia compiendo importanti passi in avanti verso la trasparenza delle proprie udienze, resta il fatto che il messaggio che traspare denota comunque una certa cautela da parte dell’istituzione. E ciò soprattutto se si guarda all’approccio seguito da altre corti supreme, quale ad esempio la Corte europea dei diritti dell’uomo. In effetti, le udienze pubbliche di quest’ultima sono tutte trasmesse sul proprio sito Internet sul quale è possibile trovare le registrazioni di tutte le udienze precedenti, nelle versioni francese ed inglese, a partire dal 2007.

In secondo luogo, le istruzioni pratiche chiariscono la portata di alcune regole in materia di protezione dei dati personali e di anonimizzazione che interessano tutti i procedimenti dinanzi alla Corte ma che hanno un impatto particolare nelle procedure pregiudiziali.

Le modifiche apportate al regolamento di procedura della Corte tengono in effetti conto dell’esigenza di una maggiore pubblicità del procedimento pregiudiziale, da cui la previsione, al nuovo art. 96, par. 3, del regolamento di procedura, secondo la quale le osservazioni scritte depositate sono pubblicate sul sito Internet della Corte dopo la pronuncia della sentenza o la notifica dell’ordinanza che statuisce sulle questioni sottoposte dal giudice del rinvio, a meno che l’interessato non si opponga entro tre mesi dalla pronuncia che pone fine al procedimento (al riguardo, si v. anche il punto 17 delle istruzioni pratiche).

In seguito a tale modifica, il nuovo punto 16 delle istruzioni pratiche indica che è quindi essenziale che le memorie o le osservazioni depositate non contengano dati personali e il punto 9 delle stesse, così come modificato nel contesto della riforma, invita l’insieme degli interessati menzionati dall’art. 23 dello Statuto ad astenersi dal divulgare, nelle proprie osservazioni scritte o orali, dati che siano stati occultati nella domanda di pronuncia pregiudiziale. Il punto 9 delle istruzioni ribadisce in effetti che, quando il giudice del rinvio ha anonimizzato la domanda di pronuncia pregiudiziale o ha deciso di omettere dati relativi a persone fisiche o a enti interessati dalla controversia oggetto del procedimento principale, la Corte è tenuta a rispettare tale anonimizzazione o tale omissione nell’ambito del procedimento dinanzi ad essa pendente.

Tale modifica si inserisce nel contesto più ampio dell’anonimizzazione delle cause pregiudiziali. In particolare, a partire dal 1° luglio 2018, la Corte ha deciso di anonimizzare d’ufficio tutte le domande di decisione pregiudiziale prima di notificarle, sostituendo con lettere generate a caso i nomi delle persone fisiche menzionate nella domanda e occultando ogni altro elemento che possa consentirne l’identificazione. Al tempo stesso, essa ha espressamente rivolto ai giudici del rinvio, al punto 21 delle raccomandazioni, l’invito a collaborare nel difficile compito di garantire l’anonimato delle parti nel procedimento pregiudiziale, procedendo essi stessi all’anonimizzazione delle decisioni di rinvio (sulla questione si veda il contributo di S. Barbieri, pubblicato su questa Rivista).

Inoltre, a partire dal 1º gennaio 2023, la Corte ha deciso di attribuire un nome fittizio ottenuto mediante un generatore automatico infor-matizzato, a tutte le nuove cause anonimizzate pendenti tra persone fisiche o tra persone fisiche e persone giuridiche il cui nome non sia distintivo. Il nome fittizio, come indicato al nuovo punto 12 delle istruzioni, non corrisponde né al nome reale né a quello anonimizzato di alcuna delle parti del procedimento e ha lo scopo di “facilitare” l’individuazione delle cause anonimizzate, affinché possano essere citate più agevomente non solo nella giurisprudenza della Corte ma anche in altri contesti. In realtà, però, questa pratica, almeno per il momento, sta creando non pochi problemi rendendo di fatto più difficile e complessa l’individuazione delle cause pregiudiziali anonimizzate, per le quali basterebbe forse limitarsi ad indicare, come già accade, un nome convenzionale di fianco al nome della causa.

Altre modifiche minori delle istruzioni pratiche riguardano poi il gratuito patrocinio, per il quale il punto 6, modificando il punto 5 delle precedenti istruzioni del dicembre 2019, precisa che è necessario che una parte che intende chiedere l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio trasmetta alla Corte tanto i documenti attestanti i redditi e le indennità, di varia natura, che percepisce (quali la busta paga, un estratto del conto bancario o un certificato rilasciato da un’autorità pubblica o da un ente previdenziale) quanto i documenti relativi alle spese che tale parte deve sostenere (quali, ad esempio, un contratto di affitto o di mutuo, una certificazione delle tasse scolastiche di figli a carico, una parcella o fatture).

Nell’assenza di una simile precisazione nelle vecchie istruzioni, tali documenti sono stati finora richiesti dalla cancelleria solo dopo aver ricevuto la richiesta di gratuito patrocinio e ciò ha comportato un ritardo nella trattazione di simili istanze che non consentiva ai soggetti richiedenti il gratuito patrocinio di sapere, talvolta fino alla fine del procedimento dinanzi alla Corte, se le spese legate agli onorari dei loro rappresentanti nonchè al viaggio e al soggiorno in Lussemburgo, potessero essere rimborsate dalla Corte.

Inoltre, in modo più puntuale, il punto 28 delle istruzioni pratiche chiarisce che l’atto d’impugnazione deve essere corredato del certificato da cui risulta che l’avvocato che rappresenta il ricorrente è abilitato a patrocinare dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato aderente all’accordo SEE e di un documento ufficiale o di una procura recente rilasciata dal ricorrente che certifichi che tale avvocato è abilitato a rappresentarlo nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte; il punto 42 detta poi regole precise in merito alla presentazione di osservazioni sulla domande d’intervento nei ricorsi diretti e nelle impugnazioni e, infine, i punti 55 a 57 chiariscono alcuni aspetti pratici in merito al deposito e alla trasmissione degli atti processuali e forniscono alcune precisazioni tecniche su calcolo dei termini e sulle eventuali istanze di proroga. In particolare, il punto 55, dopo aver ricordato che solo gli atti espressamente previsti dalle norme di procedura sono versati nel fascicolo del procedimento (come già indicato al punto 46 delle precedenti istruzioni), aggiunge poi, per la prima volta, che gli atti non previsti da tali norme non sono presi in considerazione dalla Corte e sono rinviati al loro autore a cura della cancelleria. Tale previsione dovrebbe – almeno si spera – distogliere i rappresentanti delle parti dall’inviare alla Corte documenti palesemente non pertinenti e/o non previsti dalle regole di procedura oppure aldilà dei termini fissati da tali regole. Nella prassi, tali documenti sono automaticamente respinti dalla cancelleria, ma non prima di aver informato il presidente del collegio giudicante che solitamente decide in proposito, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale.

In conclusione, come indicato al considerando n. 6 delle nuove istruzioni, queste ultime, al pari della versione precedentemente in vigore, non mirano certo a sostituirsi alle disposizioni in materia contenute nello Statuto e nel regolamento di procedura, ma vanno lette alla luce di queste ultime in quanto hanno lo scopo di consentire alle parti e ai loro rappresentanti di cogliere meglio la portata di tali disposizioni e di comprendere con maggior precisione lo svolgimento del procedimento dinanzi alla Corte e, in particolare, i vincoli che gravano su quest’ultima, segnatamente quelli collegati al trattamento e alla traduzione degli atti processuali o all’interpretazione simultanea delle osservazioni presentate in occasione delle udienze di discussione.

Lo stesso considerando evidenzia inoltre che il rispetto e l’osservanza delle istruzioni costituiscono, tanto per le parti quanto per la Corte, la «migliore garanzia di un trattamento ottimale delle cause da parte dell’organo giurisdizionale».

Contrariamente quindi a quanto avviene già da alcuni anni per quanto riguarda le raccomandazioni – alle quali la Corte fa oramai sempre più spesso riferimento nelle proprie sentenze e ordinanze, unitamente alle corrispondenti norme del regolamento di procedura, quando dichiara l’irricevibilità di una domanda di pronuncia pregiudiziale – le istruzioni, o almeno la maggior parte di esse, non hanno lo stesso valore sostanzialmente vincolante delle indicazioni rivolte ai giudici nazionali.

Ciò detto, occorre tuttavia distinguere tra le istruzioni strettamente collegate alle norme del regolamento di procedura, quali ad esempio le indicazioni relative al rispetto dei termini, che costituiscono vere e proprie prescrizioni che occorre osservare scrupolosamente, pena l’inammissibità dei documenti di causa, sulla base peraltro di quanto già previsto dalle norme vincolanti di diritto derivato, ed altre indicazioni che, invece, nella prassi della Corte, possono comunque essere oggetto di una regolarizzazione. Ad esempio, conformemente al punto 15 delle istruzioni occorre limitare la lunghezza della memoria a 20 pagine e, in virtù del punto 49 delle stesse, è necessario rispettare regole formali ben precise in merito alla stesura e alla forma di una memoria. Tuttavia, il mancato rispetto di tali indicazioni comporta, molto spesso, una richiesta da parte della cancelleria di regolarizzare l’atto in questione fornendo una nuova versione che sia conforme alle esigenze di una presentazione adeguata.

È interessante notare come, diversamente da quanto accade per la Corte, le norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale prevedono espressamente le conseguenze derivanti dalla mancata osservanza di tali norme “soft”… ma non sempre realmente tali (sul punto si veda il contributo di M.-C. BOTTINO).

Senza dubbio, si può ritenere che le nuove istruzioni mirano a sensibilizzare, ancora più che in passato, le parti e i loro rappresentanti sull’importanza di una collaborazione concreta con la Corte, nell’ottica di agevolare il dialogo tra i vari attori del procedimento e, soprattutto, nell’interesse superiore di assicurare l’efficace e corretto svolgimento da parte del giudice dell’Unione della sua funzione giurisdizionale.

*L’Autore si esprime a titolo strettamente personale e non impegna l’Istituzione di appartenenza.