Le nuove norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale
Les nouvelles dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure du Tribunal
The new Practice Rules for the Implementation of the Rules of Procedure of the General Court
Premessa
Il 12 agosto 2024 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea le nuove norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale, le quali, per loro espressa previsione (punto 291), sono entrate in vigore il 1°settembre 2024.
Adottate dal Tribunale, in sezione plenaria, in virtù dell’art. 243 del regolamento di procedura (già art. 224), previa consultazione di Stati membri, istituzioni, organi e organismi che più frequentemente intervengono dinnanzi al Tribunale, nonché del Consiglio degli Ordini forensi europei (CCBE), le nuove norme pratiche di esecuzione «abrogano e sostituiscono le [n]orme pratiche di esecuzione del 20 maggio 2015 (GU 2015, L 152, p. 1), come modificate il 13 luglio 2016 (GU 2016, L 217, p. 78), il 17 ottobre 2018 (GU 2018, L 294, p. 23) e il 1° febbraio 2023 (GU 2023, L 73, p. 58 e rettificate il 17 ottobre 2018 (GU 2018, L 296, p. 40)» (punto 290). Un’utile tavola di concordanza permette di individuare con riferimento a ciascun punto delle norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale del 20 maggio 2015 come modificate, da ultimo, il 1º febbraio 2023, il punto corrispondente delle norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale qui in commento.
Frutto di una sofisticata opera di refonte, tanto strutturale quanto sostanziale, del testo precedentemente in vigore, il nuovo documento introduce alcune disposizioni volte a illustrare e precisare le modifiche che il regolamento UE 2024/19 ha apportato al protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia, al fine di trasferire al Tribunale dell’Unione la competenza a conoscere, in «materie specifiche», di questioni pregiudiziali sollevate ai sensi dell’art. 267 TFUE e le relative modifiche al regolamento di procedura (primo voltet della refonte). Esso recepisce e chiarisce altresì le modifiche di natura più propriamente tecnica, ugualmente introdotte nel regolamento di procedura, ma non necessariamente destinate ad applicarsi in via esclusiva ai rinvii pregiudiziali (secondo volet de la refonte).
Le finalità sottese alle nuove norme pratiche di esecuzione
Prima di addentrarsi nell’esame dei due principali volet sui quali è intervenuta la refonte, giova segnalare che ques’ultima è stata altresì l’occasione per taluni interventi “minori” volti, da un lato, ad espungere dal testo precedentemente in vigore talune norme pratiche di esecuzione che si limitavano a riprodurre verbatim o in sostanza le norme del regolamento di procedura, nonché a migliorare ed affinare la formulazione di talune norme pratiche di esecuzione, rimediando a qualche refuso, involontariamente incorso in occasione delle numerose modifiche che sono state apportate al testo dopo il 2015 e, dall’altro lato, a introdurre un nuovo punto, collocato nel nuovo capitolo I dedicato alle «disposizioni preliminari», volto a chiarire le finalità sottese alle norme pratiche di esecuzione.
Ed invero, il primo punto di queste ultime, il cui contenuto ricalca parzialmente quello del quinto considerando del testo precedentemente in vigore, dispone che le norme pratiche di esecuzione «spiegano e precisano» (ma non più «integrano») «talune disposizioni del regolamento di procedura e mirano a consentire ai rappresentanti delle parti e agli interessati menzionati dall’art. 23 dello Statuto di tener conto di elementi che il Tribunale deve prendere in considerazione, in particolare quelli relativi al deposito degli atti processuali e dei documenti, alla loro presentazione, alla loro traduzione e all’interpretazione nel corso delle udienze di discussione».
Esse rappresentano così un corpus prezioso di “istruzioni pratiche” alle quali le parti principali del giudizio, gli intervenienti, nonché i loro rappresentanti, possono utilmente attingere per meglio orientarsi nell’ambito di un contenzioso, quello innanzi ai giudici del Tribunale dell’Unione, al quale, per natura e caratteristiche, potrebbero non essere avvezzi, nonché per comprendere al meglio le modalità in base alle quali il Tribunale eserciterà la nuova competenza in materia pregiudiziale attribuitale dallo Statuto, concorrendo così alla buona ed efficace amministrazione della giustizia.
Come sottolineato all’undicesimo considerando, «attenendosi alle norme pratiche di esecuzione, i rappresentanti delle parti, che agiscono nella loro qualità di ausiliari di giustizia, e le parti nel procedimento principale autorizzate a stare in giudizio senza l’assistenza di un avvocato, contribuiscono, con la loro lealtà processuale, all’efficacia della giustizia, consentendo al Tribunale di poter trattare utilmente gli atti processuali e i documenti da essi depositati». Il deposito di tali atti e documenti non conformi alle norme pratiche di esecuzione (così come allo Statuto e al regolamento di procedura) contribuisce infatti a «prolungare, talvolta in modo significativo, la durata del giudizio e a determinare un aumento delle spese processuali».
Il primo volet della refonte: le nuove norme pratiche di esecuzione specificamente dedicate alle cause pregiudiziali
Con riguardo al primo volet della refonte attuata dal Tribunale, le nuove norme pratiche di esecuzione recepiscono, spiegandole e precisandole, le modifiche apportate al regolamento di procedura del Tribunale a seguito dell’adozione del regolamento UE 2024/19, il quale, come noto, “confeziona” l’attesa riforma – da taluni in dottrina definita “epocale” (M. F. Orzan, in questa Rivista) – del protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, realizzando il trasferimento di competenze pregiudiziali, in talune materie specifiche, dalla Corte di giustizia al Tribunale dell’Unione (M. Condinanzi, C. Amalfitano, in questa Rivista).
In tale contesto, merita, in primis di essere segnalata l’aggiunta del nuovo capitolo V dedicato agli atti processuali e ai relativi allegati nelle cause pregiudiziali. Tale capitolo contiene alcune norme pratiche di esecuzione intese a illustrare le modalità di presentazione (punti 136 a 149), di deposito (punti 150 a 154), nonché di regolarizzazione (punto 155) degli atti processuali e dei relativi allegati nell’ambito delle cause pregiudiziali.
Norme pratiche di esecuzione dedicate ai rinvii pregiudiziali hanno inoltre avuto ingresso nelle sottosezioni degli altri otto capitoli in cui il testo delle norme pratiche di esecuzione si articola. Norme pratiche di esecuzione ad hoc sono state così introdotte in materia di consultazione del fascicolo e rilascio del fascicolo di causa (punti 37 a 39); di protezione dei dati negli atti e nei documenti accessibili al pubblico (punti 69 a 71); di rappresentanza (punto 74); di intervento (punto 79); di lunghezza delle osservazioni da depositarsi nel corso della fase scritta del procedimento pregiudiziale ai sensi dell’art. 202 del regolamento di procedura (punto 159); di struttura e contenuto delle osservazioni stesse (punti 191 e 192), specie in vista della loro pubblicazione, a cura della cancelleria (punto 53), sul sito Internet della Corte di giustizia ai sensi dell’art. 202, par. 3, del regolamento di procedura (punto 193), sempre che l’interessato ritenga che la sua memoria e le sue osservazioni non debbano essere pubblicate e lo abbia comunicato in maniera esplicita, secondo le modalità e nel rispetto dei termini precisati al punto 143 delle norme pratiche di esecuzione. Del pari, norme pratiche di esecuzione specificamente dedicate alle cause pregiudiziali sono state introdotte con riguardo alla fase orale del procedimento (punti 197 a 199); alla preparazione (punti 216 a 220); allo svolgimento dell’udienza di discussione, con riguardo alla lettura delle conclusioni dell’avvocato generale e alla pronuncia della sentenza che conclude il procedimento (punti 254 e 255); al gratuito patrocinio (punti 266 a 270) e al procedimento accellerato (punto 283). Infine, un riferimento alle cause pregiudiziali è stato aggiunto alla norma pratica di esecuzione che precisa le modalità di attribuzione del numero di causa (punto 14); nonché alle norme pratiche di esecuzione concernenti la pubblicazione – a cura della cancelleria – nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea delle comunicazioni relative ai ricorsi presentati, alle domande di pronuncia pregiudiziale trasmesse dalla Corte di Giustizia e alle decisioni che concludono il procedimento (punto 52) così come alla norma pratica di esecuzione relativa alla domanda di deroga alla durata del tempo normale di parola in udienza (punto 228).
Se il tenore di talune norme pratiche di esecuzione (si vedano, in particolare, i punti 136 a 142, relativi alle modalità di redazione delle osservazioni) non è dissimile da quello delle norme pratiche di esecuzione relative ai ricorsi diretti, la maggior parte di tali norme pratiche sono state modellate dal Tribunale sulla falsariga delle istruzioni pratiche alle parti relative alle cause proposte dinanzi alla Corte. Trattasi, nella specie, dei punti relativi alla pubblicazione delle memorie e delle osservazioni scritte degli interessati di cui all’art. 23 dello Statuto e alla possibilità di opporvisi (punti 143 e 193), all’omissione e all’anonimizzazione dei dati personali (punti 69 et 71), alle condizioni tecniche che permettono il ricorso alla videoconferenza (punto 241), alla trasmissione delle udienze (punto 253) e alla lettura delle conclusioni dell’avvocato generale e alla pronuncia della sentenza che conclude il procedimento (punti 254 e 255). Ed invero, pur tenendo conto delle peculiarità del procedimento che si celebra innanzi ad esso, il Tribunale si è verosimilmente ispirato a tale documento, al fine di assicurare agli interessati ai sensi dell’art. 23 dello Statuto le medesime garanzie applicate dalla Corte. Ciò, peraltro, non stupisce se si considera il fatto che già le recenti modifiche apportate al regolamento di procedura del Tribunale al fine di disciplinare la procedura nell’ambito delle cause pregiudiziali riflettono quelle del regolamento di procedura della Corte per garantire una procedura pregiudiziale “sostanzialmente speculare a quella prevista dinanzi alla Corte” (M. F. Orzan, cit.).
Il secondo volet della refonte: le nuove norme pratiche di esecuzione che non necessariamente si applicano alle sole cause pregiudiziali
Tra le principali novità da segnalare, con riguardo al secondo volet della refonte vi è certamente il punto 60 delle norme pratiche di esecuzione il quale precisa le condizioni che devono essere rispettate perché un’istanza di proroga del termine di cui all’art. 86, par. 1, del regolamento di procedura possa essere presentata.
Inoltre, sensibile alla necessità di coniugare, nell’esercizio delle proprie funzioni giurisdizionali, il principio di pubblicità della giustizia e d’informazione dei cittadini, con la protezione dei dati personali, il Tribunale ha aggiunto, ai punti da 62 a 71 delle norme pratiche di esecuzione, alcune precisazioni inedite relative alla protezione dei dati negli atti e nei documenti accessibili al pubblico, tenuto conto altresì delle peculiarità dei due tipi di procedure per le quali il Tribunale è ormai oggi competente, vale a dire i ricorsi diretti (punti 63 a 68) e le cause pregiudiziali (punti 69 a 71).
Sono altresì introdotti ex novo i due punti relativi alla rappresentanza (punti 72 a 74), alla riunione delle cause (punti 75 e 76) e all’interevento (punti 77 a 79) volti a precisare i documenti ai quali possono accedere, rispettivamente, parti e interessati ai sensi dell’art. 23 dello Statuto, a seguito della riunione delle cause, e l’interveniente, una volta che questi sia stato ammesso ad intervenire. In particolare, il punto 75 delle norme pratiche di esecuzione informa che, quando le cause sono riunite, la parte o l’interessato di cui all’art. 23 dello Statuto che ne faccia domanda «riceve notifica degli atti e delle decisioni contenuti nei fascicoli delle cause riunite, rilevanti ai fini della sua partecipazione al procedimento [… e] un estratto del registro, redatto nella lingua processuale. La stessa notifica è prevista, al punto 77 delle norme pratiche di esecuzione con riguardo all’interveniente nel momento in cui è autorizzato ad intervenire. L’accesso ad un estratto del registro permette così al suo destinatario di chiedere la notifica degli atti o delle decisioni che, in un primo momento, non gli sono stati notificati, evitando così la notifica sistematica degli atti e delle decisioni che non sono (o non sono più) pertinenti per il seguito del procedimento, in particolare quando hanno natura meramente procedurale e non producono più effetto, quali le domande di proroga dei termini, di riunione o di sospensione della causa.
Modifiche significative sono poi apportate alle norme pratiche di esecuzione dedicate al trattamento riservato dei ricorsi diretti, in caso di domanda di intervento. A tale riguardo, il punto 85 delle norme pratiche di esecuzione sostituisce l’obbligo per le parti principali di depositare, contestualmente alle proprie osservazioni sulla domanda di intervento, la propria richiesta di trattamento riservato accompagnata da versioni non riservate degli atti e dei documenti processuali già versati agli atti, mediante la semplice indicazione della volontà di presentare, in caso di ammissione all’intervento, «domanda di trattamento riservato». Qualora l’intervento sia ammesso, i soggetti principali che hanno manifestato tale intenzione sono invitati a presentare una domanda di trattamento riservato, la quale, come precisato ai punti da 89 a 92 delle norme pratiche di esecuzione «deve essere limitata a quanto strettamente necessario» e «non può in nessun caso avere ad oggetto l’intero atto processuale e, solo eccezionalmente, l’intero allegato». Essa deve contenere una motivazione «[…] adeguata, precisa e completa […]», «non limitarsi alla descrizione della natura dell’informazione», né riguardare informazioni già pubbliche o note agli intervenienti, così come informazioni commerciali, finanziarie o industriali obsolete, in particolare risalenti a cinque o più anni addietro, «a meno che il richiedente non dimostri che, a causa di circostanze particolari, esse mantengono un carattere riservato» (punto 91). Inoltre, in virtù del punto 93 delle norme pratiche di esecuzione, la domanda di trattamento riservato deve, salvo «casi debitamentre giustificati», essere accompagnata dalla versione pubblica dell’atto processuale di cui si chiede il trattamento riservato e aggiunge che «[q]ualora più parti principali chiedano il trattamento riservato con riferimento allo stesso atto processuale, esse possono essere invitate ad accordarsi al fine di redigere una versione pubblica comune». A tale proposito, il punto 94 delle norme pratiche di esecuzione fornisce alcune preziose indicazioni in merito alle modalità attraverso le quali occultare gli elementi che le parti principali vorrebbero che rimanessero riservati nei confronti delle parti intervenienti e il cui mancato rispetto comporta l’invio, a cura della cancelleria del Tribunale, di una domanda di regolarizzazione alla parte interessata. Solo in casi eccezionali, infatti, un’informazione può essere semplicemente occultata «purché il contesto degli elementi conservati nella versione pubblica consenta di comprenderne la natura». Al contrario, ogni qualvolta sia possibile, i dati riservati devono essere «sostituti tra parentesi da una breve descrizione o da una indicazione che consenta di comprenderne la natura e, eventualmente, la portata» e, con particolare riguardo ai dati numerici, «le indicazioni dovrebbero consentire di conoscere il loro ordine di grandezza, utilizzando un intervallo di valori».
I nuovi punti 101 a 103 delle norme pratiche di esecuzione illustrano l’esame che il Tribunale conduce quando è chiamato, in virtu dell’art. 130 del regolamento di procedura, a verificare, in base ad elementi di diritto o di fatto dedotti da una parte principale, il carattere riservato, nei confronti dell’altra parte principale, di determinate informazioni o determinati atti prodotti dinanzi ad esso in seguito a un mezzo istruttorio, di cui all’art. 91, lett. b), del medesimo regolamento, che possono essere rilevanti ai fini della decisione della controversia. Articolato in due fasi, nel corso delle quali il Tribunale verifica rispettivamente la rilevanza delle informazioni e degli atti ai fini della soluzione della controversia, per poi accertarne la riservatezza, tale esame può approdare ad esiti diversi. A tale riguardo, completando e precisando il tenore del punto 190 delle previgenti norme pratiche di esecuzione, il quale contemplava il solo scenario in cui il suddetto esame avesse condotto il Tribunale a ritenere che gli elementi di cui trattasi fossero nel contempo rilevanti ai fini della soluzione della controversia e riservati, il punto 103 delle nuove norme pratiche di esecuzione contempla anche le situazioni in cui, all’esito di tale esame, il Tribunale debba considerare che le informazioni o gli atti non siano rilevanti oppure siano rilevanti ma privi dell’asserito carattere riservato.
Il nuovo testo delle norme pratiche di esecuzione apporta qualche modifica significativa anche al capitolo dedicato agli atti processuali e relativi allegati nei ricorsi diretti. In particolare, con riguardo alle modalità di presentazione di tali atti e allegati, il nuovo punto 110 delle norme pratiche di esecuzione precisa che «[o]gni atto processuale deve contenere le conclusioni, quando la loro presentazione è necessaria in base al regolamento di procedura, o la domanda della parte e, qualora la sua lunghezza ecceda le cinque pagine, una breve illustrazione dello schema o un indice». Sulla stessa linea, il punto 112, anch’esso di nuova introduzione, fornisce istruzioni particolarmente preziose e dettagliate in merito alle modalità di redazione degli atti alla luce del fatto che questi, una volta depositati in cancelleria, devono essere tradotti in francese, lingua di lavoro del Tribunale, e devono essere compresi da giudici dei 27 Stati membri dell’Unione. Così, con un approccio quasi “didattico” volto ad assicurare «un efficiente svolgimento del procedimento» e a tutelare l’interesse delle parti, il punto 112 delle norme pratiche di esecuzione invita queste ultime, ed i rispettivi rappresentati, a redigere gli atti «in un linguaggio semplice e preciso, senza fare ricorso, qualora ciò non sia indispensabile, a termini tecnici propri di uno specifico ordinamento giuridico nazionale». Non solo, l’approccio “didattico” di tale norma pratica di esecuzione si spinge fino a raccomandare alle parti di evitare le ripetizioni e a prediligere «il più possibile» frasi brevi in luogo di quelle «lunghe e complesse, contenenti incisi e frasi subordinate». Infine, facendo tesoro dell’esperienza maturata negli anni, al punto 113 delle norme pratiche di esecuzione, il Tribunale invita le parti, che nei loro atti richiamano un testo o una normativa particolare del diritto nazionale o del diritto dell’Unione, a fornire «con precisione» i riferimenti a tale testo o normativa con riguardo tanto alla data di adozione, che a quella di pubblicazione, nonché alla sua applicabilità nel tempo. Del pari, il Tribunale sollecita le parti ad aver cura di citare la giurisprudenza precisando «il nome e il numero di ruolo della causa di cui trattasi, sia il numero ECLI («European Case Law Identifier») della decisione o delle conclusioni e i riferimenti esatti dell’estratto o del passo in questione».
Sempre con riguardo agli atti processuali, il punto 156 delle norme pratiche di esecuzione fissa il numero massimo di pagine che tali atti ‑ ivi incluse le memorie di adattamento e le osservazioni su tali memorie ‑ non devono superare, pena la regolarizzazione degli stessi e il ritardo della loro notifica all’altra parte. Tuttavia, il punto 160 delle norme pratiche di esecuzione precisa che la domanda di regolarizzazione interviene esclusivamente nel caso in cui il numero delle pagine dell’atto ecceda «sostanzialmente» il numero massimo consentito. Tale precisazione, che tiene conto della prassi invalsa in seno alla cancelleria dell’istituzione, permette di non chiedere la regolarizzazione se il numero di pagine non eccede del 10% il limite massimo consentito, salvo istruzioni in senso contrario del presidente.
I punti 169 e 170 delle nuove norme pratiche di esecuzione stabiliscono che il ricorso presentato da più di dieci ricorrenti deve essere corredato da una tabella contenente l’elenco di tali parti. In particolare, dai suddetti punti si evince che l’elenco, redatto nella lingua processuale, deve indicare, con riferimento a ciascuna parte, il nome, il cognome, la città di residenza e il paese di residenza. La tabella deve essere trasmessa per posta elettronica, sotto forma di un semplice file elettronico all’indirizzo di posta elettronica della cancelleria indicato al punto 3 delle norme pratiche di esecuzione, fermo restando che il mancato rispetto di tali prescrizioni formali non costituisce ostacolo alla notifica del ricorso.
Con riguardo alla fase orale del procedimento, merita di essere segnalato il punto 203 delle norme pratiche di esecuzione, il quale, in merito alla preparazione dell’udienza, precisa, alla stregua del vecchio punto 151, che, prima di ogni udienza pubblica, il cancelliere fa affiggere dinanzi all’aula d’udienza la data e l’ora dell’udienza di discussione, il collegio competente, la causa o le cause che saranno chiamate e i nomi delle parti o degli interessati menzionati dall’art. 23 dello Statuto. Tale punto non precisa più invece che tali informazioni debbano essere riportate nella lingua di procedura. Inoltre, al fine di garantire un’organizzazione ottimale dell’udienza, il nuovo punto 207 delle norme pratiche di esecuzione invita le parti ed i loro rappresentanti a informare il Tribunale di qualsiasi misura particolare idonea ad agevolare la loro partecipazione effettiva all’udienza, «segnatamente in caso di disabilità o di ridotta capacità motoria».
Il punto 222 delle norme pratiche di esecuzione è dedicato allo svolgimento dell’udienza di discussione, udienza alla quale, come è noto, è ormai possibile partecipare, tanto nei ricorsi diretti (in virtù dell’art. 107 bis, del regolamento di procedura, frutto delle modifiche apportate a tale regolamento il 30 novembre 2022), che nei rinvii pregiudiziali (ai sensi dell’art. 216, introdotto in occasione delle ultime modifiche apportate al regolamento di procedura), anche per videoconferenza. Ciò, previa richiesta in tal senso ad opera dei rappresentanti delle parti, degli interessati o della stessa parte abilitata a stare in giudizio senza l’assistenza dell’avvocato, ove ricorrano i motivi indicati ed esemplificati al punto 235 e sempre che sussistano le condizioni tecniche necessarie ad assicurare «un livello di sicurezza e di affidabilità adeguato per consentire una buona connessione e quindi una buona partecipazione delle parti all’udienza» (punto 241). Quali che siano le modalità di partecipazione all’udienza (in presenza o per videoconferenza), il punto 222 delle norme pratiche di esecuzione illustra, più dettagliatamente, rispetto al punto 156 delle vecchie norme pratiche di esecuzione, l’articolazione della stessa in tre momenti distinti. Esso precisa infatti che, al primo momento, dedicato alle «difese orali propriamente dette», fanno seguito il secondo e il terzo rispettivamente dedicati ai quesiti posti dal Tribunale e alle repliche finali, le quali offrono alle parti ed ai loro rappresentanti l’opportunità di “reagire” alle osservazioni o ai quesiti formulati dagli altri rappresentanti o dai giudici del Tribunale.
Infine, i punti 250 a 253 delle norme pratiche di esecuzione precisano e chiariscono gli artt. 110 bis e 219 del regolamento di procedura relativi alla trasmissione delle udienze, “istruendo” le parti e gli interessati di cui all’art. 23 dello Statuto con particolare riguardo alla motivazione che gli stessi possono far valere innanzi al Tribunale per chiedere che l’udienza alla quale sono stati convocati non debba fare oggetto di trasmissione. A tal fine, il punto 251 delle norme pratiche di esecuzione precisa che tale motivazione, la quale «non va confusa con una memoria o con osservazioni scritte e non dovrebbe superare le tre pagine», deve risultare da una valutazione concreta dell’inopportunità di una trasmissione dell’udienza di discussione. Inoltre, al fine di orientare meglio il Tribunale nella sua decisione, «la motivazione non deve essere generica limitandosi, ad esempio, a fare riferimento alla delicatezza della causa per la parte o per l’interessato di cui trattasi». Ove l’udienza di discussione sia stata oggetto di trasmissione, il cancelliere ne da atto nel verbale (punto 248).
Le conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle norme pratiche di esecuzione
Benché non giuridicamente vincolanti, l’inosservanza delle norme pratiche di esecuzione espone i rappresentanti delle parti e le parti stesse all’applicazione di talune “sanzioni”, la cui previsione ha fatto peraltro dubitare in dottrina della natura stessa delle norme pratiche di esecuzione quali meri atti di soft law, accreditando piuttosto l’idea che si tratti di norme “semi-vincolanti”, almeno con riguardo a quelle norme pratiche di esecuzione che – contrariamente a quanto indicato al punto 1 ‑ non si limitano a spiegare e precisare le norme già presenti nel regolamento di procedura ma prescrivono, in maniera per così dire “autonoma”, il rispetto di taluni requisiti formali non contemplati nel regolamento di procedura (C. Amalfitano, Art. 75 RP Trib., in C. Amalfitano, M. Condinanzi, P. Iannuccelli (a cura di), Le regole del processo dinanzi al giudice dell’Unione europea. Commento articolo per articolo, Napoli 2017, p. 1119 ss.; S. Crespi, Le nuove norme di esecuzione dei regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale: tra novità e incertezze, in C. Amalfitano e M. Condinanzi (a cura di) La Corte di giustizia dell’Unione europea oltre i trattati: la riforma organizzativa e processuale del triennio 2012-2015, Milano, 2018, p. 57 ss.). Si pensi, a titolo di esempio, ai requisiti relativi alle modalità di redazione degli atti processuali e al numero massimo di pagine che questi non dovrebbero superare.
In merito alle “sanzioni”, giova sottolineare che il nuovo testo delle norme pratiche di esecuzione, frutto della refonte del testo precedentemente in vigore, non apporta rispetto a quest’ultimo alcuna particolare novità, limitandosi a riproporre quanto già previsto dal testo precedentemente in vigore.
Così, alla stregua del settimo considerando delle previgenti norme pratiche di esecuzione, il decimo considerando del nuovo testo in commento ribadisce che il mancato rispetto delle norme pratiche di esecuzione comporta il rischio di «incorrere […] nell’applicazione dell’art. 139, lett. a), del regolamento di procedura, ai sensi del quale «se il Tribunale ha dovuto sostenere spese che sarebbe stato possibile evitare, segnatamente se il ricorso ha carattere manifestamente abusivo, esso può condannare al rimborso la parte che le ha provocate» (decimo considerando). Del pari, l’undicesimo considerando delle nuove norme pratiche di esecuzione, il cui tenore letterale ricalca pedissequamente quello dell’ottavo considerando del testo precedentemente in vigore, precisa che reiterate violazioni delle prescrizioni del regolamento di procedura o delle norme pratiche di esecuzione che rendano necessarie domande di regolarizzazione possono dare luogo al rimborso delle spese collegate al trattamento richiesto dal Tribunale, conformemente all’art. 139, lett. b), del regolamento di procedura.
A tali sanzioni di natura propriamente pecuniaria, si aggiungono poi quelle di cui ai punti 131 a 133 delle norme pratiche di esecuzione. Tali punti, collocati nella sezione dedicata alla regolarizzazione degli atti processuali e dei relativi allegati, prevedono, in un decrescendo di gravità, le conseguenze che possono discendere dalla mancata conformità di tali atti ai requisiti di cui agli allegati 2, 3 e 4 alle norme pratiche di esecuzione.
In particolare, secondo il punto 131, qualora un atto di ricorso (ma, in virtù del punto 134, lo stesso vale, «ove occorra», per gli altri atti processuali), non sia conforme ai requisiti precisati nell’allegato 2 delle norme pratiche di esecuzione, la cancelleria ‑ sulla quale grava il delicato compito di vigilare sulla conformità degli atti processuali e dei documenti versati nel fascicolo di causa con le disposizioni dello Statuto, del regolamento di procedura e delle norme pratiche di esecuzione ‑ non procede alla sua notifica e fissa un termine ragionevole ai fini della regolarizzazione. La mancata regolarizzazione «può» (e quindi non necessariamente deve) comportare che il ricorso sia respinto in quanto irricevibile, conformemente all’art. 78, par. 6, e all’art. 177, par. 6, del regolamento di procedura.
Inoltre, in virtù del punto 132 delle norme pratiche di esecuzione, «[q]ualora un atto di ricorso non sia conforme ai requisiti formali elencati all’allegato 3 […], la sua notifica è differita ed è fissato un termine ragionevole ai fini della regolarizzazione». La mancata regolarizzazione non comporta tuttavia che l’atto processuale sia respinto in quanto irricevibile.
Infine, ai sensi del punto 133, la mancata conformità degli atti processuali ai requisiti formali precisati nell’allegato 4 alle norme pratiche di esecuzione, non comporta un differimento della notifica dell’atto stesso ma la sola fissazione di «un termine ragionevole ai fini della regolarizzazione».
*L’Autrice si esprime a titolo strettamente personale e non impegna l’Istituzione di appartenenza.