È prassi, per il Consiglio di Stato, limitarsi a sospendere il processo amministrativo (ex art. 295 c.p.c. e 79 c.p.a.) fino alla decisione della Corte costituzionale o della Corte di giustizia, quando la questione è già stata sollevata o il rinvio pregiudiziale è già stato proposto in alto giudizio, senza adottare un nuovo atto di promovimento, malgrado le critiche della Corte costituzionale e il diverso orientamento della Cassazione. L’articolo trae spunto da una recente sentenza dell’Adunanza Plenaria e si colloca tra la dottrina non favorevole all’istituzionalizzazione di tale prassi (anche per i dubbi che, in ultima analisi, possono sorgere sulla sua utilità).