Pronti, partenza, via! Il Tribunale adotta le decisioni necessarie a garantire il funzionamento della recente riforma dello Statuto della Corte di giustizia UE
À vos marques, prêts, partez! Le Tribunal adopte les décisions nécessaires pour garantir le fonctionnement de la récente réforme du Statut de la Cour de justice de l’Union européenne
Ready, Set, Go! The General Court Adopts the Necessary Decisions to Guarantee the Functioning of the Recent Reform of the Statute of the Court of Justice of the European Union
Con il regolamento (UE, Euratom) 2024/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 che modifica il protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (reg. 2024/2019) è stata approvata una riforma particolarmente significativa della Corte di giustizia dell’Unione europea, che è entrata in vigore il 1° settembre 2024 (M. CONDINANZI, C. AMALFITANO, R. MASTROIANNI e M.F. ORZAN). In effetti, tale riforma, a più di vent’anni dalla sua prefigurazione nel trattato di Nizza, realizza il trasferimento della competenza pregiudiziale in sei materie dalla Corte di giustizia (la Corte) al Tribunale dell’Unione europea (il Tribunale), a far data dal 1° ottobre 2024. Questa riforma è stata altresì l’occasione per l’estensione del meccanismo già esistente di ammissione preventiva delle impugnazioni (R. TORRESAN).
Parallelamente all’approvazione di questa modifica, la Corte e il Tribunale hanno emendato i propri regolamenti di procedura (di seguito, rispettivamente, RP Corte e RP Trib.) nonchè le proprie norme pratiche di esecuzione [per la Corte: istruzioni pratiche alle parti, relative alle cause proposte dinanzi alla Corte (commentate da M. PUGLIA); per il Tribunale: norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale (commentate da M.-C. BOTTINO)], in larga misura per dotarsi della normativa di dettaglio necessaria per garantirne la corretta attuazione. Inoltre, la Corte ha aggiornato le proprie raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (commentate da G. GRASSO). Il RP Corte è entrato in vigore il 1° ottobre 2024, mentre quello del Tribunale il 1° novembre 2024.
Nelle more dell’entrata in vigore del proprio regolamento di procedura, nel corso del mese di ottobre, il Tribunale ha adottato quattro decisioni relative alla composizione della Grande Sezione e della Sezione Intermedia, ai criteri di attribuzione delle cause, alle elezioni degli avvocati generali per il trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale e di un giudice chiamato a sostituirli in caso di impedimento (elezioni degli AG) e alla costituzione delle sezioni e assegnazione dei giudici alle sezioni (costituzione delle sezioni), che sono state pubblicate il 28 ottobre 2024 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.
Le quattro decisioni trovano il loro minimo comune denominatore nella necessità di dotare il Tribunale della normativa di dettaglio per consentire a questa giurisdizione, a partire dal 1° novembre 2024, di garantire il funzionamento della riforma con riguardo all’esercizio della competenza pregiudiziale trasferitagli per le sei materie sopraccitate, individuate all’art. 50 ter, 1° c., Statuto. Nondimeno, come si avrà modo di evidenziare in proseguio, nella decisione relativa alla composizione della Grande Sezione e della Sezione Intermedia, il Tribunale ha colto l’occasione per apportare modifiche che vanno al di là degli obblighi imposti dalla riforma con riferimento alla determinazione dei membri assegnati alla Grande Sezione nell’ambito dei ricorsi diretti.
Al fine di facilitare la comprensione dell’articolazione tra le diverse decisioni, è opportuno esaminare innanzitutto, insieme, la quarta e la terza, poi, la seconda e, infine, la prima.
Le decisioni relative alla costituzione delle sezioni e alle elezioni degli AG meritano di essere analizzate insieme perché esse concretizzano l’obbligo introdotto nello Statuto di garantire, da un lato, la specializzazione della competenza pregiudiziale e, dall’altro, la presenza di un avvocato generale in tutte le domande rivolte dalle giurisdizioni nazionali, a differenza dei ricorsi diretti nei quali il Tribunale può decidere di essere assistito da un avvocato generele se ritiene che lo esigano la difficoltà in diritto o la complessità in fatto della causa.
Quanto al primo obbligo, fin dalla presentazione della proposta legislativa, la Corte ha ritenuto utile ancorare il trasferimento delle competenze pregiudiziali a tre garanzie procedurali, tra le quali, appunto, la creazione di una o più sezioni specializzate. Questo auspicio, accolto in sede di negoziazione del reg. 2014/2019, è confluito nell’art. 50 ter, 4° c., Statuto e negli artt. 25, par. 1, terza frase e 26, par. 1, seconda frase, RP Trib. In particolare, dal combinato disposto dei due articoli del RP Trib. si evince che il Tribunale istituisce una o più sezioni incaricate di trattare le domande pregiudiziali, che si riuniscono per default con cinque membri.
La decisione relativa alla costituzione delle sezioni, al netto delle modifiche nella parte relativa ai ricorsi diretti per la partenza di alcuni membri del Tribunale verso la Corte, partenza che ha reso necessaria, tra l’altro, l’elezione dei presidenti delle Sezioni Prima e Terza, è identica alla precedente. Con riferimento, invece, al rinvio pregiudiziale, è utile rilevare che, nel dibattito dottrinale precedente alla sua adozione, ferma restando l’organizzazione attuale in dieci sezioni del Tribunale, di cui sei specializzate in proprietà intellettuale e quattro in funzione pubblica, ci si era domandati se la specializzazione in materia pregiudiziale sarebbe stata assorbita nell’ambito delle sezioni esistenti, dando così luogo ad una sottospecializzazione, se sarebbero state create sezioni autonome, implicanti una modifica del numero di quelle esistenti o se ne sarebbero state istituite ad hoc sul modello della Sezione delle Impugnazioni del Tribunale. Il Tribunale ha optato per quest’ultima ipotesi, creando una sezione presieduta dal vicepresidente e composta da dieci membri nominati tra i giudici appartenenti alle dieci sezioni ordinarie del Tribunale. Questi dieci membri sono organizzati in due collegi da cinque (A e B), divisi ciascuno in cinque collegi ridotti da quattro (A1, A2, A3, A4 e A5 e B1, B2, B3, B4 e B5). Questa sezione si riunisce, quindi, in linea di principio, con cinque membri, ossia il vicepresidente e quattro giudici appartententi a uno dei dieci coleggi ridotti, designati secondo un sistema di rotazione. Ne consegue che, in sostanza, questa sezione specializzata si riunisce in dieci sotto-formazioni.
Inoltre, conformemente all’art. 28, par. 6, RP Trib., la decisione relativa alla costituzione delle sezioni individua le modalità di rimessione di una domanda pregiudiziale a una composizione ridotta, ossia a tre membri, rispetto ai cinque previsti per default. Essa precisa che se una domanda di pronuncia pregiudiziale è rinviata dinanzi a una sezione che si riunisce con tre giudici, quest’ultima è composta dal presidente di sezione, ossia il vicepresidente, dal giudice relatore e da uno degli altri giudici della sezione di cinque giudici inizialmente investita, individuato in base all’ordine inverso stabilito all’art. 8 RP Trib. In proposito, è utile ricordare che la rimessione di una domanda pregiudiziale ad un collegio composto da un numero inferiore di membri presenta una differenza rispetto ai ricorsi diretti. In effetti, mentre nell’ambito della domanda pregiudiziale, la competenza ad adottare la decisioni di rimessione appartiene alla sezione a cinque membri, nei ricorsi diretti resta della Conferenza Plenaria, sentite le parti, conformemente all’art. 28, par. 5, RP Trib.
Quando al secondo obbligo, conformenete agli artt. 9, par. 3, e 31 bis, par. 1, RP Trib. nella decisione relativa alle elezioni degli AG, è indicato che il Tribunale ha eletto i giudici Martín y Pérez de Nanclares e Brkan per esercitare la funzione di avvocati generali nell’ambito del trattamento delle domande pregiudiziali trasferite al Tribunale nonché il giudice Galea, in qualità di sostituto in caso di loro impedimento.
È opportuno ricordare che, in ragione dell’assenza del Primo avvocato generale in seno al Tribunale, l’art. 31 ter RP Trib. disciplina le modalità di designazione degli avvocati generali, stabilendo che è il presidente che la effettua, nel rispetto del principio stabilito all’art. 49 bis Statuto in forza del quale l’avvocato generale designato non può appartenere alla sezione investita della domanda pregiudiziale.
Entrambe le decisioni rappresentano una soluzione transitoria, che sarà valida fino al rinnovo triennale del Tribunale previsto per il settembre 2025. A tal riguardo, sarà interessante vedere se il Tribunale deciderà di creare stabilmente una sezione specializzata ad hoc per il trattamento delle domande pregiudiziali trasferite dalla Corte od opterà per uno degli altri due modelli organizzativi sopra evocati. Indubbiamente, la soluzione per ora accolta dal Tribunale ha il pregio di soddisfare, a monte, l’obbligo introdotto dallo Statuto in base al quale il giudice eletto avvocato generale non può appartenere alla sezione investita della domanda pregiudiziale. In effetti, avendo deciso di istituire una sezione per il trattamento delle domande pregiudiziali al di fuori del perimetro di quelle ordinarie, questa scelta consente alla giurisdizione di uniformarsi immediatamente a tale obbligo.
La decisione relativa ai criteri di attribuzione delle cause è stata modificata con riguardo all’attribuzione delle domande pregiudiziali. Con riferimento a tali domande, la decisione prevede che, immediatamente dopo la trasmissione della domanda da parte della Corte, e salvo un’applicazione successiva dell’art. 28 RP Trb., tale domanda è attribuita alla sezione incaricata delle domande di pronuncia pregiudiziale esaminata nel paragrafo precedente. Come sopra osservato, nella sua composizione standard, fissata per default a cinque membri, la sezione funzionerà in dieci sotto-formazioni presiedute dal vice-presidente e da quattro membri assegnati a uno dei dieci collegi ridotti esaminati nel paragrafo precedente.
Per quanto riguarda la decisione relativa alla composizione della Grande Sezione e della Sezione Intermedia, è opportuno esaminare, prima, le modalità di costituzione della Sezione Intermedia e poi quelle della Grande Sezione.
Con riferimento alla Sezione Intermedia, va ricordato che essa è stata introdotta con la presente riforma e il Tribunale può ricorrervi tanto nei ricorsi diretti che nell’ambito delle domande pregiudiziali.
Da un’interpretazione sistematica degli artt. 11, par. 4, 15 bis, 23 bis e 28, parr. 1 e 8, RP Trib., si evince che detta Sezione è composta da nove membri, è presieduta dal vicepresidente e ha un quorum di funzionamento fissato a sette giudici. Risulta altresì che in ragione, da un lato, della specularità del procedimento garantito dinanzi al Tribunale nell’ambito del trattamento delle domande pregiudiziali in virtù del quale il collegio per default è fissato a cinque membri e, dall’altro, della volontà di garantire, anche in tale ambito, agli Stati membri e alle istituzioni il diritto riconosciuto loro nel quadro del contenzioso diretto di richiedere che una causa sia conosciuta da una formazione composta da almeno cinque membri in luogo di quella standard costituita da tre giudici, il RP Trib. prevede che se una richiesta in tal senso è presentata dagli Stati membri e dalle istituzioni, la Sezione Intermedia deve essere automaticamente investita di una domanda pregiudiziale.
La decisione prevede quattro composizioni. Per quanto riguarda i ricorsi diretti, essa distingue tra il contenzioso specializzato in materia di funzione pubblica e di proprietà intellettuale, da un lato, e gli altri ricorsi, dall’altro. Con riferimento ai due contenziosi oggetto di specializzazione, la decisione dispone che la Sezione Intermedia è composta dal vicepresidente del Tribunale, da un presidente di sezione designato a turno tra quelli che presiedono le sezioni incaricate di conoscere le cause che rientrano nella medesima materia, dai giudici del collegio a tre inizialmente investito della causa e dai due giudici che avrebbero dovuto integrare tale collegio a tre se la causa fosse stata attribuita a un collegio a cinque, nonché da due giudici designati a turno tra quelli che fanno parte delle altre sezioni incaricate di conoscere le cause che rientrano nella medesima materia, esclusi i presidenti di sezione, seguendo, in modo alternato, l’ordine stabilito dall’art. 8 RP Trib. e l’ordine inverso. Con riferimento a tutti gli altri ricorsi diretti, la Sezione Intermedia è composta dal vicepresidente, da un presidente di sezione designato a turno, dai giudici del collegio a tre inizialmente investito della causa e dai due giudici che avrebbero dovuto integrare tale collegio a tre se la causa fosse stata attribuita a un collegio a cinque, nonché da due giudici designati a turno tra tutti i giudici, esclusi i presidenti di sezione, seguendo, in modo alternato, l’ordine stabilito dall’art. 8 RP Trib. e l’ordine inverso.
Con riguardo alla composizione della Sezione Intermedia nell’ambito delle domande pregiudiziali, essa è costituita dal vicepresidente, da quattro giudici appartenenti al collegio ridotto inizialmente investito della causa, e da quattro giudici che fanno parte dell’altro collegio della sezione pregiudiziale, designati conformemente al turno stabilito per la composizione dei collegi ridotti. Ciò siginifica che se la formazione inizialmente competente a conoscere una domanda è composta dal vicepresidente e da quattro membri appartenenti al collegio ridotto A1, nella Sezione Intermedia, a questi cinque verranno aggiunti quattro membri assegnati, ad esempio, al collegio ridotto B3.
Con riferimento alla composizione della Grande Sezione, anche in questo caso la decisione distingue tra le domande pregiudiziali e i ricorsi diretti. Con riferimento alle domande pregiudiziali, la decisione dispone che la Grande Sezione è costituita dal presidente, dal vicepresidente, da tre presidenti di sezione designati a turno e dai dieci giudici assegnati alla sezione pregiudiziale sopraccitata.
In proposito, è opportuno svolgere qualche breve considerazione sulla reale possibilità che una domanda pregiudiziale pendente dinanzi al Tribunale sia rinviata a tale sezione. Nella proposta legislativa, la Corte aveva manifestato la propria preferenza perché la Grande Sezione del Tribunale non fosse adoperata in materia pregiudiziale. Tuttavia, in astratto, il rinvio a tale sezione non può essere escluso. Nondimeno, in concreto, la remissione di una domanda pregiudiziale alla Grande Sezione sembra di applicazione residuale. In effetti, siffatta eventualità deve essere analizzata alla luce dell’art. 28, par. 1, RP Trib., il quale individua nella difficoltà in diritto o nelll’importanza della causa o in circostanze particolari le condizioni perché una causa possa essere trasferita alla Grande Sezione, e dell’art. 207, par. 3, RP Trib., che prefigura il rinvio alla Corte di un quesito pregiudiziale, qualora siffatto quesito ponga questioni che richiedono l’adozione di decisioni di principio, suscettibili di compromettere l’unità e la coerenza del diritto dell’Unione europea, come previsto all’art. 256, par. 3, 2° c., TFUE. Da un’interpretazione congiunta di questi due articoli discende che solo le domande che soddisfano i criteri individuati dall’art. 28, par. 1, RP Trib., ma limitate alle materie oggetto del trasferimento di competenze, potranno essere giudicate dalla Grande Sezione poiché, nel caso in cui esse dovessero porre questioni che ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 207, par. 3, RP Trib., tale articolo prefigura il loro rinvio alla Corte. Pertanto, sebbene non possa essere esclusa, a priori, l’eventualità che il Tribunale si riunisca in Grande Sezione per pronunciarsi sulle domande pregiudiziali, è plausibile ritenere che il ricorso ad essa risulterà estremamente limitato, con la conseguenza che, in linea di principio, la Sezione Intermedia è destinata a diventare il collegio del Tribunale composto dal maggior numero di membri, che si occuperà di tali domande.
Per quanto riguarda la composizione della Grande Sezione nei ricorsi diretti, è interessante rilevare che la decisione introduce una novità, poiché quella precedente relativa a questa formazione prevedeva un’unica modalità di assegnazione dei membri del Tribunale a tale sezione. La decisione adottata in ottobre, invece, si allinea a quanto previsto per la Sezione Intermedia e, anzi, va oltre, prefigurando quattro diverse composizioni. In sostanza, salvo il presidente e il vicepresidente, che sono membri di diritto della Grande Sezione, la determinazione degli altri giudici varia, a seconda che la causa sia in materia di proprietà intellettuale, di funzione pubblica, in uno degli altri ricorsi diretti o, a prescindere dal tipo di ricorso, esista una questione meritevole di rinvio a una sezione composta da cinque membri, sollevata contemporaneamente dinanzi a due sezioni.
*L’Autore si esprime a titolo strettamente personale e non impegna l’Istituzione di appartenenza.