Il termine decadenziale per avviare l’istruttoria nei procedimenti davanti all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Corte giust., 30 gennaio 2025, cause C-510/23, Trenitalia e C-511/23, Caronte & Tourist
Le délai pour initier l’enquête dans les procédures devant l’Autorité italienne de la concurrence
The Time Limit for Initiating the Investigation in Proceedings Before the Italian Competition Authority
Le sentenze in commento offrono l’opportunità di approfondire taluni aspetti critici emersi nella più recente prassi giurisprudenziale amministrativa concernente l’applicabilità del termine di 90 giorni di cui all’art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ai procedimenti davanti all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. La CGUE, pur sottolineando l’importanza di prevedere termini ragionevoli per la durata di tutte le fasi del procedimento, considera il termine di novanta giorni come contrario al diritto UE, in quanto non permetterebbe all’AGCM di svolgere tutte le attività istruttorie preliminari necessarie e di scegliere, in piena indipendenza, quali attività svolgere in base al grado di priorità. Alla luce delle recenti sentenze della CGUE diventa fondamentale per il Giudice amministrativo valutare la ragionevolezza della durata della fase preistruttoria, tenendo conto delle specificità del caso concreto.