Revisione costituzionale contro primato. La Commissione apre una procedura di infrazione nei confronti della Slovacchia
Révision constitutionnelle contre Primauté. La Commission ouvre une procédure en manquement contre la Slovaquie
Constitutional Amendment v Primacy. The Commission Launches an Infringement Procedure against Slovakia
La procedura di infrazione
Lo scorso 21 novembre 2025, la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione contro la Slovacchia (INFR(2025)22081), imputando a tale Stato membro la violazione del diritto dell’Unione che sarebbe derivata dall’approvazione di un pacchetto di emendamenti costituzionali nello scorso settembre. In particolare, la Commissione contesta allo Stato membro la violazione di una serie di principi fondamentali del diritto dell’Unione, tra i quali il principio del primato.
Gli emendamenti da cui sorgerebbe tale violazione sono stati approvati dal Parlamento slovacco lo scorso 26 settembre 2025 in un pacchetto relativamente ampio di modifiche costituzionali, che riportiamo qui integralmente:
Art. 7(6): La Repubblica Slovacca conserva la propria sovranità, in particolare in materia di identità nazionale, che comprende questioni culturali ed etiche fondamentali relative alla tutela della vita e della dignità umana, alla vita privata e familiare, al matrimonio, alla genitorialità e alla famiglia, alla moralità pubblica, allo status personale, alla cultura e alla lingua, nonché al processo decisionale in materia di assistenza sanitaria, scienza, educazione, istruzione, status personale e successione.
(7): Nessuna disposizione della presente Costituzione o di altre leggi costituzionali può essere interpretata come autorizzazione della Repubblica Slovacca al trasferimento dell’esercizio di qualsiasi parte dei suoi poteri in materie che connotano la sua identità nazionale.
Art. 15 (5): È vietato stipulare accordi per dare alla luce un figlio per conto di altri.
Art. 36 (3): È garantita la parità tra uomini e donne nella retribuzione per il lavoro svolto.
Art. 41 (2): I genitori di un bambino sono la madre e il padre; la madre del bambino è una donna e il padre del bambino è un uomo.
(4): Un minore può essere adottato dai coniugi o da un coniuge sposato con uno dei genitori del minore o dal coniuge superstite del genitore o del genitore adottivo del minore. In via eccezionale, anche una persona sola può adottare un minore se l’adozione è nell’interesse superiore del minore. L’adozione è decisa dal tribunale.
(8): L’educazione e la formazione dei minori in materia di vita intima e comportamento sessuale possono essere fornite solo con il consenso del rappresentante legale. L’educazione finalizzata alla tutela della salute, dell’integrità fisica e alla prevenzione degli abusi fa parte dell’educazione generale dei minori in una forma adeguata alla loro età.
Art. 52a: La Repubblica Slovacca riconosce solo i sessi biologicamente determinati di maschio e femmina2.
Gli emendamenti sono stati attenzionati non solo dalla Commissione europea (sulla cui reazione ci concentriamo in queste pagine), ma anche da altri organismi sovranazionali, per ragioni che vanno ben oltre al tema del riconoscimento della primazia della Costituzione nazionale sul diritto europeo e della difesa dell’identità nazionale: in particolare, sull’intero pacchetto di emendamenti è stata resa una urgent opinion della Commissione di Venezia3, nonché si è espressa criticamente l’agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali4.
L’aspetto su cui sembra concentrarsi la reazione della Commissione, concretizzatasi nell’invio della lettera di messa in mora, e sul quale si sofferma questa breve segnalazione, è invece limitato alle modifiche che toccano alcune parti dell’art. 7 della Costituzione slovacca, mediante l’introduzione di un nuovo assetto costituzionale che, ad avviso della Commissione, contravverrebbe «il principio del primato del diritto dell’UE, che costituisce un elemento fondamentale dell’ordinamento giuridico dell’UE, unitamente ai principi dell’autonomia, dell’efficacia e dell’applicazione uniforme del diritto dell’Unione». Secondo la Commissione, infatti, anche «quando uno Stato membro modifica la propria Costituzione, tale esercizio della competenza nazionale non può eludere la necessità di rispettare i principi fondamentali del diritto dell’Unione».
A volte ritornano
L’avvio di questa procedura di infrazione conduce il diritto dell’Unione a navigare mari inesplorati e che tuttavia era solo questione di tempo venissero solcati. La contesa, infatti, richiama quanto meno un triplice preludio che consentiva di immaginare questo sviluppo: le modifiche costituzionali introdotte dalla Slovacchia riecheggiano, infatti, almeno tre recenti episodi che toccano l’assetto dei rapporti tra ordinamento europeo e costituzioni nazionali.
Il primo episodio risale al Lissabon-Urteil del Bundesverfassungsgericht5. Con la sua monumentale e storica decisione, il Tribunale costituzionale aveva sindacato la legittimità costituzionale della legge di approvazione del Trattato di Lisbona, nonché della legislazione di accompagnamento.
Nella lunga motivazione della sentenza si legge che tra le materie particolarmente sensibili per la capacità di uno Stato costituzionale di configurarsi democraticamente – e che in quanto tali devono rimanere necessariamente nella disponibilità della decisione parlamentare statale – rientrano: a) le decisioni in materia di diritto penale sostanziale e formale; b) le decisioni sulla disposizione del monopolio dell’uso della forza da parte della polizia all’interno dello Stato e da parte delle forze armate verso l’esterno; c) le decisioni fiscali fondamentali sulle entrate e sulle spese pubbliche, queste ultime motivata in particolare, tra l’altro, da considerazioni di politica sociale; d) le decisioni relative alla definizione delle condizioni di vita in uno Stato sociale ed e) le decisioni di particolare importanza culturale, ad esempio in materia di diritto di famiglia, sistema scolastico ed educativo e rapporti con le comunità religiose6.
La sovrapposizione (non completa, ma assai ampia) rispetto alle materie menzionate dall’emendamento alla Costituzione slovacca è notevole, così come è difficile non scorgere l’avvenuta capitolazione di quell’ultima fortezza del diritto costituzionale statale, almeno per ciò che concerne il diritto penale, la difesa e la declinazione dello Stato sociale.
Il secondo episodio che, con il senno di poi, forniva indizi sulla plausibilità dell’utilizzo della procedura di infrazione al fine di censurare una modifica costituzionale di uno Stato membro del tipo di cui qui si ragiona consiste nella procedura di infrazione avviata dalla Commissione nei confronti della Polonia, a seguito delle sentenze7 con cui il Tribunale costituzionale polacco aveva apertamente ripudiato i caratteri essenziali del diritto dell’Unione, a partire dal principio del primato. La Corte di giustizia ha accertato la violazione del diritto dell’Unione in una recente decisione, resa peraltro in un contesto politicamente mutato in modo significativo, dopo l’insediamento del terzo governo Tusk, avvenuto nel corso della pendenza del giudizio: tale sopravvenienza politica ha avuto il non secondario impatto di determinare la rinuncia della Polonia a difendersi nel merito8. Tale utilizzo della procedura di infrazione a tutela di un nucleo duro di principi fondamentali che caratterizza l’identità dello stesso ordinamento costituzionale europeo emerge peraltro anche da un’altra vicenda, tutt’ora pendente, che riguarda l’Ungheria. La Commissione ha infatti avviato una procedura di infrazione a seguito dell’approvazione in data 16 giugno 2021, da parte del Parlamento ungherese, della legge c.d. anti-LGBTI+ (mediante la quale si introducono varie limitazioni all’accesso dei minori, per la cui tutela la legge è asseritamente approvata, rispetto a contenuti, pubblicità e servizi mediatici che promuovono o rappresentano l’omosessualità o comunque identità di genere non binarie): si tratta di uno sviluppo che tocca materie evidentemente suscettibili di rivendicazioni identitarie, anche se il rango non costituzionale della legge all’origine delle contestazioni è un elemento che diversifica certamente la controversia rispetto allo sviluppo oggetto della presente segnalazione.
Era invece costituzionale, seppure soltanto nelle intenzioni degli autorevoli proponenti, il rango di intervento di un disegno di legge presentato nella scorsa legislatura nel Parlamento italiano che suggerisce il terzo, ultimo, nonché certamente più tenue e sfumato indizio che poteva suggerire una certa ineluttabilità dello sviluppo oggetto di attenzione in queste righe. Ci sembra comunque meritevole segnalarlo da ultimo, se non altro perché riguarda l’Italia: alcune disposizioni dell’emendamento costituzionale slovacco riecheggiano, infatti, parte del testo di un mai approvato disegno di legge costituzionale presentato nel Parlamento italiano nel corso della scorsa legislatura – prima firmataria on. Meloni9 – con il quale si intendeva aggiungere all’attuale art. 11 Cost. un ulteriore comma, così formulato: «Le norme dei Trattati e degli altri atti dell’Unione europea sono applicabili a condizione di parità e solo in quanto compatibili con i princìpi di sovranità, democrazia e sussidiarietà, nonché con gli altri princìpi della Costituzione italiana».
La posta in gioco
Gli elementi noti della procedura sono così scarsi10 che ci pare insensato, oltre che fuori dai compiti dello studioso del diritto, azzardare pronostici sull’esito del contenzioso. Tuttavia, sono elementi ampiamente sufficienti per delineare una posta in gioco elevatissima, che si inserisce in un filone – quello della tutela dell’identità costituzionale – che fino a qualche lustro fa sollecitava sforzi meramente teorici, e che sempre più diventa invece prassi delle istituzioni giurisdizionali e politiche.
Si tratta del primo utilizzo della procedura di infrazione per affrontare frontalmente un conflitto attorno a una duplice nozione di identità11: l’identità costituzionale rivendicata dallo Stato membro nella sua costituzione, e l’identità costituzionale dell’Unione europea, che sembra essere evocata dalla Commissione ove afferma che la necessità di rispettare «i principi fondamentali del diritto dell’Unione» non può essere elusa nemmeno attraverso la modifica alla Costituzione nazionale.
La Commissione chiama la Corte di giustizia a spingersi oltre alle acquisizioni ormai consolidate secondo le quali il rispetto di norme di diritto interno, finanche costituzionale, non può essere invocato dagli Stati membri per mettere in discussione la validità del diritto dell’Unione12.
La vicenda sembra infatti spingere verso un’ulteriore frontiera nella quale il diritto dell’Unione viene interpretato alla stregua di uno strumento idoneo a limitare manipolazioni abusive della nozione di identità costituzionale13, anche se veicolate da fonti costituzionali nazionali.
La procedura di infrazione tocca uno degli snodi teorici fondamentali della costruzione costituzionale dell’ordinamento europeo: l’Unione rispetta infatti la identità nazionale degli Stati membri, «insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale» (art. 4, par. 2, TUE)14, ma chi decide qual è il contenuto di quell’identità?
Un protocollo per la gestione dei “conflitti identitari”
Il tema era stato, fino a oggi, prevalentemente oggetto di attenzione nel circuito giurisdizionale “puro”, e non – come nella vicenda qui in commento – in reazione all’esercizio del potere di revisione costituzionale negli Stati membri (con tutto ciò che ne deriva in termini di cortocircuito democratico). Finora si erano infatti soffermate su questo snodo fondamentale diverse pronunce di Corti costituzionali e supreme che hanno stabilito “riserve” al riconoscimento del principio del primato15, a volte elaborando modelli più o meno articolati di autonomi test di compatibilità con l’identità costituzionale dello specifico Stato membro. E sul tema si è pronunciata la stessa Corte di giustizia dell’UE16, tracciando una bozza di modello procedimentale di gestione di questo tipo di conflitti. Secondo tale modello, «è pur vero che la Corte può, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE, essere chiamata a verificare che un obbligo del diritto dell’Unione non attenti all’identità nazionale di uno Stato membro», precisando per contro che «tale disposizione non ha né lo scopo né l’effetto di autorizzare la Corte costituzionale di uno Stato membro, in violazione degli obblighi ad essa incombenti in forza, in particolare, dell’articolo 4, parr. 2 e 3, nonché dell’articolo 19, par. 1, secondo comma, TUE, a disapplicare una norma del diritto dell’Unione, con la motivazione che tale norma non rispetti l’identità nazionale dello Stato membro interessato come definita dalla Corte costituzionale nazionale». Ove la Corte sospettasse che «una disposizione del diritto derivato dell’Unione, come interpretata dalla Corte di giustizia, violi l’obbligo di rispettare l’identità nazionale di detto Stato membro, tale Corte costituzionale deve sospendere la decisione e investire la Corte di giustizia di una domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, al fine di accertare la validità di tale disposizione alla luce dell’articolo 4, par. 2, TUE, essendo la Corte di giustizia la sola competente a dichiarare l’invalidità di un atto dell’Unione».
Il punto non è però soltanto procedurale, ma anche – e soprattutto – sostanziale: il problema non è solo definire il corretto modello di gestione di tali conflitti in un sistema giuridico ispirato al pluralismo ordinamentale, ma anche la definizione di quello che secondo l’approccio tedesco ai diritti fondamentali potrebbe essere configurato con “limite del limite” (Schranken-Schranken o Gegenschranken, letteralmente “controlimiti”) degli argomenti identitari. La stessa Corte di giustizia, nell’ambito del contenzioso sul regolamento di condizionalità promosso da Polonia e Ungheria17, ha infatti chiarito alcuni punti di fondamentale rilievo sulla composizione di tali “controlimiti”. In quell’occasione, la Corte di giustizia era chiamata a pronunciarsi relativamente al rispetto dello stato di diritto, la cui violazione può rientrare nell’ambito del meccanismo di condizionalità istituito dal contestato regolamento, costituisce un’espressione specifica dei requisiti discendenti, per gli Stati membri, dalla loro appartenenza all’Unione, in forza dell’art. 2 TUE.
A tale riguardo, la Corte di giustizia ha ricordato che «l’articolo 2 TUE non costituisce una mera enunciazione di orientamenti o di intenti di natura politica, ma contiene valori che […] fanno parte dell’identità stessa dell’Unione quale ordinamento giuridico comune, valori che sono concretizzati in principi che comportano obblighi giuridicamente vincolanti per gli Stati membri». In tale quadro, la Corte ha chiarito altresì che «anche se, come risulta dall’articolo 4, paragrafo 2, TUE, l’Unione rispetta l’identità nazionale degli Stati membri, insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, cosicché tali Stati dispongono di una certa discrezionalità per garantire l’attuazione dei principi dello Stato di diritto, ciò non comporta in alcun modo che tale obbligo di risultato possa variare da uno Stato membro all’altro».
In sintesi: il rispetto dell’identità costituzionale degli Stati membri non può mai condurre alla violazione dell’identità costituzionale dell’Unione18.
Quali rimedi per l’abuso di identità costituzionale?
Ma ove tale scenario, «sia pure improbabile»19 si realizzasse, mediante una «aberrante interpretazione»20, a quali rimedi sarebbe possibile accedere?
Tralasciando, per ragioni di spazio, i vari meccanismi – sui quali l’Unione ha fatto sempre più leva – della condizionalità finanziaria, in astratto sarebbe percorribile la sanzione più politicamente connotata di cui all’art. art. 7 TUE, la cui attivazione, tuttavia, è afflitta da ben noti limiti strutturali e operazionali, se non altro per la necessità di raggiungere l’unanimità: peraltro, la sospensione di «alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall’applicazione dei trattati, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio», prevista dall’art. 7, par. 2, TUE non rappresenta di per sé un rimedio per correggere deviazioni dai principi fondamentali del costituzionalismo, espressi nell’art. 2 TUE, ma semplicemente uno strumento per “isolare” gli Stati membri “deviati” e contenere possibili rischi di contagio alle istituzioni dell’Unione.
Per tale ragione, l’avvio della procedura di infrazione apre scenari non ancora mappati, e potenzialmente ben più “promettenti” dell’inattuabile circuito sanzionatorio di cui all’art. 7 TUE. Ciò non significa che l’esito della procedura sia scontato, né che vada speso troppo ottimismo sull’idoneità dello strumento a correggere eventuali deviazioni dai principi fondamentali del costituzionalismo. La vicenda non pare infatti necessariamente già segnata nei suoi esiti21, se sol si consideri che la Costituzione slovacca continua a prevedere, all’art. 7(2) (dunque soltanto qualche comma prima del testo innestato dall’emendamento costituzionale che ha innescato la procedura di infrazione), che «[g]li atti giuridicamente vincolanti delle Comunità europee e dell’Unione europea prevalgono sulle leggi della Repubblica slovacca»: ciò lascia aperta la possibilità di includere tra le “leggi” ivi menzionate anche le leggi costituzionali, fornendo una possibile leva per disinnescare o ridimensionare interpretativamente la possibile bomba innescata dalla revisione della Costituzione e dall’iniziativa della Commissione.
Inoltre, è ancora lo stesso art. 7(5) della Costituzione slovacca a continuare a prevedere che «[i] trattati internazionali sui diritti umani e le libertà fondamentali, i trattati internazionali la cui esecuzione non richiede una legge e i trattati internazionali che stabiliscono direttamente diritti o obblighi in capo a persone fisiche o giuridiche e che sono stati ratificati e promulgati secondo le modalità previste dalla legge hanno la precedenza sulle leggi della Repubblica slovacca».
In conclusione: l’avvio della fase pre-contenziosa della procedura di infrazione segna un capitolo del tutto inedito nella storia dei “conflitti identitari” nello spazio giuridico europeo. Ciò non significa che la vicenda è ineluttabilmente destinata ad approdare a esiti giuridicamente tragici, ma è probabilmente destinata a segnare la costruzione (o de-costruzione) del diritto costituzionale europeo in modo molto profondo.
1 La lettera di messa in mora non risulta integralmente pubblicata, ma vi è traccia della sola nota stampa relativa all’apertura della procedura: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/inf_25_2481. Inoltre, si segnala anche la concomitante iniziativa del parlamento olandese che ha chiesto al governo di introdurre una procedura ex art. 259 TFUE. Si v. F. Casolari, Towards a New Development in the Use of Infringement Proceedings To Protect the EU Fundamental Values?, in questa Rivista, 7 gennaio 2026.
2 Il testo dell’emendamento è reperibile a questo link: https://www.slov-lex.sk/ezbierky/pravne-predpisy/SK/ZZ/2025/255/20251101. La traduzione italiana è generata da deepl.
3 Urgent opinion on the Draft Amendments to the Constitution, 24 settembre 2025, https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-PI(2025)011-e.
4 FRA statement on recent developments affecting fundamental rights in the EU, 7 ottobre 2025, https://fra.europa.eu/en/news/2025/fra-statement-recent-developments-affecting-fundamental-rights-eu.
5 Bundesverfassungsgericht, 2 BvE 2/2008 del 30 giugno 2009.
6 Ivi, § 252.
7 Tribunale costituzionale polacco, sentenza 14 luglio 2021, causa 7/20; sentenza 7 ottobre 2021, causa K3/21.
8 Corte giust., 18 dicembre 2025, causa C-448/23, Commissione c. Polonia, EU:C:2025:975. Si vedano anche le conclusioni dell’Avvocato generale (presentate l’11 Marzo 2025, sulle quali si v. G. Di Federico, La “crisi esistenziale” dell’ordinamento costituzionale europeo: le conclusioni dell’avvocato generale Spielmann nel caso Commissione c. Repubblica di polonia, in questa Rivista, 19 marzo 2025). Sullo specifico punto relativo alla sopravvenuta rinuncia della Polonia a difendersi nel merito, si v. punti 82-84.
9 XVIII legislatura, A.C. 291, a iniziativa dell’on. Meloni et al., recante modifiche agli articoli 11 e 117 della Costituzione, concernenti l’introduzione del principio di sovranità rispetto all’ordinamento dell’Unione europea, presentata il 23 marzo 2018. Su tale iniziativa, si v. M. Dani, A. Guazzarotti, Quel pasticciaccio brutto della riforma degli artt. 11 e 117 Cost., in lacostituzione.info, 14 agosto 2022 (ultimo accesso 10 luglio 2023) e, volendo, P. Faraguna, Le ipotesi di riforma dell’art. 11 della Costituzione, tra manutenzione ed eversione costituzionale, in Rassegna di diritto pubblico europeo, 2023, p. 251 ss.
10 Non risulta pubblicato il testo integrale della lettera di messa in mora, ma il solo estratto del comunicato stampa.
11 Si tratta della procedura di infrazione recentemente avviata dalla Commissione nella causa C‑769/22, ove emerge il tema dell’autonoma giustiziabilità dei “valori” di cui all’art. 2 TUE. Tra le procedure anche precedentemente avviate che potevano, forse, suggerire uno sviluppo dello strumento nella direzione qui esaminata si segnala altresì la procedura di infrazione che era stata aperta nei confronti della Germania a seguito della decisione con cui il BVerfG aveva dichiarato ultra vires (sentenza 5 maggio 2020, BvR 859/15) il programma PSPP e la relativa decisione della Corte di giustizia che ne aveva escluso il contrasto con il diritto dell’UE. Sulla prima vicenda, si v. ex multis, L.S. Rossi, ‘Concretised’, ‘Flanked’, or ‘Standalone’? Some Reflections on the Application of Article 2 TEU, in European Papers, 2025, p. 1 ss. Sulla seconda vicenda si v. S. Poli, R. Cisotta, The German Federal Constitutional Court’s Exercise of Ultra Vires Review and the Possibility to Open an Infringement Action for the Commission, in Germ. L. J., 2020, p. 1078 ss. e, volendo, P. Faraguna, D. Messineo, European Central Bank, National Constitutional Adjudication and the European Court of Justice: Latest developments from the “European case-law” of the German Constitutional Court, in Quaderni di ricerca giuridica della consulenza legale della Banca d’Italia, 2021, 91, p. 20 ss. e P. Faraguna, C’`e un giudice per Berlino? La Commissione mette in mora la Germania per la sentenza Weiss, in Quaderni costituzionali, 2021, p. 708 ss.
12 Corte giust., 17 dicembre 1970, causa 11/70, International Handelsgesellschaft, EU:C:1970:114, punto 3, con affermazioni poi ribadite in Corte giust., 5 giugno 2023, causa C-204/21, Commissione c. Polonia, EU:C:2023:442, punto 77.
13 L’abuso della nozione giuridica di identità nazionale (o costituzionale, a seconda di dove ci si collochi nello spettro di una oscillazione lessicale che non è possibile qui affrontare compiutamente) è diventato un autonomo settore della letteratura costituzionalistica europea: su tutti, si v. J. Scholtes, The Abuse of Constitutional Identity in the European Union, Oxford, 2023, e P. Faraguna, Unconstitutional Constitutional Identities in The European Union, in R. Hirschl, Y. Roznai (eds), Deciphering the Genome of Constitutionalism. The Foundations and Future of Constitutional Identity, Cambridge, 2024, pp. 300-311.
14 La letteratura in tema è ormai sterminata, a partire dai volumi di E. Cloots, National Identity in EU Law, Cambdrige, 2015; C. Calliess, G. van der Schyff (a cura di), Constitutional Identity in a Europe of Multilevel Constitutionalism, Cambridge, 2019; G. Martinico, The Tangled Complexity of the EU Constitutional Process. The Frustrating Knot of Europe, Abingdon, Oxon, II ed., 2023, pp. 105 ss. e J. Scholtes, The Abuse of Constitutional Identity in the European Union, Oxford, 2023. Nella letteratura comunitaristica in lingua italiana, si v. G. Di Federico, L’identità nazionale degli Stati membri nel diritto dell’Unione europea. Natura e portata dell’art. 4, par. 2, TUE, Napoli, 2017.
15 Un elenco, solo esemplificativo e non certo esaustivo, di pronunce che hanno posto riserve – in alcuni casi mediante affermazioni in via meramente ipotetico-speculativa, altre volte con accertamenti in concreto - all’applicazione del diritto dell’Unione nell’ordinamento interno, a volte opponendo ragioni di incompetenza materiale, altre opponendo ragioni di violazione di principi costituzionali, comprende: Corte costituzionale belga, sentenza 28 aprile 206, n. 62/2016; Corte suprema amministrativa bulgara, sentenza 1 marzo 2023, n. 2185; Corte suprema della Repubblica di Cipro, sentenza 7 novembre 2005, n. 294 (Kostantinou); Corte costituzonale della Repubblica ceca, sentenza 8 marzo 2005, caso Pl. US 50/04 (Quote zucchero III), sentenza 26 novembre 2008, caso Pl.US. 19/08 and 3 novembre 2009, Caso Pl.US 29/09 sul Trattato di Lisbona, sentenza 31 gennaio 20212, caso Pl. US 5/12 (Pensioni slovacche); Corte suprema danese, csentenza 6 aprile 1998, caso n. I 361/1997; sentenza 6 dicembre 2016, caso no. 15/2014, Ajos; Corte suprema estone, decisione 12 luglio 2012, caso nr. 3-4-1-6-12 (Trattato di Lisbona); Corte costituzionale francese, sentenza 9 giugno 2011, 2001-631DC; Comitato costituzionale finlandese, decisione del 5 giugno 2020. PeVL 16/2020 vp 18, decisione 27 aprile 2021, caso PeVL 14/2021 vp 18; Grand Committee, decision del 12 giugno 2021, SuVL 6/2020; Consiglio di Stato francese, decisione 21 aprile 2021, caso 393099; Tribunale costituzionale federale di Germania (tra i vari casi, si riportano soltanto i casi più recenti e attuali), sentenza 30 giungo 2009, 2 BvE 2/08 (Lissabon-Urteil); ordinanza 6 luglio 2010, caso 2 BvR 2661/06 (Mangold-Honeywell), ordinanza 15 dicembre 2015, 2 BvR 2735/14, sentenza 5 maggio 2020, BvR 859/15 (OMT / Weiss); Corte suprema irlandese, sentenza 9 aprile 1987, no. 12036P (Corry), sentenza 11 novembre 2022, [2022] IESC 44 Costello; Corte cost., 18 dicembre 1973, n. 173 (Frontini), Corte cost., 5 giugno 1984, n. 170 (Granital); ordinanza 26 gennaio 2017, n. 24 (Taricco); Corte costituzionale ungherese, sentenza 5 dicembre 2016, 22/2016. (XII. 5.) AB (Quote migranti); Tribunale costituzionale polacco, sentenza 11 maggio 2005, caso K 18/04, sentenza 27 aprile 2005, caso P 1/05, sentenza 24 novembre 2010, caso K 32/09, sentenza 16 novembre 2011, caso SK 45/09, sentenza 7 ottobre 2021, caso K 3/21; Corte costituzionale rumena, sentenza 8 giugno 2021, caso n. 390/2021; Corte costituzionale slovacca, sentenza 18 ottobre 2005, caso PL. ÚS 8/04; Corte costituzionale spagnola, sentenza 13 dicembre 2004, caso DTC 1/2004 (Costituzione europea), sentenza 13 febbraio 2014, STC 26/2014 (post-Melloni), Corte suprema spagnola, sentenza 9 gennaio 2020, procedimento speciale no. 20907/2017.
16 Corte giust., 2 febbraio 2022, causa C-430/21, RS, EU:C:2021:99. Nello stesso senso, Corte giust., 26 febbraio 2024, causa C-792/22, EU:C:2024:788, Energotehnica.
17 Corte giust., 16 febbraio 2022, causa C-156/2021, Ungheria c. Parlamento e Consiglio, EU:C:2022:97 e C-157/2021, Polonia c. Parlamento e Consiglio, EU:C:2022:98, punti 126, 127, 232. L’affermazione è stata recentemente testualmente ribadita in Corte giust., 5 giugno 2023, causa C‑204/21, Commissione c. Polonia, cit., punti 67 e 68 e ancora in Corte giust., 18 dicembre 2025, causa C-448/23, Commissione c. Polonia, cit., punto 177.
18 L’affermazione è recentemente ribadita in termini chiarissimi dalla Corte di giustizia, ove afferma che «it cannot validly be argued that respect for values and principles such as the rule of law, effective judicial protection and the independence of the judiciary, enshrined in Article 2 and in the second subparagraph of Article 19(1) TEU, to which the accession of a Member State to the European Union and its participation in the functioning thereof are subject, entails requirements capable of affecting the national identity of that Member State, within the meaning of Article 4(2) TEU. Therefore, the latter provision, which must be read taking into account the provisions, of the same rank, such as, in particular, Article 2 and the second subparagraph of Article 19(1) TEU, cannot exempt Member States from the obligation to comply with the requirements arising from those provisions»: Corte giust., 18 dicembre 2025, causa C-448/23, Commissione c. Polonia, cit., punto 191.
19 Così, testualmente, Corte cost. n. 183/1973, cit., proprio in riferimento alla possibile violazione dei principi supremi dell’ordinamento italiano.
20 Così, ancora testualmente, Corte cost. n. 170/1984, cit., ancora in riferimento alla violazione dei controlimiti.
21 Per ulteriori sviluppi di possibili neutralizzazioni interpretative del conflitto, si v. M. Steuer, No Skyfall: The Twenty-Third Amendment to the Slovak Constitution, in Verfassungsblog, 20 ottobre 2025, https://verfassungsblog.de/slovakia-constitutional-amendment/.
