La Corte situazionalista e la doppia pregiudiziale: una quadratura che (ancora) non c’è

Corte cost., 8 gennaio 2026, n. 1

La Cour constitutionnelle situationniste et la double question préjudicielle : une quadrature (encore) introuvable

The Situational Constitutional Court and the Double Preliminary Reference: a Circle (Still) Yet to Be Squared?

Alcune annotazioni sul seguito della «precisazione» della sentenza 269/2017

Il seguito della nota «precisazione» contenuta nella sentenza 269/2017 risulta ancora un cantiere in fieri. Sono passati ormai più di otto anni da quel celebre obiter dictum, ma al netto di fiumi di inchiostro, non si è ancora manifestato un nuovo corso. Sembra di vivere in un interregno, come direbbe Antonio Gramsci, in cui il vecchio muore e il nuovo non può nascere: vale a dire che se Granital è morta, siamo ancora immersi in un post-Granital. Un dato che può considerarsi fisiologico per un certo lasso di tempo, ma che non può rimanere indefinito perché di modelli robusti – quantomeno per amor di scienza – i giuristi vivono e si nutrono.

Infatti, anche solo provare a indicare tutte le pronunce collegate direttamente o indirettamente alla «precisazione» della sentenza 269/2017 sembra opera impossibile1. Non è solo un problema quantitativo di classificazione, ma è soprattutto una questione qualitativa di come risolvere eventuali antinomie tra norme nazionali ed europee. A ulteriore riprova, l’impressione di vivere in un interregno è dimostrata dal fatto che le opinioni sul corso della doppia pregiudizialità danno spesso letture opposte dello stesso oggetto2. Questo non significa che manchino punti fermi sulle cause remote (trasformazione del diritto europeo post Maastricht), come sulle cause più recenti (displacement delle Corti costituzionali) di questo revirement, come anche la tratteggiatura di alcune costanti della nuova attitude della Consulta (accentramento, alleggerimento dei requisiti processuali, concorso tra rimedi). D’altra parte, è evidente come, nelle varie anime giuridico-culturali3 che hanno nutrito questo intermezzo, non si sia ancora riusciti a trovare una sintesi.

Il riflesso di tutto ciò si è riversato nelle difformità applicative della stessa «precisazione» della sentenza 269/2017, che ha portato tanto a delle fughe in avanti, quanto a degli evidenti passi indietro. Solo per fare alcuni esempi: (i) si è passati da un criterio formale legato alla CdFUE, ad approcci più sostanzialisti che aprivano anche a disposizioni europee di diritto derivato o agli stessi trattati; (ii) si è superata la summa divisio tra norme europee aventi o non aventi effetto diretto e si è giunti, come discrimen per l’ammissibilità, al «tono costituzionale» della questione; (iii) si è partiti da un’alternatività logica tra incidente di costituzionalità e non applicazione, fino ad arrivare alla regola generale del concorso tra rimedi; (iv) non è ancora chiaro quando e a che condizioni la regola del cumulo dei rimedi venga corredata da alcune rilevanti eccezioni4, in cui il giudice comune debba (in via preferenziale) sollevare la questione di costituzionalità. Insomma, il trend macroscopico è segnato dal riaccentramento della Corte costituzionale nel circuito tra legalità costituzionale ed europea, ma potrebbe sorgere spontanea una domanda: per quanto tempo possono essere sufficienti questi «paradigmi elastici»5 per governare il settore più sensibile della giustizia costituzionale6? Non è quindi solo una questione di sfumature: è giunto il tempo di superare l’interregno post-Granital e di definire un nuovo modello di rapporti tra ordinamenti, dotato di coerenza e stabilità, capace di recepire le trasformazioni materiali del processo di integrazione.

Le difformità della sentenza 1/2026 rispetto ai precedenti delle sentenze 15/2024 e 1/2025: la preferenza del parametro interno e l’assorbimento di quello europeo

Nel quadro descritto si inserisce la sentenza 1/2026 della Corte costituzionale. Si tratta di una pronuncia non rivoluzionaria in materia di doppia pregiudizialità, ma comunque significativa per evidenziare alcune incoerenze rispetto a precedenti affini e per mettere in luce la persistente oscillazione della Corte nella fase post-Granital.

Nel merito, la questione riguardava l’accesso all’edilizia residenziale pubblica e, in particolare, la previsione – contenuta in una legge della Toscana7 – di criteri preferenziali a favore dei soggetti lungosoggiornanti sul territorio regionale. Il giudizio principale si collocava all’interno di un procedimento antidiscriminatorio davanti al Tribunale di Firenze, volto all’annullamento di un bando ERP e alla rimozione della condotta del Comune di Arezzo, ai sensi dell’art. 28, comma 5, d.lgs. 150/2011. Il dubbio di costituzionalità nasceva dal fatto che l’atto amministrativo applicava fedelmente la legge regionale impugnata, ritenuta lesiva dei principi costituzionali. In sostanza, la normativa attribuiva un punteggio maggiore a chi vantava una residenza prolungata nel territorio regionale.

Su questo tema la Corte aveva recentemente operato un overruling8: se in passato riteneva rientrante nella discrezionalità legislativa l’uso della residenza protratta come criterio selettivo, oggi lo considera irragionevole rispetto alla finalità dell’edilizia popolare, che è quella di favorire chi si trova in condizioni di bisogno socio-economico. Il precedente orientamento aveva, tuttavia, distinto tra requisito di accesso – ritenuto illegittimo – e mero criterio di valutazione in graduatoria. Il giudice a quo chiedeva, invece, di spingersi oltre, censurando anche quest’ultimo profilo quando assume un peso determinante.

Ma cosa c’entra tutto questo con la doppia pregiudizialità? La pronuncia è interessante per i parametri invocati dal giudice a quo (artt. 3 e 117 Cost.) e per la soluzione adottata. I giudici costituzionali, infatti, accolgono la questione prospettata e considerano illegittimo l’inserimento della residenza protratta come elemento prognostico forte, ma dichiarano incostituzionale la norma solo per violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza (ex art. 3 Cost.) e considerano assorbite le censure in relazione al parametro europeo, ovvero sulla possibile violazione del principio di non discriminazione tra cittadini nazionali e quelli di Paesi terzi lungosoggiornanti (ex art. 117 Cost.)9.

A prima vista la decisione appare lineare sotto il profilo degli effetti. Ma come si colloca questa pronuncia in rapporto ad alcuni precedenti molto simili (sentenze 15/2024 e 1/2025) in materia di doppia pregiudizialità? In realtà, ad un occhio più attento si evidenziano alcune forti distonie: (i) una prima di coerenza interna nella parte motiva della pronuncia e (ii) una seconda di coerenza esterna, soprattutto se si pone questo precedente in rapporto con altre sentenze del filone post «precisazione».

Andiamo con ordine e partiamo dal primo punto. La Corte sceglie di risolvere la controversia esclusivamente sulla base del parametro costituzionale, nonostante fossero richiamate norme europee dotate di efficacia diretta10 e fosse stato ribadito – proprio nella sentenza 15/2024 – che l’intervento della Corte può rappresentare un surplus, a sostegno del primato. Ci si potrebbe allora chiedere se fosse necessario argomentare sull’ammissibilità della questione anche rispetto all’art. 117 Cost., una volta deciso di fondare la pronuncia solo sull’art. 3 Cost.. Si potrebbe obiettare: la decisione sull’inammissibilità, valevole per tutti i parametri, è comunque preliminare a quella sulla fondatezza. Si potrebbe controbattere: la Corte non sempre ha dimostrato di mantenere questo rigore logico in tutte le sue decisioni e, molto spesso, dal punto di vista processuale ha adottato schemi di giudizio elastici e cangevoli11, non argomentando nello specifico sull’ammissibilità di tutti i parametri invocati, ma solo su quelli che poi conducevano a decidere nel merito (la ragione considerata più liquida). Insomma, rimane il sospetto che quell’obiter dictum non fosse necessario alla ratio decidendi, ma che si ponesse come obiettivo solo quello di consolidare un orientamento.

Arriviamo, invece, al secondo punto, quello più di sostanza e di raffronto con le sentenze 15/2024 e 1/2025. Qui la contraddizione diventa più lampante, perché mentre nei due precedenti, la Corte accoglie la questione in relazione sia al parametro interno (art. 3 Cost.), sia per quanto concerne il parametro europeo (art. 117 Cost.), qui sceglie di risolvere il tutto sulla base del solo parametro interno. In due situazioni simili del filone post Granital, quindi, la Corte giunge ad una dichiarazione di incostituzionalità, operando una fusione dei parametri12, mentre nel caso qui in commento decide di considerare prioritario il profilo nazionale (il primato della Costituzione). Perché questa differenza? Nella sentenza 1/2026 si sceglie di considerare assorbito il parametro europeo, nonostante fosse stato riconosciuto il tono costituzionale e vi fossero in gioco norme europee aventi effetto diretto. Il tutto senza apparenti argomentazioni e provocando così una disparità di trattamento tra questioni costituzionali teoricamente (quasi) del tutto sovrapponibili. A voler ragionare di fino, si potrebbe disquisire che nella sentenza 1/2026 la Corte ha rilevato non solo un profilo di non discriminazione, ma anche una violazione dell’eguaglianza sostanziale (art. 3, comma 2, Cost.) ed è qui che si è giocata la differenza di trattamento. Questo, tuttavia, pare un argomento che prova troppo, perché non esplicitato dai giudici costituzionali e che non spiega il richiamo del parametro europeo, che poi si decide di escludere.

Ora, collocando la pronuncia nel quadro post Granital, questa si evidenzia come un precedente non di particolare innovatività, ma che comunque sottolinea un approccio della Corte costituzionale meno da giudice europeo e maggiormente isolazionista, già sperimentata a dir il vero, in altre situazioni13. Sarebbe lecito dedurre da questa pronuncia una tendenza generale della giurisprudenza costituzionale verso un inedito dualismo escludente? L’impressione è che questa inferenza logica sia francamente eccessiva e che il problema non stia troppo lì, vale a dire nell’afflato europeista o meno della Consulta. Al contrario, il tema che pone questa sentenza è la mancanza di distinzione, che la Corte invece dovrebbe effettuare, nel trattare un caso in un modo piuttosto che un altro: cioè spiegare quando il parametro europeo preclude l’intervento del Giudice delle leggi, quando invece lo richiede, e quando è sufficiente il solo parametro costituzionale. Insomma, quello che manca è darsi una regola e mettere ordine nel nuovo corso della sua giurisprudenza sulla doppia pregiudiziale.

Il riaccentramento situazionista, le soluzioni case by case e la strada del tono costituzionale

Che cosa se ne può trarre in chiave più generale? Si conferma, anche sulla base di questa ultima pronuncia, una linea di accentramento della giustizia costituzionale in materia europea, ma dai contorni ancora non del tutto definiti. Si potrebbe dire che siamo davanti ad un riaccentramento situazionista, vale a dire ad un atteggiamento dettato dalle singole situazioni normative e con una prospettiva «volutamente ambigua»14. Prevale cioè una vis espansiva  della «precisazione» che cerca di arginare quel fantasma dell’inammissibile sindacato diffuso che si stava realizzando prima della sentenza 269/2017, ma in una logica legata a soluzioni case by case. Che questo sia sufficiente a delineare un nuovo modello post-Granital nel lungo periodo?

Due sono le considerazioni che si possono svolgere attorno a questa prospettiva volutamente situazionista. La prima è legata all’attrazione nell’orbita della Corte costituzionale dei giudici comuni, quindi all’aspetto procedurale del concorso dei rimedi. L’idea del concorso è un punto di equilibrio – come è noto ai più – trovato per rimanere nei binari dettati dalla Corte di giustizia15 e per l’assenza di una sanzione effettiva verso i giudici, ma che nasconde un non detto: nella forma si sposa questa impostazione, ma nella sostanza si mostra una chiara preferenza, che in alcuni sembra trasformarsi in un obbligo, verso l’inclusione della Consulta stessa nel circuito europeo16. Una seconda questione riguarda la scelta del parametro invocato: nel riaccentramento situazionista, l’art. 11 Cost. sembra progressivamente arretrare, mentre l’art. 117 Cost. assume il ruolo di principale riferimento nel corso giurisprudenziale sulla doppia pregiudiziale. È una linea, questa, a cui la Corte ha cercato di rispondere affermando che l’art. 11 Cost., seppur non invocato, rimane un parametro implicito che funge da completamento della violazione degli obblighi europei. Molto critiche su questo punto sono arrivate da alcuni studiosi17, che ci hanno visto un depauperamento della vecchia linea Granital e una deminutio dello statuto del primato e dell’effetto diretto delle norme europee. Non so se questa sia una linea interpretativa corretta o se, forse, si possa ritenere troppo allarmista. Questo poiché sul rapporto tra artt. 11 e 117 Cost. la Corte non si è mai pronunciata in termini granitici, e comunque le poche volte in cui si è affrontato il tema18 ha sempre ribadito una complementarità tra le due norme e mai una loro netta esclusione, oltre a confermare che le norme europee hanno (e continueranno ad avere) un diverso statuto rispetto a quelle CEDU o internazionali. Il problema, infatti, non è un presunto mutamento dello statuto costituzionale delle norme europee, ma un altro interrogativo, decisivo: capire se – e fino a che punto – tali norme, oltre ad avere effetti diretti, possano valere anche come parametro interposto nell’ordinamento costituzionale19. Detto in altri termini: non sembra che da lì possa intravedersi una linea neo-nazionalista di questa giurisprudenza costituzionale situazionista, anche perché le limitazioni di sovranità che sono il vero arcana imperii dell’art. 11 Cost., non paiono negate dall’art. 117 Cost. che rimane una norma subordinata ad un principio supremo, qual è l’art. 11 Cost. (il più contiene il meno), il quale oltretutto è anche una fonte sulla produzione normativa. Sia quel che sia, non si può sottovalutare il dato di sistema che rimane significativo: un utilizzo fluttuante dei parametri (alcune volte quello europeo, altre quello costituzionale ed europeo, altre volte ancora solo quello nazionale come nel caso in specie). Tutto questo restituisce l’immagine di un certo cherry picking sulla scelta del profilo di illegittimità da voler privilegiare. In senso più ampio, è evidente che tutto ciò discenda da una fase – quella che stiamo vivendo – di piena ri-definizione dell’interpretazione costituzionale del rapporto tra ordinamenti post-Granital che, come certamente è stato rilevato, è figlia di nuovi «contesti»20, ma che rischia, proprio da questi contesti, di venir del tutto piegata e deformalizzata.

In questa scia, si inserisce la questione più innovativa degli ultimi anni nel solco della sentenza 269/2017, che è quella relativa al «tono costituzionale», richiamato nella stessa sentenza 1/2026. Oramai questa formula è diventata, a partire dalla sentenza 181/2024, un vero e proprio leitmotiv della giurisprudenza costituzionale per determinare l’ammissibilità della questione in ambito di doppia pregiudizialità. Ma anche questo nuovo criterio di accesso alla giustizia costituzionale, il quale ha senza dubbio il merito di aver condotto ad un passo in avanti rispetto alle ambiguità subito successive alla sentenza 269/2017, sembra esso stesso soffrire di una certa dose di sotto-teorizzazione, in quanto difficilmente in grado di offrire un modello prevedibile a priori21. Si potrebbe argomentare che questo innesto ancora necessita di spiegare del tutto le sue potenzialità, in un campo diverso da quello in cui era stato pensato22. Resta chiaro, tuttavia, che la logica sottesa al «tono costituzionale» sia quella di un certo funzionalismo pragmatico che il giudice costituzionale ha voluto adottare, soprattutto nei confronti dei giudici comuni. Questo rischia però di produrre due effetti negativi: 1) di aver sostituito l’effetto diretto con un nuovo criterio di ammissibilità troppo lasco e che potrebbe diventare bon à tout faire; 2) a differenza del conflitto di attribuzione, dove il tono costituzionale nasce per delimitare il giudizio, qui il criterio opera in senso opposto, ampliando il sindacato senza confini chiari e con il rischio di accentuare margini di arbitrarietà nella fase post-Granital.

Alla ricerca di un modello post-Granital: il bisogno di una nuova dogmatica, anche in diretto confronto con la Corte di giustizia

Ritorniamo così al problema principale che questa sentenza conferma: l’assenza di un chiaro modello post-Granital. Si potrebbe sostenere che un assetto stabile emergerà progressivamente e che alla Corte non spetti costruire modelli, ma esercitare una forma di minimalismo giudiziario23. Non condivido questa impostazione, ma non è questa la sede per approfondire. Quanto ai rapporti tra ordinamenti, vale ricordare che Granital incorporava già un preciso modello di integrazione europea. È proprio la crisi di quel paradigma, infatti, che oggi si discute.

Che fare allora? Inseguire il singolo precedente o limitarsi a protocolli procedurali24 sulla doppia pregiudizialità appare insufficiente. Occorre invece affrontare il problema alla radice: elaborare una nuova dogmatica del rapporto tra Costituzione e diritto europeo, capace di riflettere il mutato contesto dell’integrazione. Ciò implica riconoscere che oggi è aumentata la probabilità di conflitti di valore tra ordinamenti, visto lo scarto storico-materiale ancora presente tra i due sistemi che genera la mancanza di una piena omogeneità valoriale25 e data l’assenza di una supremacy clause federale. In questa prospettiva, se per molti un ritorno all’equilibrio di Granital appare politicamente insoddisfacente, alcuni hanno sostenuto che sul piano giuridico-costituzionale si fatichi a trovare un modello alternativo, senza prevedere una revisione costituzionale26. Certo, questa resta la via più lineare, ma non necessariamente l’unica: un nuovo equilibrio giurisprudenziale non può essere escluso in radice. D’altra parte, il passato ci ha già dimostrato che ciò è stato possibile.

La domanda allora diventa: quale modello bisogna perseguire e scegliere nell’era post-Granital? Credo che sia questa la questione principale a cui rispondere e che la stessa sentenza 1/2026, in quanto ultimo precedente rilevante, ripropone a suo modo: partire cioè dalla testa e non dalla coda. La giurisprudenza e la dottrina mostrano orientamenti diversi: dalla Corte costituzionale come giudice europeo27, a forme di monismo costituzionale rovesciato28, fino a modelli di dualismo conflittuale – come il Doppio Custode29 – che assumono il pluralismo valoriale come tratto fisiologico e strutturante del rapporto tra Corti. Ogni proposta riflette una diversa diagnosi dei rapporti tra ordinamenti, si espone a dei punti ciechi (anche Granital li aveva) e comporta inevitabili ripensamenti degli equilibri esistenti. A tal proposito, più che rifugiarsi in formule collaborative, è necessario un confronto esplicito anche con la Corte di giustizia, che non può restare estranea alla costruzione del nuovo modello e che non potrà che rivedere, se vorrà essere lungimirante, alcuni suoi assiomi, a partire da una possibile rimodulazione dell’impalcatura della stessa sentenza Simmenthal. Insomma, se Simmenthal e Granital rappresentano due facce complementari di un equilibrio ormai superato, oggi si tratta di ricomporre quell’assetto su basi dogmatiche aggiornate e coerenti con l’attuale fase politico-istituzionale dell’integrazione.


1 Corte cost., 7 novembre 2017, n. 269; Corte cost., 23 gennaio 2019, n. 20; Corte cost., 20 febbraio 2019, n. 63; Corte cost., 6 marzo 2019, n. 112; Corte cost., 9 gennaio 2020, n. 11; Corte cost., 28 gennaio 2020, n. 44; Corte cost., 4 novembre 2020, n. 254; Corte cost., 13 aprile 2021, n. 84; Corte cost., 11 gennaio 2022, n. 54; Corte cost., 8 febbraio 2022, n. 67; Corte cost., 24 aprile 2022, n. 137; Corte cost., 30 ottobre 2024, n. 181; Corte cost., 26 novembre 2024, n. 206; Corte cost., 4 febbraio 2025, n. 7; Corte cost., 12 febbraio 2025, n. 31; Corte cost., 11 giugno 2025, n. 93; Corte cost., 7 maggio 2025, n. 95; Corte cost., 7 luglio 2025, n. 147; Corte cost., 8 gennaio 2026, n. 1; e i sette rinvii pregiudiziali Corte cost., 6 marzo 2019, n. 117; Corte cost., 8 luglio 2020, n. 182; Corte cost., 23 settembre 2021, n. 216; Corte cost., 21 ottobre 2021, n. 217; Corte cost., 8 novembre 2022, n. 263; Corte cost., 24 gennaio 2024, n. 29; Corte cost. 10 febbraio 2025, n. 21.

2 Una panoramica sui diversi punti di vista sullo sviluppo della «precisazione» si può ritrovare nei nn. 6/2024, 1 e 2/2025 della rivista Giurisprudenza costituzionale.

3 M. Cartabia, Convergenze e divergenze nell’interpretazione delle clausole finali della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in Rivista AIC, 2017, p. 1 ss.; A. Barbera, La Carta dei diritti: per un dialogo fra la Corte italiana e la Corte di giustizia, in Quad. cost., 2018, p. 149 ss.; F. Viganò, La tutela dei diritti fondamentali della persona tra corti europee e giudici nazionali, in Quad. cost., 2019, p. 481 ss.; G. Pitruzzella, La costruzione dello spazio costituzionale europeo nel dialogo tra Corte di giustizia e Corti costituzionali, in Quad. cost., 2024, p. 795 ss.

4 La dichiarazione di incostituzionalità, secondo la Corte, è maggiormente in grado di realizzare il primato nelle seguenti situazioni: (i) incertezza interpretativa della normativa; (ii)quando la PA continua ad applicare la normativa in contrasto con il diritto europeo; (iii)su questioni interpretative di impatto sistemico; (iv) casi in cui è necessario effettuare un bilanciamento tra principi; (v) quando esiste un dubbio sull’attribuzione dell’efficacia diretta e la decisione di non applicare risulti opinabile e controversa. Cfr. Corte cost., 30 ottobre 2024, n. 181.

5 M. Massa, Paradigmi elastici per architetture in divenire. Da Granital alla doppia pregiudiziale, in Giur. cost., 2024, p. 2273 ss.

6 E. Cannizzaro, Il legato storico di Granital e il suo impatto sui conflitti sistemici fra Corti supreme in Europa, in Il Diritto dell’Union europea, 2025, p. 1 ss.

7 Art. 10 della legge reg. Toscana, n. 2/2019, Allegato B, lett. c-1.

8 Corte cost., n. 44/2020, cit.

9 Art. 11 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, in GU L 16, del 23 gennaio 2004; art. 24 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, in GU L 158, del 30 aprile 2004; all’art. 12 della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico per i cittadini di Paesi terzi lungo soggiornanti, in GU L 343, del 23 dicembre 2011.

10 Ad es., l’art. 11, par. 1, della direttiva 2003/109/CE è una disposizione a cui è riconosciuto pacificamente effetto diretto ed è rilevante nella definizione di tutti e tre i casi.

11 Ad esempio in Corte cost., n. 44/2020, cit., i giudici costituzionali non argomentano in merito ai profili di inammissibilità sull’art. 117 Cost., ma una volta accolte le questioni per violazione dell’art. 3 Cost., considerano le prime assorbite, sia dal punto di vista processuale che di merito.

12 A. Morrone, Oltre Granital: divisione o fusione degli orizzonti di senso?, in C. Caruso, F. Medico, A. Morrone (a cura di), Granital revisited? L’integrazione europea attraverso il diritto giurisprudenziale, Bologna, 2020, p. 215 ss.

13 Con più o meno similarità nell’approccio, cfr. Corte cost., n. 20/2019, cit.; n. 44/2020, cit.; n. 31/2025, cit.

14 O. Scarcello, Un altro passo nel processo di riaccentramento del sindacato di costituzionalità eurounitario. Nota a Corte cost., sentenza n. 15 del 2024, in Osservatorio cost., 2024, p. 294.

15 Tra le più rilevanti, Corte giust., 22 giugno 2010, cause riunite C-188/10 e 189/10, Melki e Abdeli; 11 settembre 2014, causa C-112/13, A v. B.

16 Come ad es. nella Corte cost., 7/2025, cit., su cui P.F. Bresciani, Doppia pregiudizialità in materia penale: il giudice resta libero di disapplicare le pene sproporzionate (ma la Corte preferirebbe di no), in Riv. cont. eur., 2025, p. 1 ss.

17 R. Mastroianni, La sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2024 in tema di rapporti tra ordinamenti, ovvero la scomparsa dell’articolo 11 della Costituzione, in Quaderni Aisdue, 2025, p. 13 ss.

18 Corte cost., 31 ottobre 2007, n. 348; 31 ottobre 2007, n. 349; 30 giugno 2010, n. 227.

19 Pone l’attenzione sulla necessità di un richiamo congiunto dell’art. 11 Cost. insieme all’art. 117 Cost., F. Saitto, Appropriatezza del rimedio, “tono costituzionale” della questione e individuazione del parametro: una nuova segnaletica per orientarsi nel “cammino comunitario”, in Giur. cost., 2026, p. 2838 ss.

20 D. Tega, La Corte nel contesto. Percorsi di riaccentramento della giustizia costituzionale in Italia, Bologna, 2020.

21 Per una critica sull’indeterminatezza, A. Ruggeri, La doppia pregiudizialità torna ancora una volta alla Consulta, in attesa di successive messe a punto, in Consulta online, 2024, p. 1346 ss.

22 Per l’elaborazione originaria del concetto, C. Mezzanotte, La nozione di «potere» e di «conflitto» nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in Giur.cost., 1979, p. 114 ss.

23 M. Massa, Minimalismo giudiziario, Milano, 2023.

24 Per due diverse proposte, C. Amalfitano, Il dialogo tra giudice comune, Corte di giustizia e Corte costituzionale dopo l’obiter dictum della sent. n. 269/2017, in Oss. fonti, 2019, p. 1 ss.; G. Repetto, Insieme, ma con ordine. La convivenza tra disapplicazione e giudizio di costituzionalità a quarant’anni da Granital, in Giur.cost., 2024, p. 2769 ss.

25 Cfr. M. Dani, A. J. Menéndez, Il costituzionalismo europeo. Per una ricostruzione demistificatoria del processo di integrazione, Napoli, 2022.

26 R. Bin, La sentenza La Pergola, tra assetto politico e paradigma giuridico, in Giur.cost., 2025, p. 2261 ss.

27 F. Viganò, Quel che resta di Granital, in Giur.cost., 2025, p. 223 ss.

28 G. Repetto, Concorso di questioni pregiudiziali (costituzionale e comunitaria), tutela dei diritti fondamentali e sindacato di costituzionalità, in Giur. cost., 2017, p. 2960.

29 F. Medico, Il Doppio Custode. Un modello per la giustizia costituzionale europea, Bologna, 2023.