“Cilfit III”? La sentenza Remling e l’obbligo di motivazione adeguata: la Corte precisa natura e portata della motivazione necessaria per sottrarsi all’obbligo di rinvio pregiudiziale

Corte giust., 24 marzo 2026, causa C-767/23, Remling

“CILFIT III”? L’arrêt Remling et l’obligation de motivation adéquate : la Cour précise la nature et la portée de la motivation requise pour se dispenser de l’obligation de renvoi préjudiciel

“CILFIT III”? The Remling Judgment and the Duty to state adequate Reasons: the Court clarifies the Nature and Scope of the Statement of Reasons required in order to be relieved of the Obligation to make a Preliminary Reference

Abstract FRA | ENG | ITA

Il contributo analizza la sentenza Remling, snodo cruciale della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di obbligo di rinvio pregiudiziale ex art. 267, terzo comma, TFUE e relative eccezioni. In particolare, si sostiene che la pronuncia in commento possa essere letta come un ulteriore sviluppo della “strategia CILFIT”, nella misura in cui la Corte procede a un’“armonizzazione” delle condizioni e delle modalità argomentative che le giurisdizioni nazionali di ultima istanza devono rispettare quando decidano di non disporre un rinvio pregiudiziale. In tal modo, la sentenza contribuisce a precisare il concetto di “motivazione adeguata” nel contesto del meccanismo pregiudiziale. Dopo avere ricostruito l’iter logico-argomentativo della Grande Sezione, il commento si sofferma su tre profili problematici della pronuncia: la riconduzione della questione “non pertinente” tra le eccezioni all’obbligo di rinvio; l’apparente estensione delle eccezioni CILFIT alle questioni pregiudiziali di validità; e il disallineamento tra obbligo di rinvio e obbligo di motivazione. In conclusione, il contributo sostiene che la sentenza Remling incide sul delicato equilibrio tra fiducia e controllo che sorregge il meccanismo pregiudiziale, spostando l’ago della bilancia verso un maggiore controllo sull’operato delle corti nazionali di ultima istanza.