I. ANRÒ, Diritto nazionale fra fatto e diritto nel processo dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea

Giappichelli, Torino, 2025, pp. I-XIV, 1-265

Quando sono chiamato a spiegare di cosa mi sia occupato in tutti questi anni, mi viene naturale di indicare il diritto dell’Unione europea come oggetto del tutto prevalente delle mie ricerche e della mia attività di docente. Di fronte a una risposta di questo tipo, gli interlocutori, anche quelli che potrei definire “addetti ai lavori”, sarebbero legittimati ad immaginare che abbia studiato e insegnato soltanto questa branca “esotica” del mondo giuridico. La monografia data da poco alle stampe da Ilaria Anrò, professore associato di Diritto dell’Unione europea nell’Università degli studi di Milano e autrice di numerose pubblicazioni in materia, smentisce clamorosamente tale assunto.

I cultori del diritto dell’Unione europea dedicano infatti gran parte delle loro energie allo studio anche del diritto nazionale. Soprattutto la giurisprudenza dei giudici europei, Tribunale e Corte di giustizia, si occupa molto frequentemente del diritto interno dei vari Stati membri. Certo, la loro prospettiva è particolare. Difficilmente, il diritto nazionale viene in rilievo in quanto tale.

In generale, come spiega l’A., la norma nazionale entra nel raggio d’azione dei nostri studi e soprattutto in quello della giurisprudenza dei giudici europei quando si tratta di vagliare la compatibilità con l’ordinamento unionale della norma nazionale in quanto tale o nella sua interpretazione/applicazione. È il momento del conflitto, accertato o soltanto ipotizzato, tra norma sovranazionale e norma nazionale, dove la prima costituisce la premessa maggiore del ragionamento sillogistico, la seconda soltanto la premessa minore che, tuttavia, va verificata perché si possa arrivare alla sintesi.

Nondimeno, è sempre l’A. a ricordarcelo, il diritto nazionale ricade sotto la lente di osservazione di noi cultori di questo tipo di studi ed è oggetto di pronunce da parte dei giudici europei anche nelle numerose e svariate ipotesi in cui è lo stesso ordinamento unionale che rinvia, richiama, fa affidamento o, addirittura, impone l’applicazione del diritto nazionale.

Una forma di applicazione diretta di questo diritto da parte dei giudici europei è quando ad essere esaminata è una controversia relativa ad un contratto le cui parti hanno scelto di sottoporla al loro giudizio, inserendo nel contratto una clausola giurisdizionale che li designa come giudici competenti ai sensi dell’art. 272 TFUE (Cap. IV). In controversie del genere, che le parti stesse abbiano indicato come applicabile il diritto interno di uno Stato membro o che ad un simile risultato si sia pervenuto seguendo il metodo internazionalprivatistico di individuazione del diritto applicabile, il giudice europeo si trova a decidere direttamente in base al diritto nazionale di volta a volta determinato.

Altre volte, è lo stesso ordinamento dell’Unione che richiama il diritto degli Stati membri, nel senso che stabilisce che determinati aspetti siano regolati dal diritto nazionale.

Numerosi esempi di ciò si rinvengono nello stesso diritto primario. Come recitano l’art. 9 TUE e l’art. 18, par. 1, TFUE., il riconoscimento ad una persona dello status di cittadino europeo dipende infatti dalla cittadinanza nazionale da parte di uno Stato membro. Questa, a sua volta, dipende, in linea di principio e salve le limitazioni individuate dalla Corte di giustizia a partire da Micheletti1, fino a Commissione c. Malta2, dal diritto dello Stato membro in questione.

Più recentemente, come l’A. mette bene in evidenza, il rinvio o, tout court, l’applicazione del diritto nazionale ad un aspetto oggetto del diritto dell’Unione, sono il frutto di una specifica disposizione contenuta in un atto di diritto derivato. Di questo l’A. fornisce numerosi esempi.

Alcuni sono legati alla natura mista o “composta”, come la chiama l’A. efficacemente, del procedimento di applicazione concreta della norma unionale. Ci si riferisce a procedimenti che vedono coinvolte autorità nazionali in combinazione con le istituzioni europee, secondo lo schema bottom-up o top-down, cioè a seconda che l’atto finale del procedimento sia di competenza delle prime o delle seconde (Cap. VI). Per procedimenti di questo tipo il leading case è Oleficio Borrelli3, seguito e, in parte, smentito dalla giurisprudenza successiva quale quella sul caso Greenpeace France4 e quella sul caso detto Berlusconi I5. Qui il problema riguarda non tanto quello del rispettivo campo d’applicazione del diritto unionale e/o del diritto nazionale dell’autorità che agisce in coordinamento con le istituzioni europee, quanto quello del sindacato giurisdizionale e la competenza dei giudici nazionali o di quelli europei, ovvero la combinazione dei due livelli attraverso il meccanismo del rinvio pregiudiziale.

Altri esempi, più recenti ma di applicazione più ristretta sono quelli in cui è lo stesso atto normativo dell’Unione a stabilire che, a determinate circostanze, si applichi il diritto nazionale in aggiunta o in alternativa a quello dell’Unione.

L’A. si sofferma con particolare attenzione sul “Regolamento del Marchio”6 e sul “Regolamento MVU”7, secondo la denominazione utilizzata lungo tutta la monografia.

Il primo prende in considerazione i diritti di marchio attribuiti in base al diritto nazionale prima del deposito della domanda di registrazione di un nuovo marchio UE (marchio anteriore), considerandoli come ostativi alla registrazione o motivo di annullamento della registrazione, se avvenuta.

Il Regolamento MVU, invece, all’art. 4, par. 3., precisa che, nel campo d’applicazione della attività di vigilanza che il regolamento gli attribuisce, la BCE applichi, non soltanto “tutto il pertinente diritto dell’Unione” ma anche, “se tale diritto dell’Unione è composto da direttive, la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive”. La stessa norma stabilisce inoltre che “laddove il pertinente diritto dell’Unione sia costituito da regolamenti e al momento tali regolamenti concedano esplicitamente opzioni per gli Stati membri, la BCE applica anche la legislazione nazionale di esercizio di tali opzioni.”

In entrambe le ipotesi descritte, le autorità preposte all’applicazione dei regolamenti (rispettivamente l’UAMI/EUIPO e la BCE) devono applicare anche determinate normative nazionali. Di conseguenza, i provvedimenti adottati in questo contesto sono oggetto di contestazione dinanzi al giudice europeo non soltanto per il mancato rispetto del diritto dell’Unione in quanto tale ma anche per l’applicazione erronea del diritto nazionale che i regolamenti indicano.

Come l’A. chiarisce subito (Cap. I), che il diritto nazionale venga in rilievo nella sua dimensione conflittuale con il diritto dell’Unione (Cap. II) ovvero che sia applicato perché il diritto dell’Unione consente o prescrive che questo avvenga, al giudice europeo si pongono problemi di difficile soluzione. Tra questi i più importanti sembrano i seguenti: in primo luogo come e con quali strumenti vada individuata e ricostruita la norma interna rilevante (Cap. V); in secondo luogo, a chi spettino tali compiti e se anche nel particolare contesto di cui l’A. si occupa, debba applicarsi il principio dello iura novit curia oppure no (Cap. III); in terzo luogo, se l’eventuale violazione della norma interna applicabile vada vista, ai fini del giudizio di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia delle sentenze del Tribunale (ma anche delle decisioni dell’ l’UAMI/EUIPO dinanzi al Tribunale e poi, eventualmente, dinanzi alla Corte) come questione di diritto o come questione di fatto e perciò dell’ammissibilità del motivo di ricorso fondato sull’errore nell’applicare il diritto nazionale (Cap. VII).

L’A. giustamente evidenzia come problemi di questo tipo siano simili a quelli cui si trova di fronte il giudice interno quando è chiamato ad applicare norme di un ordinamento straniero, ad esempio in funzione del rinvio operato dalla norma di conflitto. A questo problema classico del diritto internazionale privato, infatti, l’A. dedica alcune, brevi considerazioni nel Cap. I di apertura del volume.

La moltiplicazione delle ipotesi in cui il giudice europeo deve affrontare problemi di applicazione e di interpretazione del diritto nazionale ha portato al fiorire di una giurisprudenza articolata e mutevole nei risultati. A questo l’A., come era da attendersi, dedica molto spazio, arricchendolo con la descrizione dei casi (senza la quale il lettore avrebbe difficoltà ad orientarsi), i differenti punti di vista adottati, quando è il caso, dal Tribunale e, in sede di impugnazione, la Corte di giustizia, le osservazioni assai stimolanti da parte degli avvocati generali, in particolare l’avv. gen. Kokott e l’avv. gen. Capeta.

Sono oggetto di disamina molto approfondita il caso Edwin8, relativo al regolamento sul Marchio, in particolare sulla definizione dei diritti derivanti da un “marchio anteriore” secondo il diritto italiano, giunto fino alla Corte di giustizia, e il caso Corneli9, relativa all’interpretazione della normativa italiana che aveva attuato in maniera non del tutto precisa la Direttiva 2014/5910. Entrambi i casi ritornano spesso nei vari capitoli come gli altri numerosi casi esaminati dall’A., dando, per questo, al lettore un certo senso di ripetitività. Il fatto è che, in realtà, l’intera giurisprudenza ruota intorno ad uno stesso problema :l’ampiezza dei poteri del giudice europeo, sia esso il Tribunale o la Corte di giustizia, rispetto al diritto nazionale, poteri che, come acutamente espone l’A., vengono esercitati col tempo e in via di fatto in maniera sempre più disinvolta senza che sia agevole dire ancora una parola finale al dibattito.

Il volume ha l’indubbio merito di tracciare con precisione la traiettoria, non priva di ripensamenti, finora percorsa dalla giurisprudenza e offre ai lettori la possibilità di ben orientarsi in un terreno così complesso.


1 Corte giust., 7 luglio 1992, causa C-369/90, Mario Vicente Micheletti e altri c. Delegacion del Gobierno en Cantabria.

2 Corte giust., 29 aprile 2025, causa C-181/23, Commissione europea c. Malta.

3 Corte giust., 3 dicembre 1992, causa C-97/91, Oleificio Borrelli spa c. Commissione europea.

4 Corte giust, 21 marzo 2000, causa C-6/99, Association Greenpeace France c. Ministère de l’Agricolture e la Pèche.

5 Corte giust., 19 dicembre 2018, causa C-219/17, Berlusconi e Fininvest c. Banca d’Italia e Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni.

6 Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea, in GUUE, L 154 del 16.6.2017.

7 Regolamento (UE) 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013,  che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di Vigilanza prudenziale degli enti creditizi, in GUUE, L 287 del 29.10.2013.

8 Trib., 14 maggio 2009, causa T-165/06, Elio Fiorucci c. UAMI e Edwin; Corte giust, 5 luglio 2011, causa C-263/09 P, Edwin c. UAMI e Elio Fiorucci.

9 Trib., 12 ottobre 2022, causa T-502/19, Corneli c. BCE. La monografia non ha potuto coprire anche la sentenza della Corte di giustizia (15 luglio 2025, cause C-777/22 P e C-789/22 P, BCE c. Corneli, che è stata pubblicata dopo l’uscita del volume. Tuttavia l’A. ha tempestivamente pubblicato un commento dal titolo La nozione di «interpretazione contra legem» nella sentenza Corneli della Corte di giustizia: una nuova limitazione all’applicazione del diritto nazionale?, in Rivista del contenzioso europeo, 2025, p. 1 ss.

10 Direttiva 2014/59/UE, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.