The procedural aspects of the sports trilogy of 21 December 2023. Maybe not everyone knows that…

ECJ, 21 December 2023, case C-333/21, Superleague; 21 December 2023, case C-680/21, Royal Antwerp Football Club; 21 December 2023, causa C-124/21 P, International Skating Union c. Commissione

Gli aspetti processuali della trilogia sportiva del 21 dicembre 2023. Forse non tutti sanno che…

Les aspects procéduraux de la trilogie sportive du 21 décembre 2023. Peut-être que tout le monde ne le sait pas…

 

Il 21 dicembre 2023 la Corte di giustizia ha pronunciato tre sentenze relative all’applicazione del diritto dell’Unione europea allo sport ed alle attività svolte dalle associazioni sportive.

Nello specifico, la causa C-333/21 (Superlega) riguardava un rinvio pregiudiziale sulla compatibilità con le norme europee in materia di concorrenza e di libera prestazione dei servizi delle regole UEFA e FIFA che a) prevedono un sistema di previa autorizzazione per l’organizzazione di competizioni sportive internazionali tra club da parte di soggetti terzi e la partecipazione delle squadre e dei giocatori a tali competizioni con relativo sistema sanzionatorio; b) che attribuiscono alle stesse UEFA e FIFA un potere esclusivo in materia di commercializzazione dei diritti economici relativi alle competizioni internazionali dalle stesse organizzate

La causa C-680/21 (Royal Antwerp Football Club) riguardava un rinvio pregiudiziale sulla compatibilità con gli artt. 101 e 45 TFEU della regola UEFA (e della pressoché corrispondente regola adottata in ambito nazionale dalla Federcalcio belga) sui calciatori localmente formati (c.d. Home Grown Players Rule, HGPR) in base alla quale ciascun club che partecipa ad una competizione UEFA può avere una rosa di giocatori non superiore a venticinque, di cui almeno otto devono essere “giocatori localmente formati” (locally trained players); di questi otto giocatori localmente formati almeno quattro devono essere stati formati dal club di appartenenza (club-trained players), mentre i restanti possono essere giocatori formati da un altro club che appartiene alla medesima federazione sportiva del club per cui tali giocatori giocano (association-trained players).

Infine, la causa C-124/21 P (International Skating Union c. Commissione) riguardava un pourvoi contro una sentenza del Tribunale in ordine alla compatibilità con le norme europee in materia di concorrenza del sistema di previa autorizzazione da parte della International Skating Union (ISU) delle competizioni organizzate da soggetti terzi e del relativo sistema sanzionatorio nei confronti degli atleti che avessero partecipato ad una competizione non autorizzata nonché delle regole ISU che prevedono, in caso di controversie relative ad una richiesta di autorizzazione, la competenza esclusiva del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna.

Nel merito, le tre sentenze della Corte di giustizia sono state ampiamente commentate su tutte le principali riviste giuridiche, italiane e straniere. Tuttavia, forse non tutti sanno che in ciascuna delle tre pronunce la Corte di giustizia ha dovuto affrontare anche questioni di tipo processuale.

Nella causa C-333/21 (Superlega), UEFA e FIFA hanno messo in dubbio la ricevibilità della domanda pregiudiziale sulla base dei seguenti motivi:

a) la decisione di rinvio era intervenuta a seguito dell’adozione di misure cautelari concesse inaudita altera parte, e quindi senza che le parti del procedimento principale fossero state preliminarmente sentite, come avrebbero invece richiesto le pertinenti disposizioni di diritto interno;

b) la decisione di rinvio era intervenuta senza che il giudice del rinvio si fosse pronunciato sulla domanda avanzata dalle stesse UEFA e FIFA volta ad ottenere una dichiarazione di incompetenza da parte sua a favore delle autorità giurisdizionali elvetiche;

c) il contenuto della decisione di rinvio non rispettava i requisiti di cui all’art. 94, lett. a), del regolamento di procedura (di seguito, “RP CG”), poiché non illustrava in maniera sufficientemente esatta e dettagliata il contesto giuridico e di fatto nell’ambito del quale il giudice del rinvio chiedeva alla Corte di pronunciarsi;

d) il carattere ipotetico della domanda di pronuncia pregiudiziale in ragione del fatto che nessuna domanda di autorizzazione del progetto di Superlega era stata presentata nella forma prescritta alla FIFA e alla UEFA.

Tutti e quattro i motivi dedotti da UEFA e FIFA sono stati respinti dalla Corte di giustizia.

Per quanto riguarda i primi due motivi, la Corte di giustizia ha richiamato la propria costante giurisprudenza secondo la quale, nell’ambito di un procedimento pregiudiziale, non spetta alla Corte, alla luce della ripartizione delle funzioni tra essa e i giudici nazionali, verificare se la decisione di rinvio sia stata adottata in conformità delle norme nazionali in materia di ordinamento giudiziario e di procedure giurisdizionali (sentenze del 14 gennaio 1982, causa 65/81, Reina, ECLI:EU:C:1982:6, punto 7, e del 29 marzo 2022, causa C‑132/20, Getin Noble Bank, ECLI:EU:C:2022:235, punto 70). Inoltre, la Corte di giustizia ha sottolineato che un giudice nazionale può proporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale anche nell’ambito di un procedimento avente carattere d’urgenza, come un procedimento vertente sulla concessione di misure cautelari o di altri provvedimenti sommari (sentenze del 24 maggio 1977, causa 107/76, HoffmannLa Roche, ECLI:EU:C:1977:89, punti 1 e 4, e del 13 aprile 2000, causa C‑176/96, Lehtonen e Castors Braine, ECLI:EU:C:2000:201, punto 20), sia nell’ambito di un procedimento privo di carattere contraddittorio (sentenze del 14 dicembre 1971, causa 43/71, Politi, ECLI:EU:C:1971:122, punti 4 e 5, e del 2 settembre 2021, causa C‑66/20, Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung Münster, ECLI:EU:C:2021:670, punto 37), a patto che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 267 TFUE e che una siffatta domanda rispetti tutti i pertinenti requisiti quanto alla sua forma e al suo contenuto (sentenza del 18 giugno 1998, causa C‑266/96, Corsica Ferries France, ECLI:EU:C:1998:306, punti 23 e 24).

Con riferimento, invece, al terzo motivo, la Corte di giustizia, dopo aver richiamato la propria giurisprudenza sul contenuto di una decisione di rinvio, ha ritenuto che il rinvio disposto dal Tribunale del commercio di Madrid contenesse una descrizione dettagliata del contesto di fatto e regolamentare in cui si inserivano le questioni presentate alla Corte, illustrando in modo circostanziato i motivi in fatto e in diritto che hanno portato il giudice nazionale a ritenere che fosse necessario sottoporre dette questioni, oltre al collegamento che legava gli artt. 45, 49, 56, 63, 101 e 102 TFUE al procedimento principale. In tale contesto, la Corte di giustizia ha, altresì, rilevato che le valutazioni compiute dal giudice del rinvio vertenti, da un lato, sul mercato oggetto del procedimento principale (ossia il mercato dell’organizzazione e della commercializzazione delle competizioni calcistiche tra club nel territorio dell’Unione, nonché dello sfruttamento dei diversi diritti legati a tali competizioni), e, dall’altro, sulla posizione dominante che la FIFA e la UEFA ivi occupano, consentivano di comprendere la reale natura del rapporto esistente tra il procedimento principale e l’asserito abuso di posizione dominante da parte di UEFA e FIFA.

Per quanto riguarda, infine, l’asserita natura ipotetica della controversia, la Corte di giustizia ha innanzitutto ricordato che le questioni poste dai giudici nazionali godono di una presunzione di pertinenza e che il rifiuto della Corte di pronunciarsi su tali questioni è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l’interpretazione richiesta non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile a dette questioni (sentenze del 16 dicembre 1981, causa 244/80, Foglia, ECLI:EU:C:1981:302, punti 15 e 18, e del 7 febbraio 2023, causa C‑688/21, Confédération paysanne e a. (Mutagenesi casuale in vitro), ECLI:EU:C:2023:75, punti 32 e 33). Ciò detto, ad avviso della Corte di giustizia, sulla scorta delle informazioni fornite dal giudice del rinvio, la richiesta avanzata da quest’ultimo di pronunciarsi sull’interpretazione degli artt. 45 e 101 TFUE non risultava manifestamente priva di un collegamento con l’effettività e l’oggetto del procedimento principale. Inoltre, pur prendendo atto che nel giudizio principale le parti avevano dibattuto la questione relativa alla possibilità, per il giudice del rinvio, di applicare, in parallelo alle disposizioni del Trattato FUE relative alle regole di concorrenza dell’Unione, gli articoli sulle libertà di circolazione, la Corte di giustizia ha ritenuto determinante il fatto che detto giudice si era considerato competente a farlo, fermo restando che la Corte non è competente a controllare la fondatezza di detta posizione.

Nella causa C-680/21 (Royal Antwerp Football Club) l’UEFA e l’Union Royale Belge des Sociétés de Football Association (URBSFA) hanno messo in dubbio la ricevibilità delle questioni sollevate dal giudice del rinvio sulla base di quattro motivi.

In primo luogo, è stato eccepito che la decisione di rinvio era stata adottata prima che la UEFA fosse stata ammessa a intervenire e, quindi, sentita nel procedimento principale.

In secondo luogo, è stato evidenziato che il contenuto della decisione di rinvio non rispettava i requisiti di cui all’art. 94, lett. a), RP CG, poiché essa non illustrava in maniera sufficientemente dettagliata il contesto giuridico e di fatto nell’ambito del quale il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di pronunciarsi.

In terzo luogo, sono stati addotti argomenti di ordine sostanziale vertenti sul carattere ipotetico della domanda di pronuncia pregiudiziale, nei limiti in cui non sarebbe sussistita una controversia reale la cui trattazione avrebbe potuto richiedere una qualche decisione interpretativa da parte della Corte, posto che le norme relative ai giocatori localmente formati non avevano impedito al calciatore di essere ingaggiato e schierato in campo dal Royal Antwerp e, successivamente, da un altro club di calcio professionistico.

In quarto luogo, il procedimento principale avrebbe dovuto essere considerato come “puramente interno” alla luce dell’art. 45 TFUE e non idoneo a pregiudicare il commercio tra Stati membri ai sensi dell’art. 101 TFUE, tenuto conto della sua natura inter partes, della cittadinanza del calciatore, del luogo di stabilimento del Royal Antwerp e della portata geografica limitata delle norme adottate dall’URBSFA.

Per quanto riguarda il primo motivo, la risposta della Corte di giustizia è stata duplice. Da una parte, come già visto nel caso Superlega, la Corte di giustizia ha messo subito in chiaro che non rientra tra i suoi compiti quello di prendere posizione sulle eventuali conseguenze che l’ammissione di una parte nuova successivamente all’adozione della decisione di rinvio può comportare nell’ambito del procedimento principale e in forza delle disposizioni nazionali in materia di procedimento giudiziario ad esso applicabili. Dall’altra parte, con riferimento al procedimento svoltosi davanti alla medesima Corte di giustizia, è stato evidenziato che l’art. 97, par. 2, RP CG dispone che, quando una parte nuova è ammessa a intervenire nel procedimento principale e la causa è già pendente dinanzi alla Corte, detta parte accetta di assumere la causa nello stato in cui essa si trova nel momento in cui la Corte è stata informata della sua ammissione. Inoltre, nel caso di specie, occorreva constatare che, tenuto conto dello stato in cui si trovava detta causa nel momento in cui la Corte è stata informata dell’ammissione della UEFA a intervenire nel procedimento principale, detta parte non soltanto ha ricevuto comunicazione di tutti gli atti processuali già notificati agli altri interessati, come previsto dalla disposizione succitata, ma ha potuto altresì presentare, e ha in effetti presentato, in seguito, osservazioni durante la fase scritta e in occasione dell’udienza di discussione.

Con riferimento al contenuto della decisione di rinvio la Corte di giustizia si è limitata a sottolineare che la domanda di pronuncia pregiudiziale soddisfaceva i requisiti richiamati dall’art. 94, lett. a), RP CG, presentando, in maniera dettagliata, il contesto di fatto e regolamentare in cui si inseriscono le questioni presentate alla Corte ed illustrando, in modo sintetico ma chiaro, i motivi in fatto e in diritto che hanno portato il giudice del rinvio a ritenere che fosse necessario sottoporre dette questioni, oltre al collegamento che lega gli artt. 45 e 101 TFUE al procedimento principale. Inoltre, il tenore delle osservazioni scritte presentate alla Corte evidenziava come i loro autori non avessero incontrato alcuna difficoltà nel cogliere il contesto di fatto e giuridico in cui si inserivano le questioni sottoposte dal giudice del rinvio, nel comprendere il senso e la portata delle sottostanti considerazioni in punto di fatto, nell’individuare i motivi per cui il giudice del rinvio aveva ritenuto necessario porle e, in definitiva, nel prendere posizione in modo completo e proficuo al riguardo.

Per quanto riguarda la natura effettiva della controversia la Corte di giustizia ha rilevato che:

a) il giudice del rinvio era chiamato a pronunciarsi su una domanda di annullamento di un lodo arbitrale con cui la Corte arbitrale belga per lo sport (CBAS) aveva respinto, in quanto in parte irricevibile e in parte infondata, un’azione di nullità e di risarcimento del danno proposta da un calciatore e dal Royal Antwerp contro le norme dell’URBSFA e della UEFA relative ai giocatori localmente formati;

b) detto lodo arbitrale si fondava su un’interpretazione e su un’applicazione degli artt. 45 e 101 TFUE;

c) il giudice del rinvio aveva precisato che, tenuto conto dell’oggetto della controversia che era chiamato a dirimere, ai fini dell’adozione della propria decisione esso era tenuto, in particolare, a controllare in che modo la CBAS avesse interpretato e applicato gli artt. 45 e 101 TFUE per stabilire se il lodo arbitrale da essa pronunciato violasse o meno l’ordine pubblico belga.

Ad avviso della Corte di giustizia, pertanto, le considerazioni svolte dal giudice del rinvio attestavano la realtà effettiva del procedimento principale. Inoltre, dette stesse considerazioni mettevano in evidenza come la richiesta avanzata dal giudice del rinvio alla Corte di pronunciarsi sull’interpretazione degli artt. 45 e 101 TFUE non fosse manifestamente priva di un collegamento con l’effettività e l’oggetto del procedimento principale.

Da ultimo, con riferimento al carattere transfrontaliero della controversia, la Corte di giustizia ha riconosciuto che il procedimento principale aveva natura inter partes, che il calciatore aveva la cittadinanza belga, che il Royal Antwerp era stabilito in Belgio e che le norme adottate dall’URBSFA avevano una portata geografica limitata al territorio di detto Stato membro. Nonostante ciò, per la Corte di giustizia è risultato determinante il fatto che tale controversia verteva su un lodo arbitrale in cui la CBAS aveva interpretato e applicato l’art. 45 TFUE. Pertanto, chiarire se detto articolo si applicasse alla suddetta controversia era una questione che rientrava nel merito della stessa e che non poteva essere invocata per contestare la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. Inoltre, le norme della UEFA e quelle dell’URBSFA sui giocatori localmente formati si presentavano strettamente legate non solo perché l’URBSFA è tenuta, nella sua qualità di membro della UEFA, a rispettare lo statuto, i regolamenti e le decisioni dell’UEFA, ma anche perché le regole dell’URBSFA sui giocatori localmente formati sono direttamente ispirate a quelle preliminarmente adottate e approvate dalla UEFA. Infine, posto che il procedimento principale verteva anche sull’interpretazione e sull’applicazione dell’art. 101 TFUE da parte della CBAS, la Corte di giustizia ha ricordato che, in base a una giurisprudenza consolidata, se l’applicazione del paragrafo 1 di detto articolo impone, tra l’altro, di stabilire, con un sufficiente grado di probabilità, che un accordo, una decisione di associazione di imprese o una pratica concordata possono pregiudicare in maniera sensibile il commercio tra gli Stati membri esercitando un’influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale sui flussi di scambi, col rischio di nuocere al conseguimento o al funzionamento del mercato interno, detta condizione può essere considerata soddisfatta in presenza di comportamenti che coprono tutto il territorio di uno Stato membro (sentenza del 16 luglio 2015, causa C-172/14, ING Pensii, ECLI:EU:C:2015:484, punti 48 e 49 e giurisprudenza citata).

Infine, sia consentito un cenno ad un aspetto della sentenza in esame che, pur non facendo parte delle questioni processuali in senso stretto affrontate dalla Corte di giustizia, attiene pur sempre al procedimento svoltosi davanti a quest’ultima.

Con la domanda di rinvio pregiudiziale, il giudice belga aveva sottoposto alla Corte di giustizia due distinti quesiti: il primo, relativo alla compatibilità con l’art. 101 TFUE della regola UEFA sui giocatori localmente formati; il secondo, relativo alla compatibilità con gli artt. 45 e 101 TFUE della regola URBSFA sui giocatori localmente formati.

In altre parole, come riconosciuto dalla stessa Corte di giustizia, dalla formulazione stessa delle due questioni emergeva che, nei limiti in cui riguardavano l’art. 101 TFUE, esse si sovrapponevano ampiamente. Infatti, il giudice del rinvio cercava di ottenere precisazioni sull’interpretazione di detto articolo al fine di poter controllare l’applicazione che ne era stata fatta in un lodo arbitrale vertente sulla conformità a detto articolo di norme relative ai giocatori localmente formati, quali quelle adottate e applicate dalla UEFA, nonché dalle diverse associazioni nazionali di calcio ad essa aderenti, tra cui l’URBSFA. Per contro, queste due questioni differivano nella parte relativa all’art. 45 TFUE, poiché solo la seconda di esse, concernente le norme adottate e applicate dall’URBSFA, si riferiva a detto articolo.

In tale contesto, nelle proprie Conclusioni l’Avvocato generale Szpunar, su esplicita richiesta della Corte di giustizia, si era limitato ad analizzare l’aspetto della libera circolazione dei lavoratori, ai sensi dell’art. 45 TFUE, omettendo qualsiasi riferimento all’art. 101 TFUE.

Chi scrive, forse per ingenuità, si era aspettato che nella sentenza la Corte di giustizia avrebbe spiegato le ragioni della richiesta formulata all’Avvocato generale di non occuparsi dell’art. 101 TFUE. Così, invece, non è stato.

Quanto infine alla causa C-124/21 P (International Skating Union c. Commissione), benché si tratti di un pourvoi e non come le precedenti cause esaminate di pregiudiziali, pare interessante ricordare – sempre con riguardo ai profili processuali – che essi attenevano alla ricevibilità del motivo posto a fondamento dell’impugnazione incidentale proposta dai due pattinatori.

Infatti, con il loro motivo d’impugnazione gli atleti avevano sostenuto che il Tribunale era incorso in errori di diritto nell’avere ritenuto che le norme arbitrali ISU non rafforzavano la natura anticompetitiva del sistema di previa autorizzazione dell’ISU così come accertata dalla Commissione con la propria decisione. Più in particolare, i due pattinatori avevano osservato che:

a) la considerazione del Tribunale secondo cui le norme arbitrali potevano essere giustificate da un interesse legittimo connesso alla specificità dello sport era viziata da errori di diritto in quanto non considerava le seguenti circostanze:

i) gli atleti colpiti da una decisione di inammissibilità adottata dall’ISU sono tenuti a sottoporre, in via esclusiva, al TAS la loro controversia con detta associazione;

ii) gli atleti sono tenuti ad accettare tutte le norme adottate dall’ISU, comprese quelle che istituiscono un simile meccanismo di risoluzione arbitrale delle controversie, per poter essere autorizzati a partecipare alle competizioni internazionali di pattinaggio su ghiaccio organizzate da detta associazione o dalle associazioni nazionali di pattinaggio che ne sono membri;

iii) il TAS è un organo arbitrale istituito al di fuori dell’Unione, i cui membri sono nominati dalle associazioni sportive internazionali come l’ISU o comunque soggetti all’influenza determinante di tali associazioni, e che i lodi emessi da detto organo possono essere impugnati esclusivamente dinanzi al Tribunal fédéral (Tribunale federale, Svizzera), il cui controllo è limitato alla verifica del rispetto dell’ordine pubblico nel senso definito da tale organo giurisdizionale, che esclude le regole di concorrenza dell’Unione;

b) sebbene i giudici nazionali dell’Unione conservino teoricamente un ruolo nell’esecuzione di tali lodi, il controllo giurisdizionale che essi possono esercitare su di essi è, sotto un primo profilo, frammentato e quindi costoso (in quanto un atleta deve contestare l’esecuzione del lodo che lo riguarda in ciascuno degli Stati membri nei quali intende partecipare a una competizione), sotto un secondo profilo, tardivo e persino inefficace (in quanto la decisione giudiziaria richiesta interviene generalmente dopo lo svolgimento della competizione ed è precluso all’atleta di chiedere nel frattempo misure cautelari), sotto un terzo profilo, limitato o addirittura marginale (in quanto un lodo può essere considerato contrario all’ordine pubblico dell’Unione solo in caso di violazione flagrante, effettiva e concreta delle regole di concorrenza) e, sotto un quarto profilo e in ogni caso, privo di una portata effettiva (in quanto l’ISU ha il potere di eseguire essa stessa o di far eseguire dai suoi membri un lodo relativo a un determinato atleta, impedendo a quest’ultimo di partecipare alle competizioni internazionali da essa o da essi organizzate);

c) il Tribunale era incorso in errori di diritto nel dichiarare che il meccanismo istituito dalle norme arbitrali poteva essere giustificato da interessi legittimi connessi alla specificità dello sport, senza considerare che, nel caso di specie, le regole arbitrali dell’ISU si applicavano nel contesto concreto dell’esercizio del pattinaggio di velocità su ghiaccio in quanto attività economica.

Secondo l’ISU, per contro, il motivo dell’impugnazione incidentale doveva essere respinto in quanto irricevibile poiché modificava l’oggetto della controversia dinanzi al Tribunale. Infatti, né il giudizio davanti alla Corte di giustizia, né la decisione della Commissione avevano riguardato la legittimità stessa dell’attribuzione di una competenza esclusiva al TAS. In particolare, almeno alcuni degli argomenti addotti a sostegno di tale motivo dovevano essere respinti in quanto nuovi e, quindi, irricevibili, (come quelli relativi alla distinzione da operare tra gli aspetti economici e non economici dello sport, all’indipendenza del TAS o alle modalità di controllo dei lodi del TAS da parte del Tribunale federale).

La Corte di giustizia, dopo aver chiarito che un ricorrente è legittimato a proporre un’impugnazione in cui fa valere motivi derivanti dalla stessa sentenza impugnata e diretti a contestarne, in diritto, la fondatezza (sentenze del 29 novembre 2007, causa C‑176/06 P, Stadtwerke Schwäbisch Hall e a. c. Commissione, ECLI:EU:C:2007:730, punto 17, e del 25 gennaio 2022, causa C‑638/19 P, Commissione c. European Food e a., ECLI:EU:C:2022:50, punto 77), ha altresì sottolineato che la competenza della Corte in sede di impugnazione è tuttavia limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi di ricorso addotti dinanzi al Tribunale, cosicché la Corte non può pronunciarsi su motivi o argomenti che non siano stati sottoposti al primo giudice (sentenze del 30 marzo 2000, causa C‑266/97 P, VBA/VGB e a., ECLI:EU:C:2000:171, punto 79, e del 25 gennaio 2022, causa C‑638/19 P, Commissione c. European Food e a., ECLI:EU:C:2022:50, punto 80).

Per tali motivi, la Corte di giustizia ha ritenuto che l’ISU aveva correttamente eccepito che gli argomenti degli autori dell’impugnazione incidentale relativi all’asserita mancanza di indipendenza del TAS non rientravano né tra quelli che erano stati sottoposti al Tribunale né tra quelli sui quali la Commissione si era pronunciata nella decisione controversa.

Per questo motivo, la Corte di giustizia ha respinto tali argomenti in quanto irricevibili, mentre ha dichiarato ricevibili gli altri argomenti fatti valere dai due pattinatori.