The Very First Preliminary Ruling of the General Court: Brief Comments on the Judgement in Case T-534/24, Gotek
GC, 9 July 2025, case T-534/2024, Gotek
Il Tribunale si pronuncia per la prima volta in via pregiudiziale: brevi note a margine della sentenza nella causa T-534/24, Gotek
Le Tribunal se prononce pour la première fois à titre préjudiciel : notes brèves sur l’arrêt dans l’affaire T-534/24, Gotek
Il 9 luglio 2025, è stata pubblicata la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (“Tribunale”) nella causa T-534/24, GOTEK1. La pronuncia costituisce senz’altro una “pietra miliare” per l’attività di tale organo giurisdizionale, trattandosi infatti della prima sentenza emessa dal Tribunale nell’ambito di un giudizio instaurato su una domanda di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE dacché è stato modificato il protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea2.
Come è noto, l’ultima riforma del sistema giurisdizionale dell’Unione, entrata in vigore il 1° settembre 2024 a valle di un articolato iter di approvazione che ha visto “promotrice” la stessa Corte di giustizia con la formulazione, a novembre 2022, di una specifica «richiesta» ai sensi dell’art. 281, comma 2, TFUE, ha segnato di fatto una “rivoluzione copernicana” nella suddivisione del potere dello ius dicere tra la due istanze giudiziarie di Lussemburgo, portando infatti a compimento il trasferimento della competenza pregiudiziale dalla Corte di giustizia al Tribunale nelle materie specifiche determinate dallo Statuto secondo quanto previsto dall’art. 256, par. 3, comma 1, TFUE3.
A far data dal 1° ottobre 2024, il Tribunale è pertanto legittimato a conoscere dei rinvii pregiudiziali provenienti dai giudici nazionali degli Stati membri4, sebbene soltanto in merito alle questioni pregiudiziali che siano sollevate esclusivamente con riguardo ad una o più delle materie devolute alla sua specifica sfera di competenza ed elencate all’art. 50 ter, comma 1, Statuto5, e sempre che siffatte questioni non contengano dubbi interpretativi connessi a «questioni indipendenti di interpretazione del diritto primario, del diritto internazionale pubblico, dei principi generali del diritto o della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea», rispetto cui è invece previsto che rimanga ferma l’esclusiva competenza della Corte di giustizia (in questo senso v. l’art. 50 ter, comma 2, Statuto).
In applicazione delle previsioni appena menzionate sono state finora sottoposte all’attenzione del Tribunale 57 cause aventi natura pregiudiziale, di cui quella in esame appena decisa, 52 ancora pendenti6, e 4 invece sono già state cancellate dal ruolo. La prima e al momento unica ad esser stata conclusa con sentenza è precisamente la causa T-534/24, Gotek, dopo poco più di nove mesi da che è stata depositata la relativa domanda di rinvio pregiudiziale (datata, infatti, 8 ottobre 2024).
La sentenza ivi brevemente analizzata prende le mosse dal rinvio pregiudiziale esperito dal Tribunale amministrativo di Osijek (Upravni sud u Osijeku) nell’ambito di una controversia in cui era oggetto di discussione l’esistenza dell’obbligo di versamento delle accise sui prodotti energetici a carico di MK, soggetto privato, a favore delle autorità amministrative finanziarie croate7. Nella specie erano sollevati dubbi circa l’interpretazione di alcune disposizioni contenute nella direttiva 2008/118/UE relativa al regime generale delle accise8, con riferimento, in particolare, all’individuazione del momento in cui queste diventano esigibili, ossia quando i prodotti ad esse sottoposti possano ritenersi “immessi in consumo” in uno dei Paesi membri dell’Unione.
Rientrando appieno nella materia dei diritti di accisa di cui alla lett. b) dell’art. 50 ter, comma 1, Statuto, e non risultando alcuna questione interpretativa indipendente per gli effetti di cui al secondo comma del medesimo articolo, la domanda di rinvio è stata quindi trasferita dalla Corte di giustizia al Tribunale presso cui si è dunque svolto il relativo procedimento. Giova infatti sul punto rammentare che tutte le domande di rinvio pregiudiziale devono a tutt’oggi dapprima pervenire presso la cancelleria della Corte di giustizia, la quale, operando in funzione di c.d. guichet unique secondo le condizioni procedurali stabilite dal suo regolamento di procedura9, determina alla luce dei requisiti sopra illustrati se le domande pregiudiziali dinanzi ad essa depositate appartengono alla cognizione di uno piuttosto che dell’altro giudice di Lussemburgo, venendo quindi ad essere trasmesse alla cancelleria del Tribunale le sole domande pregiudiziali relative esclusivamente ad una o più materie specifiche tassativamente indicate dal già citato art. 50 ter, comma 1, Statuto (v. l’art. 50, ter, comma 3, Statuto).
Di tale passaggio viene fatta precisa (seppur veloce) menzione nella parte introduttiva della sentenza Gotek, da cui altresì si evince che il Tribunale si è ritenuto effettivamente competente a statuire a norma dell’art. 50 ter, non avendo rilevato alcun motivo per cui sarebbe stato necessario rinviare per così dire “all’indietro” la causa alla Corte di giustizia secondo quanto previsto dall’art. 256, par. 3, TFUE, quale specificato dall’art. 54, comma 2, Statuto. La motivazione offerta sul punto è piuttosto sintetica10, ma, tutto considerato, non vi è da stupirsi che il Tribunale possa indicare in modo conciso le ragioni che la hanno indotto a ritenersi competente, una simile motivazione venendo infatti pienamente incontro a quanto caldamente suggerito dal legislatore nei termini da lui stesso esplicitati nel considerando n. 15 del regolamento n. 2024/2019, in virtù del quale sia Corte di giustizia che Tribunale dovrebbero sempre motivare brevemente in ordine alle ragioni per le quali hanno reputato fondata la propria competenza a decidere sui rinvii pregiudiziali. Allo stesso tempo, è legittimo però chiedersi se una motivazione che possa tradursi in una mera “clausola di stile”, come parrebbe di fatto essere quella contenuta nella sentenza in esame, persegua efficacemente le esigenze di certezza del diritto e di trasparenza del procedimento pregiudiziale che in primo luogo hanno spinto gli autori della riforma legislativa a prevedere nella forma quantomeno di una “raccomandazione”11 a che venga spiegato da Corte di giustizia e Tribunale come essi si “ripartiscono” le cause pregiudiziali, questo al fine evidente di garantire la prevedibilità delle loro decisioni a beneficio di tutti gli operatori del diritto, in primis del giudice nazionale chiamato ad effettuare il rinvio pregiudiziale12.
Con riguardo invece alla soluzione interpretativa accolta nella sentenza in commento, il Tribunale ha risolto in pochi punti la questione pregiudiziale formulata dal giudice del rinvio. Richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di diritti di accise, ha infatti accertato celermente che, secondo quanto riportato dalla domanda di rinvio, non risultava integrata nessuna delle ipotesi tipizzate di immissione in consumo dei prodotti sottoposti alle accise di cui alla normativa sul regime applicabile a siffatte imposte, venendo infatti in rilievo nel procedimento a quo soltanto casi di cessioni fittizie di prodotti energetici risultanti in fatture false relativamente ai quali non poteva pertanto ritenersi soddisfatti i presupposti di esigibilità delle accise come sanciti dalla direttiva 2008/118/UE applicabile ratione temporis al procedimento nazionale13. Sebbene la causa pregiudiziale non presentasse questioni giuridiche di difficile risoluzione, la decisione sul punto è stata ad ogni modo pronunciata dalla sezione specializzata per il pregiudiziale del Tribunale nella formazione per così dire di “default” ossia in un collegio di cinque giudici conformemente a quanto previsto dalle regole di organizzazione interna dell’organo giudiziario come adottate da ultimo ad ottobre 202414. È probabile, dunque, che per quanto di immediata soluzione quanto deferito in via pregiudiziale al Tribunale (specie alla luce di una giurisprudenza pregressa della Corte di giustizia), siffatto giudice eviterà di rimettere la soluzione del quesito pregiudiziale, per lo meno nel suo periodo per così dire di “rodaggio” di adozione delle prime pronunce pregiudiziali, dinanzi alla sezione che si riunisce con tre giudici ex art. 28, par. 6, del suo regolamento di procedura. E ciò, del resto, si spiegherebbe proprio in ragione della delicatissima funzione che ad oggi il Tribunale è chiamato ad esercitare quale giudice (anch’esso) della competenza pregiudiziale, dovendo in tale veste sempre assicurare l’uniformità e l’unità dell’interpretazione e applicazione del diritto dell’Unione.
Si noti, al contempo, che l’assenza di «questioni nuove di diritto» in siffatto giudizio ha comunque determinato, ai sensi dell’art. 50, ultimo comma, Statuto, la mancata presentazione delle conclusioni dell’avvocato generale che, nel caso di specie, era stato individuato nella persona del giudice Martín y Pérez de Nanclares. Ciò è interessante in quanto sembrerebbe già in qualche misura preconizzare un ricorso relativamente ridotto alle conclusioni degli avvocati generali nelle cause pregiudiziali trasmesse al Tribunale, questo benché, in forza dell’art. 49 bis Statuto, l’avvocato generale costituisca in ogni caso una presenza “obbligata” in siffatti procedimenti. È già stato osservato in dottrina15 che la designazione sistematica di tale figura potrebbe in effetti risultare nei fatti eccessiva proprio in considerazione del fatto che le questioni pregiudiziali di cui viene ad occuparsi il Tribunale dovrebbero essere caratterizzate dall’aver dietro di sé una produzione giurisprudenziale approfondita della Corte di giustizia tale almeno da non dover richiedere, quantomeno “sulla carta”, decisioni di principio da parte del Tribunale, ragioni che, tra le altre, in origine hanno di preciso motivato il trasferimento di tali tipologie di questioni pregiudiziali al giudice “di prime cure”16.
Si osserva, da ultimo, che la sentenza così emessa dovrà attendere lo scadere del termine di cui all’art. 62, comma 2, Statuto per vedere validamente produrre i suoi effetti nei confronti del giudice del rinvio e delle parti del procedimento nazionale. Si rammenta, infatti, che tutte le sentenze pregiudiziali originate dal Tribunale ai sensi dell’art. 267 TFUE sono soggette, per espressa disposizione pattizia, alla possibile “scure” di riesame innanzi alla Corte di giustizia entro un mese dal giorno della loro pubblicazione, ciò qualora il primo avvocato generale (in Corte) ritenga sussistere «gravi rischi che l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione siano compromesse» (art. 256, par. 3, comma 3, TFUE; art. 62, comma 1, Statuto)17. Soltanto se uscita “indenne” da questa valutazione la pronuncia potrà acquisire definitività, notizia di cui prima di tutto dovrà essere messo a conoscenza il Tribunale secondo le modalità previste all’art. 193 bis del regolamento di procedura della Corte di giustizia, che a sua volta dovrà poi informare il giudice che ha sollevato il rinvio pregiudiziale e gli eventuali interessati di cui all’art. 23 Statuto. Di tale possibile esito si deve quindi per il momento rimanere in attesa. Tuttavia, la presenza di alcuni indici “rivelatori” (l’assenza delle conclusioni dell’avvocato generale, la motivazione sintetica in ordine alla competenza pregiudiziale del Tribunale) potrebbe far propendere per ritenere superabile, nel caso di specie, il rischio del riesame.
1 Trib., 9 luglio 2025, causa T-534/2024, Gotek, ECLI:EU:T:2025:682.
2 V. il regolamento (UE, Euratom) 2024/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, che modifica il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in GUUE L, 2024/2019, 12 agosto 2024. Per un’analisi puntuale delle modifiche introdotte dal regolamento si rinvia al Fascicolo speciale La riforma dello Statuto della CGUE, 2025, pubblicato in questa Rivista.
3 V., da ultimo, C. Amalfitano, Nizza arriva (infine) a Lussemburgo: il futuro della Corte di giustizia dell’Unione europea tra garanzie e sfide, in Il diritto dell’Unione europea, 2024, p. 1 ss. Come è noto, fino alla riforma attuata con il regolamento n. 2024/2019 la c.d. “clausola abilitante” il trasferimento del potere pregiudiziale al Tribunale (così definita da R. Mastroianni, Il trasferimento delle questioni pregiudiziali al Tribunale: una riforma epocale o un salto nel buio?, in Quaderni AISDUE, 2024, p. 2) risalente all’art. 225, comma 3, TCE, come modificato con il trattato di Nizza e oggi contenuta all’art. 256, par. 3, comma 1, TFUE è rimasta per oltre 20 anni “lettera morta” a fronte delle ritrosie mostrate in primis dalla Corte di giustizia nei confronti di una possibile suddivisione con un altro organo giurisdizionale della competenza pregiudiziale, a motivo della funzione significativamente nomofilattica che siffatta competenza assicura nel sistema dei rimedi giurisdizionali approntato dall’ordinamento giuridico dell’Unione ai sensi dell’art. 19 TUE.
4 V., infatti, l’art. 2, par. 1, del regolamento n. 2024/2019, il quale precisa che: «Le domande di pronuncia pregiudiziale sottoposte ai sensi dell’articolo 267 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e che siano pendenti dinanzi alla Corte di giustizia il primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento [1° settembre 2024] sono trattate dalla Corte di giustizia».
5 Che si ricorda essere: «a) il sistema comune dell’IVA; b) i diritti di accisa; c) il codice doganale; d) la classificazione tariffaria delle merci; e) la compensazione pecuniaria e l’assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco, di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto; f) il sistema per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra».
6 Preme evidenziare, tra l’altro, che ben due tra le 52 cause pendenti dinanzi al Tribunale sono attualmente sospese ai sensi degli artt. 54, comma terzo, Statuto e 209, par. 1, lett. a), del regolamento di procedura del Tribunale. V. sul punto le ordinanze di sospensione del 6 maggio 2025, causa T-558/24, Studieförbundet Vuxenskolan Riksorganisationen, ECLI:EU:T:2025:469, 25 giugno 2025, causa T-308/25, Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ – Plovdiv, non ancora pubblicata. L’aver deciso, da parte del Tribunale, di attendere le pronunce della Corte di giustizia nelle cause pregiudiziali aventi oggetto questioni interpretative similari a quelle a lui sottoposte è significativo. Dimostrerebbe, infatti, che il Tribunale preferisca in ogni caso accordare precedenza alla Corte di giustizia e alla sua giurisprudenza piuttosto che rischiare di adottare una soluzione interpretativa con questa non coerente, che, quindi, potrebbe essere poi soggetta a correzioni o a “smentite” da parte della stessa Corte di giustizia.
7 Per un primo commento alla domanda di rinvio v. F. Marino, Alea iacta est! Trasferite al Tribunale le prime cause pregiudiziali, in questa Rivista, Fascicolo speciale, cit., p. 173 ss.
8 Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, in GUUE L 9, 14 gennaio 2009, p. 12 ss.
9 V. art. 93 bis del regolamento di procedura della Corte di giustizia, su cui amplius, in dottrina, J. Alberti, Il trasferimento del rinvio pregiudiziale al Tribunale, all’alba della sua entrata in vigore, in Quaderni AISDUE, 2024, p. 1 ss., nonché, più di recente, C. Tovo, Le nuove regole processuali in materia pregiudiziale e le loro implicazioni istituzionali per la Corte di giustizia: verso un’ulteriore costituzionalizzazione?, in Eurojus, 2025, p. 42 ss.
10 V. Trib., Gotek, cit., nella parte ricostruttiva dell’andamento processuale del giudizio ove si legge «…vista la trasmissione da parte della Corte della domanda di pronuncia pregiudiziale al Tribunale il 17 ottobre 2024, in applicazione dell’articolo 50 ter, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, vista la materia di cui all’articolo 50 ter, primo comma, lettera b), dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e l’assenza di questioni indipendenti di interpretazione ai sensi dell’articolo 50 ter, secondo comma, di detto Statuto […]».
11 In questo senso C. Tovo, Le nuove regole processuali in materia pregiudiziale e le loro implicazioni istituzionali per la Corte di giustizia: verso un’ulteriore costituzionalizzazione?, cit.
12 A tali esigenze “primarie” potrebbe senz’altro (in parte) sopperire la pubblicazione da parte della Corte di giustizia, ad un anno dell’entrata in vigore della riforma, del documento di cui all’art. 3, par. 1, regolamento n. 2024/2019, in un cui questa è chiamata ad illustrare, con un’elencazione di casi esemplificativi, come viene applicato l’art. 50 ter Statuto da parte dei giudici dell’Unione.
13 V. Trib., Gotek, cit., punto 20 ss.
14 Cfr. in particolare la decisione del Tribunale riguardante la costituzione delle sezioni e assegnazione dei giudici alle sezioni pubblicata in GUUE C, C/2024/6456, 28 ottobre 2024, su cui a commento v. M. F. Orzan, Pronti, partenza, via! Il Tribunale adotta le decisioni necessarie a garantire il funzionamento della recente riforma dello Statuto della Corte di giustizia UE, in questa Rivista, Fascicolo speciale, cit., p. 165 ss.
15 V. per tutti M. Condinanzi, C. Amalfitano, Il Tribunale oltre il pregiudizio: le pregiudiziali al Tribunale, in questa Rivista, editoriale del 1° settembre 2024.
16 V. in questo senso la relazione esplicativa che ha accompagnato la proposta di regolamento che modifica il protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.
17 Sull’istituto del riesame con particolare riferimento alla riforma dello Statuto, v. di recente S. Iglesias, Return of the Réexamen, in Eu Law Live Symposium on the 2024 Reform of the Statute of the Court of Justice of the EU, 2024, p. 35 ss.
