Again on the Partial Renewal of the General Court
Ancora sul rinnovo parziale del Tribunale
Encore sur le renouvellement partiel du Tribunal
Il 15 settembre 2025 si è proceduto al rinnovo parziale dei membri del Tribunale dell’Unione europea (Tribunale). Al rinnovo, già oggetto di esame in questa Rivista1, è seguita, nei giorni immediatamente successivi, l’elezione dei presidenti delle sezioni del Tribunale (16 settembre)2, nonché l’elezione dei giudici che assumono la “veste” di avvocati generali ai fini della trattazione delle cause pregiudiziali deferite a siffatto organo giurisdizionale (17 settembre)3. È, invece, del 22 settembre 2025 la notizia che il Tribunale ha proceduto alla revisione della composizione delle sezioni in cui è articolato, modificando, a tal fine, le decisioni relative alla costituzione delle sezioni e all’assegnazione dei giudici alle sezioni, alla composizione della grande sezione e della sezione intermedia, ai criteri di attribuzione alle sezioni così modificate e alle modalità di designazione del giudice che sostituisce un giudice colpito da impedimento4. Di tali importanti modifiche organizzative è opportuno dar conto, seppur brevemente, nelle pagine che seguono.
Subito dopo l’elezione del presidente e del vicepresidente del Tribunale, i giudici hanno eletto, per il periodo dal 16 settembre 2025 al 31 agosto 2028, i presidenti delle dieci sezioni in cui l’organo giurisdizionale è composto (art. 18, par. 1, regolamento di procedura del Tribunale, in proseguo RP Tribunale). I giudici chiamati a ricoprire tale incarico sono, rispettivamente (per le sezioni dalla prima alla decima), Eugène Buttigieg, Nina Półtorak, Krystyna Kowalik-Bańczyk, Geert De Baere, Miguel Sampol Pucurull, Petra Škvařilová-Pelzl, Krisztián Kecsmár, Ion Gâlea, Suzanne Kingston, Saulius Lukas Kalėda. Se è pur vero che le norme procedurali contemplano una durata del mandato diversa a seconda che il presidente ricopra tale ruolo nell’ambito di una sezione a tre o a cinque giudici, prevedendo expressis verbis relativamente solo alla seconda ipotesi la durata triennale dell’incarico e il limite di un solo rinnovo dello stesso (cfr. art. 50, comma 1, Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché parr. 2 e 3, art. 18 RP Tribunale), la differenza rimane, in realtà, “meramente” testuale, in quanto è divenuta prassi all’interno del Tribunale far riunire nella medesima persona la presidenza delle sezioni a tre e a cinque giudici5. Pertanto, le elezioni dei presidenti si tengono, con cadenza triennale, in concomitanza al rinnovo parziale. Con riguardo ancora alla figura del presidente di sezione, si rammenta che tra i suoi compiti ricadono, inter alia, quello di proporre il giudice relatore al Presidente del Tribunale per ciascuna causa attribuita alla sua sezione (art. 26, par. 2, RP Tribunale), nonché quello di individuare i giudici che dovranno partecipare alla discussione della causa qualora siedano in una sezione a tre o a cinque giudici un numero di giudici superiore (art. 26, par. 3, RP Tribunale).
Sempre nel contesto del rinnovo parziale si è proceduto ad eleggere i giudici chiamati a svolgere, presso il Tribunale, la funzione di avvocato generale per il trattamento delle domande di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, che rientrino nella competenza di siffatto organo giurisdizionale (art. 256, par. 3, comma 1, TFUE; art. 50 ter Statuto)6. Giova ricordare che è l’art. 49 bis Statuto, con prescrizione riprodotta nell’art. 30, par. 2, RP Tribunale, ad aver sancito la presenza “obbligata” «d[i] uno o più avvocati generali» affinché questi “assistano” il Tribunale relativamente ai procedimenti pregiudiziali (non così, invece, con riguardo ai ricorsi diretti, per i quali l’art. 49 Statuto e l’art. 30, par. 1, RP Tribunale prescrivono la mera eventualità che vengano designati degli avvocati generali per la trattazione di simili cause).
Tale previsione, in uno con la costituzione di una o più sezioni specializzate sulla competenza pregiudiziale (art. 50 ter, ultimo comma, Statuto) nonché l’istituzione di una sezione intermedia presso il Tribunale (art. 50, comma 2, Statuto) è stata giustificata dalla necessità di “equipaggiare” il Tribunale delle medesime garanzie procedurali che hanno assistito (e continuano ad assistere) la Corte di giustizia nella trattazione dei rinvii pregiudiziali7, ciò con il fine ultimo di preservare la coerenza delle pronunce pregiudiziali e, in senso più ampio, la qualità della giurisprudenza del giudice europeo. Ad ogni modo, anche a fronte della formale designazione di un avvocato generale per ogni causa pregiudiziale assegnata al Tribunale, non è escluso che si opti poi per decidere la stessa senza le conclusioni (art. 31 ter, comma 1, RP Tribunale), in linea con quanto disposto dall’art. 20, ultimo comma, Statuto, che ne ammette l’omissione se la causa non presenta nuove questioni di diritto (ipotesi, peraltro, recentemente concretizzatasi dinanzi al Tribunale8).
Tornando all’elezione degli avvocati generali, la scelta compiuta dai giudici del Tribunale, secondo le modalità previste dall’art. 31 bis RP Tribunale, è nuovamente ricaduta sulle persone dei giudici Maya Brkan e José Martín y Pérez de Nanclares9, i quali svolgeranno le loro funzioni per un mandato di tre anni (salvo, ovviamente, rinnovo, cfr. art. 49 bis, ultimo comma, Statuto), a decorrere dal 17 settembre 2025 e con termine il giorno 31 agosto 2028. Per il caso di un loro impedimento sono stati invece chiamati a sostituirli i giudici Hervé Cassagnabère e Louise Spangsberg Grønfeldt. Quest’ultimo incarico non sarà, pertanto, più ricoperto dal giudice Ion Galea, già “sostituto avvocato generale” per il periodo dal 10 ottobre 2024 al 31 agosto 2025, essendo stato eletto presidente di sezione nel contesto del rinnovo in esame, figura a cui è inevitabilmente precluso, assieme al presidente e vicepresidente del Tribunale, ricoprire l’incarico di avvocato generale (cfr. art. 3, par. 3, RP Tribunale).
A norma dell’art. 31 ter RP Tribunale, in diretta applicazione della previsione enucleata all’art. 49 bis Statuto, l’avvocato generale designato ad occuparsi della causa pregiudiziale non può appartenere alla medesima sezione a cui è stato attribuito l’esame della domanda pregiudiziale (non potendo egli, tra l’altro, sedere nello stesso collegio a cui è stata affidata la relativa trattazione). Se tale principio è stato assicurato in modo subitaneo per il periodo compreso tra il 10 ottobre 2024 e il 31 agosto 2025, essendo stata prevista l’istituzione di una sezione ad hoc, specializzata sulle sole domande di rinvio pregiudiziale10, alcuni accorgimenti dovranno, tuttavia, essere realizzati alla luce delle ultime modifiche apportate alla composizione delle sezioni del Tribunale (su cui v. infra).
Come infatti già accennato, il 22 settembre 2023 il Tribunale ha (in parte) rivisto l’organizzazione delle sezioni di cui esso si compone. A tal proposito, si evidenzia, innanzitutto, che è stato modificato per la prima volta, dacché è stato introdotto nell’ormai lontano 2019, il numero delle sezioni del Tribunale a cui è attribuita, rispettivamente, la competenza specializzata sul contenzioso in materia della proprietà intellettuale e la competenza sul contenzioso concernente la funzione pubblica. In conformità all’art. 25, par. 1, seconda frase, RP Tribunale, secondo cui tale organo giurisdizionale «può incaricare una o più sezioni di conoscere di cause in materie specifiche», la Conferenza plenaria ha confermato fino al 31 agosto 2028 la divisione del Tribunale in dieci sezioni, di cui, però, sette ha stabilito saranno competenti nel contenzioso inerente ai diritti di proprietà intellettuale, e tre, invece, competenti relativamente alle controversie in materia di funzione pubblica. È necessario altresì evidenziare che, al posto della sezione specializzata in via esclusiva sul pregiudiziale, la Conferenza plenaria ha determinato, in ossequio alla norma di cui all’art. 50 ter, ultimo comma Statuto, di investire delle domande pregiudiziali due sezioni tra quelle incaricate delle cause aventi oggetto il contenzioso della proprietà intellettuale (cfr. art. 25, par. 1, terza frase, RP Tribunale). Trattasi della seconda e quinta sezione del Tribunale (quest’ultima invero incaricata, fino al 31 agosto 2025, delle controversie nate in ordine al rapporto di impiego tra l’Unione europea e il suo personale11), a cui sono stati assegnati, rispettivamente, i giudici Nanclares e Brkan, che si è visto eserciteranno in futuro (anche) la funzione di avvocato generale. Pertanto, al fine di garantire il rispetto di quanto espresso all’art. 49 bis Statuto, tali giudici non potranno che essere designati, per così dire, in modo “incrociato”, dovendo conoscere (in qualità di avvocati generali) l’uno le cause pregiudiziali deferite alla sezione dell’altro12.
A norma del regolamento di procedura del Tribunale, le (ora) due sezioni competenti per il pregiudiziale continueranno a pronunciarsi in un collegio di “default” a cinque giudici13, salvo i casi in cui non vi siano difficoltà di interpretazione del diritto connesse alle cause pregiudiziali, per cui allora sarà possibile rimettere la decisione ad un collegio di tre giudici, o, al contrario, vi siano casi in cui le difficoltà in diritto o l’importanza inerente alla causa comporterà il deferimento ad una sezione ampliata, composta da nove giudici (v. art. 28 RP Tribunale)14. I collegi a cinque giudici parrebbero, dunque, essere formati dagli attuali giudici assegnati alla seconda e quinta sezione, tolto il giudice esercente funzione quale avvocato generale (v. art. 49 bis, comma 2, Statuto).
1 V. Brevi note sul rinnovo parziale del Tribunale, a cura della Redazione, 17 settembre 2025.
2 V. comunicato stampa n. 124/25, Lussemburgo, 17 settembre 2025, pubblicato sul sito istituzionale della Corte di giustizia dell’Unione europea e disponibile al seguente link: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2025-09/cp250124it.pdf.
3 V. comunicato stampa n. 125/25, Lussemburgo, 17 settembre 2025, pubblicato sul sito istituzionale della Corte di giustizia dell’Unione europea e disponibile al seguente link: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2025-09/cp250125it.pdf.
4 V. comunicato stampa n. 127/25, Lussemburgo, 22 settembre 2025, pubblicato sul sito istituzionale della Corte di giustizia dell’Unione europea e disponibile al seguente link: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2025-09/cp250127it.pdf.
5 In questo senso v. in dottrina A. La Pergola, Art. 18 – Elezione dei presidenti di sezione, in C. Amalfitano, M. Condinanzi, P. Iannuccelli (a cura di), Le regole del processo dinanzi al giudice dell’Unione europea. Commento articolo per articolo, Napoli, 2017, p. 1007 ss.
6 Come è noto, il Tribunale è legittimato a conoscere dei rinvii pregiudiziali provenienti dalle giurisdizioni nazionali che siano però rispondenti alle specifiche condizioni enunciate all’art. 50 ter dello Statuto (questioni pregiudiziali sollevate esclusivamente con riguardo ad una o più delle materie devolute alla specifica sfera di competenza del Tribunale ed elencate all’art. 50 ter, comma 1, Statuto, e che, al contempo, non contengano dubbi interpretativi connessi a «questioni indipendenti di interpretazione del diritto primario, del diritto internazionale pubblico, dei principi generali del diritto o della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea», rispetto cui è invece previsto che rimanga ferma l’esclusiva competenza della Corte di giustizia ai sensi dell’art. 50 ter, comma 2, Statuto).
7 V. in questo senso la relazione esplicativa che ha accompagnato la proposta di regolamento che modifica il protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.
8 Infatti, le conclusioni dell’avvocato generale Nanclares non hanno preceduto la pronuncia della sentenza Trib., 9 luglio 2025, causa T-534/24, Gotek, ECLI:EU:T:2025:682, su cui, a commento, si consenta il rinvio a G. Capudi, Il Tribunale si pronuncia per la prima volta in via pregiudiziale: brevi note a margine della sentenza nella causa T-534/24, Gotek, in questa Rivista, 16 luglio 2025.
9 Costoro, infatti, erano stati previamente eletti quali avvocati generali per il periodo “transitorio” vigente dal 9 ottobre 2024 al 31 agosto 2025. V. la decisione relativa all’elezioni degli avvocati generali per il trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale e di un giudice chiamato a sostituirli in caso di impedimento, in GUUE C, C/2024/6455, 28 ottobre 2024.
10 V. la decisione del Tribunale riguardante la costituzione delle sezioni e assegnazione dei giudici alle sezioni pubblicata in GUUE C, C/2024/6456, 28 ottobre 2024, su cui a commento v. M. F. Orzan, Pronti, partenza, via! Il Tribunale adotta le decisioni necessarie a garantire il funzionamento della recente riforma dello Statuto della Corte di giustizia UE, in questa Rivista, Fascicolo speciale, cit., p. 165 ss.
11 Ibidem.
12 In senso non dissimile v. J. Alberti, Il trasferimento del rinvio pregiudiziale al Tribunale, all’alba della sua entrata in vigore, in Quaderni AISDUE, 2024, p. 12.
13 In merito a quello che parrebbe essere un incremento rilevante nel ricorso alle sezioni allargate a cinque giudici anche rispetto ai ricorsi diretti decisi dal Tribunale, cfr. M. Lanotte, Statistiche giudiziarie 2024: questioni scelte, in questa Rivista, 7 maggio 2025, p. 7 ss.
14 V. D. P. Domenicucci, L’impatto del trasferimento parziale della competenza pregiudiziale sulle regole di funzionamento del processo dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, in B. Nascimbene, G. Greco (a cura di), La riforma dello statuto della Corte di giustizia, fascicolo speciale, Eurojus, 2025, p. 46 ss., spec. p. 63 ss.
