The Nicoventures Trading Judgment: Not now, but When will there be a Reconsideration of the Plaumann Criteria?
Court of Justice, 18 december 2025, case C-731/23 P, Nicoventures Trading e a. c. Commissione
La sentenza Nicoventures Trading: non ora, ma quando un ripensamento dei criteri Plaumann?
L’arrêt Nicoventures Trading : pas maintenant, mais quand une révision des critères Plaumann?
Introduzione
Con la sentenza Nicoventures Trading e a. c. Commissione, resa il 18 dicembre 20251, la Corte di Giustizia è tornata a pronunciarsi sulla controversa questione dell’incidenza individuale di un atto dell’Unione di portata generale. Si tratta notoriamente di uno dei requisiti che, ai sensi dell’art. 263, comma 4, TFUE, deve essere integrato da una persona fisica o giuridica per impugnare un atto di cui non sia destinataria e che non costituisca un atto regolamentare privo di misure di esecuzione.
Secondo la celebre formula Plaumann, il ricorrente si considera individualmente interessato dall’atto impugnato qualora risulti che questo lo riguarda in forza di «determinate qualità personali» o di «particolari circostanze atte a distinguerlo dalla generalità», identificandolo alla stessa stregua dei destinatari2. In particolare, sulla base di un affermato orientamento giurisprudenziale, non è sufficiente che l’autore del ricorso ricada nell’ambito di applicazione ratione personae dell’atto, ma occorre che egli rientri in «un gruppo di soggetti identificati o identificabili […] in base a criteri tipici dei membri di tale gruppo»3. In altre parole, la persona deve appartenere a una «cerchia ristretta»4 di soggetti che, come specificato dalla Corte, deve essere definita al momento dell’adozione dell’atto senza la possibilità di successivi ampliamenti5.
Nonostante la natura fortemente consolidata della formula Plaumann, in numerose occasioni il giudice dell’Unione è stato sollecitato a considerarne un ripensamento. L’ultima in ordine di tempo è rappresentata dalle conclusioni dell’avvocato generale Emiliou nel caso Nicoventures Trading6. Come si vedrà, benché la Corte non abbia accolto la rivisitazione prospettata, talune delle ragioni illustrate dall’avvocato generale a sostegno della necessità di un parziale superamento dei criteri Plaumann paiono meritevoli di particolare attenzione.
Il caso all’origine della sentenza Nicoventures Trading e il superamento della giurisprudenza Plaumann proposto dall’avvocato generale
Il caso Nicoventures Trading origina dall’impugnazione dell’ordinanza con cui il Tribunale aveva ritenuto irricevibile il ricorso, presentato da sei società del gruppo British American Tobacco, operanti nella produzione e fabbricazione di prodotti del tabacco riscaldato nel mercato dell’Unione. Il ricorso consegue alle modifiche che una direttiva delegata, oggetto dell’impugnazione, ha apportato alla direttiva 2014/40 sui prodotti del tabacco7. Quest’ultima vieta l’immissione sul mercato di prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante e di quelli contenenti aromi (art. 7, parr. 1 e 7), ma esonera da tali divieti alcuni prodotti e, segnatamente quelli diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare (art. 7, par. 12). La direttiva 2014/40 dispone, inoltre, che gli Stati membri possono esentare i prodotti del tabacco da fumo differenti dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua da alcuni degli obblighi in materia di etichettatura concernenti l’apposizione di messaggi informativi e le avvertenze sui rischi per la salute (art. 11, par. 1). A fronte di un «mutamento sostanziale della situazione» dei prodotti del tabacco riscaldato8, la Commissione ha adottato la direttiva delegata, oggetto di successiva impugnazione, con cui ha escluso anche tali prodotti dalle esenzioni relative ai divieti in materia di aromi, di cui all’art. 7, e ha esteso anche ad essi gli obblighi di etichettatura, sanciti dall’art. 11.
La direttiva delegata era stata quindi impugnata dalle ricorrenti che, davanti al Tribunale, lamentavano un pregiudizio derivante dai divieti e dagli obblighi introdotti dall’atto impugnato relativamente ai prodotti del tabacco riscaldato, in ragione della rilevante quota di mercato da esse detenuta al riguardo e degli ingenti investimenti sostenuti per il loro sviluppo. Per dimostrare di appartenere alla ristretta cerchia di soggetti individualmente riguardati dall’atto, le ricorrenti sostenevano, tra l’altro, che gli operatori parte della suddetta cerchia erano individuabili al momento dell’adozione dell’atto in ragione degli adempimenti cui la direttiva 2014/40 subordina l’immissione sul mercato dei prodotti del tabacco. Esse richiamavano segnatamente l’obbligo per i fabbricanti e gli importatori di fornire alle autorità competenti una serie di informazioni (art. 5), l’obbligo di notificare i prodotti del tabacco c.d. di nuova generazione (art. 19), nonché quello di ottenere un’autorizzazione alla loro immissione sul mercato da parte degli Stati che, avvalendosi della facoltà prevista dalla direttiva, avessero introdotto un sistema di autorizzazioni al riguardo (art. 19, par. 3).
In primo grado, il Tribunale aveva escluso che il solo fatto di avere effettuato le suddette segnalazioni e notifiche o di possedere le menzionate autorizzazioni fosse sufficiente a ritenere le ricorrenti individualmente riguardate dall’atto impugnato. Tale conclusione era motivata, tra l’altro, dalla circostanza che il suddetto atto si applica sulla base di criteri generali e astratti e che, al momento della sua adozione, la Commissione non era tenuta a considerare la posizione delle ricorrenti. Inoltre, pur riconoscendo che il divieto in materia di commercializzazione dei prodotti del tabacco riscaldato avrebbe inciso sulle autorizzazioni di alcune delle ricorrenti, ad avviso del Tribunale, ciò non era sufficiente a considerarle individualmente interessate poiché le suddette autorizzazioni non conferivano loro dei diritti acquisiti e ciò in ragione, tra l’altro, del fatto che esse non erano rilasciate in via esclusiva.
Come già accennato, nelle sue conclusioni, l’avvocato generale Nicholas Emiliou aveva proposto alla Corte, innanzitutto, di sistematizzare la giurisprudenza sulla nozione di incidenza individuale, attraverso una ricostruzione che risulterebbe di particolare utilità poiché renderebbe tale prassi molto più chiara e, quindi, prevedibile per i potenziali ricorrenti. Egli aveva inoltre suggerito alla Corte una rivisitazione della formula Plaumann9. Pur ritenendo che essa non sia da abbandonare, in quanto rispondente a una lettura testuale, storica e sistematica dell’art. 263, comma 4, TFUE, l’avvocato generale proponeva di apportarvi due modifiche. La prima volta a superare il requisito per cui la cerchia ristretta di soggetti deve risultare definita al momento dell’adozione dell’atto e non è suscettibile di successivi ampliamenti. La seconda proposta mirava invece a favorire l’applicazione della giurisprudenza Plaumann alle associazioni considerandole individualmente interessate ogniqualvolta l’atto ne colpisca il fulcro di attività pregiudicando un interesse che, a prescindere dalla natura economica o meno, va oltre quello dei loro membri. Molto opportunamente, l’avvocato generale aveva illustrato le ragioni che rendono tali ripensamenti dei criteri Plaumann, non solo fattibili e auspicabili, ma anche necessari. In relazione a questa necessità, è certamente degno di nota che egli abbia, tra l’altro, evidenziato l’esigenza di interpretare l’art. 263, comma 4, TFUE alla luce del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva. Si tratta di una questione tanto rilevante quanto complessa stante il delicato rapporto che essa pone con il rispetto del principio di attribuzione delle competenze e su cui si tornerà infra.
Il mancato superamento dei criteri Plaumann nella pronuncia della Corte
Nella sua pronuncia la Corte ha, innanzitutto, ricordato che, sulla base di una giurisprudenza consolidata, «la possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o anche l’identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un atto» non implica che tali soggetti siano qualificabili come individualmente interessati dall’atto stesso, qualora tale applicazione operi in ragione «di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita da detto atto»10. Tuttavia, la Corte ha altresì rimarcato che dei soggetti possono considerarsi individualmente interessati da un atto in quanto appartenenti a una «cerchia ristretta di operatori economici», qualora essi siano identificati o identificabili al momento dell’adozione dell’atto e «in funzione di criteri propri dei membri del gruppo»11. Tale circostanza è, in particolare, ravvisabile laddove l’atto incida su «diritti acquisiti dal singolo prima della sua adozione»12.
La Corte ha quindi precisato che il test relativo all’appartenenza alla cerchia ristretta presuppone il soddisfacimento di una duplice condizione. Occorre, da un lato, che il ricorrente dimostri di essere identificato o identificabile da parte dell’autore dell’atto impugnato quando questo è stato adottato e, dall’altro, che egli possegga delle «caratteristiche specifiche rispetto alle altre persone alle quali detto atto è destinato ad applicarsi»13.
Si tratta di un passaggio molto importante in quanto ha chiarito la pregressa giurisprudenza in materia. In talune pronunce, infatti, la seconda condizione, riconducibile segnatamente alla circostanza che l’atto impugnato incida sul diritto acquisito, rendendone più difficile o precludendone l’esercizio, non era stata oggetto di specifico esame14 oppure era stata accertata solo in via subordinata15. Nella pronuncia Nicoventures Trading invece la Corte, riprendendo una sistematica già delineata nelle sentenze Stichting Woonpunt e Corneli16, ha individuato chiaramente la duplice condizione che il ricorrente deve integrare per dimostrare l’appartenenza a una cerchia ristretta di persone in quanto titolare di un diritto.
Nel caso di specie, la prima condizione è stata ravvisata sulla base di due motivazioni. In primo luogo, essendo quelli del tabacco riscaldato prodotti c.d. di nuova generazione, la loro immissione nel mercato era stata preceduta da una notifica alle autorità competenti (articoli 5 e 19, par. 1) accompagnata da un’informativa sugli ingredienti utilizzati per la fabbricazione dei suddetti prodotti da mettere «a disposizione» della Commissione (art. 19, par. 2). La Corte ha attribuito rilevanza anche al fatto che l’immissione nel mercato era subordinata all’autorizzazione da parte degli Stati membri che si erano avvalsi della facoltà di introdurre un sistema di autorizzazione in materia. L’appartenenza delle ricorrenti a una ristretta cerchia di operatori economici è stata, in secondo luogo, ravvisata nella circostanza che il nuovo regime di commercializzazione dei prodotti del tabacco riscaldato è stato preceduto da una relazione della Commissione attestante un «mutamento sostanziale della situazione» dei suddetti prodotti e, segnatamente un aumento del loro volume di vendita accertato attraverso i dati sulle vendite trasmessi, ai sensi dell’art. 5, par. 6, dai fabbricanti e dagli importatori interessati e, quindi, anche dalle ricorrenti17.
Constatato che le ricorrenti appartenevano a un gruppo di operatori identificati o identificabili dalla Commissione al momento dell’adozione dell’atto, la Corte ha quindi accertato la seconda condizione rilevando che esse risultano «particolarmente interessate» dai divieti e dagli obblighi introdotti dall’atto impugnato avendo esso aggravato le condizioni per l’esercizio delle loro attività. In particolare, a causa del divieto di vendita di prodotti del tabacco riscaldato gli operatori economici operanti su tale mercato, tra cui le ricorrenti, hanno «definitivamente perso il loro diritto di commercializzare tali prodotti»18.
Inoltre, la Corte, a differenza del Tribunale, ha ritenuto che le autorizzazioni di commercializzazione costituissero diritti acquisiti dalle ricorrenti, nonostante non avessero natura esclusiva. Come da essa precisato, rileva soltanto che l’atto modifichi un «diritto specifico acquisito» dal ricorrente, a prescindere dal suo carattere esclusivo.
Benché tale conclusione potesse già ricavarsi dalla giurisprudenza precedente19, si tratta anche in tal caso di una precisazione importante. Talune incertezze potevano, infatti, permanere poiché nella sentenza Infront WM la Corte aveva identificato la qualità peculiare della ricorrente tale da renderla individualmente riguardata dall’atto impugnato, nella titolarità in capo ad essa di diritti esclusivi di ritrasmissione televisiva, senza precisare se tale esclusività fosse o meno dirimente20.
Avendo, quindi, ravvisato entrambe le condizioni necessarie affinché le ricorrenti possano dirsi appartenenti a una cerchia ristretta, la Corte ne ha accolto il ricorso ritenendo che il Tribunale, negando che esse fossero individualmente interessate dall’atto oggetto del ricorso, avesse commesso un errore di diritto.
Inoltre, facendo proprie le valutazioni del giudice di primo grado, la Corte ha concluso che le ricorrenti fossero anche direttamente interessate dall’atto impugnato. Essa ha, pertanto, riconosciuto che il ricorso davanti al Tribunale fosse ricevibile e, non potendo statuire allo stato degli atti, ha rinviato la causa a quest’ultimo per la decisione nel merito.
Verso un ripensamento dei criteri Plaumann?
Benché, come detto, la pronuncia Nicoventures Trading abbia permesso alla Corte di specificare alcuni aspetti del test della cerchia ristretta, tali specificazioni si pongono in continuità con la giurisprudenza pregressa. La sentenza manca, quindi, di quella natura innovativa – anzi, rivoluzionaria – prospettata dall’avvocato generale. La legittimazione ad impugnare delle ricorrenti è stata infatti riconosciuta dalla Corte richiamando la precedente giurisprudenza elaborata sui criteri Plaumann e, contrariamente all’avvocato generale, essa non ha ravvisato nel caso in esame l’occasione per una loro rivisitazione.
Cionondimeno, alcuni aspetti rilevati dall’avvocato generale nelle sue conclusioni paiono meritevoli di futura considerazione da parte del giudice dell’Unione.
Come noto, anche dopo l’introduzione, in seguito al Trattato di Lisbona, di una nuova ipotesi di locus standi dei privati nel ricorso di annullamento con riguardo agli atti regolamentari privi di misure di esecuzione, il sistema giurisdizionale dell’Unione non appare ancora pienamente rispondente al diritto alla tutela giurisdizionale effettiva21. Non stupisce pertanto che tanto il Tribunale quanto la Corte siano stati frequentemente sollecitati a ripensare i requisiti di impugnazione dei privati e, segnatamente la formula Plaumann, per renderli compatibili con il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva di cui all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione22 e capaci di tenere conto del valore dello Stato di diritto sancito dall’art. 2 TUE23.
Queste prospettazioni sono state, tuttavia, sistematicamente respinte dal giudice dell’Unione sulla base di un ragionamento che, con snodi tendenzialmente identici nelle diverse pronunce, si fonda, da un lato, sul costante richiamo alla completezza dei rimedi alla base del sistema giurisdizionale dell’Unione e, dall’altro, sulla circostanza che un’interpretazione dei requisiti di locus standi di cui all’art. 263, comma 4, TFUE alla luce del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva non può giungere ad aggirare i suddetti requisiti, pena la violazione del principio di attribuzione delle competenze. Quest’ultima considerazione, come opportunamente rilevato dall’avvocato generale nelle sue conclusioni nel caso Nicoventures Trading, rischia di stridere con una giurisprudenza in cui la Corte, nell’interpretare le norme dei Trattati che ne limitano la competenza giurisdizionale in ambito PESC, è giunta a una lettura particolarmente estensiva dell’ambito del suo sindacato proprio al fine di assicurare il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva. Si tratta di uno spunto molto prezioso poiché richiama il delicato confine tra il principio di attribuzione delle competenze e un’interpretazione dell’art. 263, comma 4, TFUE alla luce del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva.
A tal proposito, occorre ricordare che anche nella più risalente giurisprudenza si constata un tendenziale favor della Corte ad ampliare la portata del ricorso di annullamento sia rispetto alla legittimazione passiva24 che ai soggetti legittimati all’impugnazione25. Da tale casistica emerge il criterio per cui un ampliamento della legittimazione ad impugnare o del novero dei soggetti legittimati passivamente, anche nel silenzio del Trattato, è compatibile con il principio di attribuzione delle competenze qualora il suddetto ampliamento si imponga in ragione di un «interesse fondamentale»26, dello «spirito» o del «sistema» del Trattato27. Il controllo giurisdizionale sugli atti dell’Unione deve ritenersi pienamente rispondente a tale criterio tantopiù qualora, come nel caso in cui esso consegua all’impugnazione di un privato, miri a garantire non solo la legalità oggettiva degli atti dell’Unione ma anche il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, principio generale di diritto dell’Unione, oggi enunciato dall’art. 47 della Carta e posto a fondamento dello Stato di diritto28.
Lungi dal prospettare l’individuazione, in via giurisprudenziale, di nuove ipotesi di locus standi dei privati tali da comportare un ampliamento delle competenze del giudice dell’Unione, è dunque auspicabile che questi esplori la possibilità (rectius: necessità) di un’interpretazione dell’art. 263, comma 4, TFUE, alla luce del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva capace di valorizzare pienamente tale diritto e, al contempo, di rispettare il principio di attribuzione delle competenze. Tale necessità si impone in particolare qualora l’ordinamento giuridico nazionale del ricorrente sia privo, segnatamente in ragione di una situazione di crisi dello Stato di diritto, di un rimedio efficace capace di assicurargli protezione giurisdizionale29. Se è infatti vero che il sistema di tutela giurisdizionale dell’Unione si regge sulla (presunta) equivalenza tra rimedi nazionali e quelli davanti al giudice dell’Unione, è del pari innegabile che tale assunto viene inevitabilmente meno laddove il pilastro nazionale della protezione non risponda (più) agli standard di tutela giurisdizionale effettiva definiti dal diritto dell’Unione30.
In conclusione, è certamente vero che nel caso Nicoventures Trading la Corte ha riconosciuto che le ricorrenti fossero individualmente riguardate dall’atto impugnato richiamando – e specificando – la propria precedente giurisprudenza sulla nozione di cerchia ristretta e, quindi, opportunamente non ha ravvisato un’occasione per rivedere la formula Plaumann. Tuttavia, è del pari auspicabile che il giudice dell’Unione, nuovamente sollecitato al riguardo, riconosca la necessità di considerarne un ripensamento esplorando, segnatamente, la percorribilità di un’interpretazione dell’art. 263, comma 4, TFUE che, pur senza ledere il principio di attribuzione delle proprie competenze, risulti pienamente rispettosa del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva.
1 Corte giust., 18 dicembre 2025, causa C-731/23 P, Nicoventures Trading e a. c. Commissione.
2 Corte Giust., 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann c. Commissione.
3 Tra le altre, Corte giust., 27 febbraio 2014, causa C-132/12 P, Stichting Woonpunt et al. c. Commissione, punto 59.
4 Ibidem.
5 Inter alia, Corte giust., 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki et al. c. Commissione, punto 31. Per un’ampia disamina della giurisprudenza al riguardo, si rinvia inter alia a M. Condinanzi, R. Mastroianni, Il contenzioso dell’Unione europea, Torino, 2009, p. 109 ss.; C. Amalfitano, Standing (Locus Standi): Court of Justice of the European Union, in Max Planck Encyclopedias of International Law, 2021; D. P. Domenicucci, Il ricorso di annullamento, in R. Mastroianni (a cura di), Il diritto processuale dell’Unione europea, Torino, 2025, p. 157 ss.
6 Conclusioni dell’avvocato generale Nicholas Emiliou, 12 giugno 2025, causa C-731/23 P, Nicoventures Trading e a. c. Commissione.
7 Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE, in GUUE L 127, 29 aprile 2014, p. 1 ss.
8 Ibi, art. 7, par. 12 e art. 11, par. 6.
9 Al riguardo v. funditus K. Szepelak, Litigating Public Interest. Some Remarks on the Opinion of Advocate General Emiliou Delivered on 12 June 2025 in C-731/23 P Nicoventures TradingLtd, in questa Rivista, 2025, p. 605 ss.; T. Hilpold, Will the Doorkeeper Become More Accommodating Towards Actions for Annulment? AG Emiliou’s Opinion in Nicoventures Trading and Others (C-731/23 P), in EU Law Live, 2025.
10 Corte giust., Nicoventures Trading, cit., punto 58.
11 Ibi, punto 59 (corsivo aggiunto).
12 Ibidem.
13 Ibi, punto 60 (corsivi aggiunti).
14 Corte giust., 13 marzo 2008, causa C-125/06 P, Commissione c. Infront WM, punti 73 ss.
15 Corte giust., Stichting Woonpunt, cit., punto 61.
16 Trib. 12 ottobre 2022, causa T-502/19, Corneli c. BCE; v. anche Corte giust., 15 luglio 2025, cause riunite C-777/22 P, C-789/22 P, BCE c. Corneli.
17 Direttiva 2014/40/UE, art. 2, punto 28.
18 Corte giust., Nicoventures Trading, cit., punto 68.
19 Si v. in particolare Corte giust., Stichting Woonpunt, cit.
20 Corte giust., Commissione c. Infront WM, cit.
21 Tale aspetto, unitamente alla necessità di un ripensamento dei requisiti di locus standi dei privati nel ricorso di annullamento, è stato ampiamente evidenziato in dottrina; v. inter alia, R. Mastroianni, A. Pezza, Striking the Right Balance: Limits on the Right to Bring an Action Under Article 263(4) of the Treaty on the Functioning of the European Union, in American University International Law Review, 2015, p. 743 ss.; J. Wildemeersch, Contentieux de la légalité des actes de l’Union européenne. Le mythe du droit a un recours effectif, Bruxelles, 2019; C. Burelli, Le misure di esecuzione ex articolo 263, quarto comma, TFUE a dieci anni da Lisbona. Effettivo ampliamento della legittimazione a impugnare dei soggetti privati?, in Federalismi, 2020, p. 300 ss.; C. Amalfitano, Standing (Locus Standi): Court of Justice of the European Union, cit.; T. M. Moschetta, Il locus standi dei ricorrenti “non privilegiati” nella recente dialettica tra Tribunale e Corte di giustizia dell’Unione europea, in Rivista di Diritti comparati, 2023, p. 207 ss.; F. Buonomenna, Impugnativa degli atti dell’Unione ex art. 263, 4° c., TFUE: rilettura, tra prassi restrittive e possibili scenari di sviluppo, in Eurojus, 2025, p. 227 ss.
22 Inter alia, v. Corte giust., 3 ottobre 2013, causa C‑583/11 P, Inuit Tapiriit Kanatami e a. c. Parlamento e Consiglio; 19 dicembre 2013, causa C-274/12 P, Telefónica c. Commissione; 25 febbraio 2021, causa C-689/19 P, VodafoneZiggo Group BV; con specifico riferimento alla problematica questione dell’accesso al giudice dell’Unione in materia ambientale, v. Corte giust., ord. 14 gennaio 2021, causa C-297/20 P, Sabo e a. c. Parlamento e Consiglio; 25 marzo 2021, causa C-565/19 P, Carvalho e a. c. Parlamento e Consiglio.
23 Trib., ord. 4 giugno 2024, cause riunite da T-530/22 a T-533/22, Medel e a. c. Consiglio, impugnata nella causa attualmente pendente C-555/24 P; ord. 3 febbraio 2025, causa T-1126/23, Asociația Inițiativa pentru Justiție c.Commissione, impugnata nella causa attualmente pendente C-284/25 P.
24 Inter alia, Corte giust., 25 febbraio 1988, causa C-190/84, Les Verts c. Parlamento.
25 Inter alia, Corte giust., 22 maggio 1990, causa 70/88, Parlamento c. Consiglio.
26 Ibi, punto 26.
27 Si v. in particolare, Corte giust., Les Verts, cit., punto 25.
28 Per una dettagliata ricostruzione delle funzioni del ricorso di annullamento si rimanda a V. Petralia, La validità degli atti dell’Unione europea. Questioni in tema di legittimazione ad agire e di coordinamento tra rinvio pregiudiziale di validità e ricorso di annullamento, Bari, 2024, spec. p. 103 ss.
29 Cfr. al riguardo, con particolare riferimento al caso all’origine dell’ordinanza del Tribunale Medel e a. c. Consiglio (cit., v. supra nota 23), T. Boekestein, This Chapter is Closed, but the Saga Continues: MEDEL and Others v. Council of the European Union, in questa Rivista, 2024, p. 191 ss.
30 Per un approfondimento circa la percorribilità di tale soluzione con specifico riguardo all’impugnazione di un atto regolamentare privo di misure di esecuzione, ci si permette di rinviare a M. Ferri, L’impugnazione da parte dei privati degli atti regolamentari che non comportano misure di esecuzione. La teoria della completezza dei rimedi tra ricorso di annullamento davanti al giudice dell’Unione e ruolo delle giurisdizioni nazionali, Pisa, 2025, spec. p. 185 ss.
