Institutional developments at the CJEU: the appointment of Advocate General Emiliou to the European Court of Human Rights and the new composition of the Committee under Article 255 TFEU
Novità istituzionali alla CGUE: la nomina dell’avvocato generale Emiliou alla Corte Edu e la nuova composizione del comitato 255
Nouveautés institutionnelles à la CJUE : la nomination de l’avocat général Emiliou à la Cour européenne des droits de l’homme et la nouvelle composition du comité prévu à l’article 255 TFUE
Il 27 gennaio 2026 l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa (“PACE”) ha eletto Nicholas Emiliou1 giudice cipriota della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (“Corte EDU”)2. Il mandato, della durata di nove anni non rinnovabili, inizierà entro tre mesi dall’elezione (artt. 22 e 23 CEDU).
La nomina assume rilievo per il diritto dell’Unione in quanto, al momento dell’elezione a Strasburgo, Nicholas Emiliou ricopriva la carica di avvocato generale presso la Corte di giustizia, con mandato dal 7 ottobre 2021 al 6 ottobre 2027. L’assunzione dell’ufficio presso la Corte EDU comporterà pertanto la cessazione anticipata delle sue funzioni a Lussemburgo e l’apertura di una vacanza tra gli avvocati generali della Corte di giustizia.
Fenomeni di mobilità tra le due Corti non sono inediti. In passato, in senso inverso, sono stati nominati alla CGUE giudici provenienti dalla Corte EDU, quali Dean Spielmann (avvocato generale lussemburghese)3, Ineta Ziemele (giudice lettone della Corte di giustizia)4, Marko Bošnjak (giudice sloveno della Corte di giustizia)5 e Danutė Jočienė (giudice lituana del Tribunale)6. Si tratta di un fenomeno non frequente ma significativo, che riflette la sostanziale convergenza dei requisiti richiesti ai membri delle due Corti. È altresì interessante osservare come tali nomine incrociate abbiano sinora riguardato Stati di dimensioni ridotte (Lussemburgo, Lettonia, Slovenia, Lituania e, ora, Cipro), nei quali il numero dei candidati potenzialmente idonei alle più alte funzioni giurisdizionali europee è fisiologicamente più limitato.
Diversamente dai precedenti appena richiamati, il caso Emiliou presenta la particolarità di intervenire mentre è in corso un mandato presso la Corte di giustizia, ponendo quindi la questione della successione nella carica di avvocato generale.
Il numero di avvocati generali è fissato a undici, indipendentemente dal numero degli Stati membri7. La loro nomina avviene per un mandato di sei anni in base ad un sistema di rotazione basato su un criterio di nazionalità e definito da accordi politici tra Stati membri. Cinque Stati membri (i c.d. “grandi”: Germania, Francia, Italia, Spagna, Polonia) dispongono di un posto permanente, mentre gli altri partecipano ad un sistema di rotazione, in ordine alfabetico, sui sei posti mobili rimanenti.
Sotto il profilo statutario, l’art. 5 dello Statuto della Corte di giustizia prevede che, in caso di dimissioni, «ogni giudice rimane in carica fino a quando il suo successore non assuma le proprie funzioni». Inoltre, l’art. 7 Statuto prevede che il successore sia nominato per la restante durata del mandato. Infine, in forza dell’estensione operata dall’art. 8 Statuto, tali disposizioni sono applicabili anche gli avvocati generali.
Da quanto sopra emerge che, in linea di principio, il dimissionario Emiliou dovrebbe restare in carica fino a che Cipro non nomini un successore e costui assuma le funzioni.
Tuttavia, la prassi mostra che non mancano precedenti in cui la cessazione anticipata delle funzioni non è stata sincronizzata con l’immediata presa di funzioni del successore: è quanto accaduto in occasione delle dimissioni del giudice italiano Enzo Moavero Milanesi8, della giudice maltese Ena Cremona9 e, più di recente, dell’avvocato generale Giovanni Pitruzzella10. In tutti questi casi, al ritardo nella nomina del successore ha contribuito il parere sfavorevole espresso dal Comitato 255 su un primo candidato. In effetti, va considerato che una previsione come quella dell’art. 5 Statuto, nel sistema pre Lisbona, riguardava un sistema in cui la nomina del successore era generalmente discussa e formalizzata in tempi relativamente brevi dai governi degli Stati membri, rendendo ragionevole – in un’ottica di continuità dell’attività giurisdizionale – l’obbligo per il dimissionario di restare in carica fino all’assunzione delle funzioni del sostituto. L’istituzione del comitato ex art. 255 TFUE (“comitato 255”) ha tuttavia modificato tale assetto, inserendo un filtro nella procedura di nomina suscettibile di incidere sensibilmente sui tempi e di rendere non sempre contestuali cessazione e sostituzione. Tali episodi, pertanto, pur non escludendo l’obbligo degli Stati membri di nominare rapidamente dei sostituti, evidenziano come, nella gestione concreta delle dimissioni, possa esercitarsi una certa flessibilità, specie quando la tempistica della cessazione si intreccia con i tempi della selezione nazionale e del controllo ex art. 255 TFUE.
Vanno poi considerati due profili ulteriori. Da una parte, la CGUE ha sempre continuato ad esercitare le proprie funzioni anche in periodi in cui talune posizioni risultavano non ricoperte, tanto alla Corte di giustizia quanto al Tribunale, perché la presenza di vacanze non determina, di per sé, una paralisi dell’attività giurisdizionale11. Dall’altra, pur restando gli Stati membri tenuti alla copertura dei posti loro spettanti, la gestione effettiva delle nomine resta inscritta in una dimensione essenzialmente intergovernativa, come ribadito di recente dalla Corte stessa nel caso Valančius12, e, in precedenza, nel caso Sharpston13. In particolare nel caso Sharpston, relativo alla ridefinizione della composizione della CGUE in vista del recesso del Regno Unito dall’Unione, i rappresentanti dei governi degli Stati membri avevano adottato, ai margini di una riunione del Consiglio, una dichiarazione con cui integravano il posto di avvocato generale già attribuito al Regno Unito nel sistema di rotazione, in modo che la Grecia nominasse un sostituto per la durata residua del mandato britannico e per l’intero mandato successivo14. La Corte, investita della questione, ha chiarito che la gestione della rotazione dei posti degli avvocati generali tra Stati membri è rimessa a decisioni adottate di comune accordo dai governi in sede intergovernativa, e che il semplice recepimento delle stesse da parte dal Consiglio non le rende imputabili a quest’ultimo.
Trasponendo tali coordinate alla vicenda Emiliou, può concludersi che, in linea teorica, Cipro dovrebbe quanto prima nominare un successore per la restante durata del mandato, sino al 6 ottobre 2027. Tuttavia, qualora Cipro non procedesse a tale designazione – o, pur facendolo, costui non potesse assumere le funzioni in tempi brevi – potrebbe determinarsi una vacanza temporanea della posizione, come già accaduto in precedenti casi di cessazione anticipata. In tale ipotesi, non può escludersi che il “posto” resti vacante sino al successivo rinnovo parziale, quando, secondo l’ordine alfabetico del meccanismo di rotazione, spetterebbe alla Croazia designare il proprio avvocato generale per il mandato 2027-2033. In alternativa, un’eventuale anticipazione dell’avvicendamento della Croazia nello schema di rotazione (come avvenuto nel caso Sharpston) dipenderà dall’accordo che gli Stati membri riterranno di raggiungere in sede intergovernativa.
In ciascuna delle ipotesi prospettate, ogni eventuale designazione dovrà comunque inserirsi nella procedura prevista dagli artt. 253, 254 e 255 TFUE. Qualora Cipro – o lo Stato cui dovesse spettare il turno successivo nel meccanismo di rotazione – decidesse di proporre un candidato, questi sarà sottoposto al previo vaglio del comitato 255, in un contesto istituzionale parzialmente rinnovato. Con decisione 2025/2644/UE del 16 dicembre 202515 è stato infatti designato il nuovo comitato 255 per il periodo 1° marzo 2026 – 28 febbraio 2030. Esso sarà composto da Vassilios Skouris (presidente), Maria Berger, Inken Gallner, Barbara Pořízková, Silvana Sciarra, Christophe Soulard e Vesna Tomljenović. Tre componenti –Vassilios Skouris, Barbara Pořízková e Silvana Sciarra – facevano già parte del comitato nel precedente mandato.
Ai sensi dell’articolo 255 TFUE, il comitato è chiamato a esprimere un parere sull’adeguatezza dei candidati all’esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia e del Tribunale, prima che i governi degli Stati membri procedano alla nomina di comune accordo. Il comitato è composto da sette personalità scelte tra ex membri della Corte di giustizia e del Tribunale, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali e giuristi di notoria competenza. Uno dei membri del Comitato deve essere nominato dal Parlamento europeo, mentre gli altri sei sono nominati dal Consiglio, su iniziativa del presidente della Corte di giustizia (art. 255, comma 2, TFUE)16. Pur essendo formalmente non vincolante, il parere del Comitato ha progressivamente assunto forte rilievo nella prassi, come dimostrano i casi, sopra menzionati, in cui un parere negativo ha comportato la necessità di una nuova designazione incidendo sui tempi di nomina17.
Nei quattro mandati succedutesi dal 2010 al 2026, la composizione del comitato è rimasta tendenzialmente eterogenea. In media, solo uno o due membri su sette provenivano dalla CGUE18, mentre la maggioranza era espressione delle supreme giurisdizioni nazionali. Tale equilibrio ha contribuito a contenere possibili rischi di autoreferenzialità del comitato, anche in considerazione del ruolo svolto dal presidente della Corte di giustizia nel proporre al Consiglio sei dei sette membri19. Rispetto a tale prassi, la composizione per il mandato 2026-2030 presenta un parziale scostamento. Tre componenti su sette hanno maturato esperienze giudiziarie nell’ambito della CGUE: Vassilios Skouris (già giudice e Presidente della Corte di giustizia), Maria Berger (già giudice della Corte di giustizia) e Vesna Tomljenović (già giudice del Tribunale). Pur non trattandosi di una maggioranza, il dato segna un incremento rispetto alla media dei mandati precedenti. Resta nondimeno confermata la natura composita dell’organo: Inken Gallner proviene dal Bundesarbeitsgericht tedesco; Barbara Pořízková dalla Corte suprema ceca; Silvana Sciarra dalla Corte costituzionale italiana; Christophe Soulard dalla Cour de cassation francese. L’assetto complessivo continua dunque a riflettere il pluralismo di provenienze delineato dall’art. 255 TFUE.
Un ulteriore elemento rilevante riguarda la composizione di genere. Nel mandato 2026-2030 le donne sono ben cinque su sette componenti (Barbara Pořízková, Silvana Sciarra, Maria Berger, Inken Gallner e Vesna Tomljenović), dato che conferma e accentua una tendenza già emersa nel ciclo precedente, segnando un’evoluzione significativa rispetto alle prime composizioni del comitato20.
Quanto al membro designato dal Parlamento europeo21, la nomina di Maria Berger si inserisce nella prassi di individuare personalità con esperienza politica e giuridica provenienti dai principali gruppi parlamenti europei quali il Partito popolare europeo (PPE) e l’Alleanza dei socialisti e democratici (S&D). Maria Berger, infatti, è del partito socialisti e democratici22.
In questo contesto, la prossima nomina dell’avvocato generale chiamato a succedere a Emiliou — così come le future designazioni giudiziarie – si svolgerà sotto il vaglio di un Comitato parzialmente rinnovato nella composizione, ma inserito in un modello istituzionale ormai ben stabilizzato dell’Unione.
1 Il relativo comunicativo è disponibile al seguente sito internet: https://pace.coe.int/en/news/10169/pace-elects-nicholas-emiliou-judge-to-the-european-court-of-human-rights-in-respect-of-cyprus?utm_source=chatgpt.com.
2 Il procedimento di selezione e nomina dei quarantasei giudici della Corte EDU (uno per ogni Stato membro) si articola in due fasi: una di selezione nazionale, in un cui ogni Stato sceglie una lista di tre candidati tra soggetti con meno di 65 anni di età che soddisfino le condizioni di cui all’art. 21 CEDU; e una sovranazionale, in cui la PACE elegge i candidati dopo che una commissione parlamentare abbia verificato le loro qualifiche e l’equità della procedura di selezione nazionale. Per tutta la durata dell’incarico i giudici non possono esercitare alcuna attività incompatibile con le esigenze di indipendenza, imparzialità o disponibilità richieste da una attività esercitata a tempo pieno (art. 21, par. 3, CEDU). Si veda D. Kosar, Selecting Strasbourg Judges: A Critique, in M. Bobek (a cura di), Selecting Europe’s Judges. A critical review of the appointment procedures to the European Courts, Oxford University Press, 2015, p. 120 ss.
3 Già giudice della Corte EDU nel periodo 2004-2015, Spielmann è stato nominato giudice del Tribunale dal 2016 e avvocato generale presso la Corte di giustizia dal 7 ottobre 2024: https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2024/03/27/eu-court-of-justice-three-judges-and-two-advocates-general-appointed/.
4 Nominata come giudice della Corte EDU dal 2005 al 2014, il 6 ottobre 2020 è nominata giudice della Corte di giustizia, carica che ricopre tuttora dopo il rinnovo per un secondo mandato dal 7 ottobre 2024 al 6 ottobre 2030: https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2024/03/27/eu-court-of-justice-three-judges-and-two-advocates-general-appointed/.
5 Nominato giudice della Corte EDU nel 2016, e presidente della stessa dal 2024 al 2025, il 16 giugno 2025 è stato nominato giudice della Corte di giustizia in sostituzione di Marko Ilešič, deceduto, per la restante durata del mandato di quest’ultimo, vale a dire fino al 6 ottobre 2027: https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2025/06/11/court-of-justice-of-the-eu-member-states-representatives-appoint-a-judge-to-the-court-of-justice-and-seven-judges-to-the-general-court/.
6 Giudice della Corte EDU dal 2004 al 2013 e nuovamente dal 2015 al 2025, è stata nominata giudice del Tribunale il 26 marzo 2025, in sostituzione di Rimvydas Norkus – nel frattempo nominato avvocato generale presso la Corte di giustizia – per la restante durata del mandato di quest’ultimo, ossia fino al 31 agosto 2025 (https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2025/03/26/court-of-justice-of-the-european-union-member-states-representatives-appoint-thirteen-judges-to-the-general-court/). Successivamente, è stata rinnovata nell’incarico per il mandato dal 1° settembre 2025 al 31 agosto 2031 (https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2025/06/11/court-of-justice-of-the-eu-member-states-representatives-appoint-a-judge-to-the-court-of-justice-and-seven-judges-to-the-general-court/).
7 L’art. 252, comma 1, TFUE prevede che la Corte sia assistita da otto avvocati generali, ma la stessa disposizione consente al Consiglio, deliberando all’unanimità su richiesta della Corte stessa, di aumentarne il numero. Il Consiglio ha elevato il numero dapprima a nove (dal 1° luglio 2013) e successivamente a undici (dal 7 ottobre 2015), con decisione 2013/336/UE del 25 giugno 2013, recante aumento del numero degli avvocati generali della Corte di giustizia dell’Unione europea, in GUUE, L 179 del 29 giugno 2013 (R. Mastroianni, Articolo 252 TFUE, in A. Tizzano (a cura di), Trattati dell’Unione Europea, Milano, 2014, p. 1941).
8 Giudice del Tribunale dal 7 ottobre 2006, si è dimesso il 15 novembre 2011 a seguito della nomina a Ministro per gli affari europei del Governo italiano; il suo successore, Guido Berardis, è stato nominato giudice del Tribunale dal 7 settembre 2012 e poi rinnovato per il mandato successivo. V., rispettivamente, la decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 5 settembre 2012 relativa alla nomina di un giudice del Tribunale, in GUUE, L 240 del 6 settembre 2012, e la decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 26 giugno 2013 relativa alla nomina di un giudice del Tribunale, in GUUE, L 179 del 29 giugno 2013.
9 Giudice del Tribunale dal 12 maggio 2004, ha rassegnato le dimissioni nel marzo 2012 per ragioni di salute; il suo successore, Eugène Buttigieg, è stato nominato giudice del Tribunale dal 22 settembre 2012 per concluderne il mandato (v. la decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 20 settembre 2012, in GUUE, L 255 del 21 settembre 2012) e poi rinnovato per il mandato successivo (v. la decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 26 giugno 2013, in GUUE, L 179 del 29 giugno 2013).
10 Avvocato generale alla Corte di giustizia dal 8 ottobre 2018, ha cessato le funzioni il 14 novembre 2023 a seguito della nomina a giudice della Corte costituzionale italiana; il suo successore, Andrea Biondi, è stato nominato avvocato generale dal 7 ottobre 2024 (v. decisione (UE) 2024/2644 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 2 ottobre 2024 relativa alla nomina di un avvocato generale della Corte di giustizia, in GUUE, L 2644 del 4 ottobre 2024).
11 Si pensi, ad esempio, al posto vacante del giudice polacco alla Corte sin dal gennaio 2024, a causa del rifiuto, da parte del governo polacco, di nominare un nuovo giudice (strategia che, peraltro, non sembra sortire particolari effetti, se non quello, controproducente, di comportare l’assenza polacca in seno alla Corte, come sostenuto sul blog disponibile al sito https://brekke.it/?page=content&id=2024-11-18-Polish_non-appointments#:~:text=Polish%20non%2Dappointments%20to%20the,history%20of%20the%20Court); e a quelli di Malta e Lituania al Tribunale, per la difficoltà dei paesi piccoli di individuare candidati sufficientemente solidi.
12 Corte giust., 29 luglio 2024, causa C-119/23, Valančius, punti 57-60, in cui la Corte ha precisato che il diritto dell’Unione non disciplina le modalità interne attraverso cui gli Stati membri selezionano i candidati da proporre per le funzioni giurisdizionali europee. L’eventuale esistenza di una procedura nazionale aperta e trasparente costituisce un elemento pertinente ai fini della valutazione dell’idoneità del candidato, ma non rappresenta un requisito imposto dai Trattati. Il potere di scelta del candidato e di successiva nomina resta pertanto nella sfera degli Stati membri (ferma restando la fase di controllo tecnico affidata al Comitato 255).
13 Corte giust., ordinanza 16 giugno 2021, causa C-684/20 P, Sharpston c. Consiglio e Conferenza dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, punti 43-45; 16 giugno 2021, causa C-685/20 P, Sharpston c. Consiglio e Rappresentanti dei Governi degli Stati membri.
14 Dichiarazione della Conferenza dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri del 29 gennaio 2020, sulle conseguenze del recesso del Regno Unito dall’Unione europea per gli Avvocati generali della Corte di giustizia dell’Unione europea, documento XT 21018/2020.
15 Decisione 2025/2644/UE, del 16 dicembre 2025, relativa alla designazione dei membri del comitato previsto all’articolo 255 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in GUUE, L 2644 del 22 dicembre 2025.
16 Quanto al membro nominato dal PE, la commissione competente sceglie, mediante votazione a maggioranza semplice, il candidato che intende proporre, sulla base di una rosa di nominativi definita dai coordinatori di tale commissione (Regolamento interno del Parlamento europeo, gennaio 2017, art. 120). Per quel che riguarda i membri proposti dal Presidente della Corte di giustizia, non si conoscono le fasi anteriori alla decisione di nomina del Consiglio (F. Battaglia, Il sistema di selezione dei membri della Corte di giustizia, cit., p. 44).
17 M. Condinanzi, Articolo 255, in A. Tizzano (a cura di), Trattati dell’Unione Europea, cit., p. 1970; F. Battaglia, Il sistema di selezione dei membri della Corte di giustizia dell’Unione europea fra valutazioni di merito e problemi di trasparenza, in Eurojus, 2019; R. Dehousse, The European Court of Justice: the politics of judicial integration, Londra, 1998, p. 14.
18 Tra il 2010 e il 2014, Peter Jann, già giudice alla CG, e Virpi Tiili, già giudice al Tribunale; tra il 2014 e il 2018, solo Christiaan Timmermans, prima giudice alla CG; tra il 2018 e il 2022, di nuovo Timmermans, poi sostituito da Allan Rosas (ex giudice della CG) nel 2020, e Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, ex giudice del Tribunale; tra il 2022 e il 2026, nuovamente Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro e Allan Rosas. Per tutte le composizioni del comitato fino al 2026, si rimanda al seguente link: https://op.europa.eu/it/web/comite255.europa.eu/former-members.
19 M. Bobek, The Court of Justice of the European Union, in Research Papers in Law. College of Europe, 2014, p. 10; F. Battaglia, Il sistema di selezione dei membri della Corte di giustizia, cit., p. 42 ss.
20 Due donne nel primo comitato 2010-2014 (Ana Palacio Vallelersundi e Virpi Tiili), solo una in quello 2014-2018 (Pauline Koskelo), di nuovo due per il 2018-2022 (Julia Laffranque e Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro), e infine quattro per il comitato 2022-2026 (di nuovo Julia Laffranque, Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, e in più Barbara Pořízková e Silvana Sciarra).
21 Per la decisione del parlamento si rinvia al seguente link: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-10-2025-0275_IT.html.
22 Nei mandati precedenti, Ana Palacio Vallelersundi era del PPE (2010-2014), Luigi Berlinguer del S&D (2014-2018), Simon Busuttil del PPE (2018-2020). Rispetto a questo schema, è stata particolare, da parte del Parlamento europeo, la scelta di Julia Laffranque, giudice della Corte suprema estone ed ex giudice della Corte EDU, scelta per il 2021-2022 per sostituire Busuttil e poi riconfermata per il mandato 2022-2026 (al riguardo v. il documento Seventh activity report of the panel provided for by article 255 of Treaty on the Functioning of the European Union, adottato il 25 febbraio 20222 e disponibile al seguente link: https://op.europa.eu/documents/5642886/10597137/2022.2597-QCAR22002ENN_002.pdf/.
