Conflicts of Competence between EPPO and national Authorities: new Questions concerning the Boundaries of Judicial Review, the Independence of EPPO and the Protection of fundamental Rights

Conflitti di competenza tra EPPO e autorità nazionali: nuovi interrogativi circa i confini del controllo giurisdizionale, l’indipendenza di EPPO e la tutela dei diritti fondamentali

Conflits de compétence entre le Parquet européen et les autorités nationales : nouveaux questionnements quant aux limites du contrôle juridictionnel, à l’indépendance du Parquet européen et à la protection des droits fondamentaux

Introduzione: inquadramento fattuale e normativo della vicenda

Il recente rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale croata (causa C-506/25, Raukar-Gamulin e a.)1 offre alla Corte di giustizia l’occasione di tornare a pronunciarsi sul rapporto tra la Procura europea (“EPPO”) e le autorità nazionali, con particolare riferimento al controllo giurisdizionale delle decisioni circa eventuali conflitti di competenza rispetto alle autorità nazionali. La vicenda si colloca nell’ambito del filone giurisprudenziale inaugurato con la sentenza G.K. e altri2, relativo all’interpretazione del regolamento (UE) 2017/1939 (nel prosieguo: regolamento EPPO)3: si tratta della terza occasione in cui la Corte è chiamata a decidere su questioni inerenti all’EPPO e al controllo giurisdizionale dei suoi atti, nonché degli atti nazionali, in relazione a diversi aspetti4.

Sotto il profilo normativo, il quadro di riferimento è rappresentato dal regolamento EPPO, il quale delinea le caratteristiche essenziali della Procura europea. Talvolta, tuttavia, le previsioni del regolamento necessitano di specificazioni da parte della disciplina nazionale5, come avviene nel caso previsto dal suo art. 25, par. 6, in materia di risoluzione dei conflitti di competenza tra EPPO e procure nazionali. Tale disposizione, in particolare, si limita a sancire che «[i]n caso di disaccordo tra l’EPPO e le procure nazionali sulla questione se la condotta criminosa rientri nel campo di applicazione dell’articolo 22, paragrafi 2 o 3, o dell’articolo 25, paragrafi 2 o 3, le autorità nazionali competenti a decidere sull’attribuzione delle competenze per l’esercizio dell’azione penale a livello nazionale decidono chi è competente per indagare il caso. Gli Stati membri specificano l’autorità nazionale che decide sull’attribuzione della competenza». In altri termini, l’art. 25, par. 6, del regolamento stabilisce che i conflitti di competenza tra EPPO e procure nazionali vengano risolti da parte di un’autorità nazionale individuata dagli Stati membri.

In attuazione di tale previsione, la Croazia ha deciso di attribuire al procuratore generale della Repubblica il compito di risolvere i conflitti tra le autorità indicate: l’art. 8 della legge di attuazione del regolamento 2017/1939 afferma, infatti, che «[a] norma dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, il procuratore generale della Repubblica di Croazia decide in merito a un conflitto di competenza tra il pubblico ministero e l’EPPO».

La Corte costituzionale croata – dovendo giudicare della costituzionalità di quest’ultima scelta normativa dopo esser stata adita con un ricorso per legittimità costituzionale da parte di un quinto dei deputati del Parlamento croato – ha dubitato della compatibilità dell’art. 8 della legge di attuazione con la normativa unionale e ha quindi effettuato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per avere chiarimenti sul punto. Appare infatti evidente che la Corte costituzionale croata ha soltanto formalmente interrogato la Corte di giustizia sull’interpretazione da dover attribuire a determinate norme di diritto dell’Unione, richiedendole, in sostanza, di valutare la compatibilità della legislazione nazionale con la disciplina dell’Unione. Il caso, del resto, solleva diversi quesiti circa il controllo giurisdizionale delle decisioni sui conflitti di competenza, tra rinvio al diritto nazionale e indipendenza di EPPO, nonché circa la tutela dei diritti all’equo processo e della difesa, sanciti oggi (anche) dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, rispettivamente agli att. 47 e 48.

Le questioni sollevate dal giudice del rinvio

Secondo il giudice del rinvio, l’art. 8 della legge di attuazione potrebbe risultare incompatibile sotto diversi profili con le disposizioni di diritto dell’Unione e, in particolare, con lo stesso regolamento EPPO.

Più precisamente, la prima questione pregiudiziale rivolta alla Corte di giustizia concerne l’interpretazione dell’art. 6, par. 1, del regolamento, che garantisce il principio dell’indipendenza dell’EPPO6. La Procura europea, infatti, è un organo dell’Unione con personalità giuridica e con una struttura che – seppur articolata su due livelli, quello centrale e quello nazionale – è unica e indipendente7. L’indipendenza dell’EPPO non può considerarsi una nozione astratta, in quanto risulterebbe altrimenti compromesso il principio del primato del diritto dell’Unione8. Ciò che il giudice del rinvio ha dunque sostanzialmente chiesto alla Corte è di valutare la compatibilità con l’art. 6, par. 1, del regolamento EPPO di una disciplina che affida il compito di decidere sui confini della competenza materiale dell’EPPO ad un soggetto, il procuratore generale della Repubblica, a capo dell’organizzazione nazionale del pubblico ministero, rispetto alla quale la Procura europea dovrebbe agire in modo autonomo. Come rilevato dallo stesso giudice del rinvio9, risulta ancor più opportuno che la Corte si pronunci sul punto dal momento che la questione potrebbe implicare l’esistenza di un’incompatibilità tra due previsioni dello stesso regolamento. Da questo punto di vista infatti, da una parte, con l’art. 6, par. 1, del regolamento EPPO viene previsto che la Procura europea sia indipendente dall’organizzazione delle procure nazionali mentre, dall’altra parte, l’art. 25, par. 6, del medesimo regolamento attribuisce il potere di decidere sui conflitti di competenza tra EPPO e procure nazionali alle «autorità nazionali competenti a decidere sull’attribuzione delle competenze per l’esercizio dell’azione penale a livello nazionale» che – come questo caso dimostra – potrebbero appartenere alla stessa organizzazione della procura nazionale. In tale prospettiva, si deve altresì notare che la legislazione croata non prevede alcun mezzo di ricorso specifico per assicurare che la decisione del procuratore generale della Repubblica sia sottoposta al sindacato di un giudice.

La circostanza che non sia un’autorità giurisdizionale a giudicare dei possibili conflitti di competenza e che essa non possa neppure esperire un controllo sulla decisione assunta, oltre a comportare possibili problemi rispetto all’indipedenza dell’EPPO, potrebbe anche risultare incompatibile con il dettato dell’art. 42, par. 2, lettera c), del regolamento EPPO. Quest’ultima disposizione prevede che, conformemente all’art. 267 TFUE, sia la Corte di giustizia a pronunciarsi, in via pregiudiziale, circa «l’interpretazione degli articoli 22 e 25 del presente regolamento relativamente a eventuali conflitti di competenza tra l’EPPO e le autorità nazionali competenti». Su questa premessa, il giudice del rinvio ha quindi rivolto alla Corte ulteriori questioni pregiudiziali.

Con il secondo quesito pregiudiziale, la Corte costituzionale croata ha chiesto, in particolare, se «le autorità nazionali» che, sulla base dell’art. 25, par. 6, del regolamento EPPO, gli Stati membri individuano come competenti a decidere dei conflitti di competenza tra Procura europea e procure nazionali debbano risultare una «giurisdizione» ai sensi dell’art. 267 TFUE10. Infatti, soltanto una giurisdizione ai sensi dell’art. 267 TFUE potrebbe effettuare rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia, in modo che, in linea con l’art. 42, par. 2, lettera c), del regolamento EPPO, quest’ultima possa interpretare le disposizioni relative all’estensione della competenza della Procura europea.

A questa seconda questione si lega anche il terzo quesito formulato dal giudice del rinvio. Egli – rilevando che la Corte di giustizia, quando definisce le nozioni previste dai regolamenti e dalle direttive relative alla cooperazione in materia penale, adopera un metodo non necessariamente conforme a quello utilizzato per interpretare la nozione di «giurisdizione» ai sensi dell’art. 267 TFUE11 – ha richiesto al giudice dell’Unione se la figura del procuratore generale, come disciplinata dalla legislazione croata, possa essere considerata una «giurisdizione» ai fini dell’art. 267 TFUE e dell’art. 42, par. 2, lett. c), del regolamento EPPO e se, in caso contrario, possa comunque decidere dei conflitti di competenza tra EPPO e procure nazionali.

Quest’ultima questione è stata sollevata dal momento che – nonostante il procuratore generale della Repubblica di Croazia non possa essere considerato un’autorità giurisdizionale in senso stretto – l’art. 25, par. 6, del regolamento EPPO effettua un rinvio esplicito al diritto interno degli Stati membri per individuare l’autorità nazionale competente per la decisione sulla ripartizione delle competenze. Come infatti osservato dal giudice del rinvio12, la nozione di «giurisdizione» ai sensi dell’art. 267 TFUE discende esclusivamente dal diritto dell’Unione, costituendone una nozione autonoma. Tuttavia egli ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte13, qualora un concetto venga interpretato alla luce dei regolamenti dell’Unione, l’interpretazione da attribuirvi può dirsi autonoma solamente in assenza di un rinvio al diritto degli Stati membri14. Pertanto, sotto questo profilo, sarà determinante la lettura che di tali disposizioni darà il giudice di Lussemburgo. D’altra parte, si deve comunque rilevare come l’art. 42 del regolamento EPPO rinvia espressamente all’art. 267 TFUE, lasciando presumere che, anche in questo caso, la Corte attribuirà un certo valore ai criteri elaborati in via giurisprudenziale per definire il concetto di «giurisdizione» ai sensi del predetto articolo. Da questo punto di vista, potrebbe risultare problematico ricondurre all’interno della nozione di «giurisdizione» così delineata un’autorità non giurisdizionale quale quella del procuratore generale della Repubblica di Croazia. Quest’ultimo – con lo status e il ruolo che gli vengono attribuiti da parte del diritto croato – potrebbe non soddisfare, infatti, alcune delle condizioni richieste a tal fine.

Al riguardo, si potrebbero innanzitutto sollevare alcuni dubbi sulla compatibilità dell’autorità del procuratore generale con il requisito dell’indipendenza e imparzialità, che rappresenta una delle condizioni che un’autorità deve soddisfare per poter rientrare nella nozione autonoma di «giurisdizione» ai sensi dell’art. 267 TFUE. In particolare, la conformità rispetto a detto requisito non può essere valutata con esclusivo riferimento all’indipendenza esterna della procura della Repubblica come autorità autonoma e indipendente. A tal proposito, occorre altresì considerare l’indipendenza del procuratore generale rispetto alla controversia della quale deve giudicare. In questa prospettiva, acquista rilievo la posizione ricoperta dal procuratore generale all’interno dell’organizzazione del pubblico ministero, atteso che il fatto di essere collocato a capo delle procure interessate da un conflitto di competenza con l’EPPO potrebbe porsi in tensione con l’esigenza di essere indipendente rispetto alla situazione della quale deve giudicare. Inoltre, nel procedimento davanti al giudice del rinvio sono stati sollevati anche alcuni interrogativi rispetto alla conformità della figura del procuratore generale della Repubblica con altri due dei criteri relativi alla nozione di «giurisdizione» ai sensi dell’art. 267 TFUE. Infatti, in tale sede è stato osservato come la decisione sul conflitto di competenza tra EPPO e procura nazionale venga assunta dal procuratore generale senza seguire alcun procedimento disciplinato da norme giuridiche e senza rispetto del contraddittorio, dal momento che per le parti non sussiste alcuna possibilità di presentare osservazioni sul conflitto. Di conseguenza, appare quantomeno dubbio poter qualificare come «giurisdizionale» la decisione adottata da parte del procuratore generale. Peraltro, la normativa croata non concede alle parti neppure la possibilità di sottoporre la soluzione in tal modo prospettata ad un controllo successivo da parte di un giudice.

Su quest’ultimo rilievo il giudice del rinvio ha articolato la quarta questione pregiudiziale. Alla Corte di giustizia è stato infatti richiesto, in sostanza, se sia compatibile con le disposizioni del regolamento EPPO una normativa nazionale che non solo attribuisce al procuratore generale il compito di dirimere i conflitti di competenza di cui all’art. 25, par. 6, del regolamento ma, soprattutto, non contempla alcun ricorso specifico per consentire ai soggetti interessati di impugnare la decisione del procuratore generale dinanzi a un giudice penale. Ciò su cui si sofferma il quarto quesito consiste, pertanto, nella mancata previsione di un mezzo di impugnazione che permetta all’EPPO, ai procuratori nazionali o al difensore dell’imputato di sottoporre la soluzione del procuratore generale ad un controllo giurisdizionale. Soltanto attraverso un mezzo di ricorso del genere sarebbe infatti possibile contestare l’interpretazione data dal procuratore generale alle disposizioni del regolamento EPPO sin dall’inizio della fase istruttoria e, eventualmente15, ottenere una pronuncia della Corte di giustizia attraverso il meccanismo del rinvio pregiudiziale fondato sull’art. 42, par. 2, lett. c).

Inoltre, con la quarta questione pregiudiziale, il giudice del rinvio ha inteso interrogare la Corte di giustizia su chi siano i soggetti a cui sia consentito impugnare la decisione del procuratore generale. Più precisamente, secondo il giudice croato – qualora la Corte dovesse ritenere che all’EPPO e ai procuratori nazionali spetti la possibilità di sottoporre la decisione del procuratore generale ad un controllo giurisdizionale – sarebbe necessario concedere tale possibilità anche al difensore dell’indagato o dell’imputato. Tale esigenza troverebbe fondamento nel rilievo attribuito dalle stesse disposizioni del regolamento EPPO e, più in generale, dalla normativa unionale ai diritti della difesa ed ai diritti di colui che viene sottoposto a procedimento penale. In questa prospettiva, l’art. 41, parr. 2 e 3, del regolamento in parola, stabilisce che chiunque sia indagato o imputato in un procedimento penale dell’EPPO debba godere di tutti i diritti procedurali stabiliti dal diritto dell’Unione e dal diritto nazionale applicabile. Inoltre, le attività della Procura europea devono svolgersi «nel pieno rispetto dei diritti […] sanciti dalla Carta»16, in particolare il diritto ad un ricorso effettivo di fronte ad un giudice imparziale nonché il diritto di difesa, di cui agli artt. 47 e 4817. Al riguardo, rileva anche quanto disposto dall’art. 42, par. 1, del regolamento EPPO, sulla cui interpretazione si è recentemente pronunciata la Corte di giustizia18. Ai sensi di quest’ultimo articolo, gli atti procedurali dell’EPPO destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi o la loro mancata adozione – nel caso in cui essa fosse obbligatoria – sono sottoposti al sindacato degli organi giurisdizionali nazionali competenti. Tuttavia, l’applicabilità nel caso di specie dell’art. 42, par. 1, del regolamento può essere discutibile, soprattutto poiché la disposizione si riferisce espressamente ai soli «atti procedurali dell’EPPO» e non a quelli delle «autorità nazionali competenti» sulla base dell’art. 25, par. 6, dello stesso regolamento. Alla luce del quadro normativo attuale, il giudice del rinvio ha dunque chiesto conferma alla Corte, nell’eventualità in cui dovesse essere riconosciuto l’accesso ad un mezzo di ricorso specifico contro la decisione del procuratore generale ai soggetti interessati, di poter ricomprendere tra essi anche il difensore dell’indagato o dell’imputato. Del resto, il fatto che sia competente ad indagare sul caso l’EPPO o il procuratore nazionale incide profondamente sulla predisposizione della difesa di una parte19.

Qualche breve osservazione conclusiva

In attesa della pronuncia della Corte di giustizia, pare opportuno evidenziare che altri quattordici Stati membri – tra quelli che partecipano alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO20 – hanno “attuato” la previsione di cui all’art. 25, par. 6, del regolamento (UE) 2017/1939 in modo analogo rispetto alla Croazia, affidando alla procura nazionale la decisione relativa alla ripartizione delle competenze in caso di conflitto tra EPPO e procuratori nazionali21: la pronuncia che dovrà rendere la Corte potrebbe avere un impatto notevole, dal momento che potrebbe incidere non soltanto sull’assetto dei rapporti intercorrenti tra l’ordinamento giuridico dell’Unione e quello croato, ma anche su quelli relativi ad altri quattordici ordinamenti nazionali22. La questione, dunque, si presenta particolarmente complessa, da una parte per il numero di Stati membri, almeno indirettamente, coinvolti e, dall’altra parte, perché vengono in rilievo nozioni politicamente sensibili, quali quella di “indipendenza” dell’EPPO e di “sovranità” di uno Stato membro.


1 V. ordinanza di rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale croata del 21 luglio 2025, causa C-506/25, il cui testo è disponibile online al seguente link: https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/document/C/2025/C-0506-25-00000000RP-01-P-01/DDP/307484-IT-1-pdf.

2 Corte giust., 21 dicembre 2023, causa C-281/22, G. K. e a. (Parquet européen), su cui v. K. Ligeti, Remarks on the CJEU’s Preliminary Ruling in C-281/22 G.K. and Others (Parquet européen), in Eucrim.eu, 2024, p. 69 ss.; A. Mosna, Effective judicial protection as a central issue in EPPO cross-border investigations: The ECJ’s first ruling in G. K. and Others, in Common Market Law Review, 2024, p. 1345 ss.

3 Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO»), in GUUE, L 283 del 31 ottobre 2017.

4 Il secondo caso EPPO è stato deciso da Corte giust., 8 aprile 2025, causa C-292/23, EPPO (Contrôle juridictionnel des actes de procédure), su cui v. A. Ciprandi, Il controllo giurisdizionale degli «atti procedurali dell’EPPO destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi», in Rivista del Contenzioso Europeo, 2025, p. 1 ss.; A. Hernández Weiss, EPPO Caught Between EU and National Law: A Catch-22, in Eucrim.eu, 2025, p. 229 ss.

5 Sulla necessità per gli Stati membri di “adeguarsi” rispetto alle previsioni del regolamento EPPO v. quando precisato da A. Ciprandi, Il controllo giurisdizionale, cit., p. 2, spec. nota 4.

6 Sul tema dell’indipendenza dell’EPPO v. L. De Matteis, Autonomia e indipendenza della Procura europea come garanzia dello Stato di diritto, in Questione Giustizia, 2021, p. 11 ss.

7 Con riguardo alla struttura dell’EPPO v. quanto stabilito dall’art. 8 del regolamento istitutivo della Procura europea. Per una spiegazione approfondita sui profili organizzativi e l’indipendenza di EPPO v. K. Ligeti, The Structure of the EPPO: Features and Challenges, in Croatian Annual of Criminal Sciences and Practice, 2020, p. 33 ss.; G. Barrocu, La Procura europea. Dalla legislazione sovranazionale al coordinamento interno, Milano, 2021, p. 47 ss.; B. Piattoli, Procura europea e criminalità finanziaria nella UE: principi e modelli processuali, Pisa, 2022, p. 20 ss.; L. Palmieri, La Procura europea: struttura e legittimazione dell’ufficio, adeguamento dell’ordinamento nazionale e diritti della difesa, Milano, 2024, p. 29 ss.; D. Brodowski, S. Trautmann (eds.), Strengthening the Future of the European Public Prosecutor’s Office, Baden-Baden, 2026.

8 Al riguardo, si vedano le osservazioni presentate dalla procuratrice capo europea nell’ambito del procedimento principale. V. punto 33 dell’ordinanza di rinvio pregiudiziale.

9 V. punto 104 dell’ordinanza di rinvio pregiudiziale.

10 La giurisprudenza della Corte di giustizia ha definito i requisiti che un soggetto deve soddisfare al fine di poter essere qualificato come «giurisdizione» ai sensi dell’art. 267 TFUE. Ad essere valutati sono così l’origine legale dell’organo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che esso applichi norme giuridiche, la sua indipendenza e imparzialità, oltre al carattere giurisdizionale della sua pronuncia. V. Corte giust., 30 giugno 1966, causa C-61/65, Vaassen-Goebbels Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf; 17 settembre 1997, causa C-54/96, Dorsch Consult Ingenieursgesellschaft / Bundesbaugesellschaft Berlin, punto 23; 30 novembre 2000, causa C-195/98, Österreichischer Gewerkschaftsbund, punto 24; 31 maggio 2005, causa C-53/03, Syfait e a., punto 29; 14 giugno 2011, causa C-196/09, Miles e a., punto 37; 31 gennaio 2013, causa C-394/11, Belov, punto 38; 12 giugno 2014, causa C-377/13, Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta, punto 23; 9 ottobre 2014, causa C-222/13, TDC, punto 27 e, più di recente, inter alia, Corte giust., 3 maggio 2022, causa C-453/20, CityRail, punto 41. Sulla nozione autonoma di «giurisdizione» ai sensi dell’art. 267 TFUE v. anche L. Daniele, Commento all’art. 267 TFUE, in A. Tizzano (a cura di), Trattati dell’Unione europea, Milano, 2014, p. 2103 ss.

11 In proposito si rinvia alla giurisprudenza citata nell’ordinanza di rinvio pregiudiziale e, in particolare, alle sentenze rese nell’ambito delle cause riunite C-74/95 e C-129/95 (Corte giust, 12 dicembre 1996, cause riunite C-74/95 e C-129/95, X) e della causa C-584/19, (Corte giust., 8 dicembre 2020, causa C-584/19, Staatsanwaltschaft Wien). Nelle due decisioni la Corte ha valutato in modo diverso la rilevanza del criterio dell’indipendenza per definire, nel primo caso, la nozione di «giurisdizione» ai sensi dell’art. 267 TFUE e, nel secondo caso, quella di «autorità di emissione» o «autorità giudiziaria» ai sensi della direttiva 2014/41/UE. Con la storica sentenza del 1996, la Corte ha attribuito particolare rilievo al requisito dell’indipendenza, qualificandolo come condizione necessaria affinché un organo possa rientrare nella nozione autonoma di «giurisdizione». Di conseguenza, è stata negata al Procuratore della Repubblica italiano, quale magistrato inquirente, la qualità di «giurisdizione» ai sensi dell’allora art. 177 TCE [oggi art. 267 TFUE], poiché nella fattispecie oggetto del procedimento principale egli non era chiamato a dirimere con assoluta indipendenza una controversia (v. punto 19). Diversamente, nella sentenza del 2020, la Corte non ha considerato determinante il criterio dell’indipendenza ai fini della qualificazione della procura di uno Stato membro come «autorità di emissione» o «autorità giudiziaria» ai sensi della direttiva 2014/41/UE. In quest’ultima vicenda il giudice dell’Unione ha infatti affermato che la procura nazionale di uno Stato membro può rientrare nell’ambito delle nozioni in parola, «indipendentemente dal rapporto di subordinazione legale che potrebbe esistere tra […] tale procura e il potere esecutivo di tale Stato membro» (v. punto 75). 

12 V. punto 131 dell’ordinanza di rinvio pregiudiziale.

13 In tal senso, v., in particolare, Corte giust., 7 febbraio 2013, causa C-543/10, Refcomp SpA, punto 21; 7 luglio 2016, causa C-222/15, Hőszig, punto 29.

14 È stato principalmente su questo punto che si sono soffermate le osservazioni presentate dal governo e dal procuratore generale della Repubblica alla Corte costituzionale della Croazia. Essi hanno ritenuto che la scelta adottata dall’art. 8 della legge di attuazione del regolamento 2017/1939 sia conforme alla disciplina unionale, in quanto è lo stesso art. 25, par. 6, di detto regolamento ad attribuire agli Stati membri il compito di risolvere la questione dei conflitti di competenza conformemente alle proprie norme nazionali. Di conseguenza, essi hanno sostenuto che, siccome all’interno del sistema giudiziario croato è la procura a pronunciarsi sulla ripartizione delle competenze in materia di azione penale e a capo della procura è collocato il procuratore generale, debba essere quest’ultimo a decidere dei conflitti di competenza tra EPPO e procure nazionali: in questo senso v. punti 24 e 28 dell’ordinanza di rinvio pregiudiziale.

15 Nel caso in cui il procuratore generale si rifiuti di effettuare un rinvio o non possa, nell’ipotesi in cui la Corte dovesse rispondere alle domande precedenti affermando che un’autorità quale quella del procuratore generale della Repubblica non rientra nella nozione di «giurisdizione» ai sensi delle norme di diritto dell’Unione europea.

16 V. art. 41, par. 1, del regolamento EPPO.

17 V. artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (“CdFUE”).

18 V. Corte giust., EPPO (Contrôle juridictionnel des actes de procédure), cit.

19 Come osservato dal giudice del rinvio, la questione relativa all’autorità competente ad indagare e la descrizione fattuale o la qualificazione giuridica di un reato sono fortemente connesse, dal momento che nel caso in cui l’EPPO fosse competente all’imputato verrebbe contestato un reato comportante l’elemento materiale di lesione degli interessi finanziari dell’Unione. Pertanto, anche considerando le differenze tra le sanzioni a cui potrebbe andare incontro, è interesse dell’indagato o dell’imputato conoscere quale sia l’autorità competente e, eventualmente, contestare tale decisione. Al riguardo v. punto 85 dell’ordinanza di rinvio pregiudiziale.

20 Si ricorda che gli Stati membri che attualmente aderiscono all’EPPO sono ventiquattro. Inizialmente, solo sedici Paesi (Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lituania, Lussemburgo, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Spagna) il 3 aprile 2017 avevano notificato al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione la volontà di avviare la cooperazione rafforzata per istituire la Procura europea. Al momento dell’approvazione definitiva del regolamento (UE) 2017/1939, tuttavia, gli Stati partecipanti alla cooperazione rafforzata sono diventati venti, dal momento che la Lettonia, l’Estonia, l’Austria e l’Italia, con lettere rispettivamente del 19 aprile 2017, del 1° giugno 2017, del 9 giugno 2017 e del 22 giugno 2017 hanno espresso di voler prender parte alla procedura. Nel 2018 hanno aderito all’EPPO anche i Paesi Bassi e Malta, la cui la partecipazione è stata confermata dalla Commissione con decisioni, rispettivamente, del 1° agosto 2018 e del 7 agosto 2018 (v. decisione (UE) 2018/1094 della Commissione, del 1° agosto 2018, che conferma la partecipazione dei Paesi Bassi alla cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea, in GUUE, L 196 del 2 agosto 2018; decisione (UE) 2018/1103 della Commissione, del 7 agosto 2018, che conferma la partecipazione di Malta alla cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea, in GUUE, L 201 del 8 agosto 2018). Infine, nel 2024 hanno preso parte al sistema dell’EPPO anche la Polonia e la Svezia (v. decisione (UE) 2024/807 della Commissione, del 29 febbraio 2024, che conferma la partecipazione della Polonia alla cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea, in GUUE, L 2024/807 del 29 febbraio 2024 e decisione (UE) 2024/1952 della Commissione, del 16 luglio 2024, che conferma la partecipazione della Svezia alla cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea, in GUUE, L 2024/1952, 18 luglio 2024). Con riferimento all’iter compiuto dagli Stati membri per aderire all’EPPO v. G. Barrocu, op. cit., pp. 12 ss.

21 Al riguardo si vedano le osservazioni presentante dal governo croato e dal procuratore generale nell’ambito del procedimento principale innanzi alla Corte costituzionale croata al fine di giustificare la soluzione adottata legislazione nazionale. V. punti 24 e 28 dell’ordinanza di rinvio pregiudiziale.

22 Tra questi quattordici ordinamenti nazionali rientra anche l’Italia, che tramite il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9 (Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea «EPPO», in GURI n. 30 del 5 febbraio 2021) ha scelto di affidare al procuratore generale presso la Corte di cassazione la risoluzione dei conflitti di competenza tra EPPO e procure nazionali. L’art. 16, co. 1, del decreto prevede, infatti, che: «[i]l procuratore generale presso la Corte di cassazione è l’autorità competente a decidere in caso di contrasto tra la Procura europea e una o più procure della Repubblica sulla competenza a procedere ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento». Il co. 2 della medesima disposizione rinvia inoltre, per quanto compatibili, agli artt. 54, 54 bis, 54 ter e 54 quater c.p.p., relativi ai contrasti positivi e negativi tra gli uffici del pubblico ministero. Sulla parziale inapplicabilità delle norme che regolano i contrasti tra gli uffici del pubblico ministero ai conflitti di competenza tra EPPO e procure nazionali v. G. Barrocu, op. cit., pp. 236-237; L. Palmieri, op. cit., pp. 211-214. Per alcune osservazioni sull’adeguamento italiano della disciplina sulla Procura europea v. D. Cavallini, Analisi della disciplina e prime riflessioni sui profili ordinamentali della Procura europea, alla luce del d.lgs. del 2021 di adeguamento della normativa nazionale al regolamento europeo, in Diritto di Difesa, 2021, p. 990 ss.; G. Piazzolla, L’adattamento dell’ordinamento italiano all’istituzione della Procura europea, in Cassazione Penale, 2021, p. 2964 ss.; L. Salazar, L’adeguamento interno da parte italiana al regolamento EPPO alla vigilia dell’avvio delle prime indagini, in SP, 2021, p. 65 ss.; R. Belfiore, L’articolazione funzionale e territoriale della procura europea in Italia, in G. Di Paolo, L. Pressacco, R. Belfiore, T. Rafaraci (a cura di), L’attuazione della procura europea. I nuovi assetti dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, Napoli, 2022, p. 47 ss.; M. Bontempelli, Lo “statuto” del pubblico ministero europeo Italiano, in Milan Law Review, 2022, p. 20 ss.; B. Piattoli, op. cit., p. 197 ss.; L. Tavassi, Il primo anno di EPPO: appunti per una revisione critica, in SP, 2022, p. 51 ss.