Arbitration and Disputes concerning restrictive Measures: towards a uniform Definition of european public Policy? The Opinion of Advocate General Biondi in the Reibel Case

Opinion of Advocate General Andrea Biondi, 26 February 2026, Case C-802/24, NV Reibel c. JSC VO Stankoimport

Arbitrato e controversie su misure restrittive: verso una definizione unitaria dell’ordine pubblico europeo? Le conclusioni dell’avvocato generale Biondi nella causa Reibel

Arbitrage et litiges sur les mesures restrictives : vers une définition uniforme de l’ordre public européen ? Les conclusions de l’Avocat général Biondi dans l’affaire Reibel

I fatti di causa e le questioni pregiudiziali

Il 26 febbraio 2026 l’avvocato generale Biondi ha presentato le proprie conclusioni nella causa Reibel 1, destinata a costituire un ulteriore tassello nel mosaico della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di misure restrittive. Le sanzioni dell’Unione europea alla Russia, com’è noto, proibiscono alle imprese europee di commerciare determinati beni con entità russe, le quali tuttavia spesso hanno già versato degli anticipi di pagamento in esecuzione dei relativi contratti. In conseguenza, negli ultimi anni si è registrato un notevole aumento delle richieste di rimborso di tali somme di denaro, soprattutto dinanzi ad organi arbitrali, poiché molto spesso contratti di questo tipo contengono una clausola per deferire in arbitrato le controversie nascenti dall’accordo. Le questioni sollevate nella causa in commento, definite di «importanza capitale» dallo stesso avvocato generale (conclusioni, par. 1), orbitano attorno al rapporto tra diritto dell’Unione e alternative dispute resolution in una materia particolarmente (e politicamente) sensibile, con evidenti ricadute nel settore PESC. Il nodo principale del rinvio pregiudiziale in esame non riguarda solo la possibilità giuridica di ricorrere a strumenti di risoluzione alternativa delle controversie in dispute che coinvolgono misure restrittive, ma anche la portata della cosiddetta no claim clause (art. 11, par. 1, regolamento UE n. 833/20142), la quale definisce i «diritti non esercitabili» dai soggetti colpiti da misure restrittive. La disposizione elenca una serie di diritti (quali ad esempio diritti di compensazione, diritti coperti da garanzia, anche a fini di indennizzo, ecc.) che non possono essere invocati davanti ai giudici nazionali da parte di entità russe sanzionate: tuttavia, se è indubbia l’esclusione di diritti che rispondono a una logica risarcitoria (o comunque compensativa), la Corte ha ora l’occasione di chiarire se il regolamento impedisca anche l’esercizio del diritto alla restituzione di anticipi di pagamento.

In breve, i fatti di causa. Nel dicembre 2015 la società belga NV Reibel concludeva un contratto con la società russa JSC VO Stankoimport per la vendita e fornitura di merci; tuttavia, tali merci non furono mai esportate, poiché nel marzo 2017 vennero qualificate dalle autorità belghe (decisione poi confermata anche dal consiglio di stato) come prodotti dual use ai sensi del regolamento CE n. 428/20093, il quale definisce beni a duplice uso (art. 2) «i prodotti, inclusi i software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile che militare», la cui vendita è vietata a operatori economici della Federazione russa dall’art. 2 del regolamento n. 833/20144. A seguito della mancata consegna la Stankoimport, dopo aver risolto il contratto, proponeva domanda di arbitrato in forza di una clausola compromissoria ivi contenuta, chiedendo la restituzione del pagamento anticipato e il risarcimento del danno. Con una decisione del 2021, il tribunale arbitrale condannava la Reibel al rimborso dell’anticipo versato, comprensivo degli interessi, respingendo tuttavia la domanda di risarcimento del danno per l’inadempimento contrattuale, ritenendo che solo quest’ultimo fosse un «diritto non esercitabile» ai sensi dell’art. 11, par. 1, regolamento n. 833/2014.

La Reibel presentava allora un ricorso per l’annullamento del lodo arbitrale presso la Corte d’appello di Stoccolma (Svezia), la quale a sua volta sollevava un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia5. Tre le questioni pregiudiziali poste dalla Svea hovrätt, che possono essere così sintetizzate:

1) è possibile sottoporre a meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie «diritti non esercitabili», rientranti nell’art. 11, par. 1, del regolamento n. 833/2014?

2) ove fosse possibile deferire la controversia ad un organo arbitrale, può il giudice nazionale competente (in sede di controllo giurisdizionale del lodo arbitrale) verificare, se del caso ex officio, la compatibilità del lodo con il regolamento? E se la decisione del tribunale arbitrale è in contrasto con il regolamento, tale giudice nazionale può dichiarare invalido o annullare il lodo?

3) le restituzioni di anticipi di pagamento per merci mai consegnate, nonché gli interessi relativi a tale restituzione, rientrano nella nozione di «diritto» di cui all’art. 11, par. 1 del regolamento?

La ricevibilità e la possibilità di deferire in arbitrato controversie su «diritti non esercitabili»

L’avvocato generale, contrariamente all’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Stankoimport, ritiene ricevibili le questioni pregiudiziali, argomentando con uno scarno ma chiaro distinguo rispetto alla sentenza Rosneft6, su cui tuttavia è opportuno fare qualche ulteriore considerazione. La differenza sembra riposare su un duplice aspetto: diversa è la natura del rinvio (un rinvio pregiudiziale di validità in Rosneft, a fronte di un rinvio pregiudiziale di interpretazione in Reibel), così come diverso è il suo oggetto (una decisione PESC nel primo caso, un regolamento ex art. 215 TFUE nel secondo). Infatti, nonostante le evidenti ricadute nel settore della politica estera, le misure restrittive ex art. 215 TFUE, adottate in esecuzione di decisioni PESC, rimangono pur sempre disciplinate in regolamenti dell’Unione, i quali non sono soggetti alle limitazioni della giurisdizione della Corte di cui agli artt. 40 TUE e 275 TFUE. Ciò significa che, a differenza di Rosneft, nel presente caso la giurisdizione della Corte di giustizia è piena (art. 19 TUE) e ammette certamente un rinvio pregiudiziale di interpretazione, circostanza peraltro recentemente confermata dalla Corte stessa (sentenza Opera Laboratori Fiorentini7). Peraltro, l’ammissibilità di casi come questi è ben lungi da atteggiarsi quale clausola generale di proponibilità di rinvii pregiudiziali di interpretazione (anche) nel settore PESC, pur posizionandosi sulla scia della giurisprudenza Neves77 Solutions8.

Nel merito, le questioni sollevate sono di rilevante interesse, poiché consentono di meglio definire i confini della no claim clause inserita nel regolamento (art. 11, par. 1), valutandone la compatibilità con l’arbitrato. Anzitutto, si osservi come a partire dalla sentenza Eco Swiss9 la Corte abbia già avuto modo di statuire sulla generale compatibilità dell’arbitrato con il diritto dell’Unione europea (recentemente ribadita in Royal Football Club Seraing10). Sulla scorta di questa giurisprudenza, le considerazioni dell’avvocato generale suggeriscono una parziale riformulazione del primo quesito, con l’obiettivo di «ricentrare la prima questione sulla nozione di arbitrabilità» (conclusioni, par. 22 ss.). Infatti, la nozione di «conciliazione stragiudiziale delle controversie» è molto vasta e troppo variabile tra i diversi Stati membri, poiché esistono molteplici forme di conciliazione stragiudiziale, ciascuna con proprie garanzie e regole di funzionamento. L’avvocato generale propone alla Corte di aggirare il problema più ampio posto dalla prima questione pregiudiziale, limitandola al solo arbitrato, oggetto della controversia di cui al procedimento principale (conclusioni, par. 26). Si tratta di una riformulazione funzionale a delimitare ulteriormente i confini del problema giuridico posto dal giudice svedese, senza tuttavia mutarne la sostanza.

Ciò posto, l’avvocato generale suggerisce di risolvere la prima questione pregiudiziale nel senso di ammettere l’arbitrabilità di controversie relative a diritti non esercitabili. Infatti, non sarebbe vietato sottoporre ad arbitrato richieste che non possono essere accolte ai sensi del regolamento in questione: spetterà poi al tribunale arbitrale rigettarle, posto che la loro formulazione non vincola l’organo arbitrale all’accoglimento. Una simile conclusione si regge su tre pilastri argomentativi, corrispondenti ai canoni interpretativi tipici dell’esegesi della Corte (letterale, contestuale, teleologico).

Anzitutto, dalla lettera dell’art. 11, par. 1, del regolamento (interpretazione letterale) non emerge l’organo dinanzi al quale far valere il diritto in questione, né termini volutamente generici come «procedura» o «prova» sarebbero sufficienti a escludere il ricorso a meccanismi di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione.

In secondo luogo, dall’analisi del contesto in cui è inserita tale clausola di esclusione delle rivendicazioni (interpretazione contestuale) si può rilevare l’assenza di norme che limitano l’autonomia contrattuale delle parti al punto da escludere clausole compromissorie che prevedono il ricorso all’arbitrato (né emerge una simile volontà del legislatore europeo sottesa al regolamento).

Infine, il ricorso a meccanismi stragiudiziali di risoluzione delle controversie che coinvolgono misure restrittive individuali non sono in contrasto nemmeno con gli obiettivi perseguiti dal regolamento. Infatti, il ricorso all’interpretazione teleologica consente di ricostruire la ratio delle misure restrittive nel caso di specie, ovvero evitare che i soggetti colpiti «possano ottenere compensazioni per gli effetti negativi [di dette misure]» (conclusioni, parr. 41 e 71). Di più: come confermato dalle FAQ della Commissione sulle sanzioni alla Russia e alla Bielorussia11, l’obiettivo primario è quello di tutelare l’operatore economico europeo, finanche costringendo la controparte entità russa a sopportare restrizioni anche stringenti dei propri diritti. Ecco dunque che un simile scopo non sarebbe compromesso dalle richieste  avanzate dall’operatore economico sanzionato dinanzi a un organo arbitrale, purché siano soddisfatte due condizioni: la prima è che il tribunale arbitrale applichi correttamente il regolamento, non accogliendo le rivendicazioni escluse dall’art. 11; la seconda è che il lodo possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo, la cui portata è oggetto della seconda questione pregiudiziale (di cui tra poco si dirà, ma che, in buona sostanza, secondo l’avvocato generale non dovrebbe essere difforme da quello delineato dalla Corte di giustizia in Royal Football Club Seraing).

In conclusione, l’avvocato generale ritiene che l’art. 11, par. 1, del regolamento non impedisca in nessun caso alle parti di adire un tribunale arbitrale, nemmeno in relazione a diritti che non possono essere concessi dal regolamento, a condizione però che questi non vengano riconosciuti all’esito del procedimento (conclusioni, par. 54)12.

L’ordine pubblico europeo quale limite alla compatibilità del lodo arbitrale con l’ordinamento interno

Risolta positivamente la prima questione (nel senso della possibilità giuridica di un ricorso all’arbitrato anche su controversie che coinvolgono l’applicazione di misure restrittive), si apre il problema del controllo giurisdizionale (e della sua intensità) sul lodo arbitrale. Il giudice nazionale è infatti investito di un ricorso diretto all’annullamento del lodo arbitrale, il quale in base al diritto svedese ha quale unico possibile presupposto la «manifesta incompatibilità con l’ordine pubblico» (conclusioni, par. 13). Sul punto, la giurisprudenza della Corte di giustizia ha già avuto modo di riconoscere come tale nozione di «ordine pubblico nazionale» debba essere integrata da quella di «ordine pubblico dell’Unione»13: chiara è la ratio di un simile principio, ossia evitare che il ricorso all’arbitrato crei una zona franca dall’applicazione del diritto dell’Unione (conclusioni, par. 58). Il giudice svedese chiede dunque alla Corte se l’art. 11, par. 1, del regolamento rientri nella nozione di ordine pubblico, nonché se la conseguenza giuridica di una sua violazione debba consistere nell’annullamento del lodo arbitrale.

Il ragionamento dell’avvocato generale cerca anzitutto di ricostruire i confini dell’«ordine pubblico dell’Unione»: nonostante l’assenza di criteri definitori, sembra tuttavia indubbio che in tale nozione rientrino tutti quei principi che rivestono una «natura essenziale» nell’ordinamento giuridico dell’Unione,  ossia la cui importanza deve essere «tale che qualsiasi violazione sarebbe talmente intollerabile per l’ordinamento giuridico interessato da non poter essere tollerata» (conclusioni, par. 60)14. In questo senso, le disposizioni del regolamento che attuano misure restrittive nei confronti della Federazione russa sono essenziali ad assolvere il compito di «contribuire alla pace, alla sicurezza […] e al rispetto reciproco tra i popoli» (art. 3. par. 5 TUE), al punto che il divieto di concedere diritti di cui all’art. 11, par. 1, del regolamento riveste quel carattere di «essenzialità» che lo rende parte dell’ordine pubblico dell’Unione. Di più: l’essenzialità della clausola di esclusione delle rivendicazioni è ora direttamente riconducibile a una precisa volontà del legislatore europeo, così come esplicitato nel cons. n. 2 del regolamento 2025/149415, modificativo del regolamento n. 833/2014.

Sul punto, si noti come il ragionamento dell’avvocato generale sia ben lungi dall’abbandonare l’approccio (necessariamente?) casistico della Corte (conclusioni, par. 60 ss.), aggirando ancora una volta il problema di una definizione generale di «ordine pubblico dell’Unione»16 (nozione che sarebbe costituita anche dalle misure restrittive adottate nei confronti della Russia). Di più: l’avvocato generale non solo elude la questione definitoria, ma lega esplicitamente la nozione di ordine pubblico a quella di effetto diretto. Infatti, sembra ormai consolidata nella giurisprudenza della Corte la necessità che i principi e le disposizioni che fanno parte dell’ordine pubblico dell’Unione debbano conferire diritti in capo ai singoli che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare (Royal Football Club Seraing, parr. 88-89). In altre parole, il carattere essenziale del diritto dell’Unione non attiene alla natura dell’atto ma ai singoli principi o disposizioni, nella misura in cui queste sono dotate di effetto diretto. Pertanto, ci si deve chiedere se l’articolo 11 conferisca o meno diritti in capo all’operatore economico europeo: anche in questo caso, la risposta dell’avvocato generale è positiva, poiché la controparte di un’entità russa può far valere dinanzi al giudice nazionale il diritto di non soddisfare le richieste di detta entità, in quanto escluse dall’art. 11, par. 1, del regolamento (conclusioni, par. 71). Ecco, dunque, che è ora possibile chiudere il cerchio dell’argomentazione dell’avvocato generale: il ricorso all’arbitrato è possibile anche con riferimento a controversie che coinvolgono l’applicazione di misure restrittive, purché il lodo sia oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo, in assenza del quale la decisione arbitrale rischierebbe di sottrarsi all’applicazione del diritto dell’Unione.

L’intensità del controllo giurisdizionale sui lodi arbitrali e l’ambito di applicazione della no claim clause

Una volta stabilito che la no claim clause rientra nella nozione di «ordine pubblico dell’Unione», restano da definire i confini del controllo giurisdizionale nel caso in cui un lodo arbitrale sia con esso incompatibile. In tal senso, l’avvocato generale propone di estendere le considerazioni svolte dalla Corte nella sentenza Royal Football Club Seraing al caso di specie, applicando in via analogica le regole del controllo giurisdizionale sull’arbitrato unilaterale anche all’arbitrato frutto di una clausola compromissoria (conclusioni, par. 72 ss.): pertanto, il controllo sul rispetto dell’essenza dell’ordinamento giuridico dell’Unione (e quindi la compatibilità del lodo arbitrale con l’ordine pubblico europeo) deve poter essere svolto dal giudice nazionale anche d’ufficio, non essendo concepibile una tutela giurisdizionale a geometria variabile in materia di arbitrato. Tale controllo si concreta in una verifica in due step: il giudice nazionale deve anzitutto poter controllare se il lodo arbitrale comporta un’interpretazione e applicazione di disposizioni o principi facenti parte dell’ordine pubblico dell’Unione; in caso affermativo, esso deve poter accertare (se del caso, anche d’ufficio) la compatibilità del lodo con tali disposizioni, nonché trarre le relative conseguenze giuridiche in conformità con l’ordinamento domestico (nel caso di specie, l’annullamento)17.

Una simile soluzione ha certamente il pregio di uniformare il ruolo del giudice nazionale nello svolgimento del controllo giurisdizionale sui lodi arbitrali, rendendolo omogeneo in tutto lo spazio giuridico europeo. Tuttavia, due questioni restano ancora aperte. Anzitutto, come già detto, l’inesistenza di una nozione unitaria di «ordine pubblico dell’Unione», ancora profondamente legata a quella dei singoli Stati membri, in una dimensione di integrazione piuttosto che di autonomia. Ciò sembra avvenire anche nel ragionamento dell’avvocato generale, il quale ritiene che il diritto svedese garantisca un controllo effettivo dei lodi arbitrali in quanto «manifestamente incompatibili con l’ordinamento svedese», di cui il diritto dell’Unione fa parte (conclusioni, par. 77), di fatto escludendo che la verifica di compatibilità si articoli in due momenti autonomi (l’uno con riferimento al diritto nazionale e l’altro con riferimento al diritto dell’Unione). In secondo luogo, le conseguenze del mancato rispetto del limite dell’ordine pubblico (europeo) restano determinate dai singoli ordinamenti nazionali, con la conseguenza che, in linea di principio, in caso di violazione uno Stato membro resta libero di comminare una sanzione diversa dall’annullamento: in tal senso, gli Stati membri avrebbero l’obbligo di risultato di garantire un controllo giurisdizionale effettivo sul lodo arbitrale, pur rimanendo liberi nei mezzi con cui svolgere tale controllo (conclusioni, par. 73). Analogamente, la Corte non ha ritenuto necessario che gli Stati membri predispongano un rimedio giurisdizionale diretto volto all’annullamento del lodo, purché essi garantiscano anche incidentalmente un controllo giurisdizionale effettivo su detto lodo18. Tale impostazione, certamente attenta alle specificità dei meccanismi arbitrali dei singoli Stati membri, altro non è che il riflesso di un percorso giurisprudenziale che tende a rendere sempre più autonomo l’obbligo di conformità dei lodi arbitrali all’ordine pubblico dell’Unione (conclusioni, par. 57), ma che ancora fatica a tratteggiare i confini di tale autonomia19. Resta da vedere se la Corte darà risposte a questi interrogativi o se, viceversa, terrà un approccio più cauto, sulla scorta dei suggerimenti dell’avvocato generale (ma anche della sua giurisprudenza).

Da ultimo, l’avvocato generale affronta il problema dell’interpretazione della nozione di diritto (non esercitabile) di cui all’art. 11, par. 1, del regolamento n. 833/2014. Sul punto, la formulazione è volutamente ampia e, valorizzando ancora una volta l’interpretazione teleologica per cui «la clausola di esclusione delle rivendicazioni persegue l’obiettivo di tutelare gli operatori economici dell’Unione» (conclusioni, par. 85), essa abbraccerebbe anche il diritto al rimborso degli anticipi versati (nonché i relativi interessi). A tal proposito, certamente non dirimente è l’elenco di diritti di cui allo stesso articolo 11, di natura esemplificativa e non esaustiva. Tuttavia, la Corte ben potrebbe far leva sulla diversa natura delle restituzioni rispetto ai diritti ivi elencati per giungere alla conclusione opposta all’avvocato generale. Infatti, nella stesura del regolamento il legislatore europeo sembrerebbe aver voluto limitare solo i diritti che svolgono una funzione risarcitoria (o comunque indennitaria o compensativa), non anche il diritto alla restituzione di somme indebitamente versate, il quale assolve una funzione ripristinatoria (ossia riportare la situazione patrimoniale a quella precedente alla conclusione del contratto). Non a caso, le stesse FAQ alle sanzioni nei confronti della Russia20 si limitano a riferirsi a «damage claims of any types» in relazione all’interpretazione proprio dell’art. 11, par. 1, del regolamento. Peraltro, la diversa natura delle restituzioni rispetto alla domanda di risarcimento del danno era già stata rilevata dal tribunale arbitrale, il quale aveva respinto la seconda accogliendo solo la prima (conclusioni, par. 9). Tuttavia, è pur vero che la stessa Corte ha riconosciuto la legittimità a che gli operatori economici sanzionati subiscano conseguenze negative anche notevoli, pur non avendo responsabilità per la situazione che ha portato all’adozione di quelle misure restrittive21. Ancora una volta, resta da vedere se la Corte riterrà che la ratio dell’articolo 11 possa estendersi al punto da ricomprendere diritti che svolgono una funzione diversa da quella compensativa o se, viceversa, cercherà un maggior equilibrio, garantendo un nucleo minimo di tutela anche nei confronti di operatori economici sanzionati dal regolamento.

In conclusione, le argomentazioni dell’avvocato generale sono attraversate da un approccio certamente aperto sulla possibilità di ricorrere all’arbitrato anche in una materia delicata come quella delle misure restrittive, sulla scorta della generale compatibilità dell’istituto con il diritto dell’Unione. Analogamente, le conclusioni hanno il pregio di tracciare il percorso verso un controllo giurisdizionale omogeneo sui lodi arbitrali, il quale rimane comunque saldamente nelle mani dei giudici nazionali. Tuttavia, resta ai margini dell’analisi la questione dei confini della definizione di «ordine pubblico europeo», nonché i suoi rapporti con l’ordine pubblico nazionale: un problema su cui la Corte si interroga da più di venticinque anni (almeno dalla sentenza Eco Swiss) e su cui difficilmente sembra voler (e poter) abbandonare un approccio case by case.  


1 Conclusioni dell’avvocato generale Andrea Biondi, 26 febbraio 2026, causa C-802/24, NV Reibel c. JSC VO Stankoimport.

2 Regolamento UE n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, in GUUE, L 229 del 31 luglio 2014.

3 Regolamento CE n. 428/2009 del Consiglio, del 5  maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, in GUUE, L 134 del 29 maggio 2009.

4 Per un approfondimento della disciplina v. C. Cellerino, I beni a duplice uso e la dual-use technology, in M. Vellano, A. Miglio (a cura di), Sicurezza e difesa comune dell’Unione europea, Milano, 2023, p. 313 ss.

5 V. ordinanza di rinvio pregiudiziale della Svea hovrätt (Corte d’appello di Stoccolma) del 20 novembre 2024, reperibile online al link: https://eur-lex.europa.eu/eli/C/2025/535/oj.

6 Corte giust., 28 marzo 2017, causa C-72/15, PJSC Rosneft Oil Company.

7 Corte giust., 12 febbraio 2026, causa C-313/24, Opera Laboratori Fiorentini SpA c. Ministero della Cultura e a.

8 Corte giust., 10 settembre 2024, causa C-351/22, Neves77 Solutions. Sugli effetti espansivi delle più recenti pronunce della Corte nel settore PESC v. L. Grossio, One Step too Far, One Step too Close. The Rocky Road Towards Defining the Scope of Judicial Review in CFSP Matters in light of KS and KD v Council and others and Neves77 Solutions, in RCE, 2024.

9 Corte giust., 1° giugno 1999, causa C-126/97, Eco Swiss China Time Ltd c. Benetton International NV.

10 Corte giust., 1° agosto 2025, causa C-600/23, Royal Football Club Seraing c. FIFA e a., punto 78.

11 V. FAQ della Commissione sulle sanzioni alla Russia e alla Bielorussia reperibili in https://finance.ec.europa.eu/publications/consolidated-version_en.

12 Conformemente, v. in dottrina A. Leandro, Sanzioni e contro-sanzioni sull’asse UE-Federazione russa ed esercizio dei diritti processuali, in Eurojus, 2026, p. 289 ss.

13 Corte giust., 26 ottobre 2006, causa C-168/05, Elisa María Mostaza Claro, punto 35; Royal Football Club Seraing, cit., punto 82.

14 Conformemente v. conclusioni dell’avvocato generale Capeta, 16 gennaio 2025, causa C-600/23, Royal Football Club Seraing, punto 72.

15 Regolamento UE n. 1494/2025 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, in GUUE, L del 19 luglio 2025.

16 Sulle ragioni di tale approccio v. O. Feraci, L’ordine pubblico nel diritto dell’Unione europea, Milano, 2012, p. 190 ss.

17 Corte giust., Royal Football Club Seraing, cit., punti 102-103.

18 Ibidem, punti 76 e 99.

19 Sul ruolo della Corte di giustizia nell’elaborazione giurisprudenziale in materia di arbitrato v. ancora O. Feraci, op. cit., p. 155 ss.

20 V. FAQ alle sanzioni nei confronti della Russia disponibili al seguente indirizzo https://finance.ec.europa.eu/publications/consolidated-version_en, p. 20.

21 Corte giust., 11 novembre 2021, causa C-340/20, Bank Sepah c. Overseas Financial Limited e a., punto 66.