The Preliminary Reference Procedure between Counter-limits and Effective Judicial Protection. An Unresolved Conflict?
Tar Lazio, Rome, Section IV-ter, 22 April 2026, No.7269
Il rinvio pregiudiziale tra controlimiti ed effettività della tutela. Un contrasto senza soluzione?
Le renvoi préjudiciel entre contre-limites et effectivité de la protection juridictionnelle. Un conflit sans issue ?
Tre giudizi e un dubbio irrisolto
Con la sentenza n. 7269 del 22 aprile 2026, che qui si segnala, il Tar Lazio, sede di Roma, ha respinto il ricorso proposto da Yesmoke s.r.l., operatore specializzato nella produzione di tabacchi lavorati, e promosso contro, tra l’altro, la tabella di aggiornamento di ripartizione dei prezzi delle sigarette in vigore dal 16 gennaio 2022. Tale tabella è stata approvata con determinazione del Direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in applicazione del regime previsto dall’art. 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante norme in materia di imposte sulla produzione e sui consumi.
Più precisamente, secondo la ricorrente, la disciplina censurata sarebbe in contrasto con il diritto dell’Unione europea, in quanto determinerebbe effetti anticoncorrenziali in ragione della pressione fiscale regressiva imposta ai produttori di beni c.d. di “fascia bassa”, che sarebbero costretti ad aumentare i prezzi di vendita. In particolare, il parametro normativo sovranazionale che viene invocato è l’art. 7, par. 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio del 21 giugno 2011 relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato.
Tra l’altro, è opportuno ricordare fin da ora che la disciplina italiana vigente è frutto di diverse modifiche legislative conseguenti a molteplici vizi di non conformità del regime giuridico originariamente previsto con il diritto sovranazionale. Difatti, in un primo momento, la Corte di giustizia ha accertato in sede di procedura di infrazione che l’imposizione del prezzo minimo di vendita delle sigarette allora previsto era in violazione del diritto dell’Unione1. In seguito, la Corte, adita in sede di rinvio pregiudiziale (proprio dal giudice amministrativo), ha stabilito che gli artt. 7, par. 2, e 8, par. 6, della direttiva 2011/64/UE, nel frattempo entrata in vigore, ostavano a una disciplina nazionale, come quella italiana dell’epoca, che prevedeva un’accisa minima sulle sole sigarette con un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta (c.d. “accisa minima penalizzante”)2.
La sentenza del Tar Lazio del 2026 rappresenta dunque il terzo scrutinio della disciplina nazionale con il diritto dell’Unione. La strada seguita dal giudice amministrativo romano è però diversa dalle precedenti. In effetti, il Tar Lazio respinge la richiesta formulata dalla ricorrente di non applicare la disciplina nazionale, in quanto, in linea con la giurisprudenza sovranazionale3, ritiene che il parametro invocato sia privo di effetto diretto. Pertanto, in ossequio alla giurisprudenza costituzionale4, il giudice amministrativo solleva un primo incidente di legittimità costituzionale5, che viene però dichiarato inammissibile dalla Corte costituzionale «per un’incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, che compromette irrimediabilmente l’iter logico in ordine alla non manifesta infondatezza»6.
In seguito, il Tar Lazio adisce la Consulta con una seconda questione di legittimità costituzionale7, che viene nuovamente dichiarata inammissibile ma sulla base di un diverso presupposto. Da un lato, la Corte costituzionale mette in evidenza che il meccanismo di determinazione dell’onere fiscale minimo «presenta gravi criticità in riferimento al principio di proporzionalità» e «comprime […] eccessivamente le esigenze di tutela della concorrenza»8. Tuttavia, dall’altro lato, il giudice costituzionale prende atto dell’impossibilità della reductio ad legitimitatem, in quanto «[l]e modalità con cui ciò potrebbe avvenire risultano […] molteplici, nonché espressive di diverse scelte di sistema, e sono rimesse in prima battuta alla discrezionalità del legislatore»9, lasciando però aperto il dubbio se la disciplina nazionale sia o meno compatibile con il diritto dell’Unione.
All’esito del secondo incidente di legittimità costituzionale, il Tar Lazio trattiene la causa in decisione e, pur prendendo atto delle «gravi criticità» delineate dal giudice costituzionale, respinge il ricorso introduttivo, rigettando anche la richiesta di risarcimento del danno, in quanto ritiene legittimi gli atti amministrativi impugnati10.
L’interprete assente di un dialogo incompiuto
La vicenda processuale ricostruita nel precedente paragrafo sembra mostrare un risultato paradossale. Difatti, la disciplina nazionale scrutinata continua a essere vigente nell’ordinamento italiano malgrado i dubbi che hanno spinto il giudice amministrativo a ben due incidenti di legittimità costituzionale e alle «gravi criticità» evocate dalla Corte costituzionale. Anzi, secondo il giudice amministrativo, proprio in ragione dell’apparente conformità della norma, e quindi della legittimità degli atti amministrativi adottati sulla sua base, non è nemmeno possibile riconoscere alla ricorrente il risarcimento del danno, che opera quale ulteriore rimedio in caso di non conformità del diritto nazionale con quello dell’Unione11.
Senonché, l’esito a cui perviene il Tar Lazio non appare pienamente condivisibile, in particolare alla luce del rapporto tra l’ordinamento giuridico italiano e quello sovranazionale. Anzitutto, la motivazione del Tar sembra attribuire alla declaratoria di inammissibilità effetti pratici non dissimili da quelli derivanti da una pronuncia di infondatezza. Di contro, la pronuncia di inammissibilità non potrebbe equivalere a una sentenza di infondatezza, e quindi di conformità costituzionale della norma scrutinata, soprattutto alla luce delle «gravi criticità» evocate dalla Consulta.
Tuttavia, proprio in ragione della pronuncia della Corte costituzionale, il Tar rifiuta addirittura di sollevare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, evocando, in maniera non convincente, i controlimiti. Secondo il giudice amministrativo, il rinvio pregiudiziale «finirebbe per collocare la Corte di giustizia in una posizione di “sovraordinazione” rispetto alla Corte costituzionale, chiamandola indirettamente a sindacare l’esercizio della funzione di giustizia costituzionale». In questa prospettiva, «la disciplina che regola l’ambito e i limiti del sindacato della Corte costituzionale, quale giudice esclusivo delle leggi, inclusa la preclusione di valutazioni di natura politica e di sindacato sull’uso della discrezionalità legislativa […] esprime un principio strutturale e identitario dell’ordinamento costituzionale, non eludibile mediante il ricorso allo strumento del rinvio pregiudiziale»12.
Sotto questo profilo è interessante osservare che, nel segnalare la sentenza qui commentata, l’Ufficio Massimario della Giustizia amministrativa richiama un precedente del 2005 del Consiglio di Stato apparentemente conforme. Più precisamente, anche in quell’occasione, la Quinta Sezione di Palazzo Spada rifiutò di operare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia a seguito della preventiva pronuncia della Corte costituzionale. Tuttavia, in quel caso, e a differenza di quello odierno, la Consulta si era pronunciata con una sentenza13 «additiva ritenuta idonea ad eliminare il pregiudizio arrecato dal vecchio testo ai diritti fondamentali dell’eguaglianza e della tutela della salute»14. In altri termini, la conformità del precedente è solo apparente, in quanto il contrasto con il diritto sovranazionale è stato rimosso nella vicenda del 2005 con una sentenza di accoglimento-additiva della questione di legittimità costituzionale, che assume dunque una portata giuridica diversa da quella di inammissibilità del 2025.
Sotto altro profilo è anche opportuno evidenziare come non sia più un mistero che talvolta i giudici di grado inferiore si servano dei molteplici rinvii che l’ordinamento prescrive, quali la questione di legittimità costituzionale, il rinvio alla Corte di giustizia dell’Unione europea e ora pure quello alla Corte di cassazione ex art. 363-bis c.p.c., per eludere l’orientamento giurisprudenziale non condiviso di un giudice di grado superiore15. Tuttavia, l’esigenza di evitare un’eterogenesi dei fini dei meccanismi di rinvio pregiudiziale non potrebbe costituire una valida giustificazione del mancato rinvio pregiudiziale ai giudici di Kirchberg nel caso di specie.
In definitiva, nella fattispecie in esame, si crea un vulnus che sembra passare sottotraccia tanto alla Corte costituzionale quanto al Tar Lazio. A fronte dell’impossibilità, pienamente legittima in ragione della separazione dei poteri, di sostituirsi al legislatore nell’adeguamento del diritto italiano a quello dell’Unione quanto alla determinazione del prezzo delle sigarette, e nonostante i sollevati dubbi di conformità, si determina una situazione nella quale un possibile contrasto con il diritto dell’Unione resta privo di una verifica definitiva e quindi di un’adeguata tutela.
A questo punto sembrano residuare due diverse alternative. Da un lato, potrà essere avviata una procedura d’infrazione volta ad accertare l’eventuale violazione del diritto dell’Unione. Dall’altro lato, qualora venga proposto appello, il Consiglio di Stato, in quanto giudice di ultima istanza, sarà tenuto a effettuare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, a pena di incorrere nella responsabilità dello Stato per violazione del diritto sovranazionale imputabile al giudice16. In mancanza di ciò, si sconfesserebbe altresì, a danno del privato e per il caso concreto, l’effettività della tutela giurisdizionale17, alimentando il dubbio se esista o meno un sistema completo di rimedi giuridici volti a garantire la piena protezione dei diritti conferiti dall’ordinamento dell’Unione18.
Il problematico richiamo ai controlimiti per un rinvio pregiudiziale negato
Dalle considerazioni che precedono si ricava che il mancato rinvio pregiudiziale, per altro giustificato dal ricorrere dei controlimiti, non sembra condivisibile. Le «gravi criticità», con riguardo in particolare al principio di proporzionalità e di concorrenza, avrebbero infatti dovuto destare una maggiore cautela da parte del giudice nazionale, già a partire dalla Corte costituzionale19. Difatti, qualora a quest’ultima «sia rivolta una domanda di controllo della legittimità costituzionale di una disposizione nazionale rientrante nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, detta Corte è, in linea di principio, tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia in via pregiudiziale»20.
In questa prospettiva, il rispetto della discrezionalità legislativa non può essere, almeno in questo stadio, un elemento ostativo al rinvio pregiudiziale. Come ha di recente precisato anche la Corte costituzionale, occorre ricordare che la cognizione della Corte di giustizia dell’Unione europea è ben diversa da quella della Consulta, poiché la competenza della prima è diretta «ad assicurare l’uniforme applicazione del diritto dell’Unione, fornendone l’interpretazione vincolante per tutti gli Stati membri, grazie al rinvio pregiudiziale», mentre la seconda svolge il ruolo di «interprete finale della Costituzione italiana, anche con la possibilità di fornire l’interpretazione costituzionalmente orientata del diritto nazionale, per garantire la conformità del sistema giuridico nazionale alla Carta fondamentale»21. In tal senso, il rinvio pregiudiziale a opera del giudice amministrativo non avrebbe avuto per oggetto la sentenza della Corte costituzionale, sconfessando di fatto la tesi del rischio di incorrere nella «sovraordinazione» della Corte di giustizia dell’Unione europea sulla Consulta, bensì avrebbe dovuto interrogare i giudici di Kirchberg sull’interpretazione della direttiva 2011/64/UE.
Sotto questo profilo, occorre ricordare che accertare un potenziale conflitto del diritto nazionale con quello dell’Unione è operazione diversa dal comporre in maniera definitiva l’antinomia normativa realizzatasi in sede legislativa tramite declaratoria di illegittimità costituzionale o abrogazione di legge. Difatti, a fronte dell’accertato contrasto con il diritto dell’Unione, spetta anzitutto al giudice verificare la possibilità di un’interpretazione conforme della disciplina nazionale rispetto a un atto giuridico di diritto dell’Unione privo di effetto diretto22 (che sarebbe però esclusa nel caso di specie secondo il giudice amministrativo). Resta invece fermo il più ampio dovere dello Stato membro di adeguare per via legislativa il diritto interno a quello dell’Unione23.
Questo percorso è mutatis mutandis quello seguito prima dal giudice amministrativo e poi dal legislatore italiano nel richiamato caso, del tutto contiguo, sulla c.d. accisa minima penalizzante. In quell’occasione, all’esito del rinvio pregiudiziale, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato compose l’antinomia normativa per il caso concreto, non applicando, in ragione del contrasto con il diritto dell’Unione24, la disciplina allora vigente in materia di accise sulle sigarette, che è stata poi modificata dal legislatore con il decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188.
Viceversa, è piuttosto singolare ritenere che una disposizione legislativa presenti «gravi criticità» rispetto al diritto dell’Unione, evitare però di procedere alla corretta applicazione del diritto sovranazionale nell’ordinamento giuridico interno, e dichiarare quindi legittimi gli atti amministrativi esecutivi, precludendo così persino la possibilità di riconoscere il risarcimento del danno, quale extrema ratio per ristorare il privato rispetto alla violazione del diritto sovranazionale non altrimenti componibile.
In questo contesto, l’invocazione dei controlimiti, per giustificare ogni ulteriore tentativo di risolvere l’antinomia normativa creatasi, appare allora poco condivisibile. In effetti, proprio in ragione della diversità dei giudizi dinanzi alle due Corti, sembra difficile sostenere, malgrado qualche tentativo in dottrina25, che la preventiva decisione della Corte costituzionale faccia scattare l’applicazione dei controlimiti. Sarebbe così preclusa al giudice comune la possibilità di sollevare successivamente il rinvio pregiudiziale avente per oggetto l’interpretazione del parametro di diritto sovranazionale impiegato dalla Consulta in sede di legittimità costituzionale.
Un simile risultato sarebbe in primo luogo in contrasto con il diritto dell’Unione. Difatti, la Corte di giustizia ha inequivocabilmente stabilito che il giudice nazionale resta «libero, in ogni fase del procedimento che reputi appropriata, ed anche al termine di un procedimento incidentale di legittimità costituzionale, di sottoporre alla Corte di giustizia qualsiasi questione pregiudiziale che ritenga necessaria»26. Allo stesso risultato è giunta, d’altra parte, anche la Corte costituzionale, che si è pronunciata a favore del «potere del giudice comune di procedere egli stesso al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, anche dopo il giudizio incidentale di legittimità costituzionale»27. Così facendo, la Consulta ha temperato l’orientamento inizialmente adottato secondo cui «[…] laddove una legge sia oggetto di dubbi di illegittimità tanto in riferimento ai diritti protetti dalla Costituzione italiana, quanto in relazione a quelli garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in ambito di rilevanza comunitaria, debba essere sollevata la questione di legittimità costituzionale, fatto salvo il ricorso, al rinvio pregiudiziale per le questioni di interpretazione o di invalidità del diritto dell’Unione, ai sensi dell’art. 267 del TFUE»28.
Ciò si giustifica in ragione del fatto che «la chiave di volta del sistema giurisdizionale così concepito è costituita dal procedimento di rinvio pregiudiziale previsto dall’articolo 267 TFUE, il quale, instaurando un dialogo da giudice a giudice proprio tra la Corte e i giudici degli Stati membri, mira ad assicurare l’unità di interpretazione del diritto dell’Unione […], permettendo così di garantire la coerenza, la piena efficacia e l’autonomia di tale diritto nonché, in ultima istanza, il carattere peculiare dell’ordinamento istituito dai Trattati»29.
A ciò si deve aggiungere che, in linea generale, laddove il giudice nazionale, agendo in funzione di giudice dell’Unione, non intenda sollevare il rinvio pregiudiziale, pur in presenza di «gravi criticità», dovrebbe valutare e motivare le «ragioni specifiche e concrete»30 circa il ricorrere nel caso di sua cognizione dei requisiti dell’acte clair e dell’acte éclairé 31.
Tale onere si appunta, ai sensi dell’art. 267, par. 3, TFUE, come doveroso in capo al giudice di ultima istanza, che, in quanto è tenuto a sollevare il rinvio pregiudiziale, può esporre lo Stato membro, come già sottolineato, a responsabilità per violazione del diritto sovranazionale. Di conseguenza, qualora sia proposto appello e il Consiglio di Stato rifiuti a sua volta di sollevare il rinvio pregiudiziale, questi sarà tenuto a motivare la propria decisione alla luce dei criteri della dottrina dell’acte clair e dell’acte éclairé. Viceversa, il giudice che non si esprimi in via definitiva sulla questione controversa, come il Tar Lazio nel caso di specie, è solamente facoltizzato al rinvio pregiudiziale, che potrà essere ancora sollevato nell’eventuale sede di impugnazione32.
Ciononostante, nella peculiare vicenda qui commentata, nella quale lo stesso Tar Lazio ha ravvisato dubbi tali da giustificare ben due incidenti di legittimità costituzionale, il giudice amministrativo romano avrebbe potuto, pur in assenza di un obbligo in tal senso, motivare maggiormente le ragioni che lo hanno condotto, al di là dei controlimiti, a rifiutare il rinvio pregiudiziale. D’altra parte, la questione di compatibilità con il diritto dell’Unione di un sistema nazionale, come quello previsto dall’art. 39-quinquies del d.lgs. n. 504/1995, non sarebbe affatto chiara nel merito, a partire dalle «gravi criticità» relative ai principi di proporzionalità e di concorrenza, oltreché (si può immaginare) al principio di neutralità fiscale, al margine discrezionale lasciato agli Stati membri nell’implementazione della direttiva ed eventualmente a possibili indebiti risultati che tale disciplina realizzerebbe analogamente a quella già censurata sui prezzi minimi di vendita.
Se è vero che la verifica della compatibilità tra il diritto nazionale e il diritto dell’Unione spetta, in ultima analisi, al giudice nazionale, la Corte di giustizia contribuisce in modo decisivo a tale operazione, fornendo al giudice nazionale tutti gli elementi interpretativi del diritto sovranazionale che gli consentano di dirimere la controversia sottopostagli33. Ciò è, per esempio, quanto accaduto anche nel caso della c.d. accisa minima penalizzante, nel quale i criteri elaborati dalla Corte di giustizia hanno consentito al giudice amministrativo del rinvio di effettuare il controllo di compatibilità della normativa interna.
In secondo luogo, come ancora precisato dalla stessa Corte costituzionale, i controlimiti sono uno «strumento eccezionale», che rileva quando «entrano in gioco principi o diritti fondamentali che definiscono l’identità costituzionale della Repubblica italiana – pur sempre in coerenza con l’identità dell’Unione definita dai valori comuni di cui all’art. 2 TUE»34.
In altri termini, il primato e l’effetto diretto restano la regola35, quali principi strutturali dell’ordinamento giuridico dell’Unione36, che consentono di risolvere eventuali antinomie normative, assicurando l’effet utile del diritto sovranazionale37. Ciò assume un rilievo ancora maggiore alla luce dell’espresso riconoscimento da parte della Corte costituzionale secondo cui l’ordinamento italiano e quello dell’Unione «non sono più rigidamente separati, ma sono integrati e interdipendenti, senza alcuna forma di gerarchia», e il cui «corretto funzionamento» è assicurato dalla «più ampia applicazione al principio di leale collaborazione»38.
Qualsiasi altra e diversa soluzione giuridica che si allontani dal primato e dall’effetto diretto, a maggior ragione a fronte dell’espresso riconoscimento dell’integrazione tra i due ordinamenti, diviene, al pari dei controlimiti, un’eccezione, poiché preclude l’applicazione del diritto dell’Unione direttamente nell’ordinamento nazionale. Pertanto, al fine di bloccare una tale applicazione, devono ricorrere supreme esigenze dell’ordinamento domestico, che, nel caso italiano, la Corte costituzionale ha individuato in via pretoria nei principi supremi dell’ordinamento costituzionale e nei diritti inalienabili della persona39, cristallizzati caso per caso40.
Di conseguenza, soltanto in presenza dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona possono essere attivati i controlimiti, che sembrano invece mancare nell’ipotesi del giudicato sul sindacato di costituzionalità. In altri termini, al pari dell’enunciazione della laicità o del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva quali principi supremi, anche l’eventuale giudicato sul sindacato di costituzionalità dovrebbe trovare un’espressa e giustificata qualificazione come principio supremo dell’ordinamento giuridico italiano da parte della Corte costituzionale, affinché possa poi trovare un suo impiego quale controlimite.
Al momento, tuttavia, una simile esplicita qualificazione sembra mancare. Di converso, nel caso di specie, è lo stesso Tar Lazio che, nell’invocare i controlimiti, sembra attribuire alla disciplina del sindacato di costituzionalità una valenza assimilabile a quella dei principi supremi dell’ordinamento41. Desta poi qualche perplessità che i controlimiti siano stati impiegati nel caso di specie da un giudice diverso da quello costituzionale, posto che, proprio in virtù della loro creazione da parte della Corte costituzionale, la sola sede per un loro utilizzo è il giudizio davanti alla Consulta42.
Perciò, alla luce delle considerazioni che precedono, il riferimento del Tar Lazio ai controlimiti nella sentenza qui commentata rappresenta più che altro un surplus motivazionale, il quale, anziché dare ulteriore struttura alla pronuncia, sembra viceversa minarla. Sotto questo profilo, sebbene il Tar Lazio non fosse tenuto, per le ragioni esposte, a sollevare il rinvio pregiudiziale, né a motivare il relativo rifiuto alla luce della dottrina dell’acte clair e dell’acte éclairé, il diniego di rinvio pregiudiziale sarebbe stato forse condivisibile alla luce di una diversa e più solida motivazione rispetto a quella fondata unicamente sui controlimiti. Altrimenti, si corre il rischio di un’invocazione problematica di questi ultimi, che la stessa Corte costituzionale maneggia con cura43.
In definitiva, alla domanda se sia stato opportuno invocare i controlimiti nel caso di specie, la risposta non può che essere di segno negativo. Al tempo stesso, la vicenda sembra proporre in una forma inedita il problema dell’effettività della tutela giurisdizionale quando il sospetto contrasto con il diritto dell’Unione non può essere risolto né attraverso la non applicazione del diritto nazionale né mediante una pronuncia della Corte costituzionale.
1 Corte giust., 24 giugno 2010, causa C-571/08, Commissione c. Italia, punti 35-54.
2 Corte giust., 9 ottobre 2014, causa C-428/13, Yesmoke Tobacco, punti 20-37.
3 Corte giust., 24 giugno 2019, causa C-537/19, Adam Popławski, punti 57-67.
4 Corte cost., 14 dicembre 2017, n. 269, considerato in diritto, punto 5.1; 19 novembre 2024, n. 181, considerato in diritto, punti 6.2-6.4. Più ampiamente, C. Amalfitano, Il dialogo tra giudice comune, Corte di giustizia e Corte Costituzionale dopo l’obiter dictum della sentenza n. 269/2017, in Osservatorio sulle fonti, 2019, p. 19 ss.; N. Zanon, Il ruolo della Corte costituzionale nella difesa del principio di uguaglianza e degli obblighi europei ex art. 117, primo comma, Cost., in Federalismi, 2024, p. iv ss.
5 Tar Lazio, Roma, sez. II, ord. 21 ottobre 2022, n. 13610.
6 Corte cost., 14 dicembre 2023, n. 220, considerato in diritto, punto 7.
7 Tar Lazio, Roma, sez. II, ord. 31 luglio 2024, n. 15521.
8 Corte cost., 9 dicembre 2025, n. 183, considerato in diritto, punti 4-4.1.
9 Corte cost. n. 183/2025, cit., considerato in diritto, punto 4.2.
10 Tar Lazio, Roma, sez. IV-ter, 22 aprile 2026, n. 7269, in diritto, punto 11.
11 Corte giust., 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e 48/93, Brasserie du pêcheur – Factortame III, punti 20-21.
12 Tar Lazio n. 7269/2026, cit., in diritto, punto 10.
13 Corte cost., 24 luglio 2003, n. 275, sentenza pronunciata a seguito della questione di legittimità costituzionale rimessa dal Tar Lombardia, Milano, la cui sentenza 29 settembre 2004, n. 2004 è stata poi impugnata dinanzi al Consiglio di Stato nella vicenda richiamata.
14 Cons. Stato, 8 agosto 2005, n. 4207, in diritto, punto 3.4.
15 A. Averardi, Sindacato sul potere pubblico e attivismo giudiziale, Pisa, 2025, p. 134 ss.
16 Corte giust., 30 settembre 2003, causa C-224/01, Köbler, punti 33-36; 13 giugno 2006, causa C-173/03, Traghetti del Mediterraneo, punto 32 e 42; 9 settembre 2015, causa C-160/14, Ferreira Da Silva e Brito e a., punti 59-61; 28 luglio 2016, causa C-168/15, Tomášová, punti 24-25; 29 luglio 2019, causa C-620/17, Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe, punti 40-42.
17 M. Ramajoli, L’effettività della tutela giurisdizionale come tema di giustizia amministrativa, in E. Bruti Liberati, M. Clarich (a cura di), Per un diritto amministrativo coerente con lo Stato costituzionale di diritto. L’opera scientifica di Aldo Travi, Pisa, 2022, p. 119 ss.
18 Sotto questo profilo occorre altresì ricordare che la completezza dei rimedi giurisdizionali costituisce, come da giurisprudenza costante, un elemento cardine del sistema processuale dell’ordinamento giuridico dell’Unione. Corte giust., 23 aprile 1986, causa 294/83, Les Verts c. Parlamento, punto 23; 22 ottobre 1987, causa 314/85, Foto-Frost, punto 16; 25 luglio 2004, causa C-50/00 P, UPA c. Consiglio, punto 40; 1° aprile 2004, causa C-263/02 P, Commissione c. Jégo-Quéré, punto 30; 3 ottobre 2013, causa C-583/11 P, Inuit Tapiriit Kanatami e a. c. Parlamento e Consiglio, punto 92. Più ampiamente sul punto si rinvia a P. Craig, G. de Búrca, EU Law. Text, Cases, and Materials, Oxford, 2020, p. 566 ss.
19 Come invece da ultimo nel caso di Corte cost., ord. 20 febbraio 2025, n. 21, con commento di S. Barbieri, Piazza del Quirinale, non Karlsruhe: l’ordinanza n. 21/2025 della Corte costituzionale tra diritto dell’Unione europea al tempo delle crisi e rinvio pregiudiziale, in Unione europea e diritti, 2025, p. 11 ss.
20 Corte giust., 12 febbraio 2026, causa C-56/25, Petlichev, punto 57, con commento di S. Barbieri, Il (nuovo) “posto” delle Corti costituzionali nel diritto dell’Unione europea: Petlichev, in Rivista del Contenzioso Europeo, 2026, p. 1 ss.
21 Corte cost., 12 maggio 2026, n. 71, considerato in diritto, punto 7.3. Sul pluralismo giurisdizionale si veda M. Ramajoli, Pluralismo giurisdizionale e situazioni soggettive sostanziali, in Questione giustizia, 2021, p. 86 ss.
22 Corte giust., 10 aprile 1984, causa 14/83, Von Colson, punto 26; 13 novembre 1990, causa C-106/89, Marleasing, punto 8; 14 luglio 1994, causa C-91/92, Faccini Dori, punto 26. Più ampiamente, C. Amalfitano, S. Barbieri, Il “tono costituzionale” e il superamento di Granital: cosa resta dell’obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale al diritto dell’Unione europea, in Rivista del Contenzioso Europeo, 2025, p. 1 ss.
23 Corte giust., 4 aprile 1974, causa 167/73, Commissione c. Francia, punto 48; 15 ottobre 1986, causa 168/85, Commissione c. Italia, punti 11-13.
24 Cons. Stato, sez. IV, 9 giugno 2015, n. 2831, che ha confermato la sentenza appellata di Tar Lazio, Roma, sez. II, 5 aprile 2012, n. 3142.
25 A. Cardone, Dalla doppia pregiudizialità al parametro di costituzionalità: il nuovo ruolo della giustizia costituzionale accentrata nel contesto dell’integrazione europea, in Osservatorio sulle fonti, 2020, p. 13 ss., p. 66.
26 Corte giust., 22 giugno 2010, cause riunite C-188/10 e 189/10, Melki e Abdeli, punto 52. Si vedano in simili termini anche Corte giust., 4 giugno 2015, causa C-5/14, Kernkraftwerke Lippe-Ems, punto 34; 21 dicembre 2021, cause riunite C-357/19, C-379/19, C-547/19, C-811/19 e C-840/19, Euro Box, punti 258-260; 22 febbraio 2022, causa C-430/21, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), punto 65.
27 Corte cost., 21 marzo 2019, n. 63, considerato in diritto, punto 4.3. Si vedano in simili termini anche Corte cost., ord. 10 maggio 2015, n. 117, considerato in diritto, punto 2; 21 febbraio 2019, n. 20, considerato in diritto, punto 2.3.
28 Corte cost., n. 269/2017, cit., considerato in diritto, punto 5.2. Su tale rilievo si rinvia a C. Amalfitano, L. Cecchetti, Sentenza n. 269/2017 della Corte costituzionale e doppia pregiudizialità: l’approccio della Corte di giustizia dell’Unione europea, in Eurojus, 2022, p. 1 ss.
29 Corte giust., 18 dicembre 2014, parere 2/13, Adesione dell’Unione europea alla CEDU, punto 176. Così anche Corte giust., 6 marzo 2018, causa C-284/16, Achmea, punto 37; 21 dicembre 2023, causa C-718/21, Krajowa Rada Sądownictwa (prosecuzione dell’incarico di un giudice), punto 43; 1° agosto 2025, causa C-600/23, Royal Football Club Seraing, punto 73.
30 Come chiarito, con riguardo all’obbligo di motivazione e alla sua estensione in caso di mancato rinvio pregiudiziale, da Corte giust., 24 marzo 2026, causa C-767/23, Remling, punti 29-38, con commento di L. Cecchetti, “Cilfit III”? La sentenza Remling e l’obbligo di motivazione adeguata: la Corte precisa natura e portata della motivazione necessaria per sottrarsi all’obbligo di rinvio pregiudiziale, in Rivista del Contenzioso Europeo, 2026, p. 1 ss.
31 Corte giust., 6 ottobre 1982, causa 283/81, CILFIT, punti 6-20; 6 ottobre 2021, causa C-561/19, Consorzio Italian Management, punti 29-56; 15 ottobre 2024, causa C-144/23, KUBERA, punti 36-40.
32 Corte giust., 16 gennaio 1974, causa 166/73, Rheinmühlen-Düsseldorf, punto 3; 15 settembre 2005, causa C-495/03, Intermodal Transports, punto 33; 16 dicembre 2008, causa C-210/06, Cartesio, punti 88-89; 5 ottobre 2010, causa C-173/09, Elchinov, punto 27.
33 Corte giust., 29 gennaio 2008, causa C-275/06, Promusicae, punto 42; 20 aprile 2021, causa C-896/19, Repubblika, punto 30; 10 marzo 2022, C-247/20, Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, punto 47; 21 giugno 2022, causa C-817/19, Ligue des droits humains, punto 240.
34 Corte cost., n. 71/2026, considerato in diritto, punto 7.3. Più ampiamente, M. Condinanzi, I controlimiti come sintesi ideale tra primato da affermare e identità nazionale da rispettare, in B. Nascimbene (a cura di), Costa/Enel: Corte costituzionale e Corte di giustizia a confronto, cinquant’anni dopo, Milano, 2015, p. 119 ss.
35 Corte giust., 5 febbraio 1963, causa 26/62, Van Gend en Loos; 15 luglio 1964, causa 6/64, Costa c. Enel; 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal, punti 17-18; 18 dicembre 2025, causa C-448/23, Commissione c. Polonia (Controllo ultra vires della giurisprudenza della Corte – Primato del diritto dell’Unione), punti 163-171.
36 Su tale nozione si veda M. Cremona, Structural Principles and Their Role in EU External Relations Law, in M. Cremona (ed.), Structural Principles in EU External Relations Law, Oxford, 2018, p. 3 ss.
37 T. Tridimas, The General Principles of EU Law and the Europeanisation of National Laws, in Review of European Administrative Law, 2020, p. 5 ss., pp. 11-13.
38 Corte cost., n. 71/2026, considerato in diritto, punto 7.1. Si tratta di un importante riconoscimento che supera la precedente prospettiva, fatta propria nella sentenza Granital, nella quale la Corte costituzionale sancì che «[…] i due sistemi sono configurati come autonomi e distinti, ancorché coordinati, secondo la ripartizione di competenza stabilita e garantita dal Trattato» (cfr. Corte cost., 8 giugno 1984, n. 170, considerato in diritto, punto 4). Più ampiamente, si veda C. Amalfitano, Tutto cambia perché nulla cambi? L’incerto superamento del modello Granital, in Osservatorio sulle fonti, 2025, p. 23 ss.
39 Corte cost., 27 dicembre 1973, n. 183, considerato in diritto, punto 9; 29 dicembre 1988, n. 1146, considerato in diritto, punto 2.1; 24 ottobre 2007, n. 348, considerato in diritto, punto 4.7; 22 ottobre 2014, n. 238, considerato in diritto, punto 3.2.
40 Corte cost., 2 febbraio 1982, n. 18, considerato in diritto, punto 5 (diritto di difesa e tutela dell’ordine pubblico); 12 aprile 1989, n. 203, considerato in diritto, punto 4; 20 novembre 2000, n. 508, considerato in diritto, punto 3 (principio di laicità).
41 Tar Lazio n. 7269/2026, cit., in diritto, punto 10.
42 Corte cost., n. 183/1973, cit., considerato in diritto, punto 9; n. 170/1984, cit., considerato in diritto, punto 7; 21 aprile 1989, n. 232, considerato in diritto, punto 3.1.; ord. 26 gennaio 2017, n. 24, punto 6; 31 maggio 2018, n. 115, considerato in diritto, punto 8; ord. 18 novembre 2021, n. 216, considerato in diritto, punto 7.5.
43 Per tutti si rinvia a Corte cost., ord. n. 24/2017, cit.; n. 115/2018, cit.; sulle quali si veda R. Mastroianni, Supremazia del diritto dell’Unione e “controlimiti” costituzionali: alcune riflessioni a margine del caso Taricco, in Diritto penale contemporaneo, 2016, p. 1 ss.
