Review of Preliminary Rulings: a brief Overview of the Mechanism in light of its recent Activation

Il riesame delle pronunce pregiudiziali: breve inquadramento dell’istituto alla luce della sua recente attivazione

Le réexamen des décisions préjudicielles : bref aperçu du mécanisme à la lumière de sa récente activation

Con le decisioni del 12 e del 26 marzo 2026 nelle cause C-108/26 RX e C-167/26 RX1, la Corte di giustizia ha disposto, su proposta del primo avvocato generale Szpunar, il riesame di due sentenze pregiudiziali del Tribunale dell’Unione europea2.

La prima causa verte sulla «circostanza eccezionale» ai sensi dell’art. 5, par. 3, del regolamento (CE) n. 261/20043 e, in particolare, sulla possibilità di far rientrare in tale nozione una decisione di gestione del traffico aereo. La seconda causa riguarda invece la possibilità per un contribuente di esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) nella dichiarazione presentata per il periodo in cui ha soddisfatto le condizioni sostanziali per beneficiarne, qualora non abbia ricevuto la fattura corrispondente nel corso di detto periodo, ma comunque prima della presentazione della dichiarazione in parola4.

Le due decisioni di riesame assumono anzitutto rilievo poiché costituiscono i primi casi in cui la Corte ha deciso di riconsiderare delle risposte del Tribunale a delle questioni pregiudiziali sottopostegli.

Previsto all’art. 256, parr. 2 e 3, TFUE e ulteriormente disciplinato agli artt. 62 – 62 ter dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (nel prosieguo, lo «Statuto») e al Titolo Sesto del regolamento di procedura della Corte (d’ora in avanti, il «RPC»)5, l’istituto del riesame permette, in via eccezionale, alla Corte, su proposta del primo avvocato generale e previa decisione della sezione di cinque giudici competente a tal fine, ossia la sezione del riesame6, di rivalutare le soluzioni giuridiche adottate dal Tribunale «ove sussistano gravi rischi che l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione siano compromesse»7.

Tale istituto è stato introdotto, com’è noto, dal trattato di Nizza8 per accompagnare l’ulteriore9 dispersione della funzione giurisdizionale, che si sarebbe concretizzata con la creazione di tribunali specializzati e con il conferimento della competenza pregiudiziale al Tribunale in materie specifiche, a solide garanzie di nomofilachia10.

Le prime esperienze di concreta applicazione del riesame devono dunque ricondursi al periodo di attività dell’unico tribunale specializzato mai istituito, ossia il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (d’ora in avanti, il «TFP»), operativo tra il dicembre 2005 e il settembre 2016.

Il trasferimento della competenza pregiudiziale al Tribunale è invece intervenuto soltanto nel 202411, limitatamente a sei materie specifiche12, determinando così la reviviscenza dell’istituto del riesame.

Se l’identità del dettato dei parr. 2 e 3, dell’art. 256 TFUE, riguardanti le due ipotesi di riesame e l’assenza di modifiche sostanziali delle regole applicabili a tale istituto13 potrebbero suggerire che l’esperienza maturata in ambito di impugnazione sia interamente trasponibile al riesame delle pronunce pregiudiziali, un’analisi più attenta delle caratteristiche proprie del rinvio pregiudiziale e del contesto procedurale in cui il riesame delle pronunce pregiudiziali si inserisce induce a ritenere che quest’ultimo si discosti sensibilmente dal meccanismo di controllo delle pronunce del Tribunale rese su impugnazione.

Sebbene occorrerà attendere le prime sentenze della Corte nelle cause C-108/26 RX e C-167/26 RX per disporre di indicazioni concrete sul modo in cui essa concepisce il riesame in tale nuovo contesto, le decisioni di riesame in commento offrono già alcuni utili spunti per riflettere sulla funzione dell’istituto, sulle peculiarità della procedura di riesame e sugli effetti giuridici delle risposte alle questioni pregiudiziali da parte del Tribunale e della Corte.

La funzione del riesame nel nuovo quadro procedurale

Nelle decisioni di riesame in parola, la Corte indica che l’esame delle pronunce del Tribunale sarà condotto alla luce di alcune sue precedenti sentenze rese in materia14.

Ciò suggerisce una certa convergenza con la prassi relativa al riesame delle pronunce del Tribunale rese su impugnazione delle decisioni del TFP15. L’eventuale discostamento da una costante giurisprudenza della Corte è stata infatti una delle quattro circostanze che quest’ultima ha considerato rilevanti per avviare il riesame delle decisioni del Tribunale rese su impugnazione.

Le altre tre circostanze riscontrabili nella giurisprudenza della Corte sono l’idoneità della pronuncia del Tribunale a costituire un precedente per cause future, il carattere trasversale delle norme considerate dal Tribunale e la posizione rilevante che tali norme occupano nell’ordinamento giuridico dell’Unione16.

Come già rilevato da autorevole dottrina ancor prima dell’operatività del riesame17, il discostamento dalla giurisprudenza anteriore della Corte attiene alla «coerenza» del diritto dell’Unione, mentre il pregiudizio all’«unità» sembrerebbe piuttosto configurarsi in presenza della violazione di una norma fondamentale dell’ordinamento dell’Unione18. Peraltro, se la violazione della sola esigenza dell’unità ha già condotto all’annullamento in sede di riesame di una pronuncia del Tribunale19, la constatazione di una violazione della sola coerenza appare altrettanto possibile.

In materia di funzione pubblica, la Corte aveva inoltre delimitato “negativamente” il proprio intervento ritenendo che spettasse unicamente al Tribunale e al TFP far evolvere la giurisprudenza in tale ambito del diritto20. In tal modo, la Corte escludeva che qualsiasi questione di diritto potesse giustificare l’apertura del procedimento di riesame, distinguendo così la funzione di tale istituto da quella di un semplice controllo di legalità.

Alla luce delle sentenze del Tribunale oggetto di riesame, le quali trattano esclusivamente questioni relative al sistema comune dell’IVA e alla compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di ritardo nel trasporto aereo, ci si può domandare se tale orientamento debba considerarsi ancora attuale.

Invero, la possibilità di riesaminare le scelte giurisprudenziali del Tribunale nelle sei materie specifiche di sua competenza pregiudiziale sembrerebbe intrinsecamente legata, in parte, alla natura stessa del rinvio pregiudiziale e, d’altra parte, all’inserimento del meccanismo del riesame in un sistema articolato di strumenti già preposti ad assicurare l’uniformità del diritto dell’Unione.

In primo luogo, il riesame delle pronunce pregiudiziali e quello delle decisioni rese su impugnazione hanno oggetti intrinsecamente diversi. A differenza dell’impugnazione, che mira direttamente a garantire la corretta applicazione del diritto dell’Unione a un caso concreto, il rinvio pregiudiziale costituisce il meccanismo per eccellenza volto ad assicurare l’unità di interpretazione del diritto dell’Unione21, garantendone così la coerenza22 mediante pronunce dotate di efficacia erga omnes23. Ne consegue che le pronunce pregiudiziali tendono, per loro natura, a costituire un precedente per le future decisioni. Un più facile soddisfacimento del parametro del «grave rischio» per l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione rispetto a quello richiesto nel riesame delle sentenze rese su impugnazione appare dunque giustificato dall’oggetto stesso del riesame.

D’altronde, le sei materie specifiche con riferimento alle quali la competenza pregiudiziale è stata trasferita al Tribunale non presentando di per sé un’importanza sistematica per l’ordinamento giuridico dell’Unione, difficilmente possono assumere un rilievo trasversale, se non eventualmente in chiave infra-settoriale, ad esempio tra diversi settori del trasporto.

In secondo luogo, il riesame delle pronunce pregiudiziali si colloca in un quadro procedurale nel quale operano – o possono operare – altri “strumenti di controllo” fondati su criteri volti ad assicurare l’unità e la coerenza del diritto dell’Unione mediante l’intervento della Corte24. Al momento dell’introduzione della causa pregiudiziale interviene infatti il c.d. sportello unico, istituito con la riforma del 2024 e previsto all’art. 93 bis del RPC, cui è affidato il compito di ripartire le cause pregiudiziali tra la Corte e il Tribunale in applicazione dell’art. 50 ter dello Statuto. Nel corso della trattazione della causa, il Tribunale può inoltre ricorrere ai rinvii previsti dagli artt. 256, par. 3, secondo comma, TFUE25 e 54, secondo comma, dello Statuto, che attribuiscono rispettivamente al Tribunale la facoltà26 e l’obbligo di deferire la causa alla Corte in determinati casi.

Il meccanismo dello sportello unico permette alla Corte di “trattenere” le cause pregiudiziali qualora esse non riguardino esclusivamente le sei materie specifiche, ma presentino questioni relative ad altre materie o sollevino questioni sostanziali di interpretazione del diritto primario o del diritto internazionale pubblico27.

A tale meccanismo si aggiungono i suddetti rinvii “in corsa”.

Il primo rinvio, introdotto con il trattato di Nizza, è di natura sostanziale poiché consente al Tribunale di deferire la causa alla Corte qualora richieda una «decisione di principio» suscettibile di compromettere l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione28. Il secondo rinvio, introdotto con la riforma del 2024, insiste anch’esso sulla ripartizione delle competenze tra le due giurisdizioni dell’Unione e impone al Tribunale di deferire la causa pregiudiziale alla Corte qualora esso accerti la propria incompetenza e la competenza di quest’ultima29.

I diversi criteri preposti al funzionamento di tali meccanismi permettono di ritenere che le questioni aventi una dimensione trasversale eccedente le sei materie specifiche o che riguardano norme di rango superiore al diritto derivato non dovrebbero, in linea di principio, essere trattate dal Tribunale30.

Il sistema di filtri e rinvii così configurato lascia, da un lato, pensare che il riesame possa operare come ultima “rete di sicurezza”31, al fine di correggere l’imperfetto funzionamento del sistema stesso e assicurare dunque alla Corte l’ultima parola sulle questioni importanti di diritto dell’Unione. Tuttavia, l’esigenza di attribuire all’istituto del riesame una funziona autonoma rispetto agli altri strumenti di controllo nomofilattico suggerisce che tale meccanismo consenta ormai di sottoporre al vaglio della Corte anche questioni trattate dal Tribunale limitatamente alle sei materie specifiche di sua competenza.

Tale concezione dell’istituto implica un ampliamento materiale del controllo esercitato dalla Corte sul Tribunale rispetto all’esperienza del riesame delle sentenze rese su impugnazione delle decisioni del TFP. Se dunque le questioni di importanza settoriale dovessero effettivamente costituire il nuovo ambito di applicazione materiale del riesame nella maggior parte dei casi riesaminati, ne conseguirebbe una maggiore centralità del criterio della coerenza su quello dell’unità. Tale configurazione costituirebbe un’importante variazione della funzione dell’istituto del riesame rispetto al passato. La linea di demarcazione tra errori di diritto incidenti sull’unità o sulla coerenza del diritto dell’Unione ed errori di diritto tout court risulterebbe infatti necessariamente più sfumata, con il rischio di attenuare la distinzione tra il riesame delle pronunce pregiudiziali e un classico controllo di legalità32.

Le peculiarità della fase di attivazione del riesame

Il procedimento di riesame si articola in due fasi. La prima fase, disciplinata dagli artt. 62 dello Statuto e 194 del RPC, si apre con l’esame, da parte del primo avvocato generale, della decisione del Tribunale entro un mese dalla sua pronuncia. In assenza di una proposta di riesame da parte di quest’ultimo, tale fase si conclude33. Qualora, invece, venga formulata una simile proposta, la sezione del riesame dispone di un mese per decidere se procedere o meno all’avvio della seconda fase, ossia al riesame della pronuncia del Tribunale34.

È proprio la prima fase del procedimento di riesame a presentare caratteristiche, quali l’elevato grado di riservatezza e il margine di discrezionalità riconosciuto agli attori coinvolti, che la distinguono dagli altri procedimenti dinanzi alla Corte35. Tale fase si svolge infatti internamente alla Corte e attribuisce al primo avvocato generale un ruolo centrale e particolarmente delicato36.

Anzitutto, quest’ultimo detiene il potere esclusivo di iniziativa37. Sebbene sia un membro della Corte, il primo avvocato generale non agisce, nell’esercizio di tale funzione, quale espressione della giurisdizione38. Deve pertanto escludersi che il riesame sia disposto d’ufficio dalla Corte39.

In secondo luogo, egli è chiamato a svolgere un’attività del tutto peculiare rispetto alle sue funzioni ordinarie40, consistente nell’identificare41, in un lasso di tempo molto breve, l’esistenza o meno di un grave rischio per l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione42. Tale attività risulta ancor più delicata in ambito pregiudiziale, posto che la delimitazione di tale nozione appare, come si è visto nel paragrafo precedente, alquanto sfumata. Peraltro, l’erronea mancata individuazione di un simile grave rischio può comportare il consolidamento di soluzioni giuridiche potenzialmente pregiudizievoli per l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione. Tale eventualità si è concretizzata in un’occasione che ha dato luogo alla nota sentenza Simpson. In quell’occasione, infatti, la Corte ha escluso, sulla base di una prima proposta di riesame, che fossero soddisfate le condizioni formali richieste per procedere al riesame di una questione giuridica, considerando tale della proposta non sufficientemente chiara43. Poco dopo, però, la stessa Corte ha ritenuto in un’altra causa che fosse opportuno procedere al riesame della stessa questione giuridica considerandola di rilievo sulla base di una proposta meglio motivata44. Tale vicenda, che mette in luce talune criticità nel funzionamento dell’istituto del riesame, induce ad interrogarsi, in particolar modo, sul ruolo fondamentale attribuito al primo avvocato generale.

Tale ruolo appare non da ultimo delicato anche per via del numero di pronunce pregiudiziali che il Tribunale può essere chiamato a pronunciare in un breve lasso di tempo e che egli potrebbe pertanto essere chiamato a valutare, senza che il termine di un mese dalla loro pronuncia possa essere prorogato45.

D’altra parte, le criticità inerenti a tale ruolo risultano certamente attenuate dalla segretezza del parere. Sebbene tale riservatezza non appaia pienamente coerente con uno degli obiettivi dichiarati della riforma del rinvio pregiudiziale – ossia rafforzare la trasparenza e l’apertura del procedimento46 – essa si rivela nondimeno utile a preservare la celerità d’azione del primo avvocato generale.

Del resto, la prima fase della procedura di riesame sembra assolvere soprattutto una funzione procedurale di attivazione della seconda fase, destinata all’esame del merito delle questioni giuridiche e nella quale dovrebbe essere assicurata una motivazione più ampia delle decisioni della Corte, anche con riguardo al criterio dell’unità o la coerenza del diritto dell’Unione47.

Il carattere marcatamente procedurale della prima fase del riesame è illustrato anche dalla succinta motivazione che accompagna le decisioni di riesame, come quelle nelle cause C-108/26 RX e C-167/26 RX. Pur essendo pubblicate, tali decisioni non contengono spiegazioni circa l’individuazione, da parte della Corte, del grave rischio richiesto per l’avvio del riesame. Ciò, sebbene la sezione del riesame sia chiamata a pronunciarsi «sull’opportunità» di procedere o meno al riesame della pronuncia del Tribunale, senza essere dunque formalmente tenuta a disporlo anche qualora tale grave rischio sussista48. Difatti, l’obbligo di indicare le questioni oggetto del riesame previsto all’art. 194, par. 5, RPC 49, sembra volto essenzialmente a consentire, analogamente a quanto avviene per la pubblicazione delle domande di pronuncia pregiudiziale50, agli interessati di cui all’art. 23 dello Statuto di valutare se tali questioni siano di loro interesse e, di conseguenza, se presentare osservazioni51.

Allo stesso modo, la funzione procedurale della prima fase del procedimento del riesame può spiegare perché, con riguardo alle decisioni di non procedere al riesame, i testi non forniscono indicazioni quanto al loro contenuto. Una motivazione più ampia del rigetto della proposta del primo avvocato generale contribuirebbe sicuramente a rafforzarne l’autorevolezza, in quanto tali decisioni confermano di fatto52 la pronuncia del Tribunale, nonostante l’individuazione di un grave rischio da parte del primo avvocato generale53.

Gli effetti giuridici delle pronunce pregiudiziali nel procedimento di riesame

L’istituto del riesame solleva alcuni interrogativi, in particolare, con riguardo agli effetti giuridici sia delle pronunce pregiudiziali del Tribunale54 sia delle sentenze con cui la Corte si pronuncia sul riesame.

In primo luogo, l’art. 62 ter, secondo comma, dello Statuto prevede la sospensione automatica degli effetti delle pronunce del Tribunale sino alla conclusione del procedimento di riesame, salvo che la Corte disponga altrimenti55. Ne consegue che il giudizio sospeso dinnanzi al giudice del rinvio non potrà riprendere a seguito della pronuncia pregiudiziale del Tribunale.

Tale effetto suscita dubbi tuttavia quando, come nella causa C-108/26 RX, le pronunce del Tribunale sono sottoposte a riesame parziale. Alla luce del dettato dell’articolo 62 ter, secondo comma, dello Statuto56 – che sembra concentrarsi sulle soluzioni fornite alle singole questioni pregiudiziali più che sulla pronuncia nel suo complesso – non può escludersi che le risposte formulate dal Tribunale con riguardo alle questioni non sottoposte a riesame possano produrre effetti già al momento della pronuncia della decisione della Corte.

Ciò non consentirebbe, tuttavia, al giudice a quo di darvi attuazione nel caso di specie, poiché la soluzione delle altre questioni ancora oggetto di riesame, è, per definizione, indispensabile ai fini della decisione della controversia principale. Risulta invece più complesso determinare la portata giuridica delle soluzioni relative alle questioni non sottoposte a riesame al di fuori del giudizio a quo. Tale questione assume particolare interesse per i giudici nazionali che, confrontati ad un problema giuridico simile o identico a quello risolto da tali soluzioni, devono decidere se sollevare una domanda di pronuncia pregiudiziale o ritenersi già elucidati da tali soluzioni.

Allo stesso modo, non è chiaro quale organo giurisdizionale tra il Tribunale e la Corte debba ritenersi competente a trattare un eventuale incidente di procedura, quale il ritiro della domanda di pronuncia pregiudiziale, sopravvenuto tra il momento della pronuncia del Tribunale e la chiusura del riesame. Alla luce dell’art. 227, par. 1, del RPT57, sembrerebbe che tale pronuncia concluda il procedimento davanti al Tribunale. Inoltre, a partire da tale momento, tutte le comunicazioni relative al riesame sono effettuate dal cancelliere della Corte58. Se ne può dedurre che, dalla pronuncia del Tribunale in poi, la Corte dovrebbe assumere nuovamente la gestione del procedimento pregiudiziale.

Quanto, in secondo luogo, alla natura e alla portata della sostituzione operata dalla Corte rispetto alla soluzione accolta dal Tribunale, tale effetto è previsto all’art. 62 ter, secondo comma, dello Statuto. Ai sensi di tale disposizione, qualora la Corte accolga una soluzione delle questioni pregiudiziali diversa da quella del Tribunale, la risposta formulata nella sentenza di riesame si «sostituisce» a quella del Tribunale59. La tecnica della sostituzione di una soluzione giuridica ad un’altra è ben nota nella giurisprudenza della Corte in materia di impugnazione60. È infatti possibile che la Corte, adita in sede di impugnazione, sostituisca la propria motivazione a quella del Tribunale senza procedere all’annullamento della decisione impugnata, purché individui un errore di diritto nella motivazione di quest’ultima.

Tale tecnica non può tuttavia ritenersi pienamente aderente al contesto del rinvio pregiudiziale. La flessibilità che caratterizza il procedimento di riesame sembrerebbe infatti consentire alla Corte di sostituire la propria motivazione a quella del Tribunale qualora ritenga che la motivazione di quest’ultimo comprometta l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione, pur considerando corretta la soluzione accolta nel dispositivo della sentenza riesaminata. Ciò ancor più che le sentenze di riesame concludono non solo il procedimento di riesame ma contestualmente il procedimento pregiudiziale, non può dunque escludersi che la loro motivazione sia maggiormente orientata a chiarire al giudice del rinvio la corretta interpretazione del diritto dell’Unione, piuttosto che a valutare il ragionamento seguito del Tribunale.

Qualora, invece, la Corte ritenga pregiudizievole anche la soluzione accolta nel dispositivo della sentenza riesaminata, non risulta chiaro quali siano, sul piano tecnico, gli effetti della sostituzione della soluzione della Corte a quella del Tribunale. A parere di chi scrive, poiché la pronuncia del Tribunale non è destinata a produrre effetti nell’ordinamento giuridico, essa deve considerarsi come priva di effetti sin dall’origine, la sostituzione avvicinandosi così, sotto il profilo funzionale, a un annullamento.

Brevi conclusioni

Da una prospettiva esterna, e in particolare da quella del giudice del rinvio, il riesame delle pronunce pregiudiziali può apparire come la fase finale di un’unica e complessa procedura, quella pregiudiziale. La Corte continua infatti a rappresentare, per tale giudice, tanto il primo interlocutore, cui trasmette la domanda di pronuncia pregiudiziale, quanto l’interlocutore finale, che gli comunica se e quando possa fondarsi sulla risposta fornita, sia essa contenuta in una pronuncia della Corte o del Tribunale.

Le peculiarità del riesame delle pronunce pregiudiziali inducono, in definitiva, a interrogarsi sulla possibilità stessa di ricondurre tale istituto a categorie processuali tradizionali.

Nel nuovo quadro procedurale delineato dalla riforma del 2024, il carattere eccezionale del riesame sembra risiedere non tanto nella natura delle questioni giuridiche che la Corte può essere chiamata ad esaminare, quanto piuttosto nella frequenza del suo utilizzo. Non a caso, le decisioni di riesame nelle cause C-108/26 RX e C-167/26 RX costituiscono le prime due ipotesi di attivazione del riesame a fronte di oltre quaranta pronunce pregiudiziali rese dal Tribunale dall’entrata in vigore della riforma.

Si può inoltre ritenere che la Corte in sede di riesame sarà destinata a concentrarsi non più soltanto su questioni di carattere costituzionale o sistemico, ma anche sulla necessità di garantire la coerenza della giurisprudenza del Tribunale e della Corte nelle sei materie specifiche.

Le evoluzioni ipotizzabili rispetto all’esperienza pregressa del riesame sembrano, sotto questo profilo, pressoché inevitabili al fine di delineare una funzione autonoma del riesame delle pronunce pregiudiziali rispetto allo sportello unico e al rinvio previsto dall’articolo 256, paragrafo 3, secondo comma, TFUE.

Tali evoluzioni comportano tuttavia alcuni rischi. Da un lato, esse potrebbero condurre a un progressivo allontanamento dal dettato testuale delle disposizioni sul riesame, che lo circoscrivono ai soli casi di pregiudizio per l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione. Dall’altro, qualora non adeguatamente calibrate, potrebbero incidere sulla legittimità del Tribunale quale interlocutore autonomo delle giurisdizioni nazionali.

In questa prospettiva, il procedimento di riesame delle pronunce pregiudiziali sembra assumere una natura inevitabilmente ibrida61, poiché combina elementi propri tanto del procedimento di impugnazione quanto di quello pregiudiziale.

L’attivazione del riesame nelle cause C‑108/26 RX e C-167/26 RX appare, in tal senso, indicativa di un più ampio mutamento di paradigma: dal sistema fondato sull’assenza di controllo giurisdizionale delle pronunce pregiudiziali, anche in materia di validità, si passa infatti a un sistema che ammette, seppur entro limiti rigorosi, l’esistenza di un simile controllo.


1 Corte giust., 12 marzo 2026, causa C-108/26 RX e 26 marzo 2026, causa C-167/26 RX.

2 Si tratta delle sentenze, Trib., 21 gennaio 2026, T-134/25, D (Decisione di gestione del traffico aereo) e 11 febbraio 2026, T-689/24, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

3 Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, in GUUE, L 46 del 17 febbraio 2004.

4 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in GUUE, L 347 del 11 dicembre 2006.

5 Si rinvia anche ai punti 38 e 39 delle raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale, in GUUE, C 6008 del 9 ottobre 2024.

6 Art. 191 del RPC.

7 Sul riesame, v. M. Condinanzi, R. Mastroianni, Il contenzioso dell’Unione europea, Torino, 2009, p. 510 ss.; C. Naômé, Procédure « RX » : le réexamen, par la Cour de justice, d’affaires ayant fait l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal, in Journal de droit européen, 2010, p. 104 ss.; P. Iannuccelli, A. Tizzano, Premières applications de la procédure de « réexamen » devant la Cour de justice de l’Union européenne, in N. Parisi, M. Fumagalli Meraviglia, A. Santini, D. Rinoldi (a cura di), Scritti in onore di Ugo Draetta, Napoli, 2011, p. 733 ss.; M. Brkan, La procédure de réexamen devant la Cour de justice: vers une efficacité accrue du nouveau règlement de procédure, in S. Mahieu (dir.), Contentieux de l’Union européenne. Questions choisies, Bruxelles, 2014, p. 489 ss.; R. Rousselot, La procédure de réexamen en droit de l’Union européenne, in Cahiers de droit européen, 2014, p. 536 ss.; B. Cortese, Commento agli artt. 62, 62 bis e 62 ter Statuto, e R. Klages, Commento agli artt. 191-195 RPC, in C. Amalfitano, M. Condinanzi, P. Iannuccelli (a cura di), Le regole del processo dinanzi al giudice dell’Unione europea, Napoli, 2017, pp. 322 ss. e 914 ss.; K. Lenaerts, K. Gutman, J. Nowak, EU Procedural Law, Oxford, 2023, capitolo 20.

8 Art. 255 del trattato di Nizza, divenuto art. 256 TFUE. Su tale art. si rinvia a M. Condinanzi, Commento all’art. 256 TFUE, in A. Tizzano (a cura di), Trattati dell’Unione europea, Milano, 2014, p. 1978 ss.

9 Si ricorda che, in origine e sino alla creazione nel 1989 del Tribunale di primo grado, la Corte era l’unico organo giurisdizionale dell’Unione competente per tutti i tipi di ricorsi.

10 C. Naômé, Procédure « RX », cit., p. 104.

11 Modifica del protocollo n. 3 sullo Statuto tramite il regolamento (UE, Euratom) 2024/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024 (GUUE, L 2019 del 12 agosto 2024) e dei regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale (GUUE, L 2094 del 12 agosto 2024) (GUUE, L 2095 del 12 agosto 2024) (in seguito, la “riforma del 2024”). Per dei commenti a tale riforma che includono delle riflessioni sul riesame v. M. Bobek, Preliminary rulings before the General Court: What judicial architecture for the European Union, in CMLRev., 2023, p. 1526 ss.; Iglesias Sánchez, Shared Jurisdiction of EU Courts over Preliminary Rulings: One procedure. Two Courts. One Interpretation?, in Review of European Administrative Law, 2024, p. 75 ss.; M. F. Orzan, Un’ulteriore applicazione della “legge di Hooke”? Riflessioni a margine dell’entrata in vigore della recente riforma dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in questa Rivista, 2024, p. 20 ss.; D. Sarmiento, Gaps and ‘Known Unknowns’ in the Transfer of Preliminary References to the General Court, in questa Rivista, 2024, p. 11 ss.; L. Grossio, D. Petríc, EU Procedural Law Revisited: The Reformed EU Judicial Architecture between the Statute of the Court of Justice and the Rules of Procedure, in European Papers, 2025, p. 293 ss.

12 Si tratta ai sensi dell’art. 50 ter dello Statuto del: 1) il sistema comune di imposta sul valore aggiunto, 2) i diritti di accisa, 3) il codice doganale, 4) la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata, 5) la compensazione pecuniaria e l’assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco o di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto, e 6) il sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (in seguito, insieme, le “sei materie specifiche”).

13 L’art. 193 bis del RPC costituisce l’unica novità in materia di riesame introdotta dalla riforma del 2024. Sul tema si rimanda a C. Tovo, Le nuove regole processuali in materia pregiudiziale e le loro implicazioni istituzionali per la Corte di giustizia: verso un’ulteriore costituzionalizzazione?, in Eurojus, 2025, pp. 25-26.

14 Corte giust., causa C-108/26 RX, cit., punto 2 del dispositivo e causa C‑167/26 RX, cit., punto 2 del dispositivo.

15 Sebbene la giurisprudenza della Corte relativa all’applicazione dei criteri previsti all’articolo 58 bis dello Statuto (« L’impugnazione è ammessa, in tutto o in parte […] quando essa solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione ») ai fini dell’ammissione preventiva delle impugnazioni possa contenere utili elementi di riflessione, alla luce della somiglianza di tali criteri con quelli previsti per il riesame e del fatto che essi si applicano in materie ben circoscritte, si ritiene che tale meccanismo si distingua dal riesame delle pronunce pregiudiziali, poiché esso si inserisce nell’ambito di un ricorso diretto attivato su impulso di parte.

16 Corte giust., 17 dicembre 2009, causa C-197/09 RXII, M/EMEA, punti 61-66; 28 febbraio 2013, causa C-334/12 RXII, Arango Jaramillo e a./BEI, punti 50-53; 19 settembre 2013, causa C-579/12 RXII, Commission/Strack, punti 58-60; 26 marzo 2020, cause C-542/18 RXII e C-543/18 RXII, Simpson e HG/Consiglio e Commissione, punti 85-86.

17 M. Condinanzi, R. Mastroianni, op. cit., p. 511.

18 Corte giust., causa C-197/09 RXII, M/EMEA, cit., punti 54 e 58 nonché causa C-579/12 RXII, Commission/Strack, cit., punti 58 e 59.

19 Corte giust., 10 settembre 2015, causa C-417/14 RXII, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione, punti 54 e 58.

20 Corte giust., 8 febbraio 2011, causa C-17/11 RX, Commissione/Petrilli.

21 Corte giust., 5 febbraio 1963, causa C-26/62, Van Gend en Loos, p. 23.

22 Corte giust., 18 dicembre 2014, parere 2/13, (Adesione dell’Unione europea alla CEDU), punto 176.

23 Si veda, M. Broberg, N. Fenger, Preliminary Reference to the European Court of Justice, Oxford, 2021, pp. 406-407.

24 Sull’utilizzo di tale criterio per la selezione delle materie di competenza del Tribunale, v. L. Grossio, D. Petríc, EU Procedural Law Revisited, cit., p. 299.

25 M. Bobek, Preliminary rulings before the General Court, cit., p. 1524 e T. Tridimas, Sharing uniformity: A new era beckons, in AA.VV. (a cura di), Yearbook on Procedural Law of the Court of Justice of the European Union Fifth Edition – 2023, Luxembourg Centre for European Law Research Paper Series, 2024, p. 16.

26 Sul carattere discrezionale o meno di tale meccanismo, v. L. Grossio, D. Petríc, EU Procedural Law Revisited, cit., p. 306.

27 L’art. 50 ter, secondo comma, dello Statuto si riferisce a «questioni indipendenti di interpretazione del diritto primario, del diritto internazionale pubblico, dei principi generali del diritto o della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea» e l’art. 93 bis del RPC precisa esplicitamente che anche une domanda di pronuncia pregiudiziale che «riguardi anche altre materie» deve essere trattata dalla Corte. Si ritiene che le questioni relative alla competenza del Tribunale e alla ricevibilità delle questioni pregiudiziali, sebbene possano richiedere l’interpretazione del diritto primario, siano di competenza del Tribunale e non possano dunque giustificare un mantenimento della causa in seno alla Corte. Si veda, cons. 16 del regolamento 2024/2019, cit.

28 Art. 207, par. 3, del regolamento di procedura del Tribunale (in seguito, il «RPT»). Quanto alla nozione di «decisione di principio» suscettibile di compromettere l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione, risulta opportuno attribuirle un significato autonomo e differente rispetto alle questioni di diritto primario e di diritto internazionale pubblico richiamate all’articolo 50 ter, secondo comma, dello Statuto, riferendola piuttosto a questioni giuridiche suscettibili di assumere rilievo nell’ambito di una o più delle sei materie specifiche o con riguardo alla competenza del Tribunale o ancora alla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale.

29 Art. 207, par. 2, del RPT.

30 I casi in cui il Tribunale è chiamato a esaminare questioni di diritto primario o di diritto internazionale sembrano circoscritti all’esame delle questioni pregiudiziali relative alla validità degli atti dell’UE, della propria competenza e della ricevibilità delle domande.

31 C. Tovo, Le nuove regole processuali in materia pregiudiziale, cit., p. 27.

32 C. Naômé, Procédure « RX », cit., p. 108, secondo cui « le réexamen, […] ne constitue pas un ultime contrôle de legalité ».

33 Artt. 62 ter, secondo comma, dello Statuto e 193 bis del RPC.

34 Disciplinata agli artt. 62 bis dello Statuto e 195 del RPC, il trattamento del riesame avviene secondo una procedura d’urgenza.

35 Sulla discrezionalità, v. R. Rousselot, La procédure de réexamen, cit., p. 553 ss.

36 Sulle criticità del ruolo all’epoca del riesame delle pronunce rese su impugnazione, v. P. Iannuccelli, A. Tizzano, Premières applications de la procédure de « réexamen » devant la Cour de justice de l’Union européenne, in N. Parisi, M. Fumagalli Meraviglia, A. Santini, D. Rinoldi, op. cit., pp. 740-743.

37 Né le parti, né la Commissione, né il giudice di rinvio o né alcun altro soggetto, possono sollecitare la prosecuzione della procedura pregiudiziale. Sul tema, D. Sarmiento, Gaps and ‘Known Unknowns’, cit., p. 24.

38 Ai sensi dell’art. 14 del RPC, egli è eletto dai suoi pari per un mandato triennale.

39 L’attribuzione di tale competenza alla Corte avrebbe potuto far sorgere il dubbio di un avallo tacito, da parte di quest’ultima, delle pronunce pregiudiziali del Tribunale non avocate.

40 Le attività ordinarie del primo avvocato generale consistono nell’attribuire le cause agli avvocati generali (art. 16 del RPC), nell’espressione di pareri non vincolanti nell’ambito dello sportello unico (art. 93 bis del RPC) e nella presentazione di conclusioni al pari degli altri avvocati generali (art. 82 del RPC).

41 Tale identificazione deve avvenire senza ambiguità. In mancanza, la Corte può ritenere non soddisfatte le condizioni formali per l’apertura della fase successiva, v. Corte giust., 19 marzo 2018, causa C-141/18 RX, FV/Consiglio e 26 marzo 2020, cause C-542/18 RXII e C-543/18 RXII, Simpson e HG/Consiglio e Commissione, cit., punto 49.

42 Art. 62, primo comma, dello Statuto.

43 Corte giust., 19 marzo 2018, causa C-141/18 RX, FV/Consiglio.

44 Corte giust., cause C-542/18 RXII e C543/18 RXII, Simpson e HG/Consiglio e Commissione, cit., punto 49.

45 Soltanto tra la pronuncia della prima sentenza del Tribunale (21 gennaio 2026) e la data della seconda proposta del primo avvocato generale (4 marzo 2026) si contano quattordici cause definite dal Tribunale.

46 Cons. 4, del regolamento 2024/2019, cit.

47 Sul contenuto di tali sentenze, B. Cortese, Commento agli artt. 62, 62 bis e 62 ter Statuto, in C. Amalfitano, M. Condinanzi, P. Iannuccelli, op. cit., p. 329.

48 Art. 62, secondo comma, dello Statuto. Si veda anche, art. 194, par. 5, RPC.

49 Si veda, per un caso in cui la sezione del riesame ha esplicitato il rischio per l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione, Corte giust., 24 giugno 2009, causa C-197/09 RX, M/EMEA, punto 17.

50 Corte giust., 1° aprile 1982, cause 141/81 e 143/81, Holdijk e a., punto 6 e 9 dicembre 2025, causa C-220/25, Miskolci Törvényszék, punto 20.

51 Art. 195, par. 1, del RPC.

52 Per un caso in cui la Corte ha considerato che la decisione di non riesaminare non ha un tale effetto giuridico, v. Corte giust., cause C-542/18 RXII e C-543/18 RXII, Simpson e HG/Consiglio e Commissione, cit., punto 49.

53 Si veda, B. Cortese, Commento agli artt. 62, 62 bis e 62 ter Statuto, in C. Amalfitano, M. Condinanzi, P. Iannuccelli, op. cit., p. 328.

54 Sull’effetto giuridico delle pronunce pregiudiziali del Tribunale, v. M. Bobek, Preliminary rulings before the General Court, cit., p. 1526 e J.-L. Sauron, A. Grasso, Droit processuel européen, Lussemburgo, 2025, pp. 151-153.

55 Il procedimento di riesame si conclude allo scadere del primo mese dalla pronuncia del Tribunale in caso di mancata proposta del primo avvocato generale, allo scadere del secondo mese da tale pronuncia nel caso in cui la Corte decida di non riesaminarla o alla fine della seconda fase del riesame, ossia con la decisione della Corte sul riesame. Il punto 39 delle raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali precisa tuttavia che «l’assenza [di proposta rende] definitiva la decisione del Tribunale», il che suggerisce che il giudice del rinvio non dovrà attendere lo scadere del mese successivo alla sua pronuncia.

56 «Nei casi previsti dall’articolo 256, paragrafo 3, del [TFUE], in mancanza di proposta di riesame o di decisione di apertura del procedimento di riesame, la o le soluzioni formulate dal Tribunale alle questioni sottopostegli hanno effetto alla scadenza dei termini previsti a tal fine nell’articolo 62, secondo comma. In caso di apertura di un procedimento di riesame, la o le soluzioni oggetto di riesame hanno effetto al termine di tale procedimento, a meno che la Corte decida diversamente. Se la Corte constata che la decisione del Tribunale pregiudica l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione, la soluzione formulata dalla Corte in merito alle questioni oggetto di riesame si sostituisce a quella del Tribunale».

57 Secondo cui, «[i]l Tribunale resta investito della domanda di pronuncia pregiudiziale fintantoché il giudice del rinvio non abbia ritirato la sua domanda. Il ritiro di una domanda può essere preso in considerazione sino alla notifica della data di pronuncia della sentenza agli interessati menzionati dall’articolo 23 dello Statuto».

58 Artt. 193 bis et 194 RPC.

59 Art. 62 ter, secondo comma, dello Statuto. Si veda sull’assenza della possibilità di rinviare la causa pregiudiziale al Tribunale dopo che essa è stata riesaminata dalla Corte, M. F. Orzan, Un’ulteriore applicazione della “legge di Hooke”?, cit., p. 53.

60 C. Naômé, Le pourvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne, Bruxelles, 2016, pp. 131-132.

61 B. Cortese, Commento agli artt. 62, 62 bis e 62 ter Statuto, in C. Amalfitano, M. Condinanzi, P. Iannuccelli, op. cit., p. 323.