Amendments to the Rules of Procedure of the Court of Justice: new Rules in Force from 1 July 2026
Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia: le nuove regole in vigore dal 1° luglio 2026
Modifications du règlement de procédure de la Cour de justice : les nouvelles règles en vigueur à compter du 1er juillet 2026
Introduzione
Il 1° luglio 2026 sono entrate in vigore alcune modifiche al regolamento di procedura della Corte di giustizia (di seguito, anche “RP CG”), espressamente volte a chiarire taluni aspetti applicativi e a eliminare o alleggerire formalità ritenute ormai superflue, alla luce degli sviluppi tecnologici e dell’esperienza maturata nella prassi giurisdizionale1.
Le modifiche del regolamento di procedura della Corte hanno riguardato in particolare l’art. 38 (sull’uso della lingua processuale), l’art. 83 (sull’apertura o riapertura della fase orale), l’art. 84 (sul verbale delle udienze), gli artt. 88 e 200 (sulla pronuncia e notificazione, rispettivamente, delle sentenze e dei pareri), l’art. 170 ter (sulla decisione sulla domanda di ammissione all’impugnazione) e l’art. 190 (sul trattamento delle informazioni o degli atti prodotti dinanzi al Tribunale).
Di seguito sono illustrate brevemente le modifiche apportate alle singole disposizioni.
L’utilizzo della lingua ufficiale da parte degli Stati membri
L’intervento di modifica concerne, in primo luogo, l’art. 38, par. 4, RP CG, relativo al regime linguistico dinanzi alla Corte2. Come noto, il diritto degli Stati membri di utilizzare la propria lingua ufficiale davanti agli organi giurisdizionali dell’Unione costituisce un principio consolidato3. Tuttavia, il previgente art. 38, par. 4 offriva una positivizzazione parziale di tale principio, poiché richiamava espressamente solo tre specifiche ipotesi in cui gli Stati potevano impiegare la propria lingua (ossia: «quando partecipa[va]no ad un procedimento pregiudiziale, quando [intervenivano] in una causa pendente dinanzi alla Corte o quando [adivano] quest’ultima in forza dell’articolo 259 TFUE»). Non erano invece menzionate le impugnazioni, taluni ricorsi diretti e i procedimenti di riesame o di parere.
L’omissione però non incideva sulla portata effettiva di questo diritto, che trova conferma anche in altre disposizioni del regolamento di procedura della Corte. In particolare, l’art. 37, par. 2, RP CG, prima di determinare la lingua processuale applicabile alle impugnazioni, ai riesami e ad altre domande e ricorsi, rinvia espressamente al regime derogatorio previsto per gli Stati membri all’articolo 38, parr. 4 e 5. In altre parole, la disposizione precisa che, al pari degli Stati membri intervenuti in primo grado, i quali possono utilizzare la propria lingua ufficiale ai sensi dell’art. 46, par. 4, del regolamento di procedura del Tribunale (“RP Trib.”), anche gli Stati che non erano parti nel procedimento dinanzi a tale organo giurisdizionale e che propongono un’impugnazione dinanzi alla Corte possono utilizzare la propria lingua ufficiale.
Dissipando le incertezze che potevano ancora sussistere su tale questione, la nuova formulazione dell’art. 38, par. 4, RP CG prevede espressamente che gli Stati membri possono utilizzare la propria lingua ufficiale non soltanto nelle tre ipotesi menzionate dalla norma previgente, ma, più in generale, ogniqualvolta partecipino a un procedimento dinanzi alla Corte oppure quando adiscano quest’ultima mediante una domanda, un ricorso (ipotesi nella quale è ora incluso il ricorso ex art. 259 TFUE, prima espressamente menzionato dall’art. 38 par. 4), o un’impugnazione.
Una previsione analoga è introdotta al par. 5 dell’art. 38 RP CG, con riguardo agli Stati parti contraenti dell’accordo SEE diversi dagli Stati membri, nonché all’Autorità di vigilanza AELS (EFTA), ai quali è riconosciuta la possibilità di servirsi di una delle lingue indicate dall’art. 36 RP CG, ovvero di una delle lingue ufficiali dell’UE anche diversa dalla lingua processuale, quando partecipano a un procedimento pregiudiziale, intervengono in una causa o in un procedimento dinanzi alla Corte oppure investono quest’ultima di una domanda o di un’impugnazione4.
Apertura e riapertura della fase orale del procedimento
Un’ulteriore modifica ha interessato l’art. 83 RP CG5, che disciplina l’apertura e la riapertura della fase orale del procedimento6. L’emendamento ha introdotto una differenza tra le due decisioni, alleggerendo la procedura seguita dalla Corte in caso di apertura della fase orale e lasciando invece inalterata la procedura per la sua riapertura.
L’apertura della fase orale è ora disposta mediante una semplice decisione, comunicata alle parti con lettera della cancelleria ed eventualmente accompagnata da quesiti cui rispondere per iscritto o oralmente, in luogo dell’ordinanza motivata – prescritta nella disciplina previgente – che è apparsa eccessiva ove la fase orale non sia stata ancora aperta7. Al contrario, per la riapertura della fase orale è rimasta necessaria l’adozione di un’ordinanza motivata. Infatti, in questo caso, è opportuno che le parti e gli interessati di cui all’art. 23 Statuto siano resi edotti, mediante la motivazione dell’ordinanza, delle ragioni per le quali la Corte (dopo aver inizialmente deciso di statuire senza fase orale o dopo averne disposto la chiusura) ritenga necessario procedere a una nuova udienza. La conoscenza di tali ragioni consente loro di prepararsi adeguatamente e di fornire gli elementi ritenuti necessari.
La redazione del verbale delle udienze
Tra le disposizioni oggetto di modifica rientra anche l’art. 84 RP CG, relativo al verbale delle udienze. La nuova formulazione circoscrive l’obbligo di redigere un verbale alle sole udienze di discussione orale8.
Quest’onere viene dunque meno per le altre udienze tenute dalla Corte, ossia quelle di lettura delle conclusioni e di pronuncia delle sentenze. La modifica si spiega in quanto tali udienze, consistenti esclusivamente nella lettura della decisione della Corte o delle conclusioni dell’avvocato generale, sono trasmesse in diretta sul sito della Corte9 e restano successivamente accessibili. Peraltro, sia le conclusioni sia la sentenza oggetto di lettura sono inserite nel fascicolo della causa e notificate alle parti o agli interessati di cui all’art. 23 Statuto10.
Pronuncia e notifica delle sentenze e dei pareri
Gli artt. 88 e 200 RP CG riguardano rispettivamente la pronuncia e notifica della sentenza e la pronuncia e notifica del parere. L’intervento di modifica ha introdotto nelle due norme una disciplina più puntuale per l’ipotesi in cui l’originale del provvedimento non possa più materialmente essere sottoscritto da uno dei giudici che ha partecipato alla deliberazione, a causa delle sue condizioni di salute, del suo decesso, delle sue dimissioni o della scadenza del suo mandato11.
In particolare, ai sensi dei previgenti artt. 88, par. 2, e 200, par. 2, RP CG, l’originale della sentenza o del parere doveva essere firmato dal presidente, dai giudici che avevano partecipato alle deliberazioni e dal cancelliere. Poiché la firma poteva avvenire, di regola, solo una volta disponibile il testo nella lingua processuale, in prossimità del rinnovo parziale della Corte era necessario anticipare le deliberazioni relative alle cause cui partecipavano giudici prossimi alla scadenza del mandato, per consentire la traduzione della sentenza e la sottoscrizione da parte dei giudici il cui mandato era in scadenza. Ciò determinava una forte concentrazione del lavoro in un periodo ristretto, con un notevole aggravio per i giudici e per i servizi della Corte, in particolare per il servizio di traduzione. Tale sistema incideva altresì sulla trattazione delle altre cause, che potevano essere rinviate per dare priorità a quelle riguardanti i giudici in scadenza, pur essendo già mature per la decisione. Ulteriori difficoltà si verificavano, inoltre, in caso di ritardi nelle decisioni sul rinnovo dei mandati: finché permanevano incertezze sul rinnovo del mandato di un giudice, la Corte accordava priorità alla trattazione delle cause a lui assegnate, al fine di evitare di dover far ripartire da zero la trattazione di tali cause in caso di mancato rinnovo12.
L’aggiunta di un nuovo par. agli artt. 88 e 200 elimita tali problematiche: la sottoscrizione del giudice materialmente impossibilitato a firmare è, oggi, sostituita da un’attestazione del presidente del collegio giudicante, che certifica che detto giudice ha effettivamente partecipato alle deliberazioni. Qualora sia il presidente stesso a non essere più in grado di firmare la sentenza, sarà il giudice che lo sostituisce, in applicazione delle norme ordinarie contenute rispettivamente negli artt. 13 e 30 RP CG, a svolgere tale funzione di attestazione.
La composizione della sezione che decide sull’ammissione preventiva delle impugnazioni
Le modifiche hanno riguardato anche l’art. 170 ter, par. 2, RP CG13, che disciplina la procedura e la formazione del collegio di giudici competente a pronunciarsi sulla domanda di ammissione preventiva delle impugnazioni, ai sensi dell’art. 58 bis dello Statuto14. In breve, la decisione sul punto è adottata, su proposta del giudice relatore e sentito l’avvocato generale, da una sezione appositamente istituita, presieduta dal vicepresidente della Corte e composta dal giudice relatore e dal presidente della sezione a tre giudici alla quale il giudice relatore è assegnato.
L’intervento di modifica mira a risolvere alcune difficoltà emerse rispetto alla composizione della sezione, soprattutto in occasione del rinnovo parziale della composizione della Corte. In tale momento, infatti, alcuni giudici cessano dalle loro funzioni, mentre i giudici di nuova nomina non possono essere assegnati a una sezione prima della loro effettiva entrata in funzione.
In questo contesto, per le domande di ammissione presentate prima del rinnovo, la disciplina previgente restringeva il numero dei giudici che potevano essere designati come relatori. La composizione del collegio era infatti determinata facendo riferimento alla sezione cui il giudice relatore risultava assegnato alla data di presentazione della domanda. Tale criterio non consentiva di coinvolgere i giudici di nuova nomina, che a quella data non erano ancora assegnati ad alcuna sezione, e poteva inoltre rendere necessaria la successiva riassegnazione della causa qualora, in seguito al rinnovo, mutassero le funzioni del giudice relatore.
La nuova disciplina dell’art. 170 ter modifica il criterio temporale di riferimento, individuando la sezione di appartenenza del giudice relatore al momento della sua designazione, anziché alla data di presentazione della domanda di ammissione.
Il trattamento riservato nell’ambito delle impugnazioni
Infine, all’art. 190 RP CG è stato aggiunto il par. 415. La nuova disposizione prevede che, nei procedimenti di impugnazione avverso una decisione del Tribunale, il trattamento riservato già accordato in primo grado a determinati elementi nei confronti di una parte interveniente sia mantenuto anche dinanzi alla Corte, qualora una parte ne faccia richiesta16.
La modifica consente di evitare l’adozione di un’ordinanza specifica quando il trattamento riservato richiesto in sede di impugnazione coincida con quello già accordato dal Tribunale in primo grado nei confronti della medesima parte.
1 Le finalità dell’intervento di modifica sono precisate nei primi due considerando delle modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia, in GUUE, L 2026/1335 del 17 giugno 2026. Nello stesso senso, v. la lettera indirizzata dal Presidente della Corte di giustizia alla Presidente del Consiglio, Projet de modifications du règlement de procédure de la Cour de justice, 7312/26, del 16 marzo 2026.
2 L’art. 38, par. 4, RP CG è stato modificato come segue (in barrato le parti eliminate e in grassetto le parti aggiunte): «4. In deroga a quanto precede, gli Stati membri possono servirsi della propria lingua ufficiale quando partecipano ad un procedimento pregiudiziale, quando intervengono in una causa pendente dinanzi alla Corte o quando adiscono quest’ultima in forza dell’articolo 259 TFUE o in un procedimento dinanzi alla Corte o quando investono quest’ultima di una domanda, di un ricorso o di un’impugnazione. Questa disposizione si applica sia ai documenti scritti sia alle dichiarazioni orali. La traduzione nella lingua processuale è effettuata, in ciascun caso, a cura del cancelliere». Per un commento sulla norma previgente, che tuttavia conserva utilità sul tema, si v., C. Zadra, A. Schettino, Commento all’art. 38 dello Statuto della Corte di giustizia, in C. Amalfitano, M. Condinanzi, P. Iannuccelli (a cura di), Le regole del processo dinanzi al giudice dell’Unione europea. Commento articolo per articolo, Napoli, 2017, p. 424 ss., spec. p. 425. Per uno studio approfondito sul regime linguistico della Corte di giustizia, si v. B. Oddone, Dietro le quinte della giurisprudenza multilingue della Corte di giustizia dell’Unione europea: il mestiere del giurista linguista, in C. Amalfitano, M. Condinanzi (a cura di), I mestieri della Corte di giustizia dell’Unione europea, Napoli, p. 225 ss., spec. p. 228 ss.
3 In linea di principio, la lingua processuale coincide, nei procedimenti pregiudiziali, con la lingua (che deve essere una di quelle ufficiali dell’UE) utilizzata dal giudice nazionale nell’ordinanza di rinvio; nei ricorsi diretti, invece, con quella scelta (sempre tra le lingue ufficiali dell’UE) dal ricorrente. A tale regola fa tuttavia eccezione l’ipotesi in cui la parte convenuta sia uno Stato membro ovvero una persona fisica o giuridica dell’Unione. In questi casi, la lingua processuale è quella propria del convenuto (le regole sul regime linguistico sono contenute negli artt. 36-42 RP CG e negli artt. 44-49 RP Trib.).
4 L’art. 38, par. 5, RP CG è stato modificato come segue (in barrato le parti eliminate e in grassetto le parti aggiunte): «5. Gli Stati parti contraenti dell’accordo SEE diversi dagli Stati membri nonché l’Autorità di vigilanza AELS sono autorizzati a servirsi di una delle lingue indicate nell’articolo 36, diversa dalla lingua processuale, quando partecipano ad un procedimento pregiudiziale o, quando intervengono in una causa pendente o in un procedimento dinanzi alla Corte oppure quando investono quest’ultima di una domanda o di un’impugnazione. Questa disposizione si applica sia ai documenti scritti sia alle dichiarazioni orali. La traduzione nella lingua processuale è effettuata, in ciascun caso, a cura del cancelliere».
5 L’art. 83 RP CG è stato modificato come segue (in barrato le parti eliminate e in grassetto le parti aggiunte): «La Corte, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, può disporre l’apertura o la riapertura della fase orale del procedimento decidere di aprire la fase orale del procedimento o disporre la riapertura di tale fase, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte, oppure quando la causa dev’essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti o gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto». Si v., per un commento sulla norma previgente, M. Borraccetti, Commento all’articolo 83 dello Statuto della Corte di giustizia, in C. Amalfitano, M. Condinanzi, P. Iannuccelli, op. cit., p. 562 ss.
6 Per un’analisi sull’apertura e riapertura della fase orale, si vedano J. Alberti, Le udienze dibattimentali nei pregiudiziali italiani, da Lisbona ad oggi, in questa Rivista, 2024, p. 36 ss., spec. p. 66 ss.; nonché C. Zaffaroni, Il processo dinanzi alla Corte di giustizia: dal modello bifasico all’oralità eventuale, ivi, 2026, p. 1 ss., spec. p. 18; nonché E. Urzì, L’istituto della riapertura della fase orale nell’ambito del rinvio pregiudiziale nel nuovo regolamento di procedura della Corte di giustizia, in C. Amalfitano, M. Condinanzi (a cura di), La Corte di Giustizia dell’Unione Europea oltre i trattati: La riforma organizzativa e processuale del triennio 2012-2015, Milano, 2018, p. 145 ss.; P. Iannuccelli, Apertura e riapertura della fase orale nell’ambito del rinvio pregiudiziale: qualche spunto di riflessione, ivi, p. 173 ss.; e C. Rizza, Riflessioni a supporto di una proposta “scandalosa”: tenere l’udienza di discussione dopo la presentazione delle conclusioni dell’avvocato generale, ivi, p. 183 ss.
7 Così espressamente si legge nella lettera indirizzata dal Presidente della Corte di giustizia alla Presidente del Consiglio del 16 marzo 2026, cit., p. 6.
8 L’art. 84, RP CG è stato modificato come segue (in grassetto le parti aggiunte): «1. Il cancelliere redige un verbale di ogni udienza di discussione. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal cancelliere ed ha valore di atto pubblico. 2. Le parti e gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto possono prendere visione in cancelleria di ogni verbale e ottenerne copia». Tale modifica non riguarda tuttavia tutte le versioni linguistiche, in quanto in alcune lingue, la formulazione previgente si riferiva già alle sole udienze di discussione orale.
9 Sul più generale piano della pubblicità e dell’accessibilità della fase orale, merita di essere segnalata la recente evoluzione della disciplina relativa alla trasmissione delle udienze. Mentre la decisione della Corte di giustizia 2025/857, del 1° aprile 2025, relativa alle norme e alle modalità di attuazione della trasmissione delle udienze (in GUUE, L del 12 aprile 2025), aveva sin dall’origine ricompreso nel novero delle udienze trasmesse sul sito internet dellIistituzione, oltre alla pronuncia delle sentenze e alla lettura delle conclusioni, anche le udienze di discussione, la decisione del Tribunale 2025/436, del 5 febbraio 2025, sulla trasmissione della pronuncia di sentenze e della lettura di conclusioni ai sensi degli artt. 110 bis, par. 8, e 219, par. 8, del regolamento, (in GUUE, L, del 3 marzo 2025), si limitava inizialmente alle prime due ipotesi. Sulle differenze tra i due regimi, v. R. Torresan, La procedura ai tempi dello streaming: le decisioni (non così) “gemelle” di Corte e Tribunale sulla trasmissione di alcune attività, in questa Rivista, 2025, p. 711 ss. Il quadro è stato tuttavia recentemente modificato dalla decisione del Tribunale 2026/1349, del 29 aprile 2026, sulla trasmissione delle udienze di discussione, della pronuncia di sentenze e della lettura delle conclusioni, adottata ai sensi degli artt. 110 bis, par. 8, e 219, par. 8, del regolamento di procedura (in GUUE, L del 22 giugno 2026). Abrogando la precedente decisione del 5 febbraio 2025, la nuova disciplina estende anche alle udienze di discussione dinnanzi al Tribunale la possibilità di trasmissione. La sezione, sentito l’avvocato generale, decide se procedere in tal senso e la trasmissione avviene in differita, ferma la possibilità per le parti e gli interessati di cui all’art. 23 Statuto di chiederne la mancata trasmissione ai sensi degli artt. 110 bis, par. 3, e 219, par. 3, del regolamento di procedura.
10 V. la lettera indirizzata dal Presidente della Corte di giustizia alla Presidente del Consiglio del 16 marzo 2026, op. cit., p. 7.
11 Agli artt. 88 e 200 è aggiunto il seguente secondo par.: «2. L’originale della sentenza [o del parere, nell’art. 200] è sottoscritto dal presidente, dai giudici che hanno partecipato alla deliberazione e dal cancelliere. Se l’originale non può più essere sottoscritto da un giudice che ha partecipato alla deliberazione, o a causa delle sue condizioni di salute o del suo decesso, oppure a causa delle sue dimissioni o della scadenza del suo mandato, il presidente certifica che tale giudice ha partecipato alla deliberazione».
12 V. la lettera indirizzata dal Presidente della Corte di giustizia alla Presidente del Consiglio del 16 marzo 2026, cit., p. 8.
13 L’art. 170 ter, par. 2, RP CG è stato modificato come segue (in barrato le parti eliminate e in grassetto le parti aggiunte): «2. La decisione su tale domanda è adottata, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, da una sezione istituita appositamente a tal fine, presieduta dal vicepresidente della Corte e formata, inoltre, dal giudice relatore e dal presidente della sezione di tre giudici a cui è assegnato il giudice relatore alla data di presentazione della domanda al momento della sua designazione come giudice relatore».
14 Sul funzionamento del meccanismo di filtro preventivo delle impugnazioni, v. M. Orzan, L’estensione del meccanismo preventivo di ammissione delle impugnazioni a cinque anni dalla sua entrata in vigore nella recente riforma dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea: bilanci e prospettive, in Eurojus, 2025, p. 1 ss.
15 All’art. 190 è stato aggiunto il seguente paragrafo: «4. Quando, nell’ambito di un procedimento avente ad oggetto un’impugnazione avverso una decisione del Tribunale, una parte chiede il trattamento riservato, nei confronti di una parte interveniente dinanzi al Tribunale, di elementi prodotti dinanzi alla Corte che siano già stati oggetto di un simile trattamento nei confronti di tale parte nel corso del procedimento di primo grado, lo stesso trattamento è mantenuto ai fini del procedimento dinanzi alla Corte».
16 Per un commento sulla disciplina del trattamento di informazioni e atti riservati davanti al Tribunale, si v. G. Gattinara, Commento all’art. 103 del regolamento di procedura del Tribunale, in C. Amalfitano, M. Condinanzi (a cura di), op. cit., p. 1201 ss.
