Pride and Prejudice: Amazon’s Counter-Limits

Cons. Stato, Section VI, 30 June 2026, No. 5167

Orgoglio e pregiudizio: i controlimiti di Amazon

Orgueil et préjugés : les contre-limites d’Amazon

Le pagine che seguono sono il frutto di una riflessione a primissima lettura dell’ordinanza del Consiglio di Stato, del 30 giugno 20261, con la quale la Sesta Sezione ha rimesso alla Corte costituzionale due questioni di legittimità costituzionale nel contesto di una controversia riguardante l’annullamento di una sanzione adottata dall’AGCM nei confronti di Amazon per presunta infrazione del diritto europeo della concorrenza (art. 102 TFUE). L’iniziativa del Consiglio di Stato è particolarmente significativa in quanto, con la prima delle due questioni, la Sezione chiede alla Consulta di attivare i controlimiti (e, per la prima volta, accertare la violazione dell’identità nazionale dello Stato italiano) per opporsi all’applicazione dei risultati della giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di termini decadenziali nei procedimenti antitrust2.

In breve, la questione, che si trascina oramai da anni3, concerne la diversa valutazione del Consiglio di Stato e della Corte di giustizia della regola (ritenuta) applicabile ai procedimenti dinanzi all’AGCM, secondo la quale l’attività preistruttoria che porta all’avvio della fase formale in contraddittorio finalizzata all’accertamento dell’infrazione deve svolgersi nel termine di novanta giorni, non prorogabili, a decorrere dal momento in cui l’Autorità viene a conoscenza degli elementi essenziali dell’asserita violazione. Secondo la Corte di giustizia, detta regola non è conforme al principio comunitario di effettività, applicabile anche ai procedimenti nazionali antitrust basati sugli artt. 101 e 102 del TFUE, in quanto a causa della sua brevità non consentirebbe all’Autorità di compiere i necessari approfondimenti prodromici alla contestazione formale dell’infrazione ed imporrebbe di seguire un’agenda, nel trattamento dei casi sottoposti al suo scrutinio, che prescinde dalla loro complessità, con conseguente difficoltà di svolgere un’analisi approfondita dei casi più difficili. Pur ritenendo indispensabile la tutela dei diritti di difesa delle imprese coinvolte, che comporta anche la “ragionevole” durata di ogni fase del procedimento, la Corte esclude che il termine di novanta giorni possa garantire l’effettività del controllo, soprattutto per i casi caratterizzati da elementi fattuali complessi, potendo in realtà comportare un rischio sistemico di impunità. In aggiunta, la Corte ha ritenuto incompatibile con il medesimo principio la soluzione offerta dalla giurisprudenza italiana in merito alle conseguenze della violazione del limite dei novanta giorni, vale a dire l’annullamento integrale del provvedimento finale e la decadenza dal potere di avviare una nuova procedura d’infrazione riguardante la stessa pratica.

Diametralmente opposta la posizione del Consiglio di Stato, peraltro affermatasi di recente in contrasto con soluzioni diverse raggiunte dal giudice di prime cure4, secondo il quale, da un lato, la regola dei novanta giorni, di cui all’art. 14 della legge 689 del 1981, sarebbe applicabile, in assenza di un termine decadenziale specifico nelle regole del procedimento antitrust, grazie al richiamo che a detta legge effettua l’art. 31 della legge 287 del 1990. Dall’altro, il termine dei novanta giorni non sarebbe tale da impedire l’efficace svolgimento del controllo affidato all’AGCM, in quanto esso si riferirebbe solo all’adozione del provvedimento di avvio del procedimento in contraddittorio, provvedimento che, sulla base di una prima valutazione del fumus, contiene solo la contestazione degli elementi essenziali in merito a presunte infrazioni.

La posizione della Corte di giustizia, inizialmente adottata nelle sentenze gemelle del 30 gennaio 2025 in risposta a quesiti pregiudiziali posti dal TAR del Lazio, e poi ribadita con ordinanza motivata (ex art. 99 del regolamento di procedura) del 18 dicembre 2025 nonostante la richiesta del Consiglio di Stato di modificare la precedente soluzione, ha indotto quest’ultimo, da un lato, a tentare nuovamente la strada del dialogo diretto con la Corte di giustizia, con una nuova domanda di rinvio pregiudiziale formulata con l’ordinanza del 14 maggio 2025, n. 4151/20255. Dall’altro, preso atto della conferma della posizione della Corte di giustizia in merito alla incompatibilità del termine dei novanta giorni, a rivolgersi alla Corte costituzionale chiedendo di attivare i controlimiti come “presidio indefettibile a tutela dei valori fondanti dell’ordinamento costituzionale, a cui lo Stato italiano non può rinunciare senza perdere la propria identità ed al cui rispetto dovrebbe ispirarsi anche l’ordinamento europeo” (Ordinanza, punto 7.1)6. In sintesi, il Consiglio di Stato, premesso che i procedimenti antitrust devono essere assimilati a quelli propriamente penali per la natura afflittiva delle sanzioni che ne possono derivare, ritiene che l’obbligo di disapplicare l’art. 14 della legge 689/1981, che a suo parere deriva dalle pronunce della Corte di giustizia, «contrasti con alcuni parametri costituzionali espressione di principi fondamentali caratterizzanti il nucleo essenziale dell’identità costituzionale dell’ordinamento nazionale, rappresentati dai principi di legalità sub specie di sufficiente determinatezza, di irretroattività sfavorevole in materia penale, di effettività della tutela giurisdizionale, di buon andamento della pubblica amministrazione, di certezza del diritto, nonché di uguaglianza e ragionevolezza».

Non è questa la sede per esaminare in dettaglio le asserite violazioni dei principi costituzionali, né di approfondire la questione della necessità di porre una così strenua resistenza a fronte di una regola, quella dei novanta giorni non prorogabili, che in effetti appare in molti casi capace di pregiudicare la risposta sanzionatoria a condotte gravi di violazione delle regole della concorrenza, soprattutto se poste in essere da grandi operatori economici in contesti caratterizzati da situazioni di fatto complesse7; mi limito a segnalare che il ragionamento seguito dal Consiglio di Stato non sembra tenere in considerazione le esigenze di contemperamento dei valori costituzionali, invocati a tutela dell’impresa coinvolta, con l’esigenza, anch’essa costituzionalmente rilevante (art. 11 Cost.), di garantire il funzionamento delle regole di concorrenza nell’ordinamento dell’Unione, che la Corte di giustizia qualifica come norme di ordine pubblico8.

Allo stesso tempo, è il caso di resistere alla tentazione, pure forte, di ragionare sull’opportunità di invocare i controlimiti (la cui attivazione, lo ricorda lo stesso Consiglio di Stato, « è consentita in via del tutto eccezionale e quale extrema ratio, solo qualora non sia altrimenti possibile risolvere il conflitto tra diritto europeo e principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale nazionale»), e addirittura “l’identità costituzionale dell’ordinamento giuridico nazionale”, in una fattispecie in cui vengono in gioco violazioni delle regole di mercato che portano ad una sanzione pecuniaria e che vede protagonista una delle più potenti imprese multinazionali accusata di una grave violazioni del diritto antitrust (abuso di posizione dominante per sfruttamento).

Ciò che interessa in questa sede, considerato il passo molto significativo compiuto dal Consiglio di Stato e l’ovvia risonanza che esso avrà a livello europeo, è valutare se la scelta di chiedere alla Corte costituzionale l’attivazione dei controlimiti poggi su solide basi o se una più accurata lettura delle pronunce della Corte di giustizia e il ricorso a principi di fondo nei rapporti tra diritto dell’Unione e diritto interno avrebbero potuto “risolvere altrimenti” il conflitto e quindi evitare una mossa così estrema.

Il punto di partenza di questa ricostruzione alternativa parte dalla seconda questione di legittimità costituzionale che il Consiglio di Stato solleva a titolo sussidiario rispetto alla prima, ovvero qualora la Corte non dichiari l’illegittimità costituzionale della legge di esecuzione del Trattato per violazione dei controlimiti. A parere del Collegio, «è rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3, 23 e 25, comma secondo, 24, comma primo, 113, commi primo e secondo, Cost., 11 Cost., in relazione all’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 117, comma primo, Cost., in relazione all’art. 7 CEDU, e 97, comma secondo, Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 l. n. 689/1981 e 31 l. n. 287/1990, nella parte in cui – in ragione del dovere di disapplicazione del termine di novanta giorni derivante dall’interpretazione del diritto europeo fornita dalla Corte di giustizia nella sentenza del 30 gennaio 2025 emessa nella causa C-511/2023 e nell’ordinanza del 18 dicembre 2025 emessa nella causa C-491/24 – non prevedono un termine determinato per l’avvio della fase istruttoria in contraddittorio da parte dell’Autorità nei procedimenti sanzionatori a tutela della concorrenza».

Oltre che rilevante per gli stessi motivi esposti dal collegio con riferimento alla prima, ad avviso della Sezione la questione sollevata non sarebbe manifestamente infondata perché, qualora non si ritenessero presenti le condizioni per l’attivazione dei controlimiti, a seguito della disapplicazione dell’art. 14 della legge 689 rimarrebbe il problema di costituzionalità della stessa disposizione (e dell’art. 31 l. n. 287/1990, che ad essa opera un rinvio) in quanto, in violazione dei principi, interni ed europei, di legalità, di effettività della tutela giurisdizionale, di buon andamento della PA, di certezza del diritto, di eguaglianza e di ragionevolezza, non prevedono un termine predeterminato per la contestazione dell’illecito antitrust.

Torneremo tra un attimo sulla presenza o meno di un vero obbligo di disapplicazione imposto dalla giurisprudenza europea. Prima di arrivare a ciò, è utile ai nostri fini segnalare che, subito dopo aver sollevato questa seconda questione, il Consiglio di Stato si domanda (e domanda alla Corte) se essa possa essere risolta con una sentenza di accoglimento di tipo “manipolativo”: suggerisce alla Corte costituzionale di far uso di questa tecnica decisoria per adottare una soluzione “costituzionalmente adeguata” che si inserisca nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore. Il collegio sottopone quindi alla Corte costituzionale le soluzioni offerte, nei rispettivi procedimenti sanzionatori, dalla disciplina relativa ad altre autorità amministrative indipendenti, alla luce delle quali emerge che il termine decadenziale di centottanta giorni dall’accertamento risulta quello applicabile per la contestazione di un illecito da parte di autorità che «svolgono, tra l’altro, la funzione di assicurare il buon funzionamento di mercati ampiamente regolati in senso pro-concorrenziale dal diritto dell’Unione europea (mercati finanziari, mercato dell’energia e del gas)». Il collegio conclude sul punto sostenendo che il termine di centottanta giorni, pari al doppio di quello previsto dall’art. 14 della legge 689/81, «può ritenersi idoneo a garantire le esigenze di rinvio temporaneo dell’avvio rappresentate dalla Corte di giustizia e di raccordo con le altre autorità europee garanti della concorrenza, tenuto peraltro conto che, nella struttura procedimentale delineata dal d.P.R. n. 217/1998, la sede dell’ulteriore approfondimento è rappresentata dalla fase istruttoria in senso proprio, la cui durata è liberamente determinata dalla stessa autorità amministrativa procedente ed è prorogabile».

A fronte di questa presa di posizione, si potrebbe discutere a fondo in merito alla correttezza o meno dell’analogia proposta dalla Sezione, considerate le peculiarità del procedimento “trifasico” antitrust come disciplinato dal dpr 217/98. Più utile ai nostri fini è una notazione ulteriore: se il convincimento del Collegio, peraltro del tutto condivisibile salvo quanto si dirà tra poco, è nel senso di considerare “ragionevole”, ai fini della corretta applicazione del diritto dell’Unione come interpretato dalla Corte di giustizia9, il termine di centottanta giorni per l’apertura della fase formale del procedimento di contestazione dell’infrazione antitrust, allora non è del tutto chiaro il motivo per cui questa soluzione non venga rappresentata alla Consulta come quella preferibile, considerato che il ricorso alla tecnica “manipolativa” (ma probabilmente la tecnica più idonea è quella dell’interpretativa di rigetto), consente di salvare la disciplina interna senza giungere ad una dichiarazione di incostituzionalità di norme che non sono formalmente applicabili nel caso di specie (v. infra) e soprattutto senza ricorrere a soluzioni così estreme come l’attivazione dei controlimiti e l’invocazione della identità nazionale.

La soluzione prospettata da ultimo dal Consiglio di Stato, qualora venga valutata dalla Corte costituzionale come logicamente preliminare e risolutiva rispetto alla prima, avrebbe quindi il pregio di evitare un confronto con la Corte di giustizia, alla quale molto probabilmente la Consulta vorrà rivolgersi qualora intendesse seguire la strada indicata dal giudice remittente nella prima questione di costituzionalità. Ma c’è di più. Una volta accettato che la soluzione della questione possa passare attraverso l’applicazione per analogia di una norma diversa da quella contenuta nell’art. 14 della legge 689, ricostruita attraverso il richiamo ad altre discipline di contenuto ed obiettivo simile, allora la soluzione del problema diventa ancora più lineare facendo riferimento al rimedio principale, “figlio” del principio del primato, che il diritto dell’Unione mette a disposizione del giudice nazionale per garantire l’armonia tra gli ordinamenti evitando di ricorrere al rimedio estremo della disapplicazione: mi riferisco, evidentemente, al principio dell’interpretazione conforme.

In effetti, a ben vedere le sentenze della Corte di giustizia del gennaio 2025 che hanno messo in discussione la regola dei novanta giorni non fanno mai riferimento ad un obbligo di disapplicazione delle norme richiamate dal giudice a quo (il TAR del Lazio), ma eventualmente soltanto della giurisprudenza del giudice superiore (il Consiglio di Stato) che ritiene applicabile il limite dei novanta giorni10. Dette sentenze chiedono piuttosto al giudice a quo di interpretare la normativa interna in maniera da consentire il risultato voluto dal diritto dell’Unione, vale a dire una efficace azione di contrasto alle violazioni del diritto della concorrenza in armonia con i diritti fondamentali dei soggetti incolpati, non garantita dall’applicazione del termine dei novanta giorni11. In altri termini, la giurisprudenza della Corte di giustizia non esclude affatto, anzi conferma la necessità di temini procedurali in materia di accertamento di infrazioni e di imposizione di sanzioni da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza o della Commissione, applicabili in ciascuna fase che componga tali procedure, a condizione tuttavia che questi termini siano “ragionevoli” 12.

Mi sembra quindi corretto concludere, come peraltro più volte ribadito nella giurisprudenza del giudice amministrativo di prime cure13, che la regola generale, di cui all’art. 14 l. 689/81, non possa trovare applicazione nei procedimenti antitrust: il rinvio che l’art. 31 della legge 287/90 effettua alle regole della legge 689/81 («Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione della presente legge si osservano, in quanto applicabili14, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689») non può operare rispetto al termine indicato dall’art. 14 in quanto quest’ultimo, non essendo “ragionevole” per la sua brevità, non è conforme al principio unionale di effettività delle procedure antitrust come interpretato dalla Corte di giustizia. Contrariamente a quanto più volte sostenuto dal Consiglio di Stato nell’ordinanza di rimessione, non si tratterebbe in realtà di una “disapplicazione” del termine di novanta giorni, posto che in realtà detto termine non è ab initio applicabile considerate le peculiarità del procedimento antitrust, e la formula contenuta nell’art. 31 della legge 287, nella parte in cui condiziona il rinvio alle regole della legge 689 ad una verifica della loro applicabilità («in quanto applicabili»), consente senza particolari difficoltà di giungere a questa conclusione.

Rimane il problema della vera o presunta lacuna, dovuta all’assenza, nella disciplina del procedimento antitrust, di un termine decadenziale riferito alla prima fase dell’accertamento della violazione che si conclude con l’adozione del provvedimento di avvio della fase istruttoria in contraddittorio (art. 6, d.p.r. 30 aprile 1998, n. 217) : sovviene allora l’ampiezza del rimedio dell’interpretazione conforme, che impone ai giudici nazionali di interpretare il loro diritto interno quanto più possibile in modo conforme alle disposizioni del diritto dell’Unione, al fine di garantire la loro piena efficacia e di pervenire a una soluzione conforme allo scopo da esse perseguito15. La soluzione, che il Consiglio di Stato accoglie sia pure in un diverso contesto, di far riferimento per analogia a termini più lunghi previsti dalla disciplina dei procedimenti sanzionatori di altre autorità amministrative indipendenti, mi sembra quindi equilibrata e capace di essere utilmente invocata per “chiudere il cerchio” e soddisfare al contempo le legittime esigenze del diritto di difesa delle imprese in procedimenti sanzionatori di natura “quasi penale”, da un lato, e quelle di interesse generale di un contrasto efficace alle gravi violazioni del diritto della concorrenza, soprattutto quando poste in essere da imprese di caratura mondiale, dall’altro. In altri termini, credo si possa fondatamente affermare che, come sostiene peraltro lo stesso Consiglio di Stato, un termine doppio rispetto a quello dei novanta giorni, con dies a quo individuato nel momento dell’acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita, possa essere ritenuto “ragionevole” anche nella prospettiva dell’effettività del contrasto alle infrazioni del diritto antitrust, come interpretata dalla Corte di giustizia.

Ne consegue che la soluzione più lineare, oltre che “indolore”, sia quella della inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, per non avere il giudice rimettente valutato la possibilità di una interpretazione delle disposizioni censurate – e più in generale delle regole dell’ordinamento interno – tale da escludere l’esistenza stessa del conflitto con le norme costituzionali invocate come argine insuperabile. Una tale decisione potrebbe essere accompagnata dalla richiesta al giudice remittente di verificare se la questione di legittimità costituzionale per violazione dei controlimiti – che presuppone una richiesta di disapplicazione delle regole interne in realtà mai pervenuta dalla giurisprudenza europea – possa essere ritenuta non rilevante potendo il giudice far ricorso all’interpretazione conforme dell’intero ordinamento nazionale in maniera da raggiungere il risultato voluto dalle regole europee.

Questa soluzione, peraltro, avrebbe due meriti. In primo luogo, troverebbe conforto in precedenti pronunce della stessa Corte costituzionale, nelle quali il ricorso “centralizzato” ad una verifica di compatibilità di norme o interpretazioni comunitarie con i controlimiti (principi fondamentali dell’assetto costituzionale e diritti inviolabili della persona), e più in generale il ricorso al rimedio della disapplicazione per contrasto con le regole europee direttamente efficaci, sono stati formalmente condizionati ad un previo e obbligatorio esame, da parte del giudice a quo, della possibilità di giungere ad una interpretazione conforme delle leggi interne alle regole europee, in maniera quindi da escludere la stessa presenza di un conflitto16. In secondo luogo, sarebbe in linea con la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia17, che, come anticipato, ricostruisce il principio del primato nel senso di richiedere al giudice nazionale, come prima operazione capace eventualmente di escludere la presenza di una vera antinomia, di verificare se sul piano ermeneutico sono presenti le condizioni per una interpretazione delle norme interne capace di conciliare le regole dei due ordinamenti.

Se è vero, come è stato segnalato18, che nella più recente giurisprudenza costituzionale, incentrata su un recupero del ruolo della Consulta nella definizione delle antinomie con il diritto dell’Unione e nel contatto diretto con la Corte costituzionale, il principio dell’interpretazione conforme, avendo come protagonista il giudice comune, non appare valorizzato, è anche vero che detto principio, e l’obbligo conformativo che esso impone al giudice, proviene direttamente dal diritto dell’Unione e forma parte integrante dello statuto del giudice nazionale come giudice comune del diritto dell’Unione19. Inoltre, l’esigenza di fornire alle regole interne un’interpretazione il più possibile compatibile con quelle europee contiene anche, necessariamente, una valenza costituzionale, nella misura in cui il rispetto degli obblighi europei soddisfa anche l’esigenza costituzionale di apertura all’integrazione europea codificata all’art. 11 Cost.

Per concludere, quanto sinora esposto non comporta certo una valutazione generale di segno positivo della disciplina applicabile nei procedimenti antitrust. Il ricorso al criterio dell’analogia, pur in sé ineccepibile, lascia comunque insoddisfatti dal punto di vista della certezza del diritto. Sarebbe quindi del tutto auspicabile una modifica dell’art. 6 del dpr 217/98 nel senso di codificare il termine di centottanta giorni per l’avvio del procedimento formale e di contemplare, per casi ben determinati e debitamente motivati, la facoltà dell’Autorità di prorogare il termine stesso per una durata anch’essa codificata e limitata nel tempo.


1 Cons. Stato, sez. VI, 30 giugno 2026, n. 5167.

2 Corte giust., 30 gennaio 2025, causa C-510/23, Trenitalia; 30 gennaio 2025, causa C-511/23, Caronte & Tourist. Ordinanza 18 dicembre 2025, causa C-491/24, Amazon Italia Services. Per un commento v. P. Chirulli, Meglio tardi che mai (per l’avvio delle istruttorie antitrust)? Riflessioni a margine di Corte di giustizia, caso C-511/23 (Caronte & Tourist), in Riv. reg. mer., 2025, p. 175 e ss. Un ulteriore procedimento (C-341/25, Sintexcal) è tuttora in corso dinnanzi alla Corte di giustizia, limitato alla questione della compatibilità con il diritto dell’Unione della regola, applicabile nell’ordinamento italiano in ragione della natura afflittiva e “sostanzialmente penale” delle sanzioni antitrust, per cui la violazione di un termine procedurale porta in ogni caso all’annullamento del provvedimento finale, senza che sia necessario dimostrare la violazione di diritti della difesa.

3 Cfr. I. Perego, Trenitalia e Caronte & Tourist: la storia è davvero finita?, in Rivista del Contenzioso Europeo., n. 1, 2025; Id., Ancora sulla sentenza della Corte di giustizia nelle cause Trenitalia e Caronte & Tourist: sequel e spin-off, ivi, n. 2, 2026, e i riferimenti bibliografici ivi contenuti.

4 V. anche di recente TAR Lazio, sezione I, 30 dicembre 2025, n. 24052.

5 A seguito dell’ordinanza Amazon Italia il Consiglio di Stato ha deciso di ritirare il primo quesito pregiudiziale relativo al termine decadenziale di novanta giorni, ma ha mantenuto il secondo quesito relativo alle conseguenze dell’accertamento della violazione del termine. Di questa questione, pur inserita anche nell’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, non si tratterà nel prosieguo di questo commento in attesa della pronuncia della Corte di giustizia.

6 Questo il testo della questione: «È rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3, 23, 25, comma secondo, 24, comma primo, 113, commi primo e secondo, e 97, comma secondo, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 l. n. 130/2008, che ordina l’esecuzione del TFUE, come modificato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, nei limiti in cui impone di applicare gli artt. 4, paragrafo 5, e 13, paragrafo 1, della direttiva UE 2019/1, nonché l’art. 102 TFUE, letti alla luce del principio di effettività, dai quali – nell’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia nella sentenza del 30 gennaio 2025 emessa nella causa C-511/2023 e nell’ordinanza del 18 dicembre 2025 emessa nella causa C-491/24 – discende l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare l’art. 14 l. 689/1981, in combinato disposto con l’art. 31 l. n. 287/1990, nella parte in cui prevede il termine di novanta giorni per l’avvio della fase istruttoria in contraddittorio da parte dell’Autorità nei procedimenti sanzionatori a tutela della concorrenza».

7 Anche da questo punto di vista, la vicenda qui commentata ricorda da vicino quella della saga Taricco, nella quale la – pur comprensibile – resistenza all’applicazione della soluzione voluta dalla Corte di giustizia in tema di disapplicazione “retroattiva” portava di fatto a difendere una disciplina della prescrizione la cui applicazione portava alla quasi sistematica impunità per gli autori di frodi comunitarie.

8 V. per tutte Corte giust., 1° giugno 1999, causa C-126/97, Eco Swiss c. Benetton, punto 39. Il Considerando n. 1 della Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea, in GUUE, L 349 del 5 dicembre 2014, precisa che «Gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) sono elementi di ordine pubblico e dovrebbero essere applicati efficacemente in tutta l’Unione al fine di garantire che la concorrenza nel mercato interno non sia distorta».

9 «Occorre considerare che la fissazione di termini procedurali ragionevoli in materia di accertamento delle infrazioni e di imposizione di sanzioni da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza è compatibile con il diritto dell’Unione. Siffatti termini ragionevoli sono infatti stabiliti nell’interesse sia delle imprese coinvolte sia di tali autorità, conformemente al principio di certezza del diritto, e non sono tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione (sentenza Caronte & Tourist, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, le norme nazionali che fissano i termini procedurali in materia di accertamento delle infrazioni e imposizione di sanzioni da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza devono far sì che, nel rispetto del principio di certezza del diritto, le cause siano trattate entro un termine ragionevole, senza compromettere l’effettiva applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE nonché della direttiva 2019/1 nell’ordinamento giuridico interno» (Corte giust., Caronte & Tourist, cit., punti 45 e 46; ordinanza Amazon Italia, cit., punti 61 e 62).

10 Corte giust., Caronte & Tourist, cit., punti 78 ss., in particolare punto 80.

11 Nelle parole della Corte (sentenza 30 gennaio 2025, punti 78-80), «poiché, secondo il giudice del rinvio, l’applicazione del termine di cui trattasi nel procedimento principale risulta da una determinata interpretazione del diritto nazionale ad opera di un giudice di grado superiore, occorre inoltre aggiungere che, al fine di garantire l’effettività dell’insieme delle disposizioni del diritto dell’Unione, il principio del primato del diritto dell’Unione impone ai giudici nazionali di interpretare il loro diritto interno quanto più possibile in modo conforme al diritto dell’Unione. Nell’applicare il diritto nazionale, tali giudici sono quindi tenuti ad interpretarlo, quanto più possibile, alla luce della lettera e dello scopo delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia di dette disposizioni e di pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da queste. Spetta quindi al giudice del rinvio interpretare, quanto più possibile, il suo diritto nazionale, in particolare l’articolo 31 della legge n. 287/90 e l’articolo 14 della legge n. 689/81, in modo conforme al diritto dell’Unione al fine di garantirne la piena efficacia. L’obbligo di interpretazione conforme impone a tale giudice di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un’interpretazione del diritto interno incompatibile con gli scopi di una disposizione del diritto dell’Unione e di disapplicare, a tal fine, di propria iniziativa, qualsiasi interpretazione accolta da un organo giurisdizionale superiore, foss’anche supremo, al quale esso sia vincolato, ai sensi di tale disposizione nazionale, se detta interpretazione non è compatibile con il diritto».

12 Corte giust., Caronte & Tourist, cit., punti 50-51.

13 V. ad es. TAR Lazio, sez. I, 3 ottobre 2022, n. 12507.

14 Corsivo aggiunto.

15 Cfr. G. Vitale, Il giudice nazionale, giudice comune del diritto dell’Unione, in R. Mastroianni (a cura di), Il diritto processuale dell’Unione europea, Torino, 2025, p. 70 ss.

16 Si veda ad esempio l’ordinanza 28 dicembre 2006, n. 454, nella quale la Consulta ha precisato che il giudice «può investire questa Corte della questione di compatibilità comunitaria nel caso di norme dirette ad impedire o pregiudicare la perdurante osservanza del trattato, in relazione al sistema o al nucleo essenziale dei suoi principi, nell’impossibilità di una interpretazione conforme, nonché qualora la non applicazione della disposizione interna determini un contrasto, sindacabile esclusivamente dalla Corte costituzionale, con i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale ovvero con i diritti inalienabili della persona». Sul punto, anche per ulteriori riferimenti giurisprudenziali, v. G. Repetto, Qual è (se c’è) il posto dell’interpretazione conforme al diritto UE nella “nuova” doppia pregiudizialità? Appunti per una discussione, in RCE., 2025, fascicolo speciale n. 2/2025, p. 1 ss.

17 Corte giust, 24 giugno 2019, causa C-573/127, Popławsky, punto 55: «occorre rilevare che il principio di interpretazione conforme del diritto interno, secondo il quale il giudice nazionale è tenuto a dare al diritto interno, per quanto possibile, un’interpretazione conforme ai requisiti del diritto dell’Unione, attiene al sistema dei trattati, in quanto consente al giudice nazionale di assicurare, nell’ambito delle sue competenze, la piena efficacia del diritto dell’Unione quando risolve la controversia ad esso sottoposta (Corte giust., 19 dicembre 2013, Koushkaki, causa C-84/12, punti 75 e 76; 8 novembre 2016, Ognyanov, causa C-554/14, punto 59, e 29 giugno 2017, Popławski, causa C-579/15, punto 31)”. Cfr. anche Corte giust, 24 luglio 2023, causa C-107/23 PPU, Lin, punto 95: “Da una giurisprudenza costante risulta che il principio del primato del diritto dell’Unione impone al giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito di propria competenza, le disposizioni del diritto dell’Unione, qualora non possa effettuare un’interpretazione della normativa nazionale conforme alle disposizioni di diritto dell’Unione, l’obbligo di garantire la piena efficacia delle disposizioni di tale diritto nella controversia di cui è investito, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassi nazionale, anche posteriore, che sia contraria a una disposizione del diritto dell’Unione dotata di effetto diretto, senza dover chiedere o attendere la previa rimozione di tale normativa o prassi nazionale in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale» (corsivo aggiunto).

18 G. Repetto, Qual è (se c’è) il posto dell’interpretazione conforme al diritto UE nella “nuova” doppia pregiudizialità? Appunti per una discussione, cit., p. 3 ss. 

19 Cfr. C. Amalfitano, S. Barbieri, Il “tono costituzionale” e il superamento di Granital: cosa resta dell’obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale al diritto dell’Unione europea, in RCE, 2025, fascicolo speciale n. 2/2025, p. 1 ss.