Finally, the Constitutional Court made a Referral: still Uncertainties for the Law on Italian Citizenship

E alla fine la Corte costituzionale rinviò: ancora incertezze per la legge sulla cittadinanza italiana

Enfin, la Cour Constitutionnelle a renvoié : encore des incertitutes pour la loi sur la citoyenneté italienne

Premessa: la legge sulla cittadinanza italiana e la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2026

L’art. 3 bis della l. 05/02/1992, n. 91, introdotto dall’art. 1, primo comma, del decreto legge 28/03/2025, n. 36, convertito, con modificazioni, nella legge 23/05/2025, n. 74 (legge sulla cittadinanza italiana) continua a essere oggetto di un intenso contenzioso di fronte ai giudici di merito. Il tribunale ordinario di Mantova, sezione civile, in composizione collegiale e il tribunale ordinario di Campobasso, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale in via incidentale ritenendo l’art. 3 bis contrario agli artt. 1 secondo comma, 2, 3, 22, 24, 56, 58, 72 quarto comma, 77, 117 primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 9 TUE e 20 TFUE.

L’art. 3 bis è stato recentemente oggetto della sentenza n. 63 del 20261 della Corte costituzionale. Detta pronuncia ha già suscitato l’attenzione della dottrina per alcuni profili specifici: l’effettività e l’impatto sul contenzioso2, i rapporti con la precedente giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale3, le convergenze argomentative con la giurisprudenza della Corte di giustizia4 e, soprattutto ai fini del presente contributo, per la scelta di non sollevare il rinvio pregiudiziale5. Con l’ordinanza n. 147 del 2026 – oggetto della presente segnalazione – la  Corte costituzionale ha, infine, deciso di coinvolgere la Corte di giustizia chiedendo a quest’ultima l’interpretazione degli artt. 9 e 20 TFUE e, nello specifico, se essi «ostino all’adozione di una disciplina quale quella prevista dall’art. 3 bis […] nella parte in cui configura una preclusione originaria all’acquisto della cittadinanza italiana a carico di chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore dello stesso art. 3 bis ed è in possesso di altra cittadinanza […]».

Tuttavia, per comprendere appieno il contenuto e la portata dell’ordinanza n. 147, occorre preliminarmente una breve panoramica delle questioni lasciate aperte dalla sentenza n. 63.

Il tribunale ordinario di Torino, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, aveva chiesto alla Corte costituzionale di pronunciarsi sul conflitto tra l’art. 3 bis e, per quel che qui più interessa, l’art. 117, primo comma, Cost., sempre in relazione all’art. 9 TUE e 20 TFUE. La Corte costituzionale, tuttavia, ritenendo che l’art. 3 bis non configurasse una ipotesi di revoca della cittadinanza ma, più semplicemente, di preclusione originaria, aveva ritenuto infondati i profili di contrasto identificati dal giudice remittente. Inoltre, riferendosi alla giurisprudenza della Corte di giustizia e, segnatamente, alla sentenza Commissione c. Malta6, aveva ritenuto la legge sulla cittadinanza italiana coerente con il diritto dell’Unione. Anche per questo motivo e argomentando sulla base delle pronunce Remling7 e Consorzio Italia Management8, la Corte costituzionale aveva deciso di non sollevare il rinvio pregiudiziale.

Come anticipato, questa decisione aveva suscitato talune perplessità in letteratura nella misura in cui avrebbe lasciato irrisolti alcuni nodi di rilievo essenziale della legge sulla cittadinanza italiana. In particolare, permaneva ancora il dubbio – oggetto, del resto, dell’ordinanza n. 147 – sulla natura dell’art. 3 bis, ossia, se esso preveda una preclusione originaria oppure una forma di revoca per coloro i quali si trovino a poter azionare un diritto – in altre parole, divenire cittadini italiani iure sanguinis9. In questa seconda ipotesi, dovrebbe trovare applicazione non tanto il precedente Commissione c. Malta ma, da Rottmann10 in poi, tutta la giurisprudenza sulla necessità di effettuare un test di proporzionalità in concreto rispetto al provvedimento ablativo della cittadinanza italiana. Tuttavia, a dimostrazione di come la vicenda sia oltremodo complessa, va detto che un’applicazione così meccanica delle pronunce della Corte rischierebbe di scontrarsi con la realtà: gli individui privati della cittadinanza sarebbero probabilmente svariati milioni e ciò, materialmente, renderebbe arduo, per i giudici nazionali, esercitare un controllo così stringente.

È sulla base di questi presupposti, dunque, che occorre esaminare l’ordinanza n. 147 con la quale la Corte costituzionale richiede alla Corte di giustizia l’interpretazione degli artt. 9 TUE e 20 TFUE.

L’ordinanza della Corte costituzionale n. 147 del 2026: i motivi del rinvio

Come anticipato, l’ordinanza n. 147 è originata dalle questioni incidentali di legittimità costituzionale sollevate dai tribunali di Mantova e Campobasso per fatti, essenzialmente, simili a quelli presenti nella sentenza n. 63. Anche i parametri di costituzionalità non suscitano profili di novità. Quindi, perché in presenza di condizioni fattuali e normative immutate la Corte di costituzionale ha deciso di disporre il rinvio pregiudiziale?

L’ordinanza n. 147 pare densa di significati non ancora del tutto evidenti per due ordini di ragioni.

Innanzitutto, essa ripercorre gli argomenti di fatto e di diritto che hanno condotto alla sentenza n. 63 e, in modo molto chiaro, non si discosta da essa. La Corte costituzionale, infatti, conferma il proprio orientamento nel ritenere che l’art. 3 bis costituisca una norma che semplicemente prevede una preclusione originaria e non una revoca. Ancora, essa si riferisce esplicitamente al legame effettivo tra la cittadinanza e lo Stato, così come emerso in Commissione c. Malta.

Tuttavia, a partire dal punto 9 dell’ordinanza n. 147, la Corte costituzionale afferma che «nei presenti giudizi riuniti, le parti hanno nuovamente chiesto – sia nelle difese scritte che nell’udienza pubblica – di operare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, al fine di avere un chiarimento sul significato degli artt. 9 TUE e 20 TFUE e sulla compatibilità dell’art. 3 bis rispetto ad essi». Per quanto, ancora una volta, la Corte costituzionale rivendichi la bontà delle argomentazioni sostenute nella sentenza n. 63 ai fini di non disporre il rinvio pregiudiziale, essa afferma che «[…] nel presente giudizio le parti hanno reiterato la richiesta di un rinvio pregiudiziale alla CGUE, al fine della decisione della quesitone relativa alla violazione degli artt. 9 TUE e 20 TFUE. In omaggio al principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, paragrafo 3, TUE […] e alla competenza esclusiva della CGUE a fornire l’interpretazione definitiva del diritto dell’Unione […] questa Corte intende dare seguito a tali richieste».

Sembra, quindi, che l’unico motivo che abbia portato la Corte costituzionale a disporre il rinvio sia, quasi banalmente, la reiterazione delle richieste delle parti. Ciò, a ben vedere, rappresenta un elemento di novità nel giudizio costituzionale in quanto conduce la Consulta ad atteggiarsi, rispetto al rinvio pregiudiziale, quasi come un giudice ordinario “apicale”, come tale gravato dall’obbligo di interrogare la Corte di giustizia (o, perlomeno, di motivarne il rifiuto ai sensi dell’art. 47 CDFUE). Infatti, è ben noto che, ad esempio, il Consiglio di Stato sia l’autore di una rilevante percentuale dei rinvii pregiudiziali provenienti dai giudici italiani, proprio a ragione della valorizzazione degli argomenti ad esso tradotti dalle istanze di parte (e del timore per le azioni di danno per mancato rinvio)11. Basti pensare che il Consiglio di Stato, proprio nell’ordinanza12 che ha portato alla sentenza Consorzio Italia Management, ha disposto il rinvio su richiesta delle parti13.

Al netto di ciò, si potrebbe anche sostenere che la Corte costituzionale, forte della propria posizione, abbia inteso arginare il contenzioso di fronte ai giudici di merito nella misura in cui qualcuno di essi avrebbe potuto sollevare in via autonoma il rinvio pregiudiziale14. Ma al di là del fatto che per tale via la Consulta ha voluto sancire il proprio diritto “alla prima parola”, occorre comunque rilevare che quest’ultima manifesta la volontà di assumere, quantomeno implicitamente, le vesti del giudice di ultima istanza, quindi, secondo il dettato dell’art. 267, comma 3, TFUE, gravato dall’obbligo del rinvio; un obbligo che, in verità (e forse incoerentemente alla luce dell’odierno rinvio), nella sentenza n. 63 era stato disatteso.

Certamente, come noto, nulla impedirà ad altri giudici, di disporre un altro rinvio, anche in seguito alla sentenza della Corte di giustizia.

Verso la sentenza della Corte di giustizia

Considerato il quesito pregiudiziale posto dalla Corte costituzionale alla Corte di giustizia, è immaginabile che la risposta di quest’ultima muova da alcuni punti fermi.

Nell’ipotesi in cui il Governo italiano contesti la ricevibilità del rinvio sulla base di più o meno fondati argomenti all’oggi non agilmente prevedibili, la Corte di giustizia dichiarerà che la discrezionalità sull’opportunità (o meno) di effettuare il rinvio spetta al giudice nazionale nel rispetto sia del principio di leale collaborazione sia di delimitazione delle rispettive competenze ma anche, se non soprattutto, in base all’utilità della pronuncia per risolvere la controversia sottoposta al giudizio del remittente.

Per quel che riguarda, invece, gli aspetti specifici della disciplina della cittadinanza e considerati ancora una volta gli ampi richiami presenti nell’ordinanza di rinvio alla sentenza Commissione c. Malta, la traiettoria argomentativa della Corte di giustizia – sempre a pena di smentite – sembra già ampiamente tracciata. Certamente, la Corte di giustizia statuirà che gli Stati membri non hanno trasferito all’Unione una competenza in materia di modi di acquisizione della cittadinanza e che, quindi, essa è rimasta nella loro discrezionalità. Tuttavia, essa deve essere esercitata nel rispetto del diritto dell’Unione poiché la cittadinanza implica una connessione particolare con i valori dell’Unione – e, considerati i richiami sempre a Commissione c. Malta ma anche alla sentenza n. 63 del 2026 – anche ai diritti politici dei cittadini in quanto espressione del valore della democrazia ex art. 2 TUE15.

Tanto premesso, il nodo da sciogliere riguarda la qualificazione dell’art. 3 bis, ossia, se rappresenti una forma particolarmente incisiva, con un dato temporale imperativo (entro il 28 marzo 2025), di preclusione originaria all’acquisizione della cittadinanza italiana ovvero una forma di privazione della stessa. Nella prima ipotesi – che, in realtà, corrisponde all’interpretazione della norma fornita dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 63 del 2026 – la Corte di giustizia potrebbe statuire che il diritto dell’Unione non osta a una legislazione nazionale concepita in questo modo. Se, invece, la Corte di giustizia dovesse ritenerla una forma di privazione della cittadinanza – come, del resto, sostenuto dal Tribunale di Torino nell’ordinanza di rimessione che portò alla sentenza n. 63 del 2026 e dai Tribunali di Campobasso e Mantova nell’ordinanza n. 147 – allora la Corte di giustizia affermerebbe che la mancata previsione di un controllo giurisdizionale, in conformità con i principi generali del diritto dell’Unione europea e informato dal principio di proporzionalità, osta all’art. 3 bis della legge sulla cittadinanza italiana. Ad ogni buon conto, come anticipato supra, ciò aprirebbe le porte a un contenzioso massivo nella misura in cui i giudici di merito sarebbero gravati dall’esame individuale di (potenzialmente) milioni di domande.

In questa seconda ipotesi rimarrebbe, dunque, aperta la questione dell’efficacia temporale dell’art. 3 bis. In altre parole, così come era stato già prospettato in dottrina riguardo alla sentenza n. 63 del 2026, la mancata previsione di norme transitorie volte a salvaguardare chi – quantomeno in astratto – avesse i requisiti per richiedere la cittadinanza italiana, ne costituirebbe il reale vulnus16.

Quindi, a seconda della scelta argomentativa operata dalla Corte di giustizia, si possono immaginare due scenari alternativi.

Nel primo, probabilmente quello più semplice, verrebbe dichiarato che gli artt. 9 TUE e 20 TFUE non ostano all’art. 3 bis. Così statuendo, anche per la Corte costituzionale sarebbe facile adottare una sentenza simile alla n. 63 del 2026 e, di conseguenza, riuscire nell’intento di arginare il contenzioso nazionale.

Nel secondo scenario, se la Corte di giustizia dichiarasse che gli artt. 9 TUE e 20 TFUE ostano all’art. 3 bis, allora la Corte costituzionale dovrebbe, conseguentemente, espungere dall’ordinamento tale norma per contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost. (e con l’art. 11 Cost. che pare non richiamato né dai remittenti né dalla Consulta ma che, come noto, costituisce la norma costituzionale cruciale del rapporto tra ordinamento nazionale e dell’Unione). Ciò avrebbe due ulteriori conseguenze di cui, al momento, pare arduo scorgere la reale portata: da un lato, naturalmente, il contenzioso di fronte ai giudici di merito aumenterebbe; dall’altro, il legislatore nazionale dovrebbe essere invitato a riformulare l’art. 3 bis, eliminando la preclusione temporale – che, a questo punto, verrebbe interpretata come revoca ex nunc – e garantendo un ricorso giurisdizionale pieno ed effettivo a coloro ai quali l’acquisizione della cittadinanza italiana era stata negata. Ciò, dunque, potrebbe portare anche alla revisione dei procedimenti chiusi – probabilmente anch’essi in numeri estremamente elevati – poiché il principio della res iudicata dovrà relazionarsi con la pronuncia demolitoria della Consulta, che dichiarerà la norma nazionale incostituzionale per contrasto (interposto) con il diritto dell’Unione europea. In altre parole se, sulla scorta della pronuncia della Corte di giustizia che ponga l’art. 3 bis in contrasto con gli artt. 9 TUE e 20 TFUE, la Consulta emanerà una declaratoria di incostituzionalità di quest’ultima norma per violazione (tra gli altri parametri) degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., ci si chiede quali effetti potrebbero dischiudersi per i procedimenti già definiti; definiti – all’evidenza – sulla base dell’applicazione di una disposizione nazionale incostituzionale che ha privato – in modo illegittimo tanto per il diritto dell’Unione quanto (e di conseguenza) per il diritto costituzionale – gli individui del proprio status civitatis. Tuttavia, continuando in questo ragionamento ipotetico, la Corte costituzionale potrebbe anche sollevare i controlimiti – ritenendo la cittadinanza un elemento consustanziale e indefettibile dell’architettura costituzionale della Repubblica italiana. Comunque, sempre in via del tutto speculativa, occorre nondimeno rammentare che l’art. 29 Cost. impedisce la privazione della cittadinanza solo per motivi politici lasciando – pur nel silenzio della norma – alla legge ordinaria ogni altra ipotesi.

Ad ogni modo, qualunque sia l’interpretazione adottata dalla Corte di giustizia e poi seguita dalla Corte costituzionale, è doveroso ricordare come i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento dovranno guidare l’opera di entrambe le Corti al fine di salvaguardare le posizioni giuridiche dei singoli e i loro diritti fondamentali.


1 Corte cost., 11 marzo 2026, n. 63.

2 B. Barel, Ius sanguinis: il principio di effettività fra Corte di giustizia e Corte costituzionale. Prime osservazioni sulla sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 30 aprile 2026, in Eurojus, 2026, p. 1 ss.

3 S. Marinai, Cittadinanza iure sanguinis e diritto dell’Unione: la Corte costituzionale e la riforma della cittadinanza italiana, in Eurojus, 2026, p. 1 ss.

4 M. Inglese, La legge sulla cittadinanza italiana e le convergenze tra la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di giustizia, in Unione europea e diritti, 2026, p. 1 ss.

5 E. Lenzi, Effettività selettiva e dialogo pregiudiziale: la sentenza n. 63/2026 tra cittadinanza nazionale e diritto dell’Unione europea, in questa Rivista, 2026, p. 1 ss.

6 Corte giust., 29 aprile 2025, causa C-181/23, Commissione c. Malta.

7 Corte giust., 24 marzo 2026, causa C-767/23, Remling.

8 Corte giust., 6 ottobre 2021, causa C-561/19, Consorzio Italia Management.

9 E. Lenzi, Effettività selettiva e dialogo pregiudiziale: la sentenza n. 63/2026 tra cittadinanza nazionale e diritto dell’Unione europea, cit., pp. 7-8.

10 Corte giust., 2 marzo 2010, causa C-135/08, Rottmann.

11 Su tale tendenza si rinvia a J. Alberti, I rinvii pregiudiziali italiani dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona al 31.12.2022: uno studio sulla prassi e sulle prospettive del dialogo tra giudici italiani e giudici dell’Unione, in J. Alberti, G. De Cristofaro (a cura di), Il rinvio pregiudiziale come strumento di sviluppo degli ordinamenti, Pisa, 2023, p. 121 ss.

12 Consiglio di Stato, 15 luglio 2019, ordinanza sul ricorso numero di registro generale 8998 del 2014.

13 Consiglio di Stato, 15 luglio 2026, ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1476 del 2024; 4 maggio 2026, ordinanza sul ricorso numero di registro generale 7297 del 2025; 5 marzo 2026, ordinanza sul ricorso numero di registro generale 8263 del 2022.

14 B. Barel, La recente modifica retroattiva della legislazione italiana sullo ius sanguinis rispetta gli articoli 9 TUE e 20 TFUE? La Corte costituzionale rimette la questione interpretativa alla Corte di giustizia, in Eurojus, 2026, p. 1 ss.

15 M. Inglese, L’acquisizione e la perdita della cittadinanza dell’Unione europea: dai limiti alle competenze degli Stati membri all’incidenza sui diritti politici dei cittadini, in Il Diritto dell’Unione europea, 2025, p. 111 ss.

16 S. Marinai, Cittadinanza iure sanguinis e diritto dell’Unione: la Corte costituzionale e la riforma della cittadinanza italiana, cit., pp. 11-12.