Le nouveau régime de publication des actes de droit « communautaire » et les spécificités du juge de l’Union
Il nuovo regime di pubblicazione degli atti di diritto « comunitario » e le specificità del giudice dell’Unione
The New Rules Concerning the Publication of EU Acts and the Specificities of the EU Judiciary
Il regime di pubblicità degli atti di diritto dell’Unione europea è, spesso, tanto importante quanto la produzione degli effetti giuridici che da questi atti deriva. In effetti, se è vero che la capacità di un atto di produrre effetti su determinati soggetti è insita nel contenuto sostanziale di quest’ultimo, è altrettanto vero che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione svolge spesso la funzione di dies a quo per la decorrenza di diversi termini (si pensi, ad esempio, all’entrata in vigore degli atti di diritto derivato, da cui tra l’altro discende il computo dei termini di trasposizione delle direttive, o a quello generale di introduzione di un ricorso in annullamento) e garantisce la conoscibilità dell’atto pubblicato nei confronti della generalità dei consociati.
Nell’ambito di una generale ristrutturazione delle modalità di pubblicazione degli atti di diritto “comunitario”, l’ordinamento dell’Unione ha però saputo tenere in considerazione, una volta di più, l’alto grado di specificità delle funzioni esercitate dalla Corte di giustizia dell’Unione. Infatti, a partire dal 1° ottobre 2023, la Gazzetta (e, nel concreto, la sua versione digitale EUR-Lex) non vedrà più la pubblicazione di atti “fascicolati” in un unico indice e a intervalli regolari; al contrario, il sistema passerà alla c.d. “pubblicazione atto per atto”, cosicché ciascun atto sarà pubblicato sotto forma di un file PDF a sé stante e individualmente consultabile. Questo, secondo quanto riporta EUR-Lex stesso, ai fini di garantire «un modo più flessibile, rapido e semplice di pubblicare la Gazzetta ufficiale» e di implementare alcune nuove funzioni (come la visualizzazione personalizzata secondo criteri scelti dall’utente). A fronte di questo regime generale, tuttavia, la Corte di giustizia dell’Unione europea è rimasta oggetto di una scelta di sistema parzialmente diversa, che sembra voler perseguire gli obiettivi della riforma ma, al contempo, essere rispettosa della natura peculiare dell’attività dei giudici di Lussemburgo e dei loro “prodotti” giuridicamente rilevanti. In un comunicato del 29 settembre 2023, infatti, il giudice dell’Unione ricorda che «[g]li avvisi relativi alle cause promosse dinanzi alla Corte di giustizia o al Tribunale – o concluse da tali organi giurisdizionali», la cui pubblicazione è sempre stata raggruppata in fascicoli perlopiù settimanali, «continueranno […] a seguire il ritmo attuale», basato su una pubblicazione che avviene, di regola, il lunedì. Ciò significa – come, del resto, è accaduto il primo lunedì dopo l’entrata in vigore delle nuove modalità di pubblicazione – che le comunicazioni della Corte e del Tribunale saranno comunque oggetto di pubblicazione “atto per atto” e, dunque, frazionate per PDF singolarmente consultabili; tuttavia, a differenza di quanto accade per le altre istituzioni, tali PDF saranno oggetto di una “pubblicazione concomitante” e, quindi, continueranno a essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale con cadenza settimanale, invece che a flusso continuo.
È interessante notare che il trattamento derogatorio delle pubblicazioni della Corte sembra essere identificato, nel comunicato stampa, come una misura utile a «facilitarne la consultazione» e, quindi, si motiva sostanzialmente sulla base della stessa ratio di cui il legislatore dell’Unione si avvale per fondare la soluzione opposta. È chiaro, del resto, che la produzione normativa e quella giurisprudenziale non possono, sotto molti profili, essere paragonate: senz’altro differisce il dato quantitativo, ma anche il metodo di emissione (considerato che molti atti della Corte o del Tribunale – sentenze, ordinanze o conclusioni – vengono rese pubbliche già in maniera “aggregata” e, quindi, mal si prestano a un successivo “scorporo” da parte dell’Unité de presse) e la natura stessa delle pubblicazioni, che sono spesso versioni sintetiche di ricorsi o domande pregiudiziali, nonché soli dispositivi delle pronunce della Corte e del Tribunale. Insomma, con riguardo alla produzione giurisprudenziale sembra possa dirsi che una pubblicazione a flusso continuo non si adatti completamente alle esigenze e alle modalità di emissione di tali atti e che il mantenimento quantomeno della cadenza settimanale per la pubblicazione “concomitante” di tutti gli avvisi sia orientata a un criterio di miglior efficienza. Nella sostanziale vaghezza del comunicato stampa sopra citato, vale la pena sottolineare, per quanto attiene a tutti gli atti di natura più “amministrativa” o organizzativa dell’attività interna, che il regime specifico previsto per il giudice dell’Unione dovrebbe applicarsi a tutte le «comunicazioni previste dai regolamenti di procedura»: qualunque di queste comunicazioni (compresi gli avvisi circa eventuali modifiche ai regolamenti di procedura stessi, la riorganizzazione dei collegi giudicanti, l’entrata in servizio di nuovi membri o l’avvento di festività giudiziarie) continuerà quindi a osservare l’attuale regime di pubblicazione, a cadenza settimanale, pur con documenti singolarmente consultabili.
Peraltro, è la scelta generalizzata del legislatore che potrebbe indurre alcune perplessità. Se è forse vero che una pubblicazione “atto per atto” può consentire maggior precisione nella consultazione e più agili ricerche orizzontali sul contenuto del singolo atto (e che questa sembra essere una tendenza condivisa da molte gazzette ufficiali europee, in ossequio alla transizione da un passato cartaceo a un presente di forte digitalizzazione), è anche vero che la fascicolazione periodica riuniva, in un solo indice, tutta una serie di documenti che potevano quindi essere consultati attraverso un unico file PDF e che, peraltro, potevano già essere estrapolati singolarmente dall’indice complessivo. All’esito dell’entrata in vigore del sistema “atto per atto”, invece, sarà presumibilmente necessaria una più laboriosa ricerca da parte dell’operatore, specie ove non si tratti di una ricerca “mirata” sulla base di un obiettivo predeterminato.
Sarà comunque opportuno attendere un primo periodo di “rodaggio” di questa nuova modalità per comprendere davvero se l’avvenuta modifica non andrà a impattare sulla certezza del diritto (nelle sue dimensioni della conoscibilità degli effetti giuridici e del computo dei termini) e se la differenza di trattamento tra atti normativi e produzione della Corte di giustizia dell’Unione europea non creerà eccessiva confusione nel pubblico e nei c.d. addetti ai lavori.