Alea iacta est! Transférées au Tribunal les premières affaires préjudicielles
Alea iacta est! Trasferite al Tribunale le prime cause pregiudiziali
Alea iacta est! Transferred to the General Court The First Preliminary Rulings
Con l’entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2024/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024 (reg. 2024/2019), che modifica il protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, si è realizzato il trasferimento della competenza pregiudiziale in sei materie dalla Corte di giustizia (la Corte) al Tribunale dell’Unione europea (il Tribunale), a partire dal 1° ottobre 2024 (M. CONDINANZI, C. AMALFITANO, e J. ALBERTI).
Le sei materie che la riforma in parola ha trasferito dalla competenza della Corte al Tribunale sono le seguenti: il sistema comune di imposta sul valore aggiunto, i diritti di accisa, il codice doganale, la classificazione tariffaria delle merci, la compensazione dei passeggeri in caso di disagi nei trasporti, e il sistema di scambio delle quote di emissioni di gas serra. La cognizione del Tribunale sussite per le domande pregiudiziali che rientrano esclusivamente in una o più delle sei materie sopracitate. Ex adverso, il trasferimento è escluso per quelle domande che, pur riconducibili alle materie sopracitate, sollevano questioni indipendenti relative al diritto primario, al diritto internazionale pubblico, ai principi generali del diritto dell’Unione o alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (M.F. ORZAN, 1° settembre 2024).
La trasferibilità di una domanda pregiudiziale al Tribunale è rimessa alla valutazione del c.d. sportello unico, disciplinato dall’art. 93 del regolamento di procedura della Corte. Infatti, come ricordato nel comunicato stampa della Corte n. 154/24, «per motivi di certezza del diritto e di celerità, tutte le domande di pronuncia pregiudiziale continueranno ad essere presentate alla Corte di giustizia, che procederà ad un’analisi preliminare del loro oggetto, ma, non appena svolta tale analisi, le domande che rientrano esclusivamente in una o più materie specifiche previste dall’articolo 50 ter, primo comma, dello statuto saranno trasferite al Tribunale».
Per dare piena operatività alla riforma, dopo le modifiche introdotte allo Statuto della Corte di giustizia, al regolamento di procedura della Corte e al regolamento di procedura del Tribunale, il Tribunale ha adottato quattro decisioni, pubblicate il 28 ottobre 2024 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, riguardanti: la composizione della Grande Sezione e della Sezione Intermedia, i criteri di attribuzione delle cause, l’elezione degli avvocati generali per il trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale e di un giudice chiamato a sostituirli in caso di impedimento e la costituzione delle sezioni e assegnazione dei giudici alle sezioni (su cui v. M.F. ORZAN, 26 novembre 2024).
Al momento in cui si scrive, sono pendenti dinanzi al Tribunale sei cause pregiudiziali, di cui ben tre sono state sollevate da giudici di ultima istanza. Le domande provenengono da giudici di cinque Stati membri e riguardano tre delle sei materie individuate all’art. 50 ter, 1° c., Statuto. Inoltre, è da segnalare che, allo stato, nessuna causa sollevata in una delle suddette sei materie sia stata trattenuta alla competenza della Corte.
La prima causa pregiudiziale trasferita al Tribunale è la causa Gotek (T-534/24), che trae origine da un rinvio pregiudiziale in materia di diritti di accisa, sollevato dal Tribunale amministrativo di Osijek (Upravni sud u Osijeku), in Croazia. Nello specifico, tale controversia – l’unica per la quale è attualmente pubblica l’ordinanza di rinvio – concerne l’obbligo di versamento delle accise su prodotti energetici nell’ ipotesi in cui non vi sia stata alcuna circolazione degli stessi. In tale contesto, il giudice croato chiede di chiarire se la direttiva 2008/118/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE e la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione), debbano essere interpretate nel senso che ostano a una prassi nazionale (e a una normativa nazionale) che prevede l’esigibilità delle accise su prodotti energetici, nelll’ipotesi in cui i prodotti sottoposti ad accisa non siano stati immessi in commercio. Nel caso di specie, l’autorità giudiziaria rimettente dubita che uno Stato membro possa esigere il pagamento di accise, in ipotesi – come quelle di cui al procedimento principale – in cui non vi è stata alcuna circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa e siano state emesse fatture false, al solo scopo di esercitare illegittimamente il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte, come acclarato nell’ambito di un procedimento tributario e di procedimento penale.
La seconda causa pregiudiziale trasferita al Tribunale è la causa Flightright (T-548/24), vertente in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri, sollevata dal Tribunale di primo grado di Königs Wusterhausen (Amtsgericht Königs Wusterhausen), situato nello stato federale di Brandeburgo, in Germania.
La terza e la quarta causa sono in materia di IVA. La prima delle due (causa Studieförbundet Vuxenskolan Riksorganisationen, T-558/24) è stata originata da un rinvio pregiuziale, sollevato dalla Suprema Corte Amministrativa svedese (Högsta förvaltningsdomstolen), mentre la seconda (causa Digipolis, T-575/24)è frutto di un rinvio operato dalla Corte d’Appello di Anversa (Hof van beroep te Antwerpen). È interessante notare che nella causa Studieförbundet Vuxenskolan Riksorganisationen, l’autorità giudiziaria rimettente sia un giudice nazionale di ultimo grado.
La quinta causa pregiudiziale (causa A-GmbH, T-589/24) è sorta a seguito di un rinvio pregiudiziale effettuato dalla Corte Federale delle Finanze tedesca (Bundesfinanzhof), che è giudice di ultima di istanza nell’ambito della giurisdzione tributaria. Infine, anche, la sesta causa pregiudiziale (causa CIT Coin Invest, T-596/24) è in materia di IVA ed è stata sollevata dalla Corte amministrativa suprema austriaca (Verwaltungsgerichtshof ). Anche in tale procedimento, ci si trova dinanzi ad un rinvio pregiudiziale sollevato da un giudice di ultima istanza.
Queste prime sei cause pregiudiziali trasferite al Tribunale testimoniano che, a tre mesi dall’entrata in vigore del reg. 2024/2019, la riforma è pienamente operativa. Da una prima analisi, tenuto conto della circostanza che il trasferimento della competenza pregiudiziale al Tribunale è operativo dal 1° ottobre 2024, si può legittimamente ritenere che la riforma abbia preso il giusto abbrivio.
Lo sportello unico, sul cui funzionamento erano stati espressi diversi dubbi (v. J. Alberti ), ha trasferito al Tribunale un numero congruo di domande pregiudiziali, riguardanti tre diverse materie e che vedono coinvolti i giudici di Germania, Belgio, Svezia, Austria e Croazia. Inoltre, come già sopra segnalato, nell’esercizio della sua funzione di “smistamento” delle cause, lo sportello unico non ha finora ritenuto che nesssuna domanda pregiudiziale sollevata in una delle sei materie trasferite alla competenza Tribunale dovesse essere trattata dalla Corte.
Se, a seguito di questo positivo avvio, tale “epocale” riforma avrà effettivamente successo dipenderà, in primis, dalla capacità della Corte di fare un corretto uso del meccanismo dello sportello unico e, laddove necessario, della procedura di riesame prevista all’art. 194 del regolamento di procedura della Corte. In secondo luogo, dipenderà dall’attitudine che il Tribunale vorrà assumere nell’esercizio di questa nuova competenza.
Infine, per il corretto funzionamento della riforma, sarà fondamentale che i giudici nazionali non facciano venire meno il loro contributo, continuando a ricorrere allo strumento del rinvio pregiudiziale, necessario ai fini dell’integrazione degli ordinanamenti giurdici degli Stati membri (M.F. ORZAN, 21 novembre 2024). Sarà, inoltre, auspicabile che l’apporto dei giudici nazionali sia sempre ispirato al principio della leale cooperazione, evitando che gli stessi decidano di “scegliersi il giudice” ritenuto più congeniale, in virtù del principio della prospettazione della domanda.