Un nouveau formulaire pour les demandes d’aide juridictionnel dans les recours directs devant le Tribunal
Un nuovo formulario per le domande di gratuito patrocinio nei ricorsi diretti dinanzi al Tribunale
A New Form for Applications for Free Legal Aid in Direct Actions before the General Court
Nell’ambito del complessivo “assestamento” all’entrata in vigore della più recente riforma dell’architettura giurisdizionale dell’Unione, il Tribunale si è dotato anche di un nuovo formulario per le domande di accesso al gratuito patrocinio nei ricorsi diretti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 5 dicembre 2024.
La possibilità di affrontare il procedimento dinanzi ai giudici di Lussemburgo senza doverne sostenere le spese di difesa e legale rappresentanza è funzionale alla garanzia di un accesso equo ed efficace alla giustizia, in conformità all’articolo 47 della Carta, come interpretato alla luce dell’art. 6 CEDU in ossequio a quanto richiedono, come noto, le Spiegazioni alla Carta nonché, ancor prima, la stessa giurisprudenza della Corte di Lussemburgo (v., ex multis, le ordinanze del Tribunale in KK c. EASME e DD c. Consiglio; in dottrina, v., per tutti, K. LENAERTS, K. GUTMAN, J. T. NOWAK, 2023, nonché il commento di C.E. TUO in C. AMALFITANO, M. CONDINANZI, P. IANNUCCELLI, 2018). Dinanzi alle due giurisdizioni dell’Unione, la disciplina di dettaglio di tale strumento è però differenziata in base alla tipologia di procedimento considerata.
Per quanto attiene alla Corte, il pertinente regolamento di procedura (in seguito, “RP CG”) prevedeva già una “duplice” disciplina della materia: l’una in tema di rinvii pregiudiziali, agli artt. 115-118; l’altra (simile, ma non del tutto sovrapponibile) per i giudizi di impugnazione, agli artt. 184-189. Dato l’attuale riparto di competenze previsto dall’art. 51 dello Statuto, nessuna disciplina di tal fatta è prevista per i ricorsi diretti che siano instaurati in prima e unica istanza dinanzi alla Corte, giacché questi ultimi possono essere proposti soltanto dalle istituzioni dell’Unione o, in casi circoscritti, dagli Stati membri: in ogni caso, soggetti per i quali non è neppure astrattamente configurabile il ricorso al gratuito patrocinio.
Con riguardo al Tribunale, invece, la struttura regolamentare è cambiata all’esito della riforma giudiziaria del 2024 che, notoriamente, ha affidato per la prima volta parte della competenza pregiudiziale a tale istanza giurisdizionale (su tale trasferimento v., in questa Rivista, M. CONDINANZI, C. AMALFITANO, 2024; D. SARMIENTO, 2024; M. F. ORZAN, 2024; nonché i contributi di dottrina ivi citati). Così, il regolamento di procedura del Tribunale (nel prosieguo, “RP Trib.”) prevede ora la disciplina del gratuito patrocinio nei ricorsi diretti agli artt. 146-150, mentre quella (inedita) riguardante le cause pregiudiziali agli artt. 239-242. Il formulario pubblicato lo scorso 5 dicembre è, per l’appunto, applicabile soltanto nell’ambito dei ricorsi diretti, i quali sono i soli a poter “vantare” una simile documentazione; tanto che «[n]on esiste un formulario specifico relativo [alle] domande [di pronuncia pregiudiziale]» (come ricorda la stessa decisione pubblicata in Gazzetta), né la Corte ha adottato alcun documento simile per i giudizi di impugnazione.
Tale differenza, per quanto certo non decisiva, riveste comunque una qualche importanza, soprattutto se si pone mente al fatto che la corretta e integrale compilazione del formulario è condizione di ammissibilità della domanda di gratuito patrocinio, ex art. 147, par. 2, RP Trib. Il diverso trattamento si giustifica se si considera che il rinvio pregiudiziale non è un’azione per se instaurata davanti al giudice dell’Unione, ma un incidente processuale che può prodursi all’interno di un qualsiasi giudizio nazionale, in ciascuno Stato membro. Pertanto, appare comprensibile che la domanda di gratuito patrocinio in un procedimento pregiudiziale sia contraddistinta da un maggior grado di elasticità, che consenta di adattarsi alle diverse cornici processuali imposte dal giudizio nazionale da cui scaturisce il rinvio. Per di più, tale ratio può vedersi coerentemente riflessa anche nella previsione di cui all’art. 239, par. 3, RP Trib. che, per i soli rinvii pregiudiziali, impone al richiedente del gratuito patrocinio un ulteriore onere (in modo identico a quanto accade per le cause pregiudiziali dinanzi alla Corte, a norma dell’art. 115, par. 3, RP CG, la cui previsione non è invece replicata nella disciplina sul gratuito patrocinio nei pourvois). La parte interessata deve, infatti, produrre l’eventuale decisione con cui sia già stata ammessa al medesimo beneficio nell’ambito del giudizio a quo, specificando «quali spese siano coperte dagli importi già concessi». Aggravio, questo, che è chiaramente volto a evitare sovrapposizioni con i sistemi di assistenza legale degli Stati membri e che, con tutta evidenza, non ha ragion d’essere nei ricorsi diretti.