L’intervention de l’autorité nationale de la concurrence dans les affaires de renvoi en matière de contrôle des concentrations : Brèves notes sur l’ordonnance du Tribunal UE dans l’affaire Brasserie Nationale et Munhowen / Commission

Trib., 3 ottobre 2024, causa T-289/24, Brasserie Nationale e Munhowen c. Commissione, ECLI:EU:T:2024:757.

L’intervento dell’autorità nazionale garante della concorrenza nelle cause relative al rinvio del controllo delle concentrazioni: brevi note sull’ordinanza del Tribunale UE in Brasserie Nationale e Munhowen/Commissione

The Intervention of the National Competition Authority in Merger Control Referral Cases: Brief Notes on the Order of the EU General Court in Brasserie Nationale and Munhowen v Commission

Introduzione

Con l’ordinanza del 3 ottobre 2024 1, il Tribunale dell’Unione europea ha accolto l’istanza di intervento proposta dall’autorità garante della concorrenza lussemburghese (Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg, a seguire “ACL”) a sostegno delle conclusioni della Commissione europea, nella causa T-289/24, Brasserie Nationale e Munhowen/ Commissione2. La causa, attualmente pendente, ha ad oggetto la richiesta di annullamento della decisione del 14 marzo 20243, proposta da Brasserie Nationale e Munhowen SA (a seguire “ricorrenti”), con cui la Commissione ha accolto la richiesta dell’ACL di esaminare l’acquisizione del controllo esclusivo di Boissons Heinz Sarl da parte di Brasserie nationale, entrambe con sede in Lussemburgo, ai sensi dell’art. 22 del regolamento sulle concentrazioni (a seguire anche il “reg.”)4 e dell’art. 57 dell’accordo SEE.

L’ordinanza assume rilievo alla luce dell’attuale dibattito intorno all’art. 22 reg. (c.d. richiesta di rinvio), suscitando riflessioni sul ruolo riconosciuto alle autorità nazionali garanti della concorrenza (a seguire “autorità di concorrenza”) quando queste, in quanto tali, richiedano di intervenire nelle cause relative a decisioni della Commissione di accoglimento delle loro richieste di rinvio.

Dopo una breve ricostruzione dei fatti, oggetto di attenzione sarà il meccanismo di rinvio; si passerà poi a definire il ruolo dell’ACL nella questione che ha portato alla causa dinanzi al Tribunale. Dall’analisi svolta emerge che l’ordinanza in commento è in linea con la giurisprudenza relativa all’intervento delle autorità pubbliche nazionali, nei casi in cui un ricorso d’annullamento mette in discussione le loro prerogative. Ciò nondimeno, se si considerano le peculiarità della situazione di fatto imperniata sul meccanismo di rinvio e su un’istanza di intervento proveniente direttamente dall’autorità di concorrenza che lo ha attivato, essa sembra porre le basi per la creazione di un filone giurisprudenziale volto a riconoscere una sorta di presunzione di interesse alla soluzione delle controversie in capo a tali autorità.

Fatti, procedura e questioni giuridiche della causa: la posizione dell’ACL

Con lettera del 7 febbraio 2024, l’ACL ha richiesto alla Commissione, ai sensi dell’art. 22, par. 3, reg., di esaminare la concentrazione in causa, la cui conclusione era stata annunciata il 31 gennaio 20245. Brasserie Nationale è attiva nella produzione di birra e acqua minerale e, attraverso la sua controllata Munhowen, opera nella distribuzione all’ingrosso di bevande in Lussemburgo e nelle regioni limitrofe di Francia e Belgio. Boissons Heintz è attiva nella distribuzione all’ingrosso di vari tipi di bevande, tra cui birra e acqua minerale, in Lussemburgo. La concentrazione consiste nell’acquisizione del controllo esclusivo, da parte di Munhowen, di tutte le azioni di Boisson Heintz, e dunque rientra nell’art. 3, par. 1, lett. b), reg., ma non ha dimensione europea, ai sensi del suo art. 1. Poiché il Lussemburgo non dispone di un regime di controllo delle concentrazioni, non è previsto alcun obbligo di notifica in tal senso nello Stato membro, né soglie di notifica per il controllo in altri Stati SEE6.

Ai sensi dell’art. 22, par. 1, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di esaminare qualsiasi concentrazione, ex art. 3, che non abbia dimensione europea ex art. 1, se “incide sul commercio fra Stati membri e rischia di incidere in misura significativa sulla concorrenza nel territorio dello Stato o degli Stati membri che presentano la richiesta” (condizioni sostanziali). La norma prevede un termine di 15 giorni lavorativi dalla data in cui la concentrazione è notificata o resa altrimenti nota allo Stato membro interessato (condizione procedurale) per la presentazione della richiesta. Con la decisione impugnata, la Commissione ha esaminato le condizioni richieste dall’art. 227 e concluso che la concentrazione fosse suscettibile di incidere sul commercio tra Stati membri e minacciasse di incidere significativamente sulla concorrenza in Lussemburgo; data la mancanza di un regime di controllo in tale Stato, la Commissione ha deciso di accogliere la richiesta dell’ACL e, dunque, esaminare la concentrazione in causa8.

Il 3 giugno 2024 le ricorrenti hanno proposto ricorso presso il Tribunale per ottenere l’annullamento della decisione impugnata, contestando, tra le altre cose, la sussistenza della condizione procedurale e di quelle sostanziali; l’accettazione del rinvio da parte della Commissione a causa dell’assenza di un sistema di controllo nazionale9. Con atto depositato il 30 agosto 2024, l’ACL ha chiesto al Tribunale di intervenire nella causa in oggetto a sostegno della Commissione; lo stesso ha fatto, il 12 settembre, la Anheuser-Busch InBev, principale concorrente di Brasserie Nationale. Nonostante le obiezioni avanzate dalle ricorrenti, con l’ordinanza in commento, e con quella del 18 ottobre 202410, il Tribunale ha accolto entrambe le istanze di intervento.

A sostegno dell’istanza di intervento, l’ACL faceva valere che la sua richiesta di rinvio ex art. 22 fosse stata all’origine del procedimento sfociato nella decisione impugnata e che la controversia sarebbe suscettibile di avere un impatto significativo sull’esercizio delle competenze conferitegli dal diritto lussemburghese. Le ricorrenti, al contrario, sostenevano che la posizione giuridica dell’ACL non verrebbe in ogni caso modificata dall’esito della causa e che dunque mancherebbe un interesse giuridico dell’ACL diretto e attuale alla soluzione della controversia, ravvisandosi solo un “possibile interesse intellettuale”. Peraltro, le ricorrenti ritenevano che l’ACL introducesse considerazioni nazionali, sottoponendo al Tribunale nuovi argomenti o motivi altrimenti irricevibili se proposti dalla Commissione11.

L’ordinanza del Tribunale

Nell’accogliere l’istanza dell’ACL, il Tribunale ha ricordato che, ex art. 40, co. 2, St., tutte le persone fisiche e giuridiche che riescano a “dimostrare di avere un interesse alla soluzione della controversia” possono intervenire, salvo nelle cause fra Stati membri, istituzioni UE, o fra Stati e istituzioni UE. Esso ha ribadito la giurisprudenza costante sulla nozione di “interesse alla soluzione della controversia”, secondo la quale detto interesse va individuato con riguardo all’oggetto della controversia (non invece rispetto ai motivi o agli argomenti dedotti) e deve essere inteso come interesse diretto e attuale all’esito riservato alle conclusioni12.

Quindi, ha constatato che, in principio, tale interesse può considerarsi diretto solo laddove l’esito della controversia sia tale da modificare la posizione giuridica del richiedente l’intervento. Tuttavia, esso ha riconosciuto che le autorità pubbliche degli Stati membri, a differenza delle persone fisiche e giuridiche, possono intervenire nei procedimenti dinanzi ai giudici UE non per difendere interessi privati, ma per far valere il loro punto di vista in controversie che sono suscettibili di avere un impatto importante sull’esercizio delle competenze loro conferite dalla legislazione degli Stati membri cui sono soggette (citando “per analogia” l’ordinanza in Minority SafePack)13. Quando, come nel caso di specie, la richiesta di intervento proviene da un’autorità pubblica, la valutazione dell’interesse diretto e attuale deve dunque considerare questa circostanza14.

Ciò posto, il Tribunale ha rilevato: che l’ACL è, da normativa nazionale, un ente pubblico indipendente che esercita competenze attribuite alle autorità nazionali di concorrenza in virtù del regolamento sulle concentrazioni, tra le quali è compresa l’attivazione del meccanismo di rinvio di cui all’art. 22; che la relativa richiesta dell’ACL ha dato avvio al procedimento sfociato nella decisione impugnata e nel trasferimento di competenza alla Commissione15.

Pertanto, secondo il Tribunale, nella misura in cui le ricorrenti contestano la validità della decisione impugnata, basata sulla richiesta di rinvio dell’ACL, esse contestano la validità delle valutazioni effettuate da quest’ultima sugli effetti della concentrazione. Ciò ha assunto fondamentale rilievo per il Tribunale nella valutazione dell’interesse dell’ACL, sotto due profili: (i) l’incidenza sulla concorrenza nel territorio del Lussemburgo, ove l’ACL è autorità competente in materia di concorrenza; (ii) l’incidenza sul merito della richiesta di rinvio presentata dall’ACL. Alla luce di ciò, il Tribunale ha ritenuto che la controversia avesse un impatto significativo sull’esercizio dei poteri conferiti all’ACL dalla normativa lussemburghese16.

Alcune riflessioni: meccanismo di rinvio, clausola olandese e intervento in giudizio dell’autorità antitrust

L’ordinanza in commento si inserisce nella sempre più copiosa giurisprudenza sulle instanze di intervento nelle cause in materia di concorrenza17. In questo settore, accade spesso che le imprese denuncianti nel procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione propongano poi istanza di intervento nelle susseguenti cause dinanzi al Tribunale relative alle decisioni adottate18. Tuttavia, questa ordinanza risulta peculiare perché in questo caso l’istanza di intervento proviene proprio dall’autorità che ha attivato il meccanismo ex art. 22 da cui ha preso avvio il procedimento amministrativo.

Occorre rammentare che il regolamento sulle concentrazioni attribuisce alla Commissione la competenza esclusiva ad esaminare concentrazioni di dimensione europea, come tali definite dall’art. 1 sulla base di soglie combinate basate sul fatturato. Sulla base del principio di sussidiarietà, le concentrazioni che non raggiungono tali soglie sono scrutinabili nell’ambito dei sistemi nazionali di controllo (cons. 12). Nondimeno, il regolamento prevede la possibilità di rinvio dell’esame delle concentrazioni dalla Commissione agli Stati membri (art. 4, par. 4; art. 9) e da questi alla Commissione (art. 4, par. 5; art. 22).

In tale contesto, il meccanismo di rinvio ex art. 22 consente agli Stati membri di chiedere alla Commissione di esaminare concentrazioni non aventi dimensione europea, ma che incidono sul commercio intracomunitario e rischiano di incidere sulla concorrenza (condizioni sostanziali, supra). Mentre per molti anni, con l’attuazione dei regimi nazionali di controllo, la prassi della Commissione ha scoraggiato richieste di rinvio, recentemente, in considerazione degli sviluppi del mercato, si è registrato un mutamento di approccio: nel 2021 la Commissione ha pubblicato Orientamenti per agevolare l’applicazione del meccanismo di rinvio in determinate categorie di casi e chiarirne le modalità19. Gli Orientamenti precisano che “l’articolo 22 è applicabile a tutte le concentrazioni e non solo a quelle che soddisfano i criteri di competenza relativi agli Stati membri che chiedono il rinvio” (punto 6); e difatti essi sono venuti alla ribalta in occasione della nota questione sul caso Illumina/Grail, relativo a una concentrazione tra imprese il cui fatturato non superava le soglie rilevanti, dunque non presentava una dimensione europea. In quel caso, sfociato nella pronuncia della Corte, in sede di impugnazione, del settembre 202420, la Commissione aveva ricevuto una denuncia sulla concentrazione, di cui aveva informato gli Stati membri; a questi aveva spiegato perché essa riteneva soddisfatti i criteri fissati dall’art. 22 e aveva rivolto un invito a presentare una richiesta di rinvio affinché essa stessa potesse esaminare la concentrazione (c.d. lettera di invito). A seguito di ciò, l’autorità francese proponeva una richiesta di rinvio, alla quale aderivano le autorità di concorrenza islandese, norvegese, belga, olandese e greca21. In quel caso, dunque, le richieste di rinvio erano partite da alcune autorità di concorrenza sulla base di un sollecito della stessa Commissione agli Stati membri e agli altri Stati parti dell’accordo SEE (e intervenienti in giudizio erano alcuni dei rispettivi Stati)22.

La sentenza della Corte di giustizia nel caso Illumina, che ha annullato la sentenza resa in primo grado dal Tribunale, fornisce considerazioni utili sul funzionamento del meccanismo ex art. 22. La Corte ha ricordato le origini della c.d. “clausola olandese”: «il meccanismo di rinvio (…) faceva seguito all’auspicio del Regno dei Paesi Bassi, che all’epoca non disponeva di una normativa nazionale in materia di controllo delle concentrazioni, di far esaminare dalla Commissione concentrazioni aventi effetti negativi sul suo territorio, a condizione che tali concentrazioni pregiudicassero parimenti il commercio tra Stati membri, ragion per cui tale meccanismo è stato denominato “clausola olandese” […]. In altri termini, detto meccanismo si era imposto soprattutto perché alcuni Stati membri non disponevano di un sistema di controllo preventivo (ex ante) delle concentrazioni»23. Quindi, la Corte ha chiarito che: «solo due obiettivi principali sono perseguiti dal meccanismo di rinvio previsto ora all’articolo 22 di tale regolamento. Il primo obiettivo […]consisteva nel permettere il controllo delle concentrazioni suscettibili di falsare la concorrenza a livello locale nei casi in cui lo Stato membro in questione non disponesse di un sistema nazionale di controllo delle concentrazioni. Il secondo obiettivo, […] quello di un ampliamento del principio dello “sportello unico” al fine di consentire l’esame da parte della Commissione di una concentrazione notificata o notificabile in diversi Stati membri, al fine di evitare molteplici notificazioni a livello nazionale e di rafforzare in tal modo la certezza del diritto per le imprese»24.

Ebbene, a differenza della vicenda Illumina, nel caso Brasserie Nationale l’attivazione del meccanismo ex art. 22 risponde proprio all’obiettivo principale di permettere il controllo di concentrazioni suscettibili di falsare la concorrenza in uno Stato membro ‒ allo stato attuale, l’unico ‒ che non dispone di un sistema di controllo sulle concentrazioni, vale a dire il Lussemburgo. Tale richiesta risultava pertanto del tutto coerente con la finalità, sopra evidenziata, di permettere alla Commissione il controllo di concentrazioni con impatto “locale” in mancanza di un regime nazionale. Da questa prospettiva, l’intervento dell’ACL dinanzi al Tribunale ha dunque un rilievo particolare rispetto alle posizioni assunte dalle autorità di concorrenza che avevano proposto rinvio alla Commissione nella causa Illumina (in cui, lo si ripete, sono intervenuti in giudizio alcuni Stati membri ex art. 40, co. 1, St., e non le autorità coinvolte)25.

Al riguardo, va ricordato che l’art. 40 St. individua tre categorie di intervenienti: Stati membri e istituzioni UE, che possono sempre intervenire (co. 1); organi e organismi UE e ogni altra persona fisica o giuridica “se possono dimostrare di avere un interesse alla soluzione della controversia” (co. 2); Stati parti dell’accordo SEE e Autorità di vigilanza EFTA, che possono intervenire nelle controversie nei settori di applicazione dell’accordo (co. 3), godendo dunque di una sorta di presunzione di interesse alla soluzione delle stesse26.

L’ordinanza in commento è in linea con la giurisprudenza, elaborata dalla Corte con riguardo all’art. 40, co. 2, St., sull’intervento delle autorità pubbliche nazionali, nei casi in cui un ricorso d’annullamento mette in discussione le loro prerogative. Tuttavia, rispetto ai precedenti, il caso in esame è quanto mai singolare perché trae origine dall’attivazione del meccanismo di rinvio da parte dell’autorità nazionale di concorrenza, che chiede direttamente di intervenire in giudizio, e il cui interesse alla soluzione della controversia potrebbe dunque considerarsi presumibile.

Infatti, il Tribunale ha ripreso “per analogia” il ragionamento sviluppato nell’ordinanza sul caso Minority Safe Pack, in cui la Corte ha ammesso l’intervento della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige a sostegno del Citizens’ Committee27. In quell’ordinanza la Corte ha chiarito che «gli enti infrastatali degli Stati membri, a differenza delle persone fisiche e giuridiche, possono chiedere di intervenire nelle controversie sottoposte alla Corte non già per difendere interessi privati, bensì per far valere il loro punto di vista nell’ambito di controversie che possono avere una notevole incidenza sull’esercizio delle competenze loro attribuite dalla Costituzione o dalla legislazione degli Stati membri a cui essi appartengono. Pertanto, per quanto riguarda le istanze di intervento degli enti infrastatali degli Stati membri, occorre applicare la condizione relativa all’esistenza di un interesse diretto e attuale alla soluzione della controversia in modo tale da tenere conto di siffatta peculiarità»28.

Anche nel caso in commento, il Tribunale ha verificato «la condition tenant à l’existence d’un intérêt direct et actuel à la solution du litige d’une manière qui reflète cette spécificité» (p. 12). Inoltre, esso ha chiaramente riconosciuto che l’ACL ha avviato, con la richiesta di rinvio, la procedura che ha portato alla decisione impugnata (p. 16) e che, contestando quest’ultima, le ricorrenti contestavano la valutazione degli effetti effettuata dall’ACL (p. 18). Sindacando l’interesse diretto dell’ACL alla soluzione della controversia (che incide sia sulla concorrenza nello Stato in cui l’ACL esercita la propria competenza, sia sul merito della domanda di rinvio da essa presentata; cfr. p. 19), il Tribunale ha di conseguenza ritenuto che la controversia avesse un impatto significativo sull’esercizio dei poteri conferiti all’ACL dalla normativa lussemburghese (come, appunto, nel caso Minority, pp. 13-14).

Eppure, in questo caso – ancor più che per gli “enti infrastatali degli Stati membri” – parrebbero ravvisarsi le condizioni per riconoscere una sorta di presunzione di sussistenza dell’interesse ad intervenire ad un’autorità che è all’origine della causa in oggetto e che subirà, inevitabilmente, gli effetti della decisione giudiziaria che vi porrà fine. Per quanto le categorie di intervenienti sopra menzionate siano chiaramente identificate nell’art. 40 St. e non possano essere oggetto di un’interpretazione estensiva, l’ordinanza in commento sembra andare nella direzione del riconoscimento di una siffatta presunzione in favore di autorità di concorrenza, rispetto a ricorsi d’annullamento che mettono in discussione le loro prerogative, facilitandone l’intervento adesivo a sostegno delle conclusioni della Commissione.


1 Trib., 3 ottobre 2024, causa T-289/24, Brasserie Nationale e Munhowen c. Commissione, ECLI:EU:T:2024:757.

2 Trib., causa T-289/24, Brasserie Nationale e Munhowen c. Commissione, pendente (udienza 6 marzo 2025).

3 Comm., 14 marzo 2024, C(2024) 1788 final, M.11485 – Brasserie Nationale/Boissons Heintz (a seguire “dec.”).

4 Regolamento (CE) 2004/139 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (“Regolamento comunitario sulle concentrazioni”), in GUUE L 24, 29 gennaio 2004, p. 1 ss.

5 Dec., cit. pp. 1 e 15.

6 Ivi pp. 16-17.

7 Ivi pp. 18-89.

8 Ivi pp. 90-97.

9 Causa T-289/24: ricorso proposto il 3 giugno 2024 – Brasserie Nationale & Munhowen c. Commissione, GUUE C/2024/4484, 22 luglio 2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4484/oj. Il 18 ottobre 2024 è pervenuta alla Commissione la notifica preventiva: notifica preventiva di concentrazione (Caso M.11485 – BRASSERIE NATIONALE / BOISSONS HEINTZ), PUB/2024/1018, GUUE C/2024/6464, 25 ottobre 2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6464/oj. Il 18 novembre 2024, Brasserie, parte notificante, ha informato la Commissione di aver ritirato la notifica: ritiro di notifica di concentrazione (Caso M.11485 — BRASSERIE NATIONALE / BOISSONS HEINTZ), PUB/2024/1163, GUUE C/2024/7095, 25 novembre 2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7095/oj.

10 Trib., 18 ottobre 2024, causa T-289/24, Brasserie Nationale e Munhowen c. Commissione.

11 Trib., 3 ottobre 2024, causa T-289/24, Brasserie Nationale e Munhowen c. Commissione, cit.., pp. 6-7.

12 Trib., 3 ottobre 2024, causa T-289/24, Brasserie Nationale e Munhowen c. Commissione, cit., pp. 8-9, e giurisprudenza citata.

13 Ibidem, pp.10-11, riferimento a Corte giust, 27 luglio 2023, causa C‑26/23 P, Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe c. Commissione, ECLI:EU:C:2023:616, p. 8.

14 Trib., 3 ottobre 2024, causa T-289/24, Brasserie Nationale e Munhowen c. Commissione, cit.., pp. 8-9, p. 12.

15 Ivi pp. 13-16.

16 Ivi pp. 17-19. Infine, ha rigettato la contestazione delle ricorrenti su argomenti e motivi irricevibili, rilevando che l’istanza di intervento si limita a motivare il diritto di intervenire (ex art. 143, par. 2, lett. f), Reg. proc. Trib.), e non costituisce una memoria di intervento (ex art. 145). Ivi p. 20.

17 Sul ruolo (crescente) dell’interveniente davanti al Tribunale nelle cause in materia di concorrenza, all’indomani dell’entrata in vigore del “nuovo” Reg. proc. nel 2015, D.P. Domenicucci, G.Muguet-Poullennec, L’intervention devant le Tribunal après l’entrée en vigueur du nouveau règlement de procédure : entre droit d’ingérence et urgence judiciaire, in Revue Lamy de la concurrence, Numéro 45, Octobre-Décembre 2015, pp. 61-71. Per recenti sviluppi, D.P. Domenicucci, L’intervento di terzi nei ricorsi diretti dinanzi al giudice dell’Unione: questioni scelte, in questa Rivista, n. 1/2023, pp. 17-61.

18 Cfr. D.P. Domenicucci, cit., p. 60, che rileva che ivi spesso le imprese denuncianti alla Commissione intendono partecipare al processo dinanzi al Tribunale come intervenienti ad opponendum.

19 Comunicazione della Commissione, Orientamenti della Commissione sull’applicazione del meccanismo di rinvio di cui all’articolo 22 del regolamento sulle concentrazioni per determinate categorie di casi 2021/C 113/01, C/2021/1959, GUUE C 113, 31.3.2021, pp. 1–6, punti 1, 8-11.

20 Corte giust., 3 settembre 2024, cause riunite C-611/22 e C-625/22, Illumina c. Commissione e Grail c. Commissione, ECLI:EU:C:2024:677.

21 Ivi pp. 15-22. La Corte ha annullato la sentenza del Tribunale, che rigettava il ricorso contro la decisione della Commissione di accogliere la richiesta di esaminare la concentrazione, nonché la decisione stessa della Commissione. Sulla vicenda e sulle immediate conseguenze della sentenza della Corte, ex multis A. Riley, Illumina/Grail: What is the Solution for Killer Acquisitions Now?, in Kluwer Competition Law Blog, 15 October 2024.

22 Repubblica ellenica, Repubblica francese e Regno dei Paesi Bassi intervenuti in primo grado; Repubblica di Estonia (a sostegno di Grail) intervenuta in sede di impugnazione. Occorre ribadire che, in tutti i casi, l’intervento è stato degli Stati membri (art. 40, co. 1), non delle autorità di concorrenza (come nel caso in commento, art. 40, co. 2).

23 Ivi p. 147, enfasi aggiunta.

24 Ivi p. 199, enfasi aggiunta.

25 In tal senso, desta interesse la causa pendente T-15/25, rispetto ad eventuali interventi (e, in tal caso, se dell’autorità o dello Stato): ricorso proposto il 10 gennaio 2025 – Nvidia/Commissione, GUUE C/2025/1124, 24.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1124/oj . Nvidia chiede l’annullamento della decisione della Commissione sulla richiesta di rinvio dell’AGCM alla Commissione ex art. 22 (caso M.11766, NVIDIA/Run:ai).

26 Cfr. D. P. Domenicucci, cit., p. 27.

27 Corte giust, 27 luglio 2023, causa C‑26/23 P, Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe c. Commissione, cit., impugnazione contro la comunicazione della Commissione su un’iniziativa dei cittadini europei.

28 Ivi pp. 8-9 e giurisprudenza citata, enfasi aggiunta.