Notes brèves sur le renouvellement partiel du Tribunal

Brevi note sul rinnovo parziale del Tribunale

Brief Comments on the Partial Renewal of the General Court

Il 15 settembre 2025 è avvenuto il rinnovo parziale dei membri del Tribunale dell’Unione europea (Tribunale), che è stato accompagnato, nel medesimo giorno, dall’entrata in funzione di un nuovo membro della Corte di giustizia1. È noto come l’istituto del rinnovo parziale caratterizzi in modo saliente la vita istituzionale di entrambi gli organi giurisdizionali dell’Unione, i quali, ogni tre anni, vedono procedersi alla sostituzione di una parte dei loro membri. Ciò, con specifico riguardo al Tribunale, si traduce essenzialmente nel rinnovo triennale di una parte dei (soli) giudici che lo compongono, dal momento che, secondo una lettura combinata dell’art. 254, comma 2, TFUE e dell’art. 49 Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (Statuto), non è attualmente previsto che vengano designate figure ad hoc per “assistere”, nel ruolo di avvocati generali, siffatta giurisdizione, al contrario di quanto accade presso la Corte di giustizia (cfr. art. 19, comma 2, TFUE e art. 252, comma 1, TFUE).

Quanto detto è, peraltro, rispecchiato nell’art. 47 Statuto, il quale norma le condizioni di rinnovo dei componenti del Tribunale facendo espresso rinvio a quanto dispone l’art. 9, comma 1, Statuto, disciplinante precisamente il “ricambio” di coloro che alla Corte di giustizia esercitano la funzione di giudice, prevedendone la sostituzione nel numero della metà qualora vi sia un numero pari di membri. Giova, in ogni caso, ricordare che i giudici del Tribunale possono essere nominati (o rinnovati) per un mandato di sei anni esclusivamente sulla base della scelta effettuata, di comune accordo, dai governi degli Stati membri, dovendo questa ricadere in via obbligata su «persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l’esercizio di alte funzioni giurisdizionali», secondo l’espressione adoperata dall’art. 254, comma 2, TFUE. È altrettanto noto che tale peculiare formulazione ricalca solo in parte la lettera contenuta nell’art. 253, comma 1, TFUE, concernente, invece, le qualità che debbano essere possedute per essere nominati giudici presso la Corte di giustizia.

Svolta questa breve premessa, l’ultimo rinnovo ha coinvolto un numero totale di 22 giudici del Tribunale, che saranno chiamati a ricoprire le proprie funzioni per il periodo dal 15 settembre 2025 fino 31 agosto 20312. Di questi, il gruppo dei giudici “confermati”, rectius rinnovati per decisione dei governi degli Stati membri3, consta di ben 19 membri (Suzanne Kingston, Colm Mac Eochaidh, José Martín y Pérez de Nanclares, Miguel Sampol Pucurull, Hervé Cassagnabère, Saulius Lukas Kalėda, Ulf Öberg, Tamara Perišin, David Petrlík, Inga Reine, Petra Škvařilová-Pelzl, Laurent Truchot, Pēteris Zilgalvis, Maja Brkan, Jörgen Hettne, Danutė Jočienė, Damjan Kukovec, Johannes Laitenberger e Gabriele Steinfatt). Tre, invece, è il numero di giudici oggetto di prima nomina al Tribunale, secondo quanto previsto dalle decisioni del 26 marzo e 11 giugno 2025 adottate dai rappresentanti dei governi degli Stati membri4. I nuovi membri sono la nuova giudice croata, Tanja Pavelin, nonché i nuovi giudici italiani, Francesco Bestagno e Raffaella Pezzuto. I giudici così nominati, prima di assumere le proprie funzioni, hanno prestato giuramento dinanzi alla Corte di giustizia riunita in seduta pubblica conformemente all’art. 2 Statuto e all’art. 5 del Regolamento di procedura del Tribunale (RP Tribunale)5.

Come già anticipato, il 15 settembre ha avuto luogo la presa di funzioni di un nuovo membro presso la Corte di giustizia. Trattasi del nuovo giudice bulgaro, individuato nella persona di Alexander Kornezov, già esercente funzioni di giudice presso il Tribunale, il quale è stato nominato con decisione del 23 luglio 20256 dei governi degli Stati membri per un mandato decorrente dal giorno 15 settembre 2025, e con termine (salvo rinnovo) il giorno 6 ottobre 20307. Egli va a sostituire il giudice Alexander Arabadjiev, il quale, a seguito di rinnovi successivi compiuti ex art. 253, comma 4, TFUE, ricopriva tale ruolo dalla data, risalente, del 12 gennaio 2007. Di conseguenza, Kornezov diviene il secondo giudice bulgaro ad essere nominato dai tempi in cui la Bulgaria è entrata a far parte dell’Unione europea (1° gennaio 2007).

Il giorno immediatamente successivo al rinnovo parziale dei giudici si è tenuta l’elezione del presidente e del vicepresidente del Tribunale secondo quanto previsto dall’art. 9, parr. 1 e 4, RP Tribunale. In tale occasione, sono stati rieletti entrambi per la seconda volta consecutiva, tanto il Presidente  Marc van der Woude, olandese (il primo mandato è del 27 settembre 2019), quanto il vicepresidente Savvas Papasavvas8 (cipriota). Il loro mandato avrà durata triennale (cfr. art. 254, comma terzo, TFUE; art. 9 bis Statuto, a cui l’art. 47, comma 1, Statuto espressamente rinvia per quanto concerne il Tribunale e i suoi membri).

In sintesi, il Presidente del Tribunale assume funzioni per certi versi similari (anche se non sono del tutto sovrapponibili) alle attribuzioni assegnate al Presidente della Corte di giustizia: egli rappresenta l’organo giudiziario dinanzi ai terzi ed è responsabile della sua amministrazione «dirigendo le attività e gli uffici del Tribunale» (art. 10 RP Tribunale); ha il compito, inter alia, di presiedere la conferenza plenaria, le udienze e le deliberazioni della grande sezione, nonché della sezione a cui è assegnato9. Si ricorda, inoltre, che sul Presidente ricade la responsabilità di designare il giudice che dovrà ricoprire il ruolo di avvocato generale per il trattamento del ricorso diretto in relazione al quale la conferenza plenaria abbia ritenuto necessario, per la difficoltà dell’interpretazione delle norme di diritto o per la complessità dei fatti di causa, procedere alla designazione dell’avvocato (cfr. artt. 30 e 31 RP Tribunale). Inoltre, alla luce dell’avvenuto trasferimento parziale della competenza pregiudiziale al Tribunale10, al Presidente (mancando la figura del primo avvocato generale prevista per la Corte dall’art. 14, RP Corte) compete il potere di attribuire le cause pregiudiziali agli avvocati generali, una volta che questi siano stati eletti dai giudici del Tribunale tra i componenti di questo, secondo le modalità prescritte a norma dell’art. 49 bis Statuto (cfr. artt. 31 bis e 31 ter RP Tribunale).

Con riferimento, invece, al Vice presidente, costui, per l’essenziale, è chiamato ad assistere e, se del caso, sostituire (ad esempio in caso di eventuale impedimento), il Presidente del Tribunale nell’esercizio delle sue funzioni (art. 11 RP Tribunale). Preme qui evidenziare che, in forza delle modifiche introdotte dall’ultima riforma dello Statuto della Corte di giustizia, al Vice presidente spetta presiedere la sezione intermedia, in cui il Tribunale delibera nella composizione di 9 giudici indifferentemente che venga ad essere discussa una causa incardinata su domanda di un rinvio pregiudiziale o su ricorso diretto (art. 50, comma 2, Statuto; art. 14, comma 2, RP Tribunale). Tuttavia, l’art. 28, comma 8, RP Tribunale, in applicazione diretta dell’art. 50, ultimo comma, Statuto, prevede espressamente che la trattazione delle cause pregiudiziali venga attribuita alla sezione intermedia qualora vi sia una richiesta espressa in tal senso proveniente da uno Stato membro o da un’Istituzione europea che sia, però, parte del procedimento. Siffatta garanzia procedurale richiama, nella sua ratio, quanto previsto, mutatis mutandis, dall’art. 16, comma 3, Statuto, con riguardo all’attribuzione delle cause alla grande chambre della Corte di giustizia, dovendo infatti essere assicurato l’interesse di Stati e istituzioni a che possano vedere le questioni di diritto direttamente esaminate e decise dal Giudice europeo in una formazione ampliata.

Non si ha, per il momento, notizia di come verrà a determinarsi la composizione delle sezioni del Tribunale alla luce del suo rinnovo parziale. Si dovrà, allora, attendere che venga pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la decisione che il Tribunale adotterà in merito, ciò in  conformità alle disposizioni di cui all’art. 13 del suo regolamento di procedura (rubricato Costituzione delle sezioni). In ogni caso, giova rammentare che l’organizzazione del Tribunale prevede un totale di dieci sezioni (sei e quattro rispettivamente aventi competenza specializzata nel contenzioso della proprietà intellettuale e della funzione pubblica), laddove la competenza nelle cause pregiudiziali è momentaneamente affidata ad una sezione specializzata sulle sole domande di rinvio pregiudiziale, il cui collegio si pronuncia in modo pressoché automatico nella formazione a 5 giudici, secondo infatti quanto previsto dalle attuali regole di organizzazione interna dell’organo giudiziario come adottate da ultimo ad ottobre 202411. Ciò, tuttavia, potrebbe presto mutare a seguito del rinnovo del Tribunale che è stato oggetto di esame in questa sede. Infatti, la nuova decisione sulla costituzione delle sezioni potrebbe, in ipotesi, prevedere una diversa configurazione della sezione del pregiudiziale oppure, di converso, confermare l’attuale struttura. In ambo i casi, tali previsioni non potranno che sottostare a quanto prescrive l’art. 50 ter, ultimo comma Statuto, ove dispone l’attribuzione delle cause pregiudiziali a sezioni del Tribunale «designate a tale scopo» sulla base delle specifiche modalità individuate dal regolamento di procedura di siffatto organo giurisdizionale.


1 V. comunicato stampa n. 121/25, Lussemburgo, 15 settembre 2025, pubblicato sul sito istituzionale della Corte di giustizia dell’Unione europea e disponibile al seguente link: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2025-09/cp250121it.pdf.

2 V. comunicato n. 121/25, cit.

3 Cfr. le decisioni adottate dai rappresentanti dei governi degli Stati membri (UE) 2024/2646, del 2 ottobre 2024, relativa alla nomina di giudici del Tribunale, in GUUE L 2024/2646, 4 ottobre 2024; (UE) 2025/665, del 26 marzo 2025, relativa alla nomina di giudici del Tribunale, in GUUE L 2025/665, 2 aprile 2025; (UE) 2025/1185, dell’11 giugno 2025, relativa alla nomina di giudici del Tribunale, in GUUE L 2025/1185, 12 giugno 2025.

4 Ibidem.

5 La registrazione dell’udienza solenne svoltasi il 15 settembre è ancora visibile al seguente link: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3986683/it/.

6 V. decisione (UE) 2025/1551 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 23 luglio 2025, relativa alla nomina di un giudice della Corte di giustizia, in GUUE L 2025/1551, 25 luglio 2025.

7 Il giuramento, prima che il giudice assumesse le proprie funzioni, è stato prestato dinanzi alla Corte di giustizia in seduta pubblica conformemente agli artt. 2 e 8 Statuto e all’art. 4 del regolamento di procedura della Corte. La registrazione dell’udienza solenne svoltasi il 15 settembre è ancora visibile al link indicato supra, alla nota 5.

8 V. i comunicati stampa, rispettivamente, n. 122/25 e n. 123/25, Lussemburgo, 16 settembre, pubblicati sul sito istituzionale della Corte di giustizia dell’Unione europea.

9 Amplius sulle specifiche attribuzioni al Presidente del Tribunale, v. in dottrina M. F. Orzan, Art. 10 – Attribuzioni del presidente del Tribunale, in C. Amalfitano, M. Condinanzi, P. Iannuccelli (a cura di), Le regole del processo dinanzi al giudice dell’Unione europea. Commento articolo per articolo, Napoli, 2017, p. 995 ss.

10 Compiutosi, come è noto, con la pubblicazione, il 12 agosto 2024, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, che modifica il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in GUUE L, 2024/2019, 12 agosto 2024. Per un’analisi approfondita delle modifiche introdotte dal regolamento si rinvia al Fascicolo speciale La riforma dello Statuto della CGUE, 2025, pubblicato in questa Rivista.

11 Cfr. in particolare la decisione del Tribunale riguardante la costituzione delle sezioni e assegnazione dei giudici alle sezioni pubblicata in GUUE C, C/2024/6456, 28 ottobre 2024, su cui a commento v. M. F. Orzan, Pronti, partenza, via! Il Tribunale adotta le decisioni necessarie a garantire il funzionamento della recente riforma dello Statuto della Corte di giustizia UE, in questa Rivista, Fascicolo speciale, cit., p. 165 ss.