Le nouveau régime de transmission des audiences devant la Cour de justice

Il nuovo regime di trasmissione delle udienze dinanzi alla Corte di giustizia

The new Streaming System before the Court of Justice

Introduzione

Nel quadro della progressiva digitalizzazione della giustizia, la Corte di giustizia dell’Unione europea (“CGUE”) ha avviato un processo di «modernizzazione» delle modalità di comunicazione della propria attività giudiziaria, volto ad «avvicinare la giustizia europea al pubblico, aumentare la trasparenza della sua attività e migliorare l’accesso alla sua giurisprudenza»1.

Il Tribunale è intervenuto con la decisione 2025/436, del 5 febbraio 2025, in materia di trasmissione in streaming delle udienze di pronuncia di sentenze e di lettura delle conclusioni degli avvocati generali2. La Corte di giustizia (“CG”) ha, a sua volta, adottato la decisione 2025/857, del 1° aprile 2025 (nel prosieguo, anche la “decisione di attuazione”), relativa alle norme e alle modalità di attuazione della trasmissione delle udienze di pronuncia di sentenza e di lettura delle conclusioni e delle udienze di discussione3. Tale decisione costituisce l’attuazione dell’art. 80 bis del regolamento di procedura della Corte di giustizia (“RPCG”) relativo alla «trasmissione delle udienze», disposizione introdotta con le modifiche apportate al regolamento di procedura nel luglio 20244, le quali seguono logicamente e danno precisazione alla riforma dello Statuto5.

La presente segnalazione affiancherà all’esame del regime di trasparenza procedurale dinanzi alla CG6 una riflessione sulla conoscibilità, da parte dei cittadini dell’Unione, delle decisioni che autorizzano o negano la trasmissione delle udienze sul sito istituzionale della CGUE, nonché di quelle che dispongono la rimozione dei video prima del termine del periodo di conservazione (nel prosieguo, “le decisioni”).

Il nuovo regime di trasparenza procedurale dinanzi alla CG

Alla luce della progressiva digitalizzazione della giustizia, i due organi giurisdizionali del Kirchberg hanno modificato i propri regolamenti di procedura, adeguando le modalità di comunicazione dell’attività giudiziaria al contesto digitale.

Tali modifiche sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale nell’ambito della riforma dello Statuto del 2024, che ha rafforzato il regime di trasparenza procedurale introducendo, in particolare, la possibilità di pubblicare le osservazioni scritte presentate nei procedimenti di rinvio pregiudiziale, prevista dal novellato art. 23, par. 5, dello Statuto7. In tale contesto, occorre premettere che la pubblicità dell’attività giudiziaria della Corte di giustizia (come anche del Tribunale) risulta assicurata attraverso strumenti e disposizioni che prevedono la pubblicazione di atti connessi all’attività giudiziaria della Corte8.

Pertanto, l’art. 80 bis RPCG e la relativa decisione di attuazione devono essere esaminati congiuntamente, al fine di valutare l’opportunità di un’ulteriore apertura nel rispetto della tutela della serenità del dibattito9.

Al par. 1, l’art. 80 bis RPCG individua due tipologie di udienze e le rispettive modalità di trasmissione: da un lato, le udienze di pronuncia di sentenza e di lettura delle conclusioni trasmesse in streaming; dall’altro lato, le c.d. «udienze di discussione», relative alle difese orali delle parti o degli interessati menzionati all’art. 23 dello Statuto (in prosieguo, “le parti”), trasmesse in differita in funzione della composizione del collegio giudicante10. Per le sole udienze di discussione, la trasmissione avviene de plano qualora la causa sia attribuita alla seduta plenaria o alla grande sezione ed è ammessa in via eccezionale se attribuita a una sezione di cinque giudici, formazione “ordinaria” in cui si riunisce la Corte di giustizia; di contro, la trasmissione è esclusa ab origine per le udienze attribuite a una sezione di tre giudici11.

Tale modello trova conferma nella decisione di attuazione, che si articola a sua volta in due regimi eterogenei a seconda del tipo di udienza: l’art. 2 disciplina le udienze di pronuncia di sentenza e di lettura delle conclusioni; mentre l’art. 3 delinea un regime più stringente per le udienze di discussione.

La disciplina vigente non distingue dunque il regime di trasmissione e di conservazione delle udienze in funzione del tipo di procedimento (rinvio pregiudiziale o ricorso diretto), né si rinviene, ad oggi, una prassi che consenta di desumere una distinzione in tal senso12.

Si prevede, inoltre, un obbligo di informazione della cancelleria della Corte alle parti, all’atto della convocazione, circa la possibilità di procedere alla trasmissione dell’udienza di discussione ai sensi dell’art. 80 bis, par. 2, RPCG, nonché dell’art. 4, par. 2, della decisione di attuazione13. Le parti possono richiedere, come previsto all’art. 80 bis, par. 3, RPCG, la non trasmissione di un’udienza di discussione per la quale sono state convocate, decisione adottata secondo una valutazione svolta caso per caso dal «presidente», sentito il giudice relatore e l’avvocato generale14.

Alla luce del combinato disposto degli artt. 29 e 59 RPCG, si deduce che il presidente della Corte adotta tale decisione nei casi di plenaria o grande sezione dopo l’attribuzione della causa al collegio giudicante. Il presidente di sezione, invece, può decidere sulla trasmissione di un’udienza dinanzi a una sezione di cinque giudici tanto al momento dell’attribuzione della causa (ossia in riunione generale) quanto successivamente. Non si rinviene, però, alcun riferimento all’art. 80 bis RPCG così come alla decisione di attuazione circa la possibilità di adottare una decisione di trasmissione relativa alle udienze attribuite a una sezione di tre giudici.

Ai sensi dell’art. 80 bis, par. 6, RPCG, nonché dell’art. 3, par. 4, della decisione di attuazione, le parti possono inoltre richiedere la rimozione anticipata del video dell’udienza entro il periodo di conservazione, ossia un mese dalla chiusura dell’udienza come previsto dall’art. 80 bis, par. 5, RPCG e dall’art. 3, par. 3, della decisione di attuazione. Sulla domanda, la «Corte» statuisce senza indugio, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, ai sensi dell’art. 80 bis, par. 7, RPCG. In tale contesto, l’art. 3, par. 4, ultima frase, introduce la facoltà di procedere ex officio alla rimozione della registrazione video dell’udienza di discussione.

Le udienze di pronuncia di sentenza e di lettura delle conclusioni restano disponibili sul sito salvo decisione contraria, come previsto dall’art. 2, par. 3, della decisione di attuazione. Ne deriva, in via interpretativa, che per tali udienze l’iniziativa di rimozione non sia rimessa alle parti, ma eventualmente esercitabile solo d’ufficio. Si può inoltre ritenere che, tanto per le udienze di pronuncia di sentenza e di lettura delle conclusioni quanto per quelle di discussione, la decisione di procedere a rimozione è assunta dal presidente di sezione o, se del caso, dal presidente della Corte, in funzione del collegio giudicante attribuito alla causa.

Da ultimo, gli artt. 4 e 5 della decisione di attuazione chiariscono la natura della trasmissione e le condizioni di utilizzo delle registrazioni video.

Profili applicativi del nuovo regime di trasparenza procedurale

Il quadro procedurale appena delineato consente di individuare, per sottrazione, alcune decisioni che la Corte potrebbe prendere in sede di riunione generale, o immediatamente dopo, riguardo alla trasmissione e alla conservazione delle udienze15. In assenza di una prassi applicativa, di contributi dottrinali specifici o di giurisprudenza sul punto, la ricostruzione si fonda su un’interpretazione testuale e sistematica delle disposizioni coinvolte.

Quanto alla trasmissione, il presidente di sezione potrebbe prevedere in via eccezionale la trasmissione di un’udienza di discussione attribuita a una sezione di cinque giudici ai sensi dell’art. 80 bis, par. 1, RPCG16. Diversamente, il combinato disposto dell’art. 80 bis, parr. 3 e 4, RPCG consente, su istanza di parte, l’adozione di una decisione di non trasmissione del presidente della Corte delle udienze di discussione attribuite alla seduta plenaria o alla grande sezione.

Con riferimento al regime di conservazione della registrazione video di un’udienza di discussione, il quadro normativo attuale prevede la possibilità di disporre la rimozione anticipata sia su istanza di parte, ai sensi dell’art. 80 bis, par. 6, RPCG e dell’art. 3, par. 4, prima parte, della decisione di attuazione, sia ex officio, ai sensi dell’art. 3, par. 4, ultima frase, della medesima decisione. In egual modo, l’art. 2, par. 3, della decisione di attuazione contempla la possibilità di limitare nel tempo la disponibilità delle registrazioni video delle udienze di pronuncia di sentenza e di lettura delle conclusioni17.

Da ultimo, si segnala l’art. 4, par. 1, della decisione di attuazione, il quale prevede la possibilità di non trasmettere l’udienza in via integrale in «casi eccezionali». Tale disposizione incide sulle modalità di trasmissione, riferendosi, dunque, ai soli casi in cui la Corte abbia già deciso di trasmettere un’udienza.

Il regime introdotto dall’art. 80 bis RPCG e dalla relativa decisione di attuazione ha dunque una portata assai limitata: la trasmissione si applica a un numero ristretto di udienze di discussione a causa dell’esclusione tendenziale di quelle svolte dinanzi alle sezioni di composizione ordinaria, che rappresentano all’incirca l’88% del totale18. Ad oggi, le decisioni non risultano rinvenibili né nella Gazzetta ufficiale, né nella Raccolta, né sul sito istituzionale della Corte, né nelle principali banche dati giuridiche dell’Unione, quale EUR-Lex, o altre piattaforme accessibili ai cittadini dell’Unione.

Pertanto, queste non sono oggetto di un autonomo regime di pubblicità ma comunicate, nel caso delle udienze di discussione, esclusivamente alle parti ai sensi dell’art. 23 dello Statuto.

Conclusioni

La conoscibilità esterna dell’attività giudiziaria si basa, ad oggi, principalmente sulla pubblicazione del testo integrale delle sentenze e, ove corredate, delle conclusioni degli avvocati generali.

Tale circostanza appare plausibile per due ordini di ragioni. In primo luogo, per la recente introduzione del regime: l’art. 80 bis RPCG è entrato in vigore il 1º settembre 2024; mentre la decisione di attuazione, ai sensi del suo art. 6, il 1º giugno 2025. In secondo luogo, per ragioni di opportunità, essendo comunque presenti strumenti e disposizioni che rendono conoscibile ai cittadini l’attività giudiziaria della Corte.

Ciò nondimeno, una futura prassi applicativa potrebbe prevedere una menzione, nel testo o a margine della sentenza, dell’avvenuta trasmissione dell’udienza e della relativa conservazione; un’inclusione di tali decisioni nella sezione «Testi che disciplinano il procedimento» del sito Curia; o, alternativa più remota, la pubblicazione di un documento riassuntivo delle decisioni prese19.

La previsione di un’ulteriore pubblicità di tali decisioni richiede però di interrogarsi sulla sua effettiva utilità. Le decisioni di non trasmissione potrebbero, infatti, suscitare particolare interesse quanto alla parte da cui proviene l’iniziativa o le ragioni che giustificano tale richiesta. Vi sono, peraltro, ulteriori decisioni o provvedimenti più incisivi sullo svolgimento del procedimento dei quali non sono conoscibili i motivi per cui sono stati assunti. A titolo esemplificativo, si segnalano quelli relativi alla relazione preliminare prevista dall’art. 59 RPCG20, nonché le decisioni ex art. 50 ter, par. 3, dello Statuto adottate dalla Corte nella sua funzione di guichet unique21.

In conclusione, il nuovo regime deve essere inteso come una tappa iniziale di un percorso ancora in evoluzione. L’obiettivo di rendere la giustizia europea più accessibile dovrà inevitabilmente bilanciare l’esigenza di una maggiore trasparenza, estesa anche alle decisioni che precedono e orientano l’esito del processo, con quella, altrettanto rilevante, di tutela della serenità del dibattito.


1 Corte di giustizia dell’Unione europea, comunicato stampa n. 1/26, Apertura e trasparenza: la Corte di giustizia dell’Unione europea modernizza la sua comunicazione digitale, 2026. V. anche la recente intervista al Presidente della Corte di giustizia K. Lenaerts pubblicata sul sito Curia Web TV dal titolo «Curia Web TV: connecting citizens with European justice». V. in dottrina R. Torresan, La procedura ai tempi dello streaming: le decisioni (non così) “gemelle” di Corte e Tribunale sulla trasmissione di alcune attività, in RCE, 2025, p. 1 ss.

2 Decisione del Tribunale 2025/436, del 5 febbraio 2025, sulla trasmissione della pronuncia di sentenze e di lettura delle conclusioni ai sensi degli articoli 110 bis, par. 8, e 219, par. 8, del regolamento di procedura, in GUUE, L 436 del 3 marzo 2025.

3 Decisione della Corte di giustizia 2025/857, del 1° aprile 2025, relativa alle norme e alle modalità di attuazione della trasmissione delle udienze, in GUUE, L 857 del 12 maggio 2025.

4 Art. 80 bis, par. 6, RPCG; Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia 2024/2094, in GUUE, L 2024/2094 del 12 agosto 2024; Istruzioni pratiche alle parti, relative alle cause proposte dinanzi alla Corte 2024/2173, in GUUE, L 2024/2173 del 30 agosto 2024. Cfr. sul punto M. Puglia, Istruzioni pratiche alle parti relative alle cause proposte dinanzi alla Corte: le principali novità, in M. Condinanzi, C. Amalfitano (a cura di), La riforma dello Statuto della CGUE, Fascicolo speciale, RCE, 2025, p. 143 ss., p. 147.

5 Regolamento (UE, Euratom) 2024/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, che modifica il protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in GUUE, L 2024/2019 del 12 agosto 2024 (nel prosieguo, “Regolamento 2024/2019”). Per un approfondimento sulla riforma si rinvia, fra gli altri, ai contributi in M. Condinanzi, C. Amalfitano (a cura di), op. cit.

6 Segnatamente, l’art. 80 bis RPCG in combinato disposto con la decisione di attuazione.

7 Così come disposto nel considerando 4 e nell’art. 1, par. 1, lett. b) del Regolamento 2024/2019. Sul punto v. I Fevola, S. Montaldo, Access to Written Submissions in Preliminary Reference Proceedings: An Evaluation of the CJEU Statute Reform and its Contribution to Open Justice, in EP, 2025, p. 357 ss.; C. Tovo, Le nuove regole processuali in materia pregiudiziale e le loro implicazioni istituzionali per la Corte di giustizia: verso un’ulteriore costituzionalizzazione?, in Eurojus, 2025, p. 1 ss., pp. 26-31. Per un approfondimento sulla riforma dell’art. 23 dello Statuto si rinvia, per tutti, a M. F. Orzan, Un’ulteriore applicazione della “legge di Hooke”? Riflessioni a margine dell’entrata in vigore della recente riforma dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in M. Condinanzi, C. Amalfitano (a cura di), op. cit., p. 41 ss., in particolare nota 43; M. Angeli, Qualche considerazione sulla riforma dello Statuto della Corte di Giustizia dell’Unione europea alla luce del suo negoziato. Et Quo, Hinc?, ivi, p. 120; A. Maffeo, Riforma dell’art. 23 dello Statuto: la montagna ha partorito il topolino?, ivi, p. 131 ss., p. 133; M. Puglia, Istruzioni pratiche alle parti relative alle cause proposte dinanzi alla Corte: le principali novità, cit., p. 143 ss., p. 147.

8 Con riguardo agli strumenti, si segnala la pubblicazione del testo integrale delle sentenze e delle conclusioni degli avvocati generali nella Raccolta della giurisprudenza e sul sito ufficiale della Corte. Inoltre, nella serie C della Gazzetta ufficiale, dedicata alle comunicazioni e alle informazioni, sono pubblicati, tra l’altro, atti preparatori, annunci e sintesi delle sentenze della CGUE. Con riferimento alle disposizioni, si segnala, in particolare, l’art. 3 RPCG, che prevede la pubblicazione dell’atto di nomina dei giudici e degli avvocati generali nonché la decorrenza del rispettivo mandato a partire dal giorno di pubblicazione dell’atto qualora quest’ultimo non ne indichi la data di inizio; gli artt. 8, par. 5, e 12, par. 4, RPCG relativi alla pubblicazione dei nomi, rispettivamente, del presidente, del vicepresidente e dei singoli presidenti di sezione; l’art. 18, par. 8, RPCG, relativo alla pubblicazione del nome del cancelliere; l’art. 21, parr. 4 e 5 RPCG, che prevedono la pubblicazione, rispettivamente, della data di iscrizione dell’atto introduttivo della causa e del deposito della domanda del rinvio pregiudiziale sollevato ai sensi dell’art. 267 TFUE; l’art. 24 RPCG per la pubblicazione del calendario giudiziale; l’art. 28, par. 4 RPCG sulla pubblicazione degli elenchi relativi alla composizione delle singole sezioni. Si ricorda poi che il dispositivo della sentenza è letto in pubblica udienza ai sensi dell’art. 88 RPCG, a prescindere dal fatto che essa sia oggetto di trasmissione o meno. Si segnala, ancora, che la comunicazione contenente la data e il dispositivo delle sentenze e delle ordinanze definitive della Corte è pubblicata nella Gazzetta ufficiale ai sensi dell’art. 92 RPCG, nonché l’avviso contenente la data delle decisioni di riesame di una decisione del Tribunale ai sensi degli artt. 193 e 194 RPCG. Per un ulteriore approfondimento in dottrina sulle lacune e sugli sviluppi in materia di trasparenza giudiziaria nell’ambito del quadro normativo della CGUE v. I. Fevola, S. Montaldo, Access to Written Submissions in Preliminary Reference Proceedings: An Evaluation of the CJEU Statute Reform and its Contribution to Open Justice, cit., p. 357 ss., p. 366.

9 Sulla serenità del dibattito v. il considerando n. 3 della decisione di attuazione. V. altresì Corte giust., 21 settembre 2010, cause riunite C-514/07 P, C-528/07 P e C-532/07 P, Svezia e a. c. API e Commissione, punti 92-96.

10 Così come chiarito al considerando n. 2 della decisione di attuazione, la trasmissione sul sito della Corte è prevista soltanto di «talune udienze» (corsivo aggiunto).

11 Si potrebbe dunque sostenere, sia pure in via indiretta, che l’attuale regime di trasmissione delle udienze operi già, almeno in parte, secondo una logica definita a monte, ossia in funzione dell’importanza e della complessità della causa oggetto di discussione, alla luce dei criteri di attribuzione previsti dall’art. 60, par. 1, RPCG. Tale conclusione discende dal fatto che il regime di trasmissione è modulato in funzione della composizione del collegio giudicante, la quale riflette, a sua volta, il grado di importanza e complessità della causa.

12 Così come già chiarito in M. F. Orzan, Un’ulteriore applicazione della “legge di Hooke”?, cit., p. 41 ss., p. 80.

13 La cancelleria deve infatti informare le parti «Quando la Corte prevede di procedere alla trasmissione di un’udienza di discussione» (corsivo aggiunto).

14 Tale possibilità non è logicamente prevista per le udienze di pronuncia di sentenza o di lettura delle conclusioni, che non presuppongono un atto di convocazione, e che, pertanto, vengono trasmesse «sul sito internet della Corte di giustizia dell’Unione europea, alla data fissata per tale pronuncia o tale lettura» ai sensi dell’art. 80 bis, par. 1, RPCG e dell’art. 2, par. 1, della decisione di attuazione. Ciononostante, occorre sottolineare che l’art. 80 bis, par. 1, RPCG, prima frase, prevede che «le udienze della Corte possono essere oggetto di trasmissione» (corsivo aggiunto).

15 L’adozione di una decisione di trasmissione di un’udienza di discussione attribuita a una sezione di cinque giudici può essere adottata dal presidente di sezione sia in riunione generale che successivamente. Ciò si spiega in quanto, mentre per le udienze dinanzi alla seduta plenaria o alla grande sezione la trasmissione è prevista de plano, lasciando presumere una certa automaticità, la trasmissione delle udienze dinanzi a una sezione di cinque giudici richiede l’adozione di una decisione.

16 Si segnalano due cause attribuite a una sezione di cinque giudici per le quali è stata decisa la trasmissione dell’udienza: causa C-43/24, Shipov: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria) il 23 gennaio 2024 – K. M. H. / Obshtina Stara Zagora; Corte giust. 12 febbraio 2026, causa C-471/24, PKO BP (Indice de référence d’importance critique). La prima riguarda una domanda relativa alla modifica dei dati di stato civile di una persona transgender, questione generalmente oggetto di particolare attenzione nella società civile; la seconda concerne un contratto di mutuo e, in particolare, l’utilizzo di un indice di riferimento di importanza critica, tema attualmente di grande rilevanza nel contesto polacco. Alla luce di tali elementi, sembra potersi ritenere che entrambe le decisioni di procedere alla trasmissione siano state adottate in ragione del presumibile interesse per il grande pubblico sollevato dalle cause piuttosto che della loro importanza e complessità, che ne avrebbero altrimenti, verosimilmente, comportato l’assegnazione alla grande sezione, in linea con i criteri di attribuzione delle cause previsti dall’art. 60 RPCG.

17 Istruzioni, cit., punto 88.

18 Corte di giustizia, Relazione annuale 2024 Statistiche giudiziarie della Corte di giustizia, 2024, p. 14. Si veda in tal senso A. Alemanno, The Court of Justice of the EU goes (almost) public, in Verfassungsblog, 2022.

19 Analogamente a quanto accaduto con la redazione e successiva pubblicazione, da parte della Corte di giustizia, del documento relativo all’attuazione dell’art. 50 ter dello Statuto («Attuazione dell’art. 50 ter dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea 1/10/2024 – 30/6/2025»). In tema, v. L. Rezki, Un premier bilan du transfert partiel de la compétence préjudicielle au Tribunal de l’Union à l’aune du document relatif à la mise en œuvre de l’article 50 ter du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, in RCE, 2025, p. 1 ss.

20 Non sono infatti pubblicati né pubblicabili i provvedimenti sulla proposta del giudice relatore sull’eventuale omissione dell’udienza di discussione nonché sull’eventuale omissione delle conclusioni dell’avvocato generale, in osservanza dell’art. 20, co. 5, dello Statuto.

21 Per un approfondimento in dottrina sull’art. 50 ter dello Statuto cfr. M. F. Orzan, Pronti, partenza, via! Il Tribunale adotta le decisioni necessarie a garantire il funzionamento della recente riforma dello Statuto della Corte di giustizia UE, cit., 2025, p. 165 ss.; G. Greco, Rinvio pregiudiziale: la prima attuazione del trasferimento di competenze al Tribunale (art. 50 ter dello Statuto della Corte), in Eurojus, 2025.