Effectivité sélective et dialogue préjudiciel : l’arrêt n° 63/2026 entre citoyenneté nationale et droit de l’Union européenne

Cour constitutionnelle italienne, 30 avril 2026, n. 63

Effettività selettiva e dialogo pregiudiziale: la sentenza n. 63/2026 tra cittadinanza nazionale e diritto dell’Unione europea

Selective Effectiveness and Judicial Dialogue through Preliminary References: Judgment No. 63/2026 between National Citizenship and EU Law

La sentenza n. 63/2026 della Corte costituzionale, pubblicata il 30 aprile, segna un passaggio significativo, benché non privo di ambiguità, nel rapporto tra la Consulta e la Corte di giustizia dell’Unione europea. La pronuncia interviene in una materia che si colloca strutturalmente tra sovranità nazionale e dimensione sovranazionale: l’attribuzione della cittadinanza. Pur avendo ad oggetto la nuova disciplina italiana dello ius sanguinis ed una portata ordinamentale sul punto, la decisione assume rilievo, ai fini del presente contributo, per la torsione argomentativa con cui la Consulta si rapporta alla giurisprudenza di Lussemburgo: prima per legittimare, attraverso la nozione di legame effettivo, la scelta legislativa di restringere l’accesso alla cittadinanza italiana; poi per escludere, nel passaggio decisivo, tanto la pertinenza dei precedenti invocati dal rimettente quanto la necessità del rinvio pregiudiziale.

Il giudizio incidentale trae origine da un procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Torino, nel quale era stato prospettato il contrasto tra la portata retroattiva della nuova disciplina italiana in materia di cittadinanza, introdotta dal decreto-legge n. 36 del 2025, convertito in legge n. 74 del 2025, e gli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in riferimento agli artt. 9 TUE, 20 e 21 TFUE, nonché all’art. 15, comma 2, della Dichiarazione universale dei diritti umani e all’art. 3, comma 2, del Protocollo n. 4 CEDU1.

La novella legislativa ha introdotto criteri significativamente più restrittivi per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. In estrema sintesi, la disciplina previgente, fondata sulla continuità della discendenza da cittadino italiano, viene ora temperata, per i nati all’estero e titolari di altra cittadinanza, da requisiti ulteriori: il riconoscimento dello status o la proposizione della domanda amministrativa2 o giudiziale entro il 27 marzo 20253, la discendenza entro il secondo grado da un cittadino esclusivamente italiano, ovvero la residenza in Italia del genitore per almeno due anni continuativi prima della nascita del figlio4.

La Consulta ha ritenuto infondate le questioni relative alla legittimità costituzionale e sovranazionale della norma, dichiarando invece inammissibili quelle fondate sui parametri internazionali.

L’esito della decisione poggia, in larga misura, sulla qualificazione dell’effetto prodotto dalla novella sui discendenti di cittadini italiani. La Corte esclude che l’art. 3-bis determini una revoca della cittadinanza italiana, preferendo qualificare la fattispecie come ipotesi di “preclusione originaria” dell’acquisto dello status civitatis. La necessità di garantire l’effettività del legame tra lo Stato italiano e i suoi cittadini era talmente pressante, agli occhi dei giudici costituzionali, da permettere al legislatore di adottare una normativa caratterizzata da “retroattività propria”5 e di incidere su un quadro fino ad allora ritenuto certo, che comportava a sua volta l’attribuzione sin dalla nascita di uno status civitatis permanente, imprescrittibile e giustiziabile perciò in ogni tempo6.

Per giungere a tale esito, la sentenza sviluppa una ricostruzione ampia della cittadinanza in una prospettiva costituzionale e ne rinviene il nucleo nel legame effettivo tra soggetto e comunità statale.

Il ragionamento della Corte, così come quello del legislatore, sembra però oscillare tra legame con la comunità statale e legame con il territorio. Quest’ultimo viene infatti valorizzato sino a fare della già avvenuta nascita nel territorio italiano una conditio sine qua non della piena operatività dello ius sanguinis7, posto che oggi la nascita all’estero determina l’applicazione di condizioni ben più restrittive rispetto alla mera discendenza da cittadino italiano. È evidente però come ciò appaia incoerente in un ordinamento in cui lo ius soli è un criterio meramente residuale8, con evidenti ricadute per numerosi “stranieri” che in Italia pur sono nati o che vi risiedono da lungo tempo e che vantano con essa un legame effettivamente territoriale.

La Corte, nondimeno, riconduce progressivamente il discorso dal territorio alla comunità statale, individuando il punto di equilibrio nella necessità di un rapporto effettivo di appartenenza, solidarietà e lealtà tra individuo e Stato. È su questo terreno che la Consulta innesta un ampio richiamo alla giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di status civitatis europeo, che sembra apprezzare nel suo spessore costituzionale9.

Giunta però all’esame della censura formulata in riferimento all’art. 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 9 TUE, 20 e 21 TFUE, la Consulta ridimensiona drasticamente la portata della giurisprudenza sovranazionale in tema di genuine link. Le pronunce richiamate dal rimettente vengono infatti ritenute “inconferenti”, poiché relative, secondo la Corte, esclusivamente ad ipotesi di perdita o revoca della cittadinanza nazionale ed europea. L’esclusione, nel caso di specie, del principio di proporzionalità e dell’esame individuale viene dunque fondata sulla circostanza che, per nessuno degli interessati, «lo status di cittadino europeo era giuridicamente certo»10.

Dalla premessa dell’inconferenza la Corte fa discendere il rigetto della richiesta di rinvio pregiudiziale avanzata dalle parti private e relativa alla compatibilità dell’art. 3-bis con gli artt. 9 TUE e 20 TFUE11. La motivazione si chiude infatti con un laconico passaggio in cui si legge che la Corte “propone” il rinvio pregiudiziale ogniqualvolta sorgano dubbi sull’interpretazione del diritto dell’Unione rilevante ai fini della decisione12, e in cui quindi la stessa si qualifica implicitamente quale giudice di ultima istanza ai sensi dell’art. 267, comma 3, TFUE13.  Tuttavia, nel caso di specie, la Consulta afferma che le pronunce di Lussemburgo relative agli artt. 9 TUE e 20 TFUE rendono “evidente” la sussistenza dei presupposti che, secondo la medesima giurisprudenza europea, esonerano dal dovere di rinvio, richiamando CILFIT14, Consorzio Italian Management15 e Remling16.

La conclusione presenta, già solo per la sua brevità, più di un profilo problematico.

Essa si fonda, anzitutto, su una distinzione formalistica e non sufficientemente netta tra revoca e preclusione originaria dell’acquisto, in un contesto in cui la linea di confine tra perdita, privazione retroattiva e mancato riconoscimento diviene inevitabilmente sottile17. La nuova disposizione non si limita infatti a disciplinare per il futuro l’acquisto dello status, ma stabilisce ora per allora che determinati soggetti si considerano non aver mai acquisito la cittadinanza italiana.

Un simile approccio rivela un’impostazione eminentemente classificatoria, poco coerente con una materia che richiederebbe invece una valutazione sostanziale degli effetti prodotti dalla norma sulla posizione dei singoli, secondo la prospettiva seguita dalla Corte di giustizia in tema di cittadinanza dell’Unione18. In questo senso, il richiamo alla revoca amministrativa che si rinviene in sentenza19 appare tanto improprio quanto rivelatore del limite del ragionamento seguito: la Corte assume a termine di raffronto un istituto estraneo alla fattispecie e, così facendo, conferma di privilegiare la qualificazione formale dell’intervento rispetto alla sua incidenza sostanziale.

Tuttavia, anche ammettendo la qualificazione accolta dalla Corte costituzionale, resta debole il passaggio dalla pretesa assenza di una revoca alla totale inconferenza della giurisprudenza dell’Unione.

È pur vero che Rottmann, Stadt Duisburg, Tjebbes, Wiener Landesregierung, Udlændinge-og Integrationsministeriet – citate nella parte motiva e successivamente ritenute irrilevanti – avevano  risolto casi di revoca della cittadinanza europea, ma è altrettanto vero che in tutte quelle ipotesi, la Corte di giustizia ha affermato expressis verbis che anche i criteri di acquisizione, al pari di quelli di revoca, sebbene rientrino nella discrezionalità statale, ricadono in una discrezionalità “vincolata”, che gli Stati membri possono esercitare solo nel rispetto del diritto dell’Unione europea20. La lettura che la Consulta offre della giurisprudenza sovranazionale sembra pertanto privilegiare la diversità dell’oggetto di quelle controversie rispetto a quella sottoposta al suo esame e, nel contempo, sembra attribuire meno rilevanza al principio di diritto sotteso alla stessa giurisprudenza: un limite sovranazionale all’esercizio delle competenze statali in materia di cittadinanza, fondato sulla proporzionalità e sulla tutela dello status fondamentale di cittadino dell’Unione.

Se tali garanzie fossero invocabili soltanto da chi ha già ottenuto un riconoscimento formale della cittadinanza, come la Consulta sembra concludere, i criteri di acquisto rischierebbero di rimanere sottratti ad ogni controllo effettivo.

Sotto questo profilo, tra l’altro, la sentenza Commissione c. Malta rende particolarmente problematica la ricostruzione dell’inconferenza. Diversamente dai precedenti in materia di perdita, infatti, essa riguarda direttamente un regime nazionale di acquisizione della cittadinanza, fondato in quel caso su un meccanismo transazionale, e conferma che anche le condizioni di attribuzione possono essere sindacate alla luce del diritto dell’Unione21.

La Corte costituzionale sembra tuttavia valorizzare la pronuncia “maltese” in modo selettivo. Ne recepisce il lessico del genuine link per rafforzare la legittimità sostanziale della riforma, presentandola come coerente con un modello di cittadinanza fondato sull’effettività del rapporto tra individuo e comunità statale22. La medesima pronuncia non viene però menzionata proprio quando la Consulta si misura con la pertinenza dei precedenti della Corte di giustizia e con l’estensione del controllo esercitabile, alla luce del diritto dell’Unione, sulle condizioni nazionali di accesso alla cittadinanza. Il precedente non avrebbe imposto una diversa soluzione nel merito, né necessariamente il rinvio pregiudiziale; avrebbe tuttavia potuto rendere più intelligibile e coerente il percorso motivazionale, se si fosse chiarito perché una pronuncia dapprima evocata a sostegno della ragionevolezza della disciplina interna non fosse poi idonea ad incidere sulla valutazione della pertinenza della giurisprudenza sovranazionale.

L’inconferenza dei precedenti invocati dal rimettente, dunque, non equivaleva all’irrilevanza del diritto dell’Unione; ed è proprio su questa premessa problematica che si innesta la successiva, ed ancora più delicata, questione del mancato rinvio pregiudiziale.

La Corte, infatti, si colloca autonomamente in un’ipotesi di esonero dall’obbligo di rinvio, con un passaggio che resta tuttavia privo di ulteriore sviluppo motivazionale.

La contraddizione argomentativa emerge con una certa nettezza. Da un lato, la giurisprudenza sovranazionale viene dichiarata inconferente, poiché riferita a fattispecie di perdita della cittadinanza e non ad ipotesi di preclusione originaria dell’acquisto. Dall’altro, quella medesima giurisprudenza viene considerata talmente chiara da giustificare l’esonero dal rinvio.

La Corte sembra così oscillare tra due piani non perfettamente conciliabili: quello della non pertinenza dell’interpretazione del diritto dell’Unione ai fini della soluzione della controversia e quello della chiarezza interpretativa del diritto stesso. Se la questione “comunitaria” fosse stata realmente estranea al giudizio, l’esonero avrebbe dovuto essere ricondotto alla non rilevanza della questione. Se invece la giurisprudenza della Corte di giustizia fosse stata manifestamente chiara, sarebbe stato necessario indicare quale precedente integrasse un acte éclairé. Se, ancora, la soluzione fosse stata evidente in sé, la Corte avrebbe dovuto motivare in termini di acte clair, mostrando perché l’interpretazione degli artt. 9 TUE e 20 TFUE non lasciasse spazio ad alcun ragionevole dubbio.

È qui che il richiamo a CILFIT, Consorzio Italian Management e Remling appare incompiuto.

Quei precedenti, infatti, non si limitano ad individuare le ipotesi di esonero dall’obbligo di rinvio gravante sul giudice di ultima istanza. Essi definiscono anche il metodo con cui tale esonero deve essere giustificato, imponendo il ricorso ad una motivazione specifica e circostanziata23.

La sentenza in commento richiama dunque una giurisprudenza che impone un onere motivazionale rafforzato, ma non ne osserva le prescrizioni operative. L’incrinatura del ragionamento logico-giuridico della Consulta, più che nel mancato rinvio pregiudiziale di per sé, risiede allora nel fatto che, dopo avere riconosciuto in astratto la pertinenza del meccanismo dell’art. 267 TFUE, la Corte non spiega in modo sufficiente perché tale meccanismo non dovesse essere attivato, come ha invece pur fatto in recenti occasioni24. Il risultato è una motivazione che oscilla tra irrilevanza del diritto dell’Unione e chiarezza della sua interpretazione, senza assumere esplicitamente né l’una né l’altra prospettiva.

La Corte avrebbe potuto sviluppare in modo coerente una diversa linea argomentativa, ad esempio valorizzando in termini più netti la tesi sostenuta dall’Avvocato Generale Collins nelle conclusioni in Commissione c. Malta25, secondo il quale la determinazione dei criteri di acquisto della cittadinanza nazionale resterebbe più saldamente ancorata alla competenza degli Stati membri rispetto alle ipotesi di perdita dello status, in quanto espressione della sovranità nazionale che gli Stati hanno inteso preservare26. Una simile impostazione, pur discutibile e comunque non accolta dalla Corte di giustizia nella decisione finale, avrebbe quantomeno reso più intelligibile la premessa del mancato rinvio. La Consulta sceglie invece una via più ambigua: richiama la giurisprudenza europea per fondare la nozione di legame effettivo, ne dichiara l’inconferenza quando essa potrebbe imporre un controllo più penetrante, ed infine la invoca nuovamente per sostenere che non occorre interpellare proprio l’organo che l’ha elaborata.

In questo senso, la sentenza non chiude realmente il problema sovranazionale, ma lo sospende27. La distinzione tra perdita e preclusione originaria, già di per sé non pacifica, viene elevata a criterio decisivo per escludere il rinvio, senza che la Corte chiarisca se il diritto dell’Unione sia irrilevante, già interpretato o semplicemente chiaro. Ne deriva una frizione con il modello cooperativo dell’art. 267 TFUE e, più in generale, l’impressione di un’ottemperanza solo apparente alla giurisprudenza di Lussemburgo, richiamata nella parte in cui legittima la nozione di genuine link, ma non seguita nelle sue implicazioni sul piano dell’obbligo motivazionale e del dialogo pregiudiziale.

La questione, del resto, potrebbe non esaurirsi con la pronuncia in commento. Al momento in cui si scrive, profili connessi alla nuova disciplina della cittadinanza italiana e alla sua incidenza sullo status di cittadino dell’Unione sono già emersi dinanzi ad altri giudici di ultima istanza, come le Sezioni Unite della Corte di cassazione28.

Nulla esclude inoltre che anche un giudice comune possa formulare direttamente un rinvio alla Corte di giustizia29, adducendo precedenti, come il caso “maltese”, evidentemente conferenti ed attivando così, al posto della Corte costituzionale30, il dialogo pregiudiziale di cui all’art. 267 TFUE.


1 Si segnala che, al momento in cui si scrive, risultano pendenti ulteriori questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 3-bis della legge n. 91/1992 (ruolo n. 4, 40 e 41/2026), che la Corte ha ritenuto di non riunire al giudizio n. 167/2025, ma di trattare separatamente. Si è svolta pubblica udienza per la discussione di tali cause in data 09.06.2026.

2 Resta problematico il trattamento delle situazioni nelle quali l’interessato aveva già manifestato la volontà di ottenere il riconoscimento dello status, senza tuttavia riuscire a formalizzare la domanda per ritardi o impossibilità imputabili al funzionamento dell’amministrazione consolare o comunale. V. Cass. civ., sez. I, ord. n. 13818 del 12 maggio 2026.

3 Il termine del 27 marzo 2025 accentua la retroattività della riforma, poiché anteriore rispetto all’entrata in vigore del d.l. n. 36/2025, avvenuta il 29 marzo.

4 Art. 3-bis, l. n. 91/1992.

5 Corte cost., 30 aprile 2026, n. 63/2026, punto 8.3.

6 Si veda ex plurimis: Cass. S.U. n. 4466/2009, Cass. S.U. n. 25317 e 25318/2022, ma anche Corte cost. n. 87/1975, Corte cost. n. 30/1983 e, da ultimo, Corte cost. n. 142/2025.

7 G. Pratti, La cittadinanza dopo il d.l. 36/2025: verso lo ius sanguinis temperato?, in AIC, 2026, p. 180 ss., p. 199.

8 B. Barel, Ius sanguinis: il principio di effettività fra Corte di giustizia e Corte costituzionale. Prime osservazioni sulla sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 30 aprile 2026, in Eurojus, 2026. Si v. anche C. Panzera, Memoria predisposta per l’audizione informale del 10 aprile 2025 dinanzi l’Ufficio della Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica, disponibile al sueguente indirizzo https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg19/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/432/943/Prof._PANZERA.pdf.

9 A. von Bogdandy, Perché è importante che la Corte costituzionale italiana parli di società europea, in Unione europea e diritti, 2026, p. 2.

10 Corte cost. n. 63/2026, cit., punto 10.

11 Ibidem, ultimo paragrafo.

12 Nell’ultimo capoverso del punto 10 la Corte chiarisce che «quando esistono dubbi sul contenuto del diritto dell’Unione, che viene in rilievo in un giudizio di legittimità costituzionale, questa Corte propone un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia».

13 A partire da Corte cost., ord. n. 207/2013, la Consulta si è attribuita il ruolo di giudice di ultima istanza nel dialogo pregiudiziale. In dottrina v. C. Amalfitano, Il rapporto tra rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e rimessione alla Consulta e tra disapplicazione e rimessione alla luce della giurisprudenza “comunitaria” e costituzionale, in Osservatorio sulle fonti, 2019.

14 Corte giust., 6 ottobre 1982, causa C-283/81, CILFIT.

15 Corte giust., 6 ottobre 2021, causa C-561/19, Consorzio Italian Management.

16 Corte giust., 24 marzo 2026, causa C-767/23, Remling.

17 E. Grosso, Limitare per legge l’acquisto della cittadinanza iure sanguinis? Obiettivo condivisibile, metodo discutibile, in Osservatorio costituzionale, 2025, p. 697 ss., p. 699.

18 S. Marinai, Cittadinanza iure sanguinis e diritto dell’Unione: la Corte costituzionale e la riforma della cittadinanza italiana, in Eurojus, 2026, p. 8 ss.

19 Corte cost. n. 63/2026, cit., punto 8.3.

20 Corte giust., 2 marzo 2010, causa C-135/08, Rottmann, punti 39 e 41; 12 marzo 2019, causa C-221/17, Tjebbes, punto 30; 18 gennaio 2022, causa C-118/20, Wiener Landesregierung, punto 38; 5 settembre 2023, causa C-698/21, Udlændinge- og Integrationsministeriet, punto 28. Sul punto v. M. Mellone, Italian unlimited ius sanguinis and its proposal of amendment: an EU law perspective, in Eurojus, 2024, p. 429 ss.

21 Corte giust., 29 aprile 2025, causa C-181/23, Commissione c. Malta. Per un commento, ex plurimis, v. U. Villani, La Corte di giustizia dinanzi alla “cittadinanza (di Malta) in vendita”, in questa Rivista, 2025; S. Poli, Revoca e attribuzione della cittadinanza: quali condizionamenti impongono le disposizioni dei Trattati sulla cittadinanza europea e quelle sulla Politica Estera e di Sicurezza Comune?, in Quaderni AISDUE, 2025.

22 V. Corte cost. n. 63/2026, cit., punti 8.2.5 e 9.2.1.

23 F.X. Millet, Cilfit Still Fits, in European Constitutional Law Review, 2022; I. Taccani, Il dovere di motivazione in caso di deroga all’obbligo di rinvio pregiudiziale: le conclusioni dell’Avvocata generale Ćapeta nel caso Remling, in questa Rivista, 2025; L. Cecchetti, “Cilfit III”? La sentenza Remling e l’obbligo di motivazione adeguata: la Corte precisa natura e portata della motivazione necessaria per sottrarsi all’obbligo di rinvio pregiudiziale, in questa Rivista, 2026.

24 Corte cost. n. 71/2026, punto 9 considerato in diritto.

25 Conclusioni dell’avvocato generale Anthony Michael Collins, 4 ottobre 2024, causa C-181/23, Commissione c. Malta, par. 52.

26 M. Inglese, L’acquisizione e la perdita della cittadinanza dell’Unione europea: dai limiti alle competenze degli Stati membri all’incidenza sui diritti politici dei cittadini, in Il Diritto dell’Unione europea, 2025, p. 111 ss., p. 121. 

27 Sulla persistente assenza di un chiaro modello post-Granital in materia di doppia pregiudizialità, v. F. Medico, La corte situazionista e la doppia pregiudiziale: una quadratura che (ancora) non c’è, in questa Rivista, 2026.

28 Cass. S.U., R.G. n. 18354 e 18357 del 2024.

29 Sul potere-dovere del giudice comune di dialogare con la Corte di giustizia anche in presenza di vincoli derivanti dalla giurisprudenza costituzionale nazionale, v. Corte giust., 12 febbraio 2026, causa C-56/25, Petlichev; in dottrina S. Barbieri, Il (nuovo) “posto” delle corti costituzionali nel diritto dell’Unione europea: Petlichev, in questa Rivista, 2026. V. anche Corte giust., 22 febbraio 2022, causa C‑430/21, RS, punto 75.

30 V. G. Di Federico, La “saga Taricco”: il funzionalismo alla prova dei controlimiti (e viceversa), in Federalismi.it, 2018, p. 16 ss.