Stéphanie Laulhé Shaelou « succède » à Nicholas Emiliou : la nomination de la nouvelle avocate générale chypriote à la Cour de justice

Stéphanie Laulhé Shaelou « succede » a Nicholas Emiliou: la nomina della nuova avvocata generale cipriota alla Corte di giustizia

Stéphanie Laulhé Shaelou “succeeds” Nicholas Emiliou: the Appointment of the new cypriot Advocate General at the Court of Justice

Con decisione adottata il 10 luglio 2026, i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno nominato la cipriota Stéphanie Laulhé Shaelou nel ruolo di avvocata generale presso la Corte di giustizia dell’Unione europea (“CGUE”), in sostituzione di Nicholas Emiliou, il cui mandato è cessato anticipatamente il 26 aprile 2026 a seguito dell’assunzione delle funzioni di giudice presso la Corte europea dei diritti dell’uomo (“Corte EDU”)1.

La decisione di nomina è stata resa nota mediante comunicato stampa del Consiglio dell’Unione europea2 ed è entrata in vigore il 13 luglio 2026, data della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale3. Nel medesimo giorno, Laulhé Shaelou ha prestato giuramento dinanzi alla Corte di giustizia in seduta pubblica conformemente agli artt. 2 e 8 dello Statuto della Corte di giustizia (“Statuto”) e all’art. 4 del regolamento di procedura della Corte (“RP CG”), dando così inizio al proprio mandato4. L’art. 8 Statuto, mediante rinvio agli artt. 2-7 Statuto, rende infatti tali disposizioni applicabili anche agli avvocati generali.

Come precisato nel comunicato stampa della Corte di giustizia5, Laulhé Shaelou eserciterà le funzioni di avvocata generale dal 13 luglio 2026 sino al 6 ottobre 2027, ossia per la sola restante durata del mandato originariamente conferito a Nicholas Emiliou (iniziato il 7 ottobre 2021 e che si sarebbe dovuto concludere, per l’appunto, il 6 ottobre 2027). Rimarrà pertanto in carica per poco più di un anno.

La decisione conclude la vicenda istituzionale avviatasi con l’elezione di Emiliou alla Corte EDU, già oggetto di attenzione in questa Rivista6, nella quale si era evidenziato come il passaggio dell’allora avvocato generale a Strasburgo rendesse quanto prima necessario, da parte di Cipro, la designazione di un sostituto, onde evitare un eccessivo protrarsi della vacanza della posizione.

Come noto, la Corte di giustizia è assistita da undici avvocati generali, nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per un mandato di sei anni. Cinque posti sono attribuiti in via permanente a Germania, Francia, Italia, Spagna e Polonia (i c.d. “grandi Stati”), mentre i restanti sei sono assegnati tra gli altri ventidue Stati membri secondo un sistema di rotazione che segue l’ordine alfabetico degli Stati nella loro (rispettiva) lingua ufficiale. In forza di tale meccanismo, il diritto di designare il candidato spetta, di volta in volta, allo Stato membro cui è attribuito il turno secondo l’ordine di rotazione7.

Nell’ipotesi di cessazione anticipata delle funzioni, l’art. 7 Statuto (applicabile anche agli avvocati generali in forza dell’estensione operata, come detto, dall’art. 8 Statuto) prevede che chi assumerà la funzione di giudice (o di avvocato generale) sia nominato per la sola restante durata del mandato del predecessore.

Merita inoltre di essere segnalato come, nel caso di specie, si sia determinata una temporanea vacanza della posizione, in modo non del tutto coerente con quanto disposto dall’art. 5 Statuto8 che prevede, in linea di principio, la permanenza in carica del membro uscente sino all’assunzione delle funzioni da parte del successore. Tra la cessazione del mandato di Emiliou e la nomina della sua sostituta si è infatti determinato un periodo nel quale la posizione è rimasta temporaneamente scoperta. Del resto, la prassi ha conosciuto anche casi precedenti nei quali la cessazione anticipata del mandato non è stata affiancata dalla presa di funzioni da parte della nuova persona nominata, come avvenuto, ad esempio, in occasione delle dimissioni dell’avvocato generale Giovanni Pitruzzella a seguito della sua nomina a giudice della Corte costituzionale italiana9.

Il caso offre altresì l’occasione per richiamare, sia pure sinteticamente, il procedimento previsto per la nomina degli avvocati generali della Corte di giustizia. L’art. 253, primo comma, TFUE dispone che i giudici e gli avvocati generali siano nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri, per un periodo di sei anni, «tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l’esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza».

L’individuazione del candidato resta tuttavia rimessa allo Stato membro da cui, secondo l’ordine di rotazione, proverrà il membro dell’istituzione, sulla base delle modalità previste dal rispettivo ordinamento interno. Come evidenziato dalla dottrina10 e ribadito di recente anche dalla Corte di giustizia11, il diritto dell’Unione non impone una specifica procedura nazionale di selezione, con la conseguenza che gli ordinamenti degli Stati membri presentano soluzioni anche eterogenee, tanto sotto il profilo procedurale quanto con riguardo ai criteri “sostanziali” adottati per la scelta dei candidati. Si registra, tuttavia, una crescente tendenza al ricorso a procedure nazionali di selezione con commissioni di valutazione indipendenti, agevolando in qualche modo il successivo vaglio del comitato previsto dall’art. 255, primo comma, TFUE (“comitato 255”). In tale contesto si inserisce anche l’esperienza cipriota, nella quale la procedura nazionale di individuazione del candidato risulta affidata a un’apposita commissione12.

Il candidato così designato dallo Stato membro è quindi sottoposto al controllo affidato al comitato 255, chiamato ad esprimere un parere sulla sua idoneità all’esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia e del Tribunale prima che i governi degli Stati membri procedano alla nomina13. Il comitato è composto da sette personalità scelte tra gli ex membri della Corte di giustizia e del Tribunale, nonché tra i membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali e i giuristi di notoria competenza (art. 255, comma 2, TFUE). La valutazione dal comitato effettuata riguarda, inter alia, la preparazione giuridica e l’esperienza professionale del candidato, la sua idoneità all’esercizio delle funzioni di giudice o avvocato generale, la capacità di operare in un contesto internazionale caratterizzato dalla compresenza di differenti sistemi giuridici, le competenze linguistiche, nonché l’indipendenza e imparzialità14.

Sebbene il parere del comitato non abbia natura formalmente vincolante, esso rappresenta ormai uno snodo essenziale del procedimento di nomina. I precedenti nei quali un giudizio negativo ha determinato la necessità di individuare un nuovo candidato mostrano, infatti, come il controllo previsto dall’art. 255 TFUE abbia assunto un peso determinante15. Nel caso di specie, il parere favorevole sull’idoneità di Laulhé Shaelou è stato reso dal comitato 255 nella sua composizione parzialmente rinnovata, designata con decisione (UE) 2025/2644 del 16 dicembre 2025 per il periodo 1° marzo 2026-28 febbraio 203016.

Per quanto riguarda il suo profilo soggettivo, la nuova avvocata generale è professoressa di European Law and Reform presso la University of Central Lancashire Cyprus e direttrice della School of Law del medesimo ateneo (attualmente in congedo per l’esercizio del mandato presso la Corte di giustizia). Ha svolto attività accademica e scientifica, dedicandosi in particolare al diritto costituzionale dell’Unione, allo Stato di diritto, ai valori europei e alla tutela dei diritti fondamentali. A tali temi si affiancano studi sulla cittadinanza europea, sul mercato interno, sulle relazioni esterne dell’Unione, sul diritto economico e finanziario, nonché, più recentemente, sui profili giuridici delle nuove tecnologie, dell’intelligenza artificiale e della protezione dei dati.

Accanto all’attività universitaria, ha diretto il Jean Monnet Centre of Excellence for the Rule of Law and European Values (CRoLEV) e ha coordinato numerosi progetti di ricerca finanziati dall’Unione europea, maturando altresì esperienze di consulenza e collaborazione con autorità e istituzioni nazionali ed europee17. Il suo profilo appare pertanto coerente con la seconda delle condizioni individuate dall’art. 253 TFUE, relativa ai «giureconsulti di notoria competenza».

La decisione del 10 luglio 2026 consente infine di escludere gli scenari prospettati all’indomani delle dimissioni di Emiliou. Si era infatti ipotizzato che, qualora Cipro non avesse proceduto alla designazione di un successore, la posizione avrebbe potuto restare vacante sino al successivo rinnovo parziale18 e sarebbe dunque spettato alla Croazia, secondo l’ordine previsto dal sistema di rotazione degli avvocati generali, designare il proprio candidato per il mandato 2027-2033. In alternativa, gli Stati membri avrebbero potuto concordare un’anticipazione dell’avvicendamento della Croazia nel sistema di rotazione, secondo un meccanismo analogo a quello già sperimentato in occasione della cessazione dell’avvocata generale Sharpston19.

Tali eventualità non si sono tuttavia verificate. Gli Stati membri hanno infatti proceduto alla designazione della candidata cipriota in tempi ragionevoli, senza rendere necessario ricorrere agli schemi alternativi prospettati. Tra l’elezione di Emiliou alla Corte EDU e la nomina di Laulhé Shaelou alla Corte di giustizia sono trascorsi poco più di cinque mesi, che possono del resto considerarsi un tempo tecnico necessario per l’espletamento dell’intera procedura di nomina.

Il periodo di vacanza non ha, peraltro, compromesso il regolare funzionamento della Corte. La presenza di una posizione temporaneamente non ricoperta non determina infatti, di per sé, una paralisi dell’attività giurisdizionale, pur rendendo auspicabile una sostituzione tempestiva da parte degli Stati membri al fine di assicurare la copertura dei posti loro spettanti20.

La nomina di Stéphanie Laulhé Shaelou conclude così una vicenda istituzionale non priva di complessità e conferma il corretto funzionamento del sistema delineato dagli artt. 253 e 255 TFUE, nel quale la competenza degli Stati membri nella scelta e nella nomina dei candidati si combina con il controllo tecnico esercitato dal comitato 255, a garanzia dell’indipendenza e dell’elevata qualificazione dei membri della Corte di giustizia.


1 Nicholas Emiliou è stato eletto giudice della Corte EDU dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (“PACE”) il 27 gennaio 2026 e ha assunto le relative funzioni il 27 aprile 2026, cessando il giorno precedente il proprio mandato di avvocato generale presso la Corte di giustizia. Il relativo comunicato è disponibile al seguente indirizzo internet: https://pace.coe.int/en/news/10169/pace-elects-nicholas-emiliou-judge-to-the-european-court-of-human-rights-in-respect-of-cyprus.

2 V. comunicato stampa del Consiglio dell’Unione europea n. 593/2026, Bruxelles, 10 luglio 2026, disponibile al seguente link: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/07/10/court-of-justice-of-the-eu-member-states-representatives-appoint-a-judge-and-an-advocate-general-to-the-court-of-justice/.

3 Decisione (UE) 2026/1697 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 10 luglio 2026, relativa alla nomina di un giudice e di un avvocato generale della Corte di giustizia, in GUUE, L del 13 luglio 2026. Con la medesima decisione, unitamente alla nomina di Stéphanie Laulhé Shaelou, è stato rinnovato per i prossimi sei anni il mandato di giudice presso la Corte di giustizia del Presidente Koen Lenaerts, dal 7 ottobre 2027 al 6 ottobre 2033.

4 La registrazione dell’udienza solenne svoltasi il 13 luglio 2026 è tuttora disponibile online al seguente link: https://curia.europa.eu/site/jcms/1706019_EmbedVideo/it/formal-sitting-of-the-court-of-justice-for-the-taking-of-the-oath-of-a-new-advocate-general.

5 V. comunicato stampa n. 102/2026, Lussemburgo, 13 luglio 2026, pubblicato sul sito istituzionale della Corte di giustizia e disponibile al seguente link: https://curia.europa.eu/site/upload/docs/application/pdf/2026-07/cp260102en.pdf.

6 V. M. Bortolotti, Novità istituzionali alla CGUE: la nomina dell’avvocato generale Emiliou alla Corte EDU e la nuova composizione del comitato 255, in questa Rivista, 2026, p. 213 ss.

7 L’art. 252, comma 1, TFUE prevede che la Corte di giustizia sia assistita da otto avvocati generali. La medesima disposizione consente al Consiglio, deliberando all’unanimità su richiesta della Corte, di aumentarne il numero. Il Consiglio ha disposto un incremento graduale degli avvocati generali, portandone il numero dapprima a nove (dal 1° luglio 2013) e successivamente a undici (dal 7 ottobre 2015), con decisione (UE) 2013/336 del 25 giugno 2013, recante aumento del numero degli avvocati generali della Corte di giustizia dell’Unione europea, in GUUE, L 179 del 29 giugno 2013. A seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea, il numero degli avvocati generali è rimasto invariato; è tuttavia venuto meno il posto permanente attribuito al Regno Unito (allora incluso tra i “grandi Stati”, come di fatto “codificato” nella dichiarazione n. 38 allegata all’atto finale della CIG che ha adottato il trattato di Lisbona), che è stato integrato nel sistema di rotazione, con la conseguenza che i posti permanenti sono passati da sei a cinque, mentre quelli assegnati secondo il sistema di rotazione sono aumentati da cinque a sei. In dottrina v. R. Mastroianni, Articolo 252 TFUE, in A. Tizzano (a cura di), Trattati dell’Unione Europea, Milano, 2014, p. 1941 ss.; M. Szpunar, The Advocate General in the judicial architecture of the EU Court of Justice, in EuZW, 2022, p. 1139 ss.

8 Ai sensi dell’art. 5, terzo comma, Statuto «ogni giudice rimane in carica fino a quando il suo successore non assuma le proprie funzioni», salvo i casi di rimozione, disciplinati dall’art. 6 Statuto, del giudice (o dell’avvocato generale), che possono ricorrere qualora costui non sia più in possesso dei requisiti necessari per svolgere l’incarico ovvero venga meno agli obblighi derivanti dalla propria carica.

9 Giovanni Pitruzzella è stato avvocato generale alla Corte di giustizia dall’8 ottobre 2018 al 14 novembre 2023; gli è succeduto Andrea Biondi ma solo a partire dal 7 ottobre 2024 (v. decisione (UE) 2024/2644 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 2 ottobre 2024 relativa alla nomina di un avvocato generale della Corte di giustizia, in GUUE, L 2644 del 4 ottobre 2024). Per altri esempi v. M. Bortolotti, Novità istituzionali alla CGUE: la nomina dell’avvocato generale Emiliou alla Corte EDU e la nuova composizione del comitato 255, cit., p. 3.

10 S. Laulhé Shaelou, J. Veraldi, Report in the Form of a Discussion Paper: Appointment of Advocate Generals at the CJEU, Discussion Paper, University of Central Lancashire (UCLan), 2020, p. 9 ss.; M. Szpunar, The Advocate General in the judicial architecture of the EU Court of Justice, cit., pp. 1140-1141.

11 Corte giust., 29 luglio 2024, causa C-119/23, Valančius, punti 55-60.

12 Per una ricostruzione della procedura di selezione prevista nell’ordinamento cipriota v. S. Laulhé Shaelou, J. Veraldi, Report in the Form of a Discussion Paper: Appointment of Advocate Generals at the CJEU, cit., p. 10.

13 M. Condinanzi, Articolo 255, in A. Tizzano (a cura di), Trattati dell’Unione Europea, Milano, 2014, p. 1970 ss.; F. Battaglia, Il sistema di selezione dei membri della Corte di giustizia dell’Unione europea fra valutazioni di merito e problemi di trasparenza, in Eurojus, 2019, p. 22 ss.; A. Rosas, The 255 Panel: An Important Cog in the EU Judicial Machinery, in questa Rivista, 2026, p. 471 ss.

14 V. Seventh Activity Report of the panel provided for by Article 255 of the Treaty on the Functioning of the European Union, Lussemburgo, 25 febbraio 2022, disponibile al seguente link: https://op.europa.eu/documents/5642886/10597137/2022.2597-QCAR22002ENN_002.pdf/.

15 V. al riguardo R. Dehousse, The European Court of Justice: the politics of judicial integration, Londra, 1998, p. 14; M. Condinanzi, Articolo 255, in A. Tizzano (a cura di), op. cit., p. 1970; F. Battaglia, Il sistema di selezione dei membri della Corte di giustizia dell’Unione europea fra valutazioni di merito e problemi di trasparenza, cit., 2019; Id., L’influenza della procedura di nomina sull’indipendenza dei giudici e degli avvocati generali della Corte di giustizia alla luce del caso Valančius, in questa Rivista, 2025, p. 31 ss.

16 Decisione (UE) 2025/2644, del 16 dicembre 2025, relativa alla designazione dei membri del comitato previsto all’articolo 255 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in GUUE, L del 22 dicembre 2025. Il nuovo comitato è composto da Vassilios Skouris (Presidente, già giudice e Presidente della Corte di giustizia), Maria Berger (già giudice della Corte di giustizia), Inken Gallner (giudice del Bundesarbeitsgericht tedesco), Barbara Pořízková (giudice della Corte suprema della Repubblica ceca), Silvana Sciarra (già giudice della Corte costituzionale italiana), Christophe Soulard (primo Presidente della Cour de cassation francese) e Vesna Tomljenović (già giudice del Tribunale dell’Unione europea).

17 Per il curriculum vitae completo della Prof.ssa Stéphanie Laulhé Shaelou consultare il seguente link: https://www.uclancyprus.ac.cy/academic/prof-stephanie-laulhe-shaelou/.

18 M. Bortolotti, Novità istituzionali alla CGUE: la nomina dell’avvocato generale Emiliou alla Corte EDU e la nuova composizione del comitato 255, cit., p. 5.

19 Il riferimento è alla cessazione anticipata del mandato dell’avvocata generale Eleanor Sharpston a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea. In tale occasione, i rappresentanti dei governi degli Stati membri, mediante apposita dichiarazione, rilevarono la necessità di assicurare la copertura della posizione rimasta vacante, disponendo che il posto permanente di avvocato generale assegnato al Regno Unito fosse integrato nel sistema di rotazione degli Stati membri. Fu così consentito allo Stato membro, cui secondo l’ordine di rotazione, sarebbe spettata la successiva designazione, ossia la Grecia, di proporre un candidato per la restante durata del mandato britannico, sino al 6 ottobre 2021, e successivamente per l’intero mandato successivo (2021-2027). Il 2 settembre 2020, i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno approvato la proposta avanzata dalla Grecia e nominato quindi Athanasios Rantos come avvocato generale. V. la Dichiarazione della Conferenza dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativa alle conseguenze del recesso del Regno Unito dall’Unione europea sugli avvocati generali della Corte di giustizia dell’Unione europea, documento XT 21018/2020, Bruxelles, 29 gennaio 2020; decisione (UE) 2020/1251 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 2 settembre 2020 relativa alla nomina di tre giudici e di un avvocato generale della Corte di giustizia, in GUUE, L 292 del 7 settembre 2020; Corte giust., 16 giugno 2021, causa C-684/20 P, Sharpston c. Consiglio e Conferenza dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, punti 43-45; 16 giugno 2021, causa C-685/20 P, Sharpston c. Consiglio e Rappresentanti dei Governi degli Stati membri.

20 In questo senso v. già M. Bortolotti, Novità istituzionali alla CGUE: la nomina dell’avvocato generale Emiliou alla Corte EDU e la nuova composizione del comitato 255, cit., p. 4, nota 11.