L’obtention transfrontalière des preuves entre confiance mutuelle et protection des droits fondamentaux. Observations en marge de l’arrêt Aucrinde
Cour de justice, 16 juillet 2026, affaire C-196/24, Aucrinde
L’assunzione transfrontaliera delle prove tra fiducia reciproca e tutela dei diritti fondamentali. Osservazioni a margine della sentenza Aucrinde
Cross-Border Taking of Evidence Between Mutual Trust and the Protection of Fundamental Rights. Remarks on the Aucrinde Judgment
Con sentenza del 16 luglio 20261, la Corte di giustizia si è pronunciata su due questioni pregiudiziali poste dal Tribunale francese di Chambery in ordine all’interpretazione dell’art. 12 del regolamento (UE) 2020/1783, relativo alla cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell’assunzione di prove in materia civile e commerciale (di seguito, il “regolamento”)2.
Tali questioni concernevano, in particolare, i poteri dell’autorità giudiziaria richiesta dell’assunzione di misura istruttoria ai sensi del regolamento allorché, giusta le norme di diritto sostanziale dello Stato membro di tale autorità, alla stessa fosse precluso di disporre la misura.
Nello specifico, la richiesta di assunzione di prova aveva ad oggetto l’esumazione, ai fini del prelievo di campione ematologico, di un soggetto seppellito in Francia, rispetto al quale pendeva davanti al Tribunale di Genova un’azione di accertamento della paternità instaurata dal presunto figlio. L’esumazione era stata disposta dal Tribunale di Genova a motivo del fatto che i convenuti nella predetta azione, figli riconosciuti del defunto, avevano rifiutato di sottoporsi al mezzo istruttorio alternativo di una perizia ematologica che consentisse di stabilire la corrispondenza delle proprie caratteristiche genetiche con quelle del presunto figlio, e chiesto che fosse effettuato un esame genetico sul corpo del loro defunto padre nel luogo in cui riposano le sue spoglie.
Investito della richiesta di esumazione, il Tribunale di Chambery ne constatava la ricevibilità ai sensi del regolamento, rilevandone tuttavia al contempo il contrasto con il principio fondamentale di diritto francese sulla base del quale l’art. 16-11 del codice civile vieta l’esumazione ai fini dell’accertamento di un legame di filiazione a meno che l’interessato non vi abbia espressamente acconsentito da vivo.
Si domandava pertanto il giudice del rinvio se, nell’àmbito di applicazione del regolamento, un siffatto divieto fosse idoneo a fondare il rifiuto della richiesta assunzione di mezzo istruttorio e, in caso di risposta negativa, se simile interpretazione del regolamento si legittimasse a fronte del necessario bilanciamento tra il diritto alla vita privata e il diritto alla dignità umana sanciti, rispettivamente, dall’art. 7 e dall’art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (di seguito, la “Carta”)3.
Nella sua risposta, la Corte accerta preliminarmente l’applicabilità del regolamento al caso concreto per poi soffermarsi sulla ripartizione di competenze, alla stregua delle rilevanti disposizioni di tale strumento normativo, tra giudice richiedente e giudice richiesto.
L’esumazione domandata dal Tribunale di Genova è così dalla Corte ricondotta al metodo di assunzione (indiretta) delle prove contemplato dal regolamento, che consiste nell’esecuzione della misura istruttoria da parte dell’autorità giudiziaria richiesta e implica lo svolgimento della misura secondo le regole procedurali dello Stato di tale autorità, con riserva alla competenza esclusiva di quella richiedente della scelta del mezzo istruttorio applicabile e della decisione circa la sussistenza delle condizioni per disporlo. In quanto depositaria esclusiva della conoscenza di tutti gli elementi della controversia di cui è investita, quest’ultima autorità è infatti l’unica legittimata a decidere il mezzo di prova che ritiene pertinente e ad adottare la misura istruttoria di cui chiede l’esecuzione, al giudice richiesto di tale esecuzione, e alla stessa Corte di giustizia, essendo quindi precluso di ridefinire l’oggetto di siffatto mezzo istruttorio4.
A favore di simile lettura del regolamento militano, secondo la Corte, (i) la circostanza che il meccanismo di cooperazione giudiziaria da esso istituito si limita agli aspetti procedurali dell’assunzione delle prove nei procedimenti giurisdizionali con implicazioni transfrontaliere, senza comportare alcuna armonizzazione del diritto della prova tra i diversi Stati membri; (ii) la finalità, perseguita con tale meccanismo di cooperazione, di velocizzare e rendere più efficienti i procedimenti in questione e così di contribuire, attraverso il rafforzamento dell’effettività della tutela giurisdizionale, al buon funzionamento del mercato interno; (iii) una lettura dell’art. 12, par. 2, del regolamento che, tenendo conto del tenore letterale complessivo della norma e delle ricordate finalità del regolamento medesimo, conduce a restringere alle sole norme procedurali le “leggi nazionali” sulla cui base il giudice richiesto deve, “senza indugio”, dare esecuzione al mezzo istruttorio oggetto della domanda di cooperazione; (iv) la tassatività dei motivi di rifiuto dell’assunzione indiretta delle prove enunciati dall’art. 16 del regolamento e la necessità che tali motivi, proprio per identificare eccezioni all’acquisizione transfrontaliera delle prove in antitesi con le finalità del regolamento, siano interpretati restrittivamente5.
Non può quindi il giudice richiesto rifiutare l’assunzione della prova sulla scorta di motivi, anche relativi a principi fondamentali, tratti da norme sostanziali di diritto interno, giacché un rifiuto di questo tipo, aggiungendosi a quelli già elencati in via esaustiva dal regolamento, sarebbe tale da rimettere in discussione il sistema di cooperazione giudiziaria, di cui l’obbligo di eseguire la misura istruttoria legittimamente disposta dal giudice richiedente alla stregua del proprio diritto nazionale costituisce un elemento essenziale.
Tale misura deve inoltre presumersi pienamente conforme ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta, il cui rispetto ai sensi dell’art. 51, par. 1, si impone ai giudici nazionali che, come le autorità che si avvalgono del sistema di cooperazione giudiziaria instaurato dal regolamento, attuano il diritto UE.
Opinare diversamente equivarrebbe, del resto, a negare l’essenza stessa del principio di fiducia reciproca sul quale si fonda lo spazio giudiziario europeo, principio che per costante giurisprudenza della Corte implica l’obbligo, per gli Stati membri, di presumere il mutuo rispetto dei diritti fondamentali nell’attuazione del diritto UE e preclude la possibilità, per gli Stati medesimi, di esigere un livello di protezione dei diritti fondamentali più elevato di quello dell’Unione nonché, salvo casi eccezionali, di verificare se, in concreto, un altro Stato membro abbia effettivamente rispettato i diritti fondamentali6.
Né in concreto, secondo la Corte, può ravvisarsi alcun contrasto dell’esumazione disposta dal Tribunale di Genova con i diritti fondamentali garantiti dal diritto UE.
Dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’art. 8 CEDU di cui, giusta l’art. 52, par. 3, della Carta, occorre tener conto in ragione della “corrispondenza” del diritto alla vita privata e familiare ivi sancito con le garanzie contenute nell’art. 7 della Carta medesima, la Corte ricava infatti che tale diritto comprende anche la protezione del diritto all’identità e, quale espressione di quest’ultimo, dell’interesse a conoscere e far conoscere la propria ascendenza7.
E se è vero che non si tratta di un diritto assoluto, la sua tutela non potendo risolversi nella lesione sproporzionata di diritti altrettanto fondamentali, ritiene la Corte che il Tribunale di Genova, ordinando l’esumazione, abbia operato un adeguato bilanciamento tra il diritto in questione e quello, concorrente, all’intangibilità del corpo e del rispetto dei defunti.
Infatti, come detto, l’esumazione e il prelievo del DNA sono stati disposti dal giudice investito dell’azione di accertamento della paternità solo a seguito del rifiuto dei convenuti, figli riconosciuti del defunto, di sottoporsi agli esami necessari per una perizia ematologica che consentisse di verificare la corrispondenza delle loro caratteristiche genetiche con quelle del ricorrente, e della espressa richiesta dei convenuti medesimi che fosse disposto esame genetico sulle spoglie del padre nel luogo in cui è inumato.
Di qui, pertanto, la statuizione della Corte che, «per quanto riguarda i quesiti del giudice del rinvio in merito al rispetto del diritto alla dignità umana sancito dall’articolo 1 della Carta», «non risulta che, in sede di bilanciamento degli interessi concorrenti nel procedimento principale, il Tribunale di Genova non abbia debitamente preso in considerazione tale diritto» 8.
La circostanza, dunque, che l’intangibilità del defunto integri un principio fondamentale di diritto francese a nulla è valsa, nel ragionamento della Corte, ai fini di fondare un eventuale rifiuto di eseguire il mezzo probatorio richiesto ai sensi del regolamento. Irrilevante è, in altri termini, il rango della norma che si faccia valere dell’ordinamento del giudice richiesto della cooperazione: riconoscere alle norme di tale ordinamento l’idoneità a paralizzare la richiesta assunzione probatoria equivarrebbe, come osserva la Corte, a vanificare il meccanismo stesso di cooperazione, che invece riserva al giudice richiedente ogni valutazione in ordine alla scelta e all’ammissibilità del mezzo istruttorio oltre che alla ricorrenza delle condizioni per disporne l’assunzione.
E, aggiunge la sentenza, la competenza al riguardo del giudice richiedente è a tal punto esclusiva che non solo il giudice richiesto, ma anche la stessa Corte sono privi di alcun potere di rimetterne in discussione gli esiti, anche sotto il profilo della loro compatibilità con i diritti fondamentali garantiti dalla Carta9. A ciò osta, più in generale, il principio della fiducia reciproca sotteso agli atti normativi, come il regolamento, che hanno concorso alla progressiva costruzione dello spazio giudiziario europeo: esso, implicando la presunzione della conformità dei sistemi giuridici nazionali ai diritti fondamentali della Carta, comporta altresì la preclusione, per gli Stati membri, di verificarne, in concreto, l’effettivo rispetto da parte di un altro Stato membro10.
Su queste premesse, ci si sarebbe dunque attesi che la Corte rispondesse al secondo quesito posto dal giudice del rinvio chiarendo che eventuali ragioni di contrasto con i diritti fondamentali della misura istruttoria disposta dal giudice richiedente dovessero essere fatte valere nell’ordinamento di tale giudice, conformemente ai rimedi processuali nazionali all’uopo attivabili. E a tal fine la Corte, seguendo le indicazioni sul punto fornite dall’avvocato generale nelle sue conclusioni11, avrebbe, al più, potuto tracciare le coordinate che guidassero il giudice nazionale nell’accertamento di detto eventuale contrasto, chiarendo la portata dei diritti fondamentali implicati dall’esumazione disposta per l’accertamento della paternità e se un loro possibile bilanciamento giustificasse che siffatta misura fosse assunta anche in assenza del preventivo consenso dato in vita del defunto.
Inaspettatamente, invece, la Corte procede essa stessa all’accertamento, svolgendolo, come si è visto, attraverso i tre passaggi (i) della constatazione della “corrispondenza” del diritto alla vita privata e familiare come garantito, rispettivamente, dall’art. 7 della Carta e dall’art. 8 CEDU12; (ii) della interpretazione, quindi, del contenuto del primo alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo relativa al secondo, in linea con il disposto dell’art. 52, par. 3, della Carta medesima, e del rilievo, alla stregua di detta giurisprudenza, che (a) il diritto di conoscere le proprie origini è parte integrante della nozione di vita privata e che (b) il rifiuto di una perizia genetica post mortem fondato sull’assenza di un consenso espresso e previo del presunto genitore biologico costituisce una violazione ingiustificata di tale diritto; (iii) della conclusione, infine, che «non risulta che, in sede di bilanciamento degli interessi concorrenti» (quello, “vitale”, a conoscere e far riconoscere la propria ascendenza, e quello all’intangibilità del corpo del defunto, facenti capo, rispettivamente, alla persona che tenta di dimostrare le proprie origini e al suo presunto padre), «il Tribunale di Genova non abbia debitamente preso in considerazione» il diritto alla dignità umana sancito dall’art. 1 della Carta riguardato dai quesiti del giudice del rinvio.
Diverse sono le spiegazioni che potrebbero addursi della scelta compiuta dalla Corte e che, ai fini della presente segnalazione, ci limitiamo ad accennare.
Anzitutto, come sottolinea l’avvocato generale, il rinvio pregiudiziale compiuto dal Tribunale di Chambery ha, per la prima volta, offerto alla Corte l’occasione di valutare «se una normativa nazionale che si ritiene abbia carattere di ordine pubblico» (come appunto, per l’ordinamento francese, l’art. 16-11 del codice civile, in quanto attuativo del diritto fondamentale di una persona deceduta di non essere sottoposta a esame genetico post mortem senza avervi dato consenso espresso in vita) «possa essere invocata quale motivo per rifiutare di dare esecuzione a una richiesta di assunzione delle prove» nell’àmbito del regolamento 2020/178313.
Del pari, la Corte non aveva ancora avuto l’opportunità di pronunciarsi sulla misura della tutela, alla stregua della Carta, dei diritti fondamentali venuti in gioco nel caso concreto e concernenti, per un verso, la garanzia, per la persona che tenta di dimostrare la propria ascendenza, di conoscere e far riconoscere le proprie origini; per altro verso, il rispetto del corpo umano dopo la morte14.
In particolare, se, ai fini dell’interpretazione del meccanismo di cooperazione giudiziaria istituito dal regolamento, la Corte neppure si pronuncia sulla riconducibilità del principio dell’intangibilità del defunto al rispetto della dignità umana, essa, pur senza affermarlo esplicitamente, mostra di riconoscere a tale principio il rango di diritto fondamentale della stessa UE allorché, come si è visto, nella parte finale della sentenza lo fa chiaramente rientrare nell’alveo dell’art. 1 della Carta (che appunto consacra la tutela della dignità umana) in linea con la prospettazione assunta dal Tribunale di Chambery.
Inoltre, se è vero che le ricadute delle statuizioni della Corte nel caso concreto saranno pressoché inesistenti, posto che, come rilevato dall’avvocato generale[15], difficilmente potrebbe sostenersi la legittimazione dei convenuti nel giudizio di Genova a impugnare il provvedimento di esumazione, avendone essi stessi fatto specifica istanza, non può escludersi che, in cause analoghe, l’esumazione sia disposta, sempre in assenza del previo consenso in vita del defunto, senza tuttavia che, come invece ha fatto il Tribunale di Genova, sia preventivamente verificata la (non) esperibilità di altri mezzi istruttori, e senza aver, quanto meno, acquisito il consenso al riguardo dei figli riconosciuti convenuti in giudizio. Argomentando sulla base della risposta, dianzi esaminata, della Corte, infatti, in tale ipotesi vi sarebbe spazio per sostenere il contrasto di simile misura istruttoria (concessa, cioè, in difetto dei presupposti accertati dal Tribunale di Genova) con il diritto alla dignità umana e, quindi l’invalidità, alla stregua della Carta, della richiesta di assunzione della prova nell’àmbito del regolamento.
Allo stesso tempo, proprio in ragione della verosimile preclusione, per i motivi appena accennati, di alcun controllo nell’ordinamento del giudice richiedente circa la legittimità del provvedimento che ha disposto l’esumazione nel caso concreto, con la sua risposta la Corte sembra, in un certo senso, voler svolgere una controllo di “garanzia” teso a “rassicurare” il giudice del rinvio circa la conformità alla Carta della richiesta di cooperazione rivoltagli dal Tribunale di Genova e, così, dare il via libera alla sua piena esecuzione nell’ordinamento francese.
1 Corte giust., 16 luglio 2026, causa C-196/24, Aucrinde.
2 Regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove), in GUUE, L 405 del 2 dicembre 2020.
3 I quesiti pregiudiziali e i passaggi essenziali del ragionamento che ha condotto il giudice del rinvio a formularli sono riportati ai punti 21-30 della sentenza.
4 V. i punti 37-41 della sentenza.
5 V. i punti 42-56 della sentenza.
6 V. i punti 62 e 63 della sentenza, nei quali la Corte richiama il parere 2/13, Adesione dell’Unione alla CEDU, del 18 dicembre 2014, punti 191-192.
7 V. i punti 66-67 della sentenza. La Corte, segnatamente, si rifà ai seguenti casi decisi da Corte di Strasburgo: Corte EDU, 13 luglio 2006, Jäggi c. Svizzera (CE:ECHR:2006:0713JUD005875700, §§ 38 e 39); 16 giugno 2011, Pascaud c. Francia (CE:ECHR:2011:0616JUD001953508, § § 64 e 65 nonché 68).
8 V. il punto 69 della sentenza.
9 V. specialmente il punto 43 della sentenza.
10 In argomento, per tutti, v. K. Lenaerts, The principle of Mutual Recognition in the Area of Freedom, Security and Justice, in Il Diritto dell’Unione europea, 2015, p. 525 ss.
11 V. ad esempio conclusioni dell’avvocato generale Tamara Ćapeta, 11 settembre 2025, causa C-196/24, Aucrinde, parr. 35 e 78.
12 In argomento v. N. Lazzerini, La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. I limiti di applicazione, Milano, 2018, spec. p. 64 ss.
13 V. il par. 2 delle conclusioni.
14 V. i parr. 85 e 102 delle conclusioni.
15 V. il par. 83 delle conclusioni.
