Le rapport entre le temps et les sanctions (substantiellement) pénales revient devant la Cour constitutionnelle italienne, cette fois en matière de droit de la concurrence
Il rapporto tra il tempo e le sanzioni (sostanzialmente) penali torna dinanzi alla Consulta, questa volta in materia antitrust
Time and (Substantially) Criminal Penalties are Back Before the Italian Constitutional Court – This Time in Antitrust
Introduzione
Con ordinanza n. 5167 del 30 giugno 2026 (“Ordinanza”), la VI Sezione del Consiglio di Stato ha proposto due questioni di legittimità costituzionale (“q.l.c.”), aventi ad oggetto la compatibilità costituzionale dell’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia nelle cause C-511/231 e C-491/242.
La vicenda è nota3. Nella sentenza Caronte & Tourist, la Corte di giustizia ha sancito, in estrema sintesi, che il diritto dell’Unione europea (nel prosieguo anche “UE”) osta all’applicazione del termine di cui all’art. 14 l. n. 689/1981, in quanto esso preclude il «corretto svolgimento»4 delle funzioni dell’AGCM e in quanto l’ordinamento nazionale sanziona «l’inosservanza di tale termine con l’annullamento integrale del provvedimento finale di detta autorità in esito alla procedura d’infrazione, nonché con la decadenza dal potere di quest’ultima di avviare» un nuovo procedimento5.
La Corte si è espressa nei termini indicati per garantire l’effettività del diritto della concorrenza6.
Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 9 luglio 2024, n. 6057, ha interrogato nuovamente la Corte di giustizia sulla medesima questione. La Corte di giustizia, ritenendo che la questione potesse essere risolta alla luce della sua precedente giurisprudenza, ha definito il rinvio con un’ordinanza motivata7.
Peraltro, i principi sanciti in Caronte sono stati ribaditi dalla Corte di giustizia anche in una diversa prospettiva, ossia con riferimento al termine di chiusura del procedimento dinanzi all’AGCM, nella causa C-588/24, Imballaggi Piemontesi8. Per quanto rileva in questa sede, in quest’ultima causa la Corte di giustizia, oltre a ribadire i principi sanciti in Caronte, ha altresì precisato che il superamento, da parte dell’Autorità, del “termine ragionevole” non può avere come conseguenza immediata e diretta l’annullamento del provvedimento tardivamente adottato. Al contrario, l’annullamento opererebbe solo all’esito della dimostrazione di un’effettiva lesione dei propri diritti di difesa delle imprese interessate cagionata dalla violazione del suddetto “termine ragionevole”9.
Attualmente, peraltro, è sub judice un’ulteriore domanda di rinvio pregiudiziale, registrata come C-341/25, Sintexcal10 – sollevata da parte della medesima sezione del Consiglio di Stato11 che ha pronunciato l’ordinanza qui commentata – con la quale il Giudice amministrativo ha chiesto alla Corte di giustizia se fosse compatibile con il diritto dell’Unione europea una normativa, come quella nazionale, che (i) prevede quale conseguenza automatica del termine ragionevole l’annullamento del provvedimento adottato dall’AGCM o (ii) in subordine, che impone all’Autorità e non alle imprese sanzionate di dimostrare che la violazione del termine ragionevole non ha leso il diritto di difesa di quest’ultime. Il quesito, pertanto, riguarda solo una frazione delle questioni proposte in Caronte e nella causa AGCM, concentrandosi sulle conseguenze (ossia l’annullamento) che derivano dalla violazione del termine piuttosto che sulla natura “fissa” o “variabile” del termine stesso12.
Senz’altro corretto appare, pertanto, quanto recentemente osservato in questa Rivista, nella quale si è affermato che la questione relativa alla compatibilità con il diritto dell’Unione europea dell’art. 14 della l. n. 689/1981 è stata oggetto di numerosi sequel e spin-off13. E parimenti vero è che, nonostante la perseveranza del Consiglio di Stato, la Corte di giustizia è ad oggi rimasta ferma nella posizione inizialmente espressa in Caronte.
In un simile contesto, rimanendo all’interno della metafora, è possibile qualificare l’ordinanza come un vero e proprio reboot della vicenda. Infatti, di fronte all’imperturbabilità della Corte di giustizia dinanzi ai plurimi rinvii pregiudiziali sollevati sulla medesima questione – sintomo della loro rilevanza, quantomeno percepita, per i giudici amministrativi – i giudici della VI Sezione del Consiglio di Stato hanno deciso di investire direttamente la Corte costituzionale della questione poc’anzi sintetizzata (e di seguito approfondita) invocando, per la prima volta, i “controlimiti” in materia antitrust.
Peraltro, è significativa la decisione, contenuta nell’ordinanza, di respingere l’istanza di sospensione del procedimento per attendere la definizione del giudizio di rinvio pregiudiziale sollevato dalla medesima sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4151/2025. Sul punto, sia consentito rilevare che, a fronte della pressoché costante abitudine del giudice amministrativo di sospendere “impropriamente”14 i propri giudizi, la decisione si può spiegare solamente nell’ottica di un utilizzo “difensivo” dei controlimiti volto a far sì che la Corte di giustizia ponderi ex novo la questione, senza rinviare, come fatto nell’ordinanza della causa AGCM o in Imballaggi Piemontesi, alla sentenza Caronte.
Nel prosieguo, ci si soffermerà solamente sulla prima q.l.c. oggetto dell’ordinanza in commento, in quanto, solo con riferimento alla stessa vengono effettivamente invocati i controlimiti15.
Appare opportuna una precisazione preliminare. Le considerazioni che verranno fatte con riferimento all’ordinanza non riguardano la conformità della disciplina nazionale con il diritto dell’UE, la quale ci sembra da escludere in radice16. Le considerazioni riguardano, piuttosto, il contrasto tra le diverse concezioni delle nozioni di “termine” e, più in generale, di “procedimento” presenti nell’ordinamento nazionale e in quello dell’UE. In definitiva, si svolgeranno alcune considerazioni più “di principio” che di “di diritto”. Ciò è inevitabile, in quanto, ogniqualvolta vengono invocati i controlimiti, ci si trova ai «confini della Costituzione»17 e, più in generale, dei rapporti tra ordinamenti.
La vicenda all’origine dell’ordinanza n. 5167/2026
Con provvedimento deliberato il 30 novembre 2021 e notificato il 9 dicembre 2021, l’AGCM accertava a carico del gruppo Amazon un abuso di posizione dominante in violazione dell’art. 102 TFUE.
L’Autorità inibiva la prosecuzione della condotta, imponeva prescrizioni e irrogava una sanzione pecuniaria complessiva pari a € 1.128.596.156,33. Le società sanzionate impugnavano il provvedimento davanti al TAR. Il TAR Lazio, Roma, sez. I, con sentenza n. 15919/2025, accoglieva un solo motivo di ricorso, rigettando le ulteriori censure. In particolare, in conformità al proprio costante orientamento18, rigettava la censura relativa all’asserita tardività dell’avvio del procedimento, che le ricorrenti lamentavano essere avvenuto oltre il termine di 90 giorni ex art. 14 l. n. 689/1981.
Di conseguenza, le ricorrenti impugnavano la sentenza. Con ordinanza n. 118 del 14 gennaio 2026, il Consiglio di Stato sospendeva in via cautelare il provvedimento sanzionatorio dell’Autorità in parte qua. In data 30 giugno 2026, veniva adottata l’ordinanza in esame.
In particolare, con la prima q.l.c. il Consiglio di Stato lamenta l’incostituzionalità dell’art. 2 l. n. 130/200819 nella parte in cui ordina l’esecuzione del TFUE (in particolare l’art. 102 TFUE) e, per suo tramite, impone di applicare gli artt. 4, par. 5, e 13, par. 1, della direttiva 2019/1. Più precisamente, l’oggetto della censura di incostituzionalità non sono le norme appena richiamate, quanto l’interpretazione che di esse ha dato la Corte di giustizia nella sentenza Caronte. Infatti, da tale giurisprudenza discenderebbe «l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare l’art. 14 l. 689/1981, in combinato disposto con l’art. 31 l. n. 287/1990, nella parte in cui prevede il termine di novanta giorni per l’avvio della fase istruttoria» dinanzi all’AGCM20.
L’imprecisa individuazione della “norma applicabile dal remittente”
Con riferimento alla rilevanza della q.l.c., possono svolgersi due sintetiche e interconnesse considerazioni, entrambe relative all’imprecisione o, quantomeno, alla insufficiente motivazione da parte del Consiglio di Stato circa la sussistenza del suddetto requisito.
Anzitutto, non emerge chiaramente quale sia la norma “rilevante”: per un verso pare essere l’art. 14 l. n. 689/1981, di cui il Collegio «dovrebbe fare applicazione ai fini della definizione del giudizio» a quo; per altro verso, l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia in Caronte, che rileverebbe nel giudizio principale per la sua portata retroattiva.
Tuttavia, ai fini dell’ammissibilità della q.l.c., l’unica norma di cui doveva essere dimostrata la rilevanza nel caso di specie – in quanto unica norma sospettata di incostituzionalità – è l’art. 2 della l. n. 130/2008, nella parte in cui essa dà esecuzione al TFUE e che, di conseguenza, rende vincolante, con efficacia erga omnes, l’interpretazione della direttiva (UE) 2019/1 e dell’art. 102 TFUE resa dalla Corte di giustizia in Caronte e precisata nella sua successiva giurisprudenza. Ora, pur ammettendo che la questione è particolarmente “ingarbugliata”, vertendo l’interpretazione censurata proprio sull’applicazione dell’art. 14 della sopracitata legge, è parimenti vero che, ove il Consiglio di Stato avesse seguito più puntualmente l’ordine logico delle questioni, sarebbe stato sufficiente, al fine di dimostrare la rilevanza della questione, fare riferimento all’efficacia ex tunc dell’interpretazione della Corte di giustizia censurata e, pertanto, alla sua applicabilità al giudizio a quo. Per costante orientamento della Consulta, infatti: «rilevanza della questione e applicabilità della legge [nella fattispecie, dell’interpretazione] nel giudizio di merito costituiscono termini inscindibili»21.
Un simile modo di procedere avrebbe, peraltro, consentito di superare un’ulteriore obiezione: infatti, l’intero impianto argomentativo del Consiglio di Stato si fonda sull’assunto che la predetta giurisprudenza dell’UE obbligherebbe il giudice nazionale «a disapplicare l’art. 14, l. n. 689/1981»22. L’assunto è criticabile in quanto il Consiglio di Stato sembra ignorare che, nel caso di specie, non sussistono i presupposti per la disapplicazione, in quanto avrebbe effetti unicamente in malam partem. In simili circostanze, tuttavia, è stato osservato che l’effetto diretto e il connesso obbligo di disapplicazione operano, di regola, solo se la disapplicazione avvantaggi almeno una parte privata (sia in bonam partem) o, comunque, non ne peggiori la posizione23. Ciò è rilevante senz’altro anche in materia antitrust, soprattutto a fronte dell’orientamento espresso dall’AG Pitruzzella nelle proprie conclusioni nella causa C-308/19 ove ha affermato che la “regola Taricco”24 è applicabile anche alle sanzioni in materia di concorrenza, proprio a causa della loro natura sostanzialmente penale.
Ora, da quanto precede non discende – naturalmente – che il Collegio non avrebbe dovuto sollevare la q.l.c. Infatti, pur sembrando sussistere i presupposti per derogare dalla regola della disapplicazione in malam partem, è evidente che sarebbe stato in ogni caso necessario un ulteriore rinvio pregiudiziale. Tuttavia, considerando che, come già rilevato, è tuttora pendente un altro rinvio – proposto dalla medesima sezione – sarebbe senz’altro stato opportuno proporre simili riflessioni già nella causa Sintexcal, per poi eventualmente proporre le q.l.c. all’esito della decisione in quella causa25, disponendo di un quadro ancor più esaustivo dell’orientamento della Corte di giustizia circa le questioni giuridiche affrontate nell’ordinanza di rimessione alla Consulta e, in particolare, circa la compatibilità con il diritto dell’UE dell’orientamento espresso dalla VI sezione del Consiglio di Stato, in forza del quale (i) il “termine ragionevole” avrebbe comunque natura perentoria del “termine ragionevole” e (ii) la lesione dei diritti di difesa delle imprese dovrebbe essere dimostrata dall’Autorità e non dalle stesse società sanzionate.
La non manifesta infondatezza della prima questione di legittimità costituzionale
Nell’argomentare circa la non manifesta infondatezza della q.l.c., il ragionamento del Consiglio di Stato si sviluppa attorno a due distinti nodi concettuali.
(Segue) Il primo nodo concettuale
In primo luogo, il Collegio ricostruisce l’istituto dei controlimiti – ossia quei «principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona»26 che limitano l’ingresso delle norme dell’UE con essi contrastanti, non potendo l’ordinamento rinunciare a tali principi «senza perdere la propria identità» – e ne sottolinea la portata eccezionale27.
Si ritiene particolarmente apprezzabile lo spirito che contraddistingue questo passaggio dell’ordinanza, la quale chiarisce, sin dal principio, che il suo vero scopo non è tanto far sì che la Consulta dichiari direttamente l’incostituzionalità della l. n. 130/2008 in parte qua, ma, al contrario, che quest’ultima sollevi essa stessa un rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, essendosi già in passato «dimostrato particolarmente utile il confronto ed il dialogo diretto tra la Corte costituzionale e la Corte di giustizia»28.
Invero, l’approccio del Consiglio di Stato è altresì coerente con la più recente giurisprudenza, nazionale ed europea, in materia di doppia pregiudizialità. Per un verso, infatti, è noto che la Corte costituzionale ha affermato che l’interlocuzione diretta con la Corte di giustizia «si dimostra particolarmente proficua, qualora l’interpretazione della normativa vigente non sia scevra di incertezze o la pubblica amministrazione continui ad applicare la disciplina controversa»29 nonché, si ritiene, nei casi in cui, come in quello di specie, la giurisprudenza continui ad applicare (o continui a ritenere preferibile) un’interpretazione della norma controversa contraria ai principi sanciti dalla Corte di giustizia.
D’altro canto, anche la Corte di giustizia ha precisato, nella recente sentenza Petlichev, che «qualora la Corte costituzionale di uno Stato membro ritenga che una disposizione del diritto derivato dell’Unione, come interpretata dalla Corte di giustizia, violi l’obbligo di rispettare l’identità nazionale di detto Stato membro, tale Corte costituzionale deve sospendere la decisione e investire la Corte di giustizia di una domanda di pronuncia pregiudiziale»30.
Sennonché, è lecito chiedersi se l’ordinanza apra «a un rapporto più dialettico che dialogico, perfino oppositivo, con Lussemburgo»31. Il dubbio sorge non solo dall’omesso rilievo dell’assenza di un obbligo di disapplicazione in malam partem, ma anche da una sua generale insensibilità ai profili di diritto UE32. Si consideri, a tal riguardo, la sostanziale indifferenza del Consiglio di Stato all’art. 4, par. 2, TUE33, menzionato solo incidenter tantum, nonostante l’ordinanza sottolinei la forte connotazione “identitaria” dei controlimiti34. Inoltre, nel menzionare i principi e i diritti fondamentali dell’ordinamento nazionale, il giudice di Palazzo Spada non sottolinea mai che tali principi sono fondamentali anche nell’ordinamento europeo. Si pensi, ad esempio, al principio di legalità35, o al principio della buona amministrazione36. Riferimenti che caratterizzavano positivamente il dialogo instaurato dalla Corte costituzionale nel caso Taricco37.
(Segue) il secondo nodo concettuale
Nel merito, esteso al procedimento antitrust dinanzi all’AGCM lo «statuto costituzionale delle sanzioni penali»38 mediante i criteri Engel, il Collegio ha suddiviso il ragionamento in sei sezioni, corrispondenti ad altrettanti «principi fondamentali dell’ordinamento» che si ritengono violati dall’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia.
Per esigenze di sintesi, converrà invertire l’ordine espositivo dell’ordinanza, muovendo dai profili problematici dell’interpretazione della Corte di giustizia e ricollegando a ciascuno i principi che ne risulterebbero violati.
Il primo di tali aspetti riguarda la nozione di «termine ragionevole», menzionata nella sentenza Caronte, che secondo il Consiglio di Stato non sarebbe idonea a sostituire il termine, fisso e perentorio, previsto dall’art. 14. Sul punto, è ravvisata anzitutto una lesione del principio di legalità, nella sua dimensione di «tassatività e sufficiente determinatezza». Infatti, l’utilizzo di un concetto giuridico indeterminato come quello della “ragionevolezza”, «per sua natura incerto, relativo, estremamente elastico, non oggettivo», non potrebbe soddisfare il grado di precisione richiesto dal principio di legalità, il quale esigerebbe che la legge disciplinasse l’intera «scansione cronologica dell’esercizio del potere» dell’AGCM.
Quanto alla certezza del diritto, il Collegio valorizza la dimensione extra-procedimentale del termine fisso, dovendo le imprese essere messe «nelle condizioni di calcolare, in termini certi e rapidi, le conseguenze delle proprie condotte».
Il Collegio considera, infine, la violazione dei principi di buon andamento della P.A. e dell’art. 3 Cost. Con riferimento al primo, si evidenzia un duplice rischio nell’utilizzo del “termine ragionevole”: (i) che un termine ritenuto congruo da parte dell’AGCM sia, successivamente, ritenuto incongruo da un giudice e (ii) che l’AGCM possa assumere «atteggiamenti dilatori». Con riferimento al secondo, dopo aver affermato la generale irragionevolezza dell’interpretazione della CGUE, rileva come «le disposizioni di settore relative ad altre Autorità indipendenti» prevedano tutte termini perentori per la contestazione delle violazioni39.
La posizione del Consiglio di Stato, con preciso riferimento a tale aspetto, è, in definitiva, condivisibile non potendo le esigenze di certezza e di rispetto del principio di legalità essere soddisfatte appieno attraverso l’utilizzo di un concetto giuridico indeterminato come quello del “termine ragionevole”. Proficuo sarebbe pertanto sul punto un dialogo diretto tra Corte di giustizia e Corte costituzionale la quale, all’esito del giudizio di rinvio, ben potrebbe pronunciare una sentenza di incostituzionalità “manipolativa”, prevedendo l’incostituzionalità in parte qua del termine di cui all’art. 14, adattando la disciplina nazionale alla necessità di garantire l’effettività del diritto UE40. Tale profilo desta però meno perplessità del secondo: la valutazione caso per caso appare comunque idonea a tutelare le imprese e il diritto a una buona amministrazione, come mostra la recente sentenza con cui il Consiglio di Stato, definendo il giudizio Caronte, ha annullato il provvedimento dell’AGCM, evidenziando proprio l’irragionevole durata della fase pre-istruttoria41.
Il secondo profilo di criticità rilevato nell’interpretazione della Corte di giustizia riguarda, invece, la natura “ordinatoria” di tale termine42. Infatti, secondo il diritto UE, la violazione del “termine ragionevole” non è di per sé suscettibile di cagionare l’annullamento del provvedimento sanzionatorio tardivamente adottato. Il diritto UE subordina tale effetto a un’ulteriore prova, ossia la concreta lesione del diritto di difesa delle imprese interessate43.
Per il Consiglio di Stato tale stringente onere probatorio tradisce una concezione – a suo dire incompatibile con i principi costituzionali – radicalmente diversa della funzione stessa del termine procedimentale, quale istituto riguardante unicamente il diritto di difesa «trascurando le ulteriori esigenze di certezza e predeterminazione delle conseguenze sanzionatorie» a maggior tutela delle quali questo è posto nell’ordinamento nazionale44.
È particolarmente significativo, a tal proposito, il profilo relativo alla lesione dell’effettività della tutela giurisdizionale ex artt. 24 e 113 Cost. Per un verso, infatti, l’impossibilità di annullare il provvedimento per il mero fatto della violazione del termine “ragionevole” finirebbe per sottoporre le imprese «ad libitum all’esercizio del potere sanzionatorio», senza che tale vulnus possa essere rimediato in via risarcitoria in quanto ciò presupporrebbe comunque l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento e non soddisferebbe le esigenze di garanzia e di certezza del diritto a presidio delle quali sono posti i termini perentori.
Tale profilo è, invero, ancor più condivisibile del primo. Infatti, mentre esistono ragioni convincenti relative alla “non ragionevolezza” del termine di 90 giorni, è indubitabile che i «canoni di civiltà giuridica»45 dell’ordinamento costituzionale italiano impongano alle Autorità di abbandonare la propria potestà punitiva in tutti i casi in cui l’esercizio della stessa è tardivo. Invero, si ritiene che la funzione da ascrivere al termine procedimentale sia il vero punto centrale dell’ordinanza. Coglie nel segno quanto rilevato dal Consiglio di Stato circa il contrasto tra due diverse concezioni del “termine” procedimentale nell’ordinamento nazionale e in quello europeo, come si evince, se non altro, dalla diversa struttura del procedimento antitrust dinanzi alla Commissione europea e all’AGCM46. Si tratta, in definitiva, di sostenere che la prevalenza della «forma delle garanzie procedimentali» rispetto alla «sostanza dell’accusa»47 sia un tratto indefettibile dell’identità costituzionale italiana48.
Né convince l’obiezione secondo cui la decadenza dal potere sanzionatorio per il superamento del “termine ragionevole” esporrebbe l’ordinamento a un sistemico rischio di impunità delle imprese49. Per un verso, applicandosi alla fattispecie lo «statuto costituzionale delle sanzioni penali», vige la presunzione di innocenza50. Per altro verso, a differenza di quanto emerge dalla sentenza Caronte, nonostante l’annullamento del provvedimento per “tardività” l’AGCM conserverebbe il potere di adottare provvedimenti conformativi51 e di sanzionare condotte successive del medesimo genere52.
Il terzo e ultimo aspetto di contrasto con i principi fondamentali rilevato dal Consiglio di Stato, riguarda la portata retroattiva dei principi contenuti in Caronte, in quanto l’applicazione dei principi sanciti dalla Corte di giustizia a fatti commessi prima della pronuncia di tali sentenze violerebbe il divieto di irretroattività sfavorevole delle norme (sostanzialmente) penali53. L’argomento, anch’esso condivisibile, sconta il medesimo difetto motivazionale precedentemente osservato, relativo alla scarsa sensibilità del Consiglio di Stato al diritto UE. Invero, anche con riferimento a tale profilo, il Consiglio di Stato avrebbe potuto fornire alla Consulta ulteriori argomenti, derivanti proprio dalla giurisprudenza europea relativa alla modulazione nel tempo degli effetti delle sentenze di rinvio pregiudiziale54, da utilizzare dinanzi alla Corte di giustizia nell’ottica di un auspicato (come detto) rinvio pregiudiziale.
Conclusioni
L’ordinanza è, nel merito, sostanzialmente condivisibile. Meno condivisibile appare, tuttavia, il pressoché totale mancato riferimento ai principi dell’UE, che avrebbe senza dubbio rafforzato e valorizzato la componente “dialogica” dell’ordinanza. Si attende la pronuncia della Consulta.
1 Corte giust., 30 gennaio 2025, causa C-511/23, Caronte & Tourist.
2 Corte giust., 18 dicembre 2025, causa C-491/24, AGCM.
3 Cfr., ex multis, P. Manzini, L’AGCM fa novanta? Il termine decadenziale di novanta giorni per l’applicazione delle sanzioni dell’AGCM al vaglio della Corte di giustizia, in Quaderni Aisdue, 2023, p. 278 ss.; A. Setari, R. Tremolada, Il termine decadenziale per avviare l’istruttoria nei procedimenti davanti all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in questa Rivista, 2025, p. 89 ss., nonché I. Perego, Trenitalia e Caronte & Tourist: la storia è davvero finita?, ivi, p. 301 ss.; A. Schettino, Il termine ragionevole della fase preistruttoria nell’enforcement antitrust: tra inevitabili frizioni ed evitabili contraddizioni?, ivi, p. 489 ss.
4 Corte giust., Caronte, cit., punto 52.
5 Corte giust., Caronte, cit., dispositivo.
6 Cfr., per tutti, A. Biondi, The Principle of National Procedural Autonomy: Shadows and Lights, in questa Rivista, 2026, p. 1 ss.
7 Corte giust., AGCM, cit., punti 49 ss.
8 Corte giust., 15 gennaio 2026, causa C-588/24, Imballaggi Piemontesi. Per un commento, v. A. Salvatore, Termine di chiusura dei procedimenti antitrust ed effettività del diritto di difesa, in Giurisprudenza Italiana, 2026, p. 784 ss.
9 Corte giust., Imballaggi Piemontesi, cit., punto 76.
10 Cfr., la domanda di pronuncia pregiudiziale del 19 maggio 2025 – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato / Sintexcal SpA, Impresa Bacchi Srl, General Beton Triveneta SpA, Itinera SpA, Milano Serravalle – Milano Tangenziali SpA, causa C-341/25, in GUUE, C 3875 del 21 luglio 2025.
11 Cons. St., sez. VI, n. 4151/2025.
12 I. Perego, Ancora sulle sentenze della Corte di giustizia nelle cause Trenitalia e Caronte & Tourist: sequel e spin-off, in questa Rivista, 7 luglio 2026.
13 Ibidem.
14 Sulle problematiche sottese alla sospensione impropria si veda, per tutti, M. Magri, La strana figura della sospensione impropria del processo amministrativo: o “per intercettazione” di questioni già devolute alla Corte, in questa Rivista, 2024, p. 179 ss.
15 Per un commento relativo a entrambe le q.l.c., cfr. R. Mastroianni, Orgoglio e pregiudizio: i controlimiti di Amazon, in questa Rivista, 2 settembre 2026.
16 Cfr. la dottrina citata supra, alla nota 2, nonché G.M. Polito, Le garanzie procedurali nelle istruttorie dell’AGCM: termini decadenziali vs effettività dei poteri di enforcement, in Unione Europea e Diritti, 2025, p. 357 ss.
17 Si utilizza in questa sede la fortunata espressione di P. Faraguna, Ai confini della Costituzione. Principi supremi e identità costituzionale, Milano, Milano-Roma, 2015.
18 Cfr., sul punto, S. Vitale, Tempo e potere amministrativo: il caso del termine della fase preistruttoria dei procedimenti antitrust, in Rivista di diritto bancario, 2024, p. 205 ss., spec. p. 212 ss.
19 Legge 2 agosto 2008, n. 130, Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007, in GURI n. 185 dell’8 agosto 2008.
20 Ai più non sfuggirà che questa è la formulazione “tipica” utilizzata per far valere i controlimiti dinanzi alla Consulta nel caso Taricco, cfr., Cass. pen., ordinanza 8 luglio 2016, n. 212.
21 Corte cost., 10 maggio 1979, n. 10.
22 Cons. St., n. 5167/2026, punto 7.1.
23 D. Gallo, Direct Effect in EU Law, Oxford, 2025, p. 124.
24 Conclusioni dell’avvocato generale Giovanni Pitruzzella, 3 settembre 2020, causa C-308/19, Whiteland Import Export, parr. 27-98.
25 Si aggiunga che, oltre alla questione relativa alla deroga dalla disapplicazione quando in malam partem, si sarebbe altresì potuto riflettere circa l’opportunità della Corte di giustizia di modulare pro futuro gli effetti temporali della sua decisione. Cfr., infra, nonché Gallo, op. cit., pp. 142-144.
26 Cons. St., n. 5167/2026, punto 7.2.1; Corte cost., 18 giugno 1979, n. 48 e 22 marzo 2001, n. 73.
27 Ibidem.
28 Ibidem.
29 Corte cost., 30 ottobre 2024, n. 181. In dottrina, cfr., C. Amalfitano, Tanto tuonò che piovve: Abbandonare Granital: cui prodest?, in Giurisprudenza costituzionale, 2024, p. 2633 ss.; D. Gallo, Superamento di Granital e conformità al diritto dell’Unione europea: per una ridefinizione del tono costituzionale, ivi, 2025, p. 173 ss.; G. Martinico, Prove di ballo: un passo indietro e due avanti? A quarant’anni da Granital, ibidem, p. 531 ss.
30 Corte giust., 12 febbraio 2026, causa C-56/25, Petlichev, punto 58.
31 D. Gallo, La Corte costituzionale chiude la “saga Taricco”: tra riserva di legge, opposizione de facto del controlimite e implicita negazione dell’effetto diretto, in European Papers, 2018, p. 885 ss., spec. p. 893.
32 Si pensi, altresì, al mancato tentativo di interpretazione conforme evidenziato in R. Mastroianni, Orgoglio e pregiudizio: i controlimiti di Amazon, cit., pp. 7-11.
33 G. Di Federico, L’identità nazionale degli stati membri nel diritto dell’Unione europea: natura e portata dell’art. 4, par. 2, TUE, Napoli, 2017, passim.
34 Sul punto, cfr., R. Mastroianni, Orgoglio e pregiudizio: i controlimiti di Amazon, cit., pp. 3-4.
35 Ex multis, Corte giust., 24 luglio 2023, causa C‑107/ 23, Lin, punti 95-137.
36 Corte giust., 21 dicembre 2023, causa C-66/22, Infraestruturas de Portugal, punto 87.
37 Corte cost., ordinanza 26 gennaio 2017, n. 24.
38 Cons. St., n. 5167/2026, punto 7.2.1.
39 Cons. St., n. 5167/2026, punto 7.2.8.
40 Evidentemente, ciò sarebbe possibile solo per il tramite della seconda q.l.c. proposta da parte del Consiglio di Stato, che riguarda proprio l’art. 14 della l. n. 689/1981. Invero, con riferimento alla prima q.l.c., sarebbe possibile solamente una pronuncia di incostituzionalità della legge di esecuzione del TFUE, «nella parte in cui», cfr., A. Ruggeri, Primato del diritto sovranazionale versus identità costituzionale? Alla ricerca dell’araba fenice costituzionale: i “controlimiti”, in Forum dei Quaderni costituzionali, 9 aprile 2016.
41 Cons. St., sez. VI, n. 5954/2026.
42 Per tutti, N. Picardi, Per una sistematizzazione dei termini processuali, in JUS, 1963, p. 209 ss.
43 Corte giust., Caronte, cit., punti 66-75.
44 In particolare, è richiamata nell’ordinanza la Corte cost., 12 luglio 2021, n. 151/2021, par. 5.
45 Cons. St., sez. VI, n. 1580/2023.
46 V. I. Perego, Ancora sulle sentenze della Corte di giustizia nelle cause Trenitalia e Caronte & Tourist, cit., p. 5.
47 F. Cintioli, Antitrust, procedimento e garanzie: scritti “garantisti” sul diritto della concorrenza, Napoli, 2025, p. 126.
48 Ciò che non si può sostenere, neppure con riferimento ai reati, in altri Stati membri, cfr. S. Lonati, A Comparative Study of the Relationship Between Time and Criminal Justice: the New Face of Criminal Statutes of Limitations in Italy, in European Criminal Law Review, 2019, p. 253 ss.
49 Corte giust., Caronte, cit., punto 73.
50 S. B. Volkner, Ignorantia legis non excusat and the demise of national procedural autonomy in the application of the EU competition rules: Schenker, in Common Market Law Review, 2014, p. 1497 ss.
51 S. Vitale, Tempo e potere amministrativo, cit., pp. 223-227.
52 F. Cintioli, op. cit., p. 127.
53 Cons. St., n. 5167/2026, punto 7.2.4.
54 D. Gallo, op. cit., p. 141 ss., nonché, per una riflessione generale sulle condizioni della postergazione degli effetti del rinvio e della giurisprudenza sviluppatasi sul punto, per tutti, L. Cecchetti, The Scope Ratione Temporis of the Interpretative Rulings of the ECJ: Should the Temporal Limitation Still be a Strict Derogation from Retroactive Effects?, in European Journal of Legal Studies, 2023, p. 71 ss.
